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30 giugno 2020

Le persone affette da diabete di tipo 1 e 2, o le loro famiglie, hanno diritto a diverse agevolazioni fiscali. Ecco quali e come fare per ottenerle

Come funziona il bonus diabete

L’assegno per l’indennità di accompagnamento da diabete è pari a 517,84 euro per 12 mesi ed è esente da Irpef. I malati di diabete hanno anche diritto a:

  • se lavoratori dipendenti, iscrizione alle categorie protette in caso di invalidità superiore al 46%
  • se dipendenti pubblici, pensione per inabilità alle mansioni
  • pensione di invalidità, quando la malattia è avanzata al punto tale da non permettere al paziente di avere una vita normale
  • esenzione del ticket sanitario per tutto ciò che concerne la malattia diabetica;
  • diritto alla pensione anticipata, con limitazione legata a una percentuale di invalidità elevata e ai propri contributi versati: pensione di vecchiaia anticipata a 55 anni e 7 mesi di età per le donne e 60 anni e 7 mesi per gli uomini, solo se con almeno 20 anni di versamenti contributivi e con invalidità pari o maggiore all’80%.
  • maggiorazione di 2 mesi di contributi figurativi per ogni anno di servizio, se l’invalidità riconosciuta è tra il 74% e l’80%
  • in caso di invalidità, per il paziente o i familiari detrazione fiscale pari al 19% sulle spese di acquisto o di adattamento di un’auto
  • in alcune Regioni, Iva al 4% sull’acquisto dell’auto e esenzione del pagamento del bollo
  • agevolazioni previste dalla Legge 104/92 (assegni, permessi e altri vantaggi per l’assistenza alle persone con diabete.

Chi ne ha diritto

Possono beneficiare del bonus diabete i soggetti:

  • affetti da diabete mellito di tipo 1 e 2, con complicanze micro-macroangiopatiche e manifestazioni cliniche di medio grado, corrispondenti ad un’invalidità valutata tra il 41% e il 50%
  • insulino-dipendenti, con un mediocre controllo metabolico e un’iperlipidemia, ovvero con un aumento dei livelli di uno o più grassi nel sangue o con crisi ipoglicemiche frequenti, non trattabili con le normali terapie, corrispondenti a un’invalidità valutata tra il 51% e il 60%
  • che soffrono di complicanze del diabete, come la nefropatia, la retinopatia proliferante e la maculopatia, che vengono valutate invalidanti nella misura tra il 91% e il 100%.

Come fare domanda

Per ottenere il bonus diabete è necessario poter dimostrare una invalidità collegata alla malattia. Serve quindi il certificato medico rilasciato dal proprio medico di base per il diabete, il medico invierà all’Inps la documentazione e solo se avverrà il riconoscimento dell’invalidità civile, dopo una valutazione eseguita da una apposita commissione medica che ne verifica i requisiti, l’Inps erogherà il bonus diabete.

Per fare domanda è necessario fare riferimento alla domanda di invalidità e legge 104, tramite:

  • patronato
  • contact center al numero 8003164
  • direttamente sul portale Inps con le proprie credenziali di accesso

  • Fonte: https://quifinanza.it/

18 giugno 2020

Bonus vacanze: le istruzioni per chiederlo



Bisogna installare sullo smartphone l’App IO che fornirà il codice per fruire dell’agevolazione. Occorre anche la Dsu valida per il calcolo dell’Isee.

il Governo ha messo a disposizione il bonus vacanze attraverso il decreto Rilancio, da utilizzare tra il 1° luglio ed il 31 dicembre 2020. Ma chi ne ha diritto e cosa bisogna fare per ottenerlo?

Tre i passi da compiere: farsi fare un Isee aggiornato, perché sarà quello che darà la possibilità di avere il bonus. Procurarsi un’identità digitale, cioè uno Spid. E utilizzare un’app.

Tre anche gli importi del bonus: 150 euro per i single, 300 per due persone e 500 per i nuclei familiari da tre componenti in su. L’80% sarà usato come sconto nelle strutture prescelte (e aderenti), mentre il rimanente 20% sarà scaricabile dall’Irpef nella dichiarazione dei redditi 2021.

L’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni per richiedere e utilizzare il Bonus vacanze, previsto dal Decreto Rilancio, dopo aver sentito l’Inps e avere acquisito il parere favorevole dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, vengono fornite le modalità per permettere a famiglie e imprese turistiche di richiedere, attivare e utilizzare il bonus.

Sul sito delle Entrate, inoltre, è disponibile una guida che illustra i meccanismi per richiedere l’agevolazione, le date da ricordare e gli importi di cui possono fruire le famiglie, in base al numero dei componenti.

L’Agenzia delle Entrate spiega che per richiedere l’agevolazione «il cittadino deve installare ed effettuare l’accesso a Io, l’App dei servizi pubblici, resa disponibile da PagoPA Spa». A questa App si accede mediante l’identità digitale Spid o la Carta d’Identità Elettronica (Cie 3.0). 

Una volta entrato, il contribuente dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2020 potrà richiedere il bonus, dopo aver verificato di averne diritto: bisognerà controllare se si ha una Dichiarazione sostitutiva unica – Dsu – in corso di validità, da cui risulti un indicatore Isee sotto la soglia di 40mila euro, oltre la quale l’agevolazione non spetta.

Se questo controllo avrà esito positivo, il richiedente otterrà dalla App un codice univoco e un Qr-code che potranno essere esibiti all’operatore turistico o alla struttura alberghiera e, quindi, utilizzati per la fruizione del bonus che, si ribadisce, spetta in unica soluzione e dunque potrà essere utilizzato per un unico soggiorno, fino a un massimo di 500 euro, e non per vacanze multiple.

Dunque, la cosa importante da fare, per poter accedere al bonus, è di assicurarsi di aver presentato all’Inps, anche attraverso un operatore abilitato (Caf e patronati) la Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu) necessaria per il calcolo dell’Isee. Ma prima ancora, servirà dotarsi di una identità digitale Spid, se non si è già in possesso di una Carta d’Identità Elettronica di versione Cie 3.0 (quelle precedenti non sono abilitate all’accesso), ed installare sul proprio smartphone l’app dei servizi pubblici chiamata “Io”.

Il bonus sarà utilizzabile una sola volta e per intero: significa che, ad esempio, nel caso in cui si abbia diritto a 500 euro di tax credit, non sarà possibile spendere 200 euro da una parte e 300 euro un mese dopo da un’altra. Le strutture ricettive avranno il rimborso dello sconto effettuato ai turisti sotto forma di credito di imposta, da usare in compensazione da subito oppure da cedere a terzi o alle banche.


Fonte:https://www.laleggepertutti.it/


16 giugno 2020

Assegno nucleo familiare e maternità 2020(data pubblicazione 27 Febbraio 2020 - scadenza 31 Gennaio 2021)

L'Amministrazione Comunale rende noto ai cittadini italiani italiani o comunitari o di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, residenti nel Comune di Palermo, che possono essere inoltrate le domande concernenti:

- l'assegno per il nucleo familiare con tre figli minori anno 2020. Le domande devono essere corredate dal nuovo modello I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e possono essere presentate, entro e non oltre il 31 gennaio 2021, 

 le istanze devono essere presentate a mezzo raccomandata ovvero ai seguenti indirizzi di posta elettronica :   


1° Circoscrizione Piazza Giulio Cesare, 52
sportellopolifunzionaleprimacircoscrizione@comune.palermo.it

2° Circoscrizione Via San Ciro,15
sportellopolifunzionalesecondacircoscrizione@comune.palermo.it

3° Circoscrizione Via F. la Colla, 48/52
 sportellopolifunzionaleterzacircoscrizione@comune.palermo.it

4° Circoscrizione Viale Regione Siciliana, 95
 sportellopolifunzionalequartacircoscrizione@comune.palermo.it

5° Circoscrizione Largo Pozzillo, 7
sportellopolifunzionalequintacircoscrizione@comune.palermo.it

6° Circoscrizione Via Monte San Calogero, 26/28
sportellopolifunzionalesestacircoscrizione@comune.palermo.it

7° Circoscrizione Via Eleonora Duse, 31
sportellopolifunzionalesettimacircoscrizione@comune.palermo.it

8° Circoscrizione Via Fileti, 19
sportellopolifunzionaleottavacircoscrizione@comune.palermo.it

- l'assegno di maternità anno 2020. La domanda deve essere corredate dal nuovo modello I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e possono essere presentate, entro e possono essere presentate entro e non oltre sei mesi dalla nascita del minore presso le Circoscrizioni comunali di appartenenza.

***BANDO

Assegno universale per le famiglie: come funziona

Il bonus straordinario fino a 160 euro per chi ha figli di età compresa tra zero e 14 anni potrebbe diventare un assegno universale ed essere esteso a tutte le famiglie che hanno figli fino a 18 anni....

L’assegno è mensile e verrà corrisposto dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del diciottesimo anno di età di ciascun figlio, ad eccezione della figlia o del figlio disabile per il quale non sussistono limiti di età, tramite una somma di denaro o mediante il riconoscimento di un credito d’imposta, da utilizzare in compensazione.

Nel caso di figli successivi al primo, l’assegno subirà una maggiorazione del 20%, così anche nel caso di figlia o figlio disabile. L’importo dell’assegno universale non concorre alla formazione del reddito imponibile, né ai fini delle prestazioni a sostegno del reddito. Infine, è prevista una clausola di salvaguardia per cui è riconosciuta una integrazione compensativa dell’importo dell’assegno diretta ad assicurare che lo stesso non risulti in ogni caso inferiore a quello in godimento al nucleo familiare prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della delega.

Per quanto riguarda il riordino di misure di sostegno economico per i figli a carico, sono previsti dei contributi che possono coprire anche l’intero ammontare delle rette degli asili nido, dei micronidi, delle sezioni primavera e delle scuole dell’infanzia, ovvero eventuali forme di supporto presso la propria abitazione in favore delle bambine e dei bambini al di sotto dei sei anni.

Si prevede, inoltre, che nei decreti delegati siano individuate misure di sostegno per le famiglie sia per le spese sostenute per i minori affetti da patologie fisiche, compresa la diagnosi di disturbo dell’apprendimento, sia per le spese documentabili per l’acquisto di libri scolastici per ciascun figlio, frequentante la scuola secondaria di primo e secondo grado, e per le spese sostenute relativamente alle gite scolastiche, all’iscrizione o abbonamento ad associazioni sportive e i corsi di lingua, arte e musica.

Fonte:La legge pet tutti

15 giugno 2020

Reddito di cittadinanza e bonus sociali: ecco come risparmiare sulle bollette di acqua, gas e luce

Il reddito di cittadinanza permette alle famiglie a basso reddito di acquistare la spesa e anche i medicinali. 

Ma non solo, con il sussidio è possibile anche pagare le bollette di acqua, gas e luce. 

Non tutti sanno però che gli importi di queste utenze, per i percettori del reddito di cittadinanza, possono essere abbassati grazie ai bonus sociali.

REDDITO DI CITTADINANZA E BONUS SOCIALI. I bonus sociali, vale a dire il bonus elettrico, il bonus gas e il bonus acqua, sono infatti compatibili con il reddito di cittadinanza ma non se ne usufruisce automaticamente.

Chi percepisce il reddito di cittadinanza, come nel caso della richiesta del sussidio, per ottenere i bonus sociali deve presentare l'apposito modulo da scaricare dal sito dell'ARERA, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Il bonus ha valore per un anno al termine del quale bisogna presentare una nuova richiesta.

REDDITO DI CITTADINANZA E BONUS GAS. 

Il bonus gas per i percettori del reddito di cittadinanza ha il valore minimo di 32 euro e massimo di 264 euro annui. Il che vuol dire che viene suddiviso per tutti e 12 i mesi come sconto per disagio economico sulle bollette. Viene calcolato in base al Comune di residenza, alla tipologia di utilizzo del gas ed del nucleo familiare.

REDDITO DI CITTADINANZA E BONUS LUCE. 

Il bonu elettrico viene sempre suddiviso per 12 mesi ma cambia in base al numero dei componenti del nucleo familiare da un minimo di 125 euro ad un massimo di 173 euro.

REDDITO DI CITTADINANZA E BONUS ACQUA. 

Il bonus d'acqua consiste invece in una fornitura gratuita di 18,25 metri cubi di acqua su base annua che corrispondono a 50 litri giornalieri per abitante.

Fonte:Giornale di Sicilia

13 giugno 2020

Assegno unico per ogni figlio e congedi parentali più lunghi: il Governo vara il Family Act, tutte le misure

 Il ddl è composto da 8 articoli: nel primo sono previsti i principi ed i criteri direttivi cardine di tutta la riforma che sarà attuata con i decreti delegati. Nell'articolo 7 è disciplinata una procedura per l'adozione di tutti i decreti legislativi previsti nella delega, concernente il riordino delle misure di sostegno all'educazione dei figli, Per tutti i decreti, invece, è prevista la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari per i profili di competenza. Ecco in sintesi gli aspetti del Ddl.

- ASSEGNO UNIVERSALE: L'assegno è mensile e verrà corrisposto dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del diciottesimo anno di età di ciascun figlio, ad eccezione della figlia o del figlio disabile per il quale non sussistono limiti di età, tramite una somma di denaro o mediante il riconoscimento di un credito d'imposta, da utilizzare in compensazione. Nel caso di figli successivi al primo, l'assegno subirà una maggiorazione del venti per cento, così anche nel caso di figlia o figlio disabile.

(L’assegno universale per le famiglie si chiama così perché è destinato a tutti i nuclei familiari con figli fino a 18 anni di età. Viene erogato, nell’importo base, a prescindere dal reddito della famiglia, anche se c’è una componente variabile che è legata all’Isee del nucleo.)

l'assegno universale:

  • costituisce un beneficio economico attribuito a tutti i nuclei familiari con figlie e figli a carico
  • l’importo minimo dell’assegno universale per i figli stabilito per tutti i nuclei familiari con uno o più minori, cui viene aggiunta una quota ulteriore e variabile determinata per scaglioni dell’indicatore dell'ISEE
  • verrà attribuito ogni mese attraverso l'erogazione di una somma diretta di denaro o mediante il riconoscimento di un credito da utilizzare in compensazione dei debiti d’imposta
  • verrà attribuito per ciascun figlia o figlio, fino ai diciotto anni di età
  • per la figlia o il figlio successivo al secondo l’importo dell’assegno universale è maggiorato del 20% (pensiamo alle famiglie numerose)
  • verrà riconosciuto a partire dal settimo mese di gravidanza
  • non contribuisce a formare il reddito complessivo

 COME VIENE CALCOLATO L'IMPORTO. L'importo dell'assegno universale, tiene conto dell'età dei figli a carico e viene incrementato per ogni figlio o figlia con disabilità per cui non è, in questo caso specifico, previsto alcun limite di età.

Inoltre viene anche prevista un'integrazione compensativa in modo che l'assegno non sia inferiore al trattamento complessivo corrisposto al nucleo familiare prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo.

In ogni caso, ancora non è stato stabilito con esattezza a quanto ammonterà l'assegno universale per i figli. Secondo la proposta originaria di Graziano Delrio, l'assegno universale dovrebbe prevedere un importo fino a 240 euro per ciascun figlio minorenne con maggiorazione del 40% per quelli con disabilità, e 80 euro per ogni figlio fino ai 26 anni.

Secondo invece la proposta del ministro Bonetti, gli importi ipotizzati erano: 160 euro per ciascun figlio per famiglie con ISEE fino a 7.000 euro; 120 euro per ciascun figlio per famiglie con ISEE tra i 7.000 e i 40.000 euro; 80 euro per ciascun figlio per famiglie con ISEE che vada oltre i 40.000 euro.

- CONGEDI PARENTALI: Si stabilisce un periodo minimo non inferiore ai due mesi di congedo parentale non cedibile all'altro genitore per ciascun figlio. Prevede inoltre un periodo di congedo obbligatorio non inferiore a 10 giorni lavorativi per il padre lavoratore nei primi mesi di nascita del figlio e che il diritto al congedo sia concesso a prescindere dallo stato civile o di famiglia del genitore lavoratore; previsto un permesso retribuito, di almeno 5 ore nell'arco di un anno scolastico per i colloqui con i professori dei figli; prevista l'introduzione di modalità flessibili nella gestione di congedi, compatibilmente con le esigenze del datore di lavoro e nell'ambito della relativa competenza, con le forme stabilite dalla contrattazione collettiva applicata al settore; prevista una durata minima di 2 mesi di congedo non cedibile all'altro genitore.

- INCENTIVI AL LAVORO FEMMINILE: Introduce l'indennità integrativa del 30% della retribuzione per le madri lavoratrici erogata dall'Inps, per il periodo in cui rientrano al lavoro dopo il congedo obbligatorio; la deducibilità delle spese per le baby-sitter tenendo conto dell'Isee; la modulazione graduale della retribuzione percepita dal lavoratrice nei giorni di astensione nel caso di malattia del figlio; forme incentivanti per i datori di lavoro che stabiliscono modalità di lavoro flessibile; prevede inoltre che ai genitori di figli con età inferiore a 14 anni sia riconosciuto il lavoro agile; una quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, per l'avvio delle nuove imprese start up femminili e l'accompagnamento per i primi due anni.

- AUTONOMIA E PROTAGONISMO GIOVANILE: Prevede il sostegno alle famiglie, mediante detrazioni fiscali delle spese sostenute per l'acquisto di libri universitari per ogni figlio maggiorenne a carico, iscritto all'università, che non goda di altre forme di sostegno per l'acquisto di testi universitari; il sostegno alle famiglie, mediante detrazioni fiscali delle spese relative al contratto di affitto di abitazioni per i figli maggiorenni iscritti ad un corso universitario; il sostegno alle giovani coppie, composte da entrambi i soggetti di età non superiore a 35 anni, mediante agevolazioni fiscali, per l'affitto della prima casa.

- INFANZIA: Nell'ambito del riordino delle misure di sostegno per i figli a carico, si prevede un buono per il pagamento delle rette degli asili nido e altri servizi per l'infanzia nonchè l'assegno di natalità.

Fonte:GdS-Giornale di Sicilia

11 giugno 2020

Contributo a fondo perduto per imprese e partite Iva: come richiederlo e ottenerlo

il provvedimento approva il modello per la richiesta, che potrà essere predisposto e inviato – dal primo pomeriggio del 15 giugno 2020, anche avvalendosi di un intermediario – mediante il canale telematico Entratel oppure mediante un’apposita procedura web che l’Agenzia delle Entrate attiverà all’interno del portale Fatture e Corrispettivi del sito dell'Agenzia. Una guida già consultabile online, spiega inoltre tutti i dettagli della misura, dai soggetti interessati, del calcolo del contributo nonché le indicazioni per richiederlo.

Come richiedere il contributo, la procedura web delle Entrate – Il Bonus a fondo perduto potrà essere richiesto compilando elettronicamente una specifica istanza da presentare fra il 15 giugno e il 24 agosto. Per predisporre e trasmettere l’istanza, si potrà usare un software e il canale telematico Entratel/Fisconline ovvero una specifica procedura web, nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi.
Il contribuente potrà avvalersi degli intermediari che ha già delegato al suo Cassetto fiscale o al servizio di Consultazione delle fatture elettroniche. Sarà possibile accedere alla procedura con le credenziali Fiscoonline o Entratel dell’Agenzia oppure tramite Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, oppure mediante la Carta nazionale dei Servizi (Cns). Per ogni domanda, il sistema dell’Agenzia effettuerà due elaborazioni successive relative ai controlli formali e sostanziali. L’esito delle due elaborazioni sarà comunicato con apposite ricevute restituite al soggetto che ha trasmesso l’istanza.

A chi spetta il contributo - Il contributo a fondo perduto può essere richiesto dalle imprese, dalle partite Iva o dai titolari di reddito agrario, a patto che siano in attività alla data di presentazione dell’istanza per l’ottenimento del contributo. In particolare, il “Decreto Rilancio” precisa che non possono fruire del Bonus a fondo perduto i soggetti la cui attività risulta cessata nella data di presentazione della domanda, i soggetti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (le cosiddette casse previdenziali), gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (art. 162-bis del Tuir), i soggetti che fruiscono del bonus professionisti e del bonus lavoratori dello spettacolo introdotti dal Decreto Cura Italia e gli enti pubblici (art. 74 del Tuir).

I requisiti per ottenere il Bonus – La guida dedicata delle Entrate spiega nel dettaglio quali sono le condizioni per ottenere il contributo. In sintesi, il contributo a fondo perduto spetta qualora siano soddisfatti due requisiti. Il primo consiste nell’aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro. Il secondo requisito da soddisfare per ottenere l’erogazione del contributo a fondo perduto è che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’analogo ammontare del mese di aprile 2019.

Ma ci sono due eccezioni a questo caso generale: il primo in cui il soggetto interessato abbia avviato la propria attività a partire dal 1° gennaio 2019 (il contributo spetta allora a prescindere dal calo del fatturato). Lo stesso per i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), ancora in emergenza al 31 gennaio 2020 (dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus).

Come si calcola il contributo – Calcolare l’ammontare del contributo non è difficile. Alla differenza fra il fatturato e i corrispettivi del mese di aprile 2020 e il valore corrispondente del mese di aprile 2019 si applica una specifica percentuale in relazione all’ammontare di ricavi e compensi:
20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 400mila euro
15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 1 milione di euro
10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 5 milioni di euro

Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Infine il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.

FONTE: https://www.balarm.it/

Rinnovo bonus per emergenza Covid-19 - comunicazione agli utenti(data pubblicazione 11 Giugno 2020)

Rinnovo bonus per emergenza Covid-19 - 

comunicazione agli utenti

(data pubblicazione 11 Giugno 2020)


Cessa dal 1 giugno 2020 la proroga dei termini di rinnovo dei bonus per l'emergenza Covid-19

A quanti avrebbero dovuto presentare domanda di rinnovo entro il 31 Marzo, il 30 Aprile o il 31 Maggio 2020, è stato consentito di provvedere al rinnovo entro il 31 Luglio 2020.

Per tutti i beneficiari di bonus sociale in scadenza alla data del 31 luglio 2020, il termine per il rinnovo resta  fissato al 30 giugno 2020.

Settori e/o Uffici

6 giugno 2020

Ok al credito d'imposta per i canoni di locazione

Comunicato stampa del 6 giugno 2020

Ok al credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda. Pronto il codice per la compensazione. In una circolare tutti i chiarimenti per imprese, autonomi ed enti non commerciali

Da oggi è possibile utilizzare il credito d’imposta del 60 per cento del canone mensile per la locazione, il leasing o la concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole. Lo rende noto l’Agenzia delle entrate.....

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione 

e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, con 

Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34 è stato

previsto, con l’articolo 28 che «ai soggetti esercenti attività d’impresa, 

arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 

periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del 

presente decreto, spetta un credito d’imposta nella misura del 60 per cento 

dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di 

immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, 

commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e 

professionale dell’attività di lavoro autonomo» credito d’imposta 

canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda).


TESTO INTEGRALE IN PDF DELLA CIRCOLARE

5 giugno 2020

Il Reddito di Emergenza (REM)...dettagli dell'Inps

Cos'è+

Il Reddito di Emergenza (REM) è una misura di sostegno economico istituita con l’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) in favore dei nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

A chi è rivolto+

Il REM è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso dei requisiti socio-economici previsti dalla legge (articolo 82, commi 2, 3 e 6). Come per il Reddito di Cittadinanza, il beneficiario della prestazione non è quindi il singolo richiedente ma l’intero nucleo familiare.

Come funziona+

Al momento della presentazione della domanda deve essere presente una Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE, ordinario o corrente, dove verificare il valore dell’ ISEE e la composizione del nucleo familiare. Nel caso di nuclei con minorenni, è necessario l’ ISEE minorenni in luogo di quello ordinario. Non è valida, ai fini della richiesta del beneficio, l’attestazione ISEE riferita al nucleo ristretto.

Il nucleo familiare è quello attestato nella DSU valida al momento della presentazione della domanda.

Il reddito familiare, riferito alla mensilità di aprile 2020, e il patrimonio mobiliare si determinano secondo i criteri stabiliti dalla legge (rispettivamente: articolo 4, comma 2 e articolo 5, comma 4, del DPCM n. 159 del 2013).

La soglia di reddito familiare per la verifica della sussistenza del requisito si ottiene moltiplicando il valore della scala di equivalenza per 400 euro.

Tale valore è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di:

  • 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni;
  • 0,2, per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

Esempi di calcolo del valore massimo di reddito familiare compatibile con il REM:

Composizione del nucleoScala di equivalenzaSoglia del reddito familiare ad aprile 2020

Un adulto

1

400 euro

Due adulti

1.4

560 euro

Due adulti e un minorenne

1.6

640 euro

Due adulti e due minorenni

1.8

720 euro

Tre adulti e due minorenni

*

800 euro

Tre adulti (di cui un disabile grave) e tre minorenni

2,1**

840 euro

* La scala di equivalenza teorica, pari a 2.2, è abbattuta a 2

** La scala di equivalenza teorica, pari a 2,4, è abbattuta a 2.1, in presenza di componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

DECORRENZA E DURATA

Una volta verificata la sussistenza di tutti i requisiti di legge, il REM è erogato per due mensilità a decorrere dal mese di presentazione della domanda.

Quindi, se la domanda è presentata entro il 31 maggio 2020 saranno erogate le mensilità di maggio e giugno, mentre se è presentata nel corso del mese di giugno 2020 saranno erogate le mensilità di giugno e luglio 2020.

QUANTO SPETTA

L’importo mensile del REM è determinato moltiplicando il valore della scala di equivalenza per 400 euro.

Il valore della scala di equivalenza, pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare, è incrementato di:

  • 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni;
  • 0,2, per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

L’importo del beneficio economico non può comunque essere superiore a 800 euro mensili, elevabili a 840 euro solo in presenza di disabili gravi o non autosufficienti e nei casi sotto descritti.

La scala di equivalenza non tiene conto dei soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, o sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione.

4 giugno 2020

Bonus 600 euro allargato a nuovi beneficiari: le istruzioni

Tra i soggetti esclusi dal decreto Cura Italia rientravano i titolari di assegni di invalidità e i lavoratori stagionali che, dopo l’intervento del Governo, potranno presentare la domanda a giugno.

Gli esclusi dal decreto di marzo, che sono stati poi riconosciuti come aventi diritto dal dl Rilancio, avranno tempo fino a lunedì 8 giugno per inoltrare la propria richiesta all’Inps. L’Istituto, ha fatto sapere di stare già procedendo con il riesame di ben 19 mila istante presentate dai titolari di assegno ordinario di invalidità e di altre 23 mila inoltrate dai lavoratori stagionali, 42 mila quindi in tutto.

L’INPS spiega chi deve fare domanda per il bonus di aprile (perchè non rientra nel meccanismo di rinnovo automatico dell’indennità Covid da 600 euro di marzo a seguito delle novità normative che ne hanno esteso la platea) e come richiedere il sussidio se si rientra nei nuovi beneficiari previsti dal Decreto Rilancio.

Domanda Bonus aprile
Con una nota del primo giugno, si specificano i termini di domanda per due particolari casistiche.

  • Lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019 per un reddito prodotto non superiore ai 35.000 euro (è la nuova categoria di ammessi al beneficio prevista dal dal Decreto Rilancio rispetto a coloro che avevano nel 2019 almeno 30 contributi per un reddito di 50mila euro). Sono online le domande di accesso con unico format per le due mensilità. Chi aveva il precedente requisito dei 30 contributi giornalieri ed aveva già presentato domanda per marzo non deve farlo di nuovo.
  • Lavoratori con gli altri requisiti ma che non avevano fatto domanda perché titolari di assegno di invalidità (con il decreto Rilancio ora è cumulabile). Devono fare domanda entro l’8 giugno. Chi aveva visto la propria domanda respinta, invece, sarà riammesso d’ufficio senza fare nuova domanda.

Bonus marzo/maggio: nuova platea
Con la circolare n.67 si anticipano le istruzioni di domanda per le categorie di nuovi beneficiari (articolo 2 del DM n. 10 del 30 aprile 2020 per il bonus di marzo e articolo 84, comma 8, del decreto Rilancio per aprile e maggio), spiegandone anche i requisiti e le incompatibilità con altri sussidi. Parliamo di:

  • stagionali di settori diversi dal turismo e terme,
  • lavoratori intermittenti,
  • lavoratori occasionali iscritti alla Gestione separata INPS,
  • venditori a domicilio iscritti alla Gestione separata INPS.

Basterà presentare un’unica domanda per l’indennità spettante per tutti e tre i mesi in base alla categoria di appartenenza.

A breve sarà implementata anche per loro apposita procedura sul sito INPS, con un servizio online di domanda per il quale sarà sufficiente accedere con le consuete credenziali:

  • PIN INPS (ordinario o dispositivo);
  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

Chi è privo di PIN, potrà accedere ai servizi del portale in modalità semplificata per compilare e inviare la domanda online, previo inserimento della sola prima parte del PIN dell’INPS, ricevuto via SMS o e-mail subito dopo la relativa richiesta del PIN (cfr. Messaggio n. 1381/2020). In alternativa si può telefonare al Contact Center integrato (803 164 – 06 164164). Anche in questo caso, il cittadino può avvalersi del servizio in modalità semplificata, comunicando all’operatore del Contact Center la sola prima parte del PIN.


Bonus 600 euro 

Fonte:Qui Finanza

2 giugno 2020

Covid19, ordinanza in Sicilia: ancora obbligo di mascherina, ma aprono le manifestazioni, eventi, teatri e cinema all’aperto

Nello Musumeci, ha emesso oggi l’ordinanza n.22 che riduce ulteriormente le restrizioni imposte dall’epidemia da Covid 19.
Disco verde per il catering, ma solo dall’8 giugno. Infatti fino al giorno prima sarà possibile svolgere tutte le attività propedeutiche all’apertura, compreso l’incontro con la clientela, purché nel rispetto dei principi di distanziamento interpersonale e di prevenzione del contagio.
I locali pubblici o privati dovranno essere comunque adeguati a garantire il rispetto delle Linee guida ministeriali.
La stagione balneare avrà inizio il 6 giugno. Si potranno locare per periodi stagionali le cabine a più persone anche non appartenenti allo stesso nucleo familiare, purché sia garantito il rispetto delle norme di igiene necessarie alla sanificazione dei locali chiusi e con l’ingresso di non più di una persona alla volta, ad eccezione di congiunti, minori e persone non autosufficienti.
Rimangono sospese le attività dei centri benessere – compreso l’uso di saune e bagni turchi in altri luoghi pubblici o aperti al pubblico -, ad eccezione di quelle necessarie per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza.
Autorizzati mercati, fiere e mercatini hobbistici, con l’obbligo di adottare ogni adeguata misura di distanziamento e contenimento del contagio. Spetta ai sindaci emettere un’apposita ordinanza, limitandone anche giorni e orari di accesso o vietandone, se lo ritengono necessario, l’apertura.
Autorizzate le manifestazioni che possano svolgersi con il pubblico distanziato e “in forma statica”, mentre dall’8 giugno si potranno tenere manifestazioni, eventi e spettacoli, con la presenza di pubblico – compresi quelli di carattere culturale, ludico e fieristico – nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico. Rimane l’obbligo di evitare assembramenti. Spetta all’autorità di Pubblica sicurezza indicare il numero dei partecipanti autorizzati a intervenire alla pubblica manifestazione.
Discoteche, teatri e cinema all’aperto autorizzati dall’8 giugno, ma dovranno essere emanate apposite linee guida regionali.
Confermata la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, ad eccezione delle farmacie, delle edicole, dei fiorai, dei bar, dei mercati “del contadino” e/o similari, dei panifici. Ma i Sindaci dei Comuni ad economia turistica potranno andare in deroga a questa disposizione disponendo l’apertura al pubblico di tutti gli esercizi commerciali anche nei giorni domenicali.
Rimane invece autorizzato, nelle dette giornate domenicali, il servizio di consegna a domicilio di generi alimentari e di prima necessità sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, nonché dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.
Permane la chiusura domenicale di supermercati, centri commerciali e outlet.
L’impiego della mascherina è previsto nei luoghi pubblici e nei locali dove non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale. La mascherina deve essere sempre nella disponibilità del cittadino nella eventualità in cui ne sia necessario l’utilizzo.
Non sono soggetti all’obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità che ne rendano incompatibile l’uso.
Fonte: filodirettomonreale

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