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15 febbraio 2024

INPS riepiloga le procedura di risposta alle domande dell'Assegno di inclusione: cosa fare in caso di richieste respinte e sospese

 Le richieste di riesame delle domande per l'assegno di inclusione respinte  possono essere inviate a partire dal 27 febbraio prossimo,  data dalla quale saranno disponibili sul sito istituzionale le motivazioni . 

Lo precisa  dall'INPS  nel messaggio 684 del 14 febbraio 2024  in cui riepiloga  le procedura di risposta  alle domande del nuovo sussidio per i nuclei familiari meno abbienti . 

L'istituto ricorda  che per ottenere l'assegno  è necessario sia 

  1. presentare la richiesta all'INPS che
  2. firmare il patto di attivazione digitale PAD 

superando poi i controlli preventivi sul possesso dei requisiti 

L'esito delle domande è disponibile nella procedura gestionale accedendo con le proprie credenziali SPID o CIE o CNS

Di seguito i chiarimenti sui diversi casi che si possono verificare....

 riepilogati anche nell'allegato 1  al messaggio.

28 gennaio 2024

A.D.I. Assegno di inclusione, approfondimenti del MINISTERO DEL LAVORO

 

Assegno di inclusione

Il c.d. "Decreto Lavoro 2023" (D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni in Legge 3 luglio 2023, n. 85) ha introdotto nuove misure di inclusione sociale e lavorativa, istituendo, tra gli altri, l'Assegno di inclusione.


Cos'è

L'Assegno di inclusione sarà riconosciuto a decorrere dal primo gennaio 2024 quale misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata al possesso di requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno, alla prova dei mezzi sulla base dell'ISEE, alla situazione reddituale del beneficiario e del suo nucleo familiare e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.


A chi è destinato

L'Assegno di inclusione è riconosciuto ai nuclei familiari che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni:

  • con disabilità;
  • minorenne;
  • con almeno 60 anni di età;
  • in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione. 

Ai fini della determinazione del beneficio spettante, attraverso una scala di equivalenza si tiene conto dei componenti in una delle condizioni sopra indicate, nonché del componente che svolge funzioni di cura con riferimento alla presenza di minori di 3 anni di età, di 3 o più figli minorenni ovvero di componenti con disabilità o non autosufficienti.


I diversi requisiti

Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno

Al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, il richiedente la misura deve essere:

  • cittadino europeo o un suo familiare, che deve essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale (asilo politico o protezione sussidiaria), di cui al D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 251;
  • residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo. La residenza in Italia è richiesta anche per i componenti del nucleo familiare che rientrano nei parametri della scala di equivalenza.

Requisiti soggettivi

  • non essere sottoposto a misura cautelare personale o a misura di prevenzione;
  • non avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell'articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale (cosiddetto "patteggiamento"), intervenute nei 10 anni precedenti  la  richiesta. 
  • Requisiti economici

    Inoltre il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:

    • ISEE in corso di validità di valore non superiore a euro 9.360; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'art. 7 del DPCM n. 159 del 2013;
    • un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui in seguito. Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite dall'allegato 3 al DPCM 159/2013, la soglia di reddito familiare è fissata in euro 7.560 annui, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. 

    Elementi che determinano il reddito familiare

    Scheda ADI per gli elementi del reddito familiare
  • Requisiti patrimoniali

    • un valore ai fini IMU del patrimonio immobiliare (diverso dalla casa di abitazione, il cui valore non deve superare euro 150.000), non superiore ad euro 30.000;
    • un valore del patrimonio mobiliare non superiore ad euro 6.000, accresciuto di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenne successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza presente nel nucleo;
    • nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
    • nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto, nonché di aeromobili di ogni genere. 

    Ulteriori condizioni

    Non ha diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare di cui un componente, sottoposto agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4 risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché le risoluzioni consensuali del contratto di lavoro intervenute nell'ambito della procedura di conciliazione di cui all'art. 7 della Legge 15 luglio 1966, n. 604.


    La scala di equivalenza

    Il parametro della scala di equivalenza, di cui all'art. 2, comma 4 è pari a 1 per il nucleo familiare ed è incrementato fino a un massimo complessivo di 2,2 ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, come segue:

    Scala equivalenza scheda ADI

    Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico pubblico e nei periodi di interruzione della residenza in Italia, in quanto assenti per un periodo pari o superiore a 2 mesi, se continuativi, ovvero per un periodo pari o superiore a 4 mesi nell'arco di 18 mesi, anche non continuativi.

  • Beneficio economico

    L'importo dell'Assegno di inclusione è composto da una integrazione del reddito familiare fino a euro 6.000 annui, ovvero euro 7.560 annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. A tale importo, può essere aggiunto un contributo per l'affitto dell'immobile dove risiede il nucleo per un importo pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione (ove regolarmente registrato) fino ad un massimo di euro 3.360 annui, ovvero 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza. Tale integrazione non rileva ai fini del calcolo della soglia di reddito familiare.

    Il beneficio economico non può essere, comunque, inferiore a euro 480 annui.

    Il beneficio è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per ulteriori 12 mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo è sempre prevista la sospensione di un mese.


    Carta di inclusione

    Il contributo economico è erogato attraverso uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, denominato "Carta di inclusione" o "Carta ADI".

    La Carta ADI consente di:

    • effettuare acquisti di beni e servizi presso i POS degli esercizi commerciali in Italia convenzionati con il circuito Mastercard che rientrano nelle categorie di spesa previste dalla normativa di riferimento;
    • effettuare un bonifico mensile SEPA/Postagiro presso gli Uffici Postali per pagare la rata dell’affitto, in favore del locatore indicato nel contratto di locazione o dell’intermediario che ha concesso il mutuo;
    • pagare le utenze domestiche presso gli Uffici Postali (con bollettini o MAV postali). È inoltre possibile usufruire delle agevolazioni relative alle tariffe elettriche e quelle riguardanti la compensazione per la fornitura di gas naturale riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate;
    • effettuare prelievi di contante.

    I prelievi di contante sono consentiti, nel caso di attribuzione di una sola Carta ADI per nucleo familiare, entro il limite mensile di 100 euromoltiplicato per la scala di equivalenza ADI (il parametro della scala di equivalenza è pari a 1 per il nucleo familiare ed è incrementato fino a un massimo complessivo di 2,2 in base alle condizioni dei componenti e ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza). Nel caso la Carta ADI venga attribuita ai singoli maggiorenni che esercitano la responsabilità genitoriale o sono compresi nella scala di equivalenza ADI, il limite mensile di prelievo di contanti è di massimo 100 euro per ciascuna Carta ADI individuale..

  • Con la Carta Adi è possibile l’acquisto di ogni genere di beni di consumo e servizi, ad eccezione di quelli di seguito elencati:

    • giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità;
    • acquisto, noleggio e leasing di navi e imbarcazioni da diporto, nonché servizi portuali;
    • armi;
    • materiale pornografico e beni e servizi per adulti;
    • servizi finanziari e creditizi;
    • servizi di trasferimento di denaro;
    • servizi assicurativi;
    • articoli di gioielleria;
    • articoli di pellicceria;
    • acquisti presso gallerie d’arte e affini;
    • acquisti in club privati;
    • acquisto di sigarette, anche elettroniche, di derivati del fumo;
    • giochi pirotecnici;
    • prodotti alcolici.

    È in ogni caso inibito l’uso della Carta in esercizi prevalentemente o significativamente adibiti alla vendita dei beni e servizi non consentiti, specificati nel precedente elenco.
    È inoltre vietato l’utilizzo della Carta all’estero e per gli acquisti on-line o mediante servizi di direct-marketing.


    Come richiederlo

    L'Assegno di inclusione è richiesto con modalità telematiche all'INPS, che lo riconosce, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni richieste. La richiesta può essere presentata, altresì, presso i patronati e i centri di assistenza fiscale (CAF), previa stipula di una convenzione con l'INPS.


    Variazione per attività lavorativa

    In caso di avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui, mentre il reddito da lavoro eccedente tale soglia concorre alla determinazione del beneficio economico a decorrere dal mese successivo a quello della variazione. Entro 30 giorni dall'avvio dell'attività lavorativa, il lavoratore dovrà darne comunicazione all'INPS, che comunque acquisisce i dati delle assunzioni dalla banca dati delle comunicazioni obbligatorie; l'erogazione del beneficio è sospesa fintanto che tale obbligo non è ottemperato e, comunque, non oltre tre mesi dall'avvio dell'attività, decorsi i quali il diritto alla prestazione decade. 

    L'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione dell'Assegno di inclusione, è comunicato all'INPS entro il giorno antecedente all'inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio. A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni dell'Assegno di inclusione per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva del beneficio.  Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente e il reddito concorre per la parte eccedente 3.000 euro lordi annui. A tale fine, il beneficiario è tenuto a comunicare entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno, il reddito conseguito come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività.

  • misure di politica attiva, comunque denominate, individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa, i componenti del nucleo familiare, maggiorenni, che esercitano la responsabilità genitoriale. 

    Sono esclusi dagli obblighi di partecipazione al percorso:

    • i beneficiari dell'Assegno di inclusione titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 60 anni;
    • i componenti con disabilità, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato;i componenti affetti da patologie oncologiche;
    • i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età, di tre o più figli minori di età, ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza, come definite nell'allegato 3 al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
    • i componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere. 

    I componenti del nucleo familiare con disabilità o di età pari o superiore a 60 anni o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere possono comunque richiedere l'adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo o all'inclusione sociale.

    • il lavoro competente nel termine fissato, senza un giustificato motivo;
    • non sottoscrive il patto per l'inclusione o il patto di servizio personalizzato, di cui all'articolo 4, salvi i casi di esonero;
    • non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, comunque denominate, nei quali è inserito dai servizi per il lavoro, secondo quanto previsto dal patto di servizio personalizzato, ovvero non rispetta gli impegni concordati con i servizi sociali nell'ambito del percorso personalizzato, ovvero non frequenta regolarmente un percorso di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionale all'adempimento dell'obbligo di istruzione;
    • non accetta, senza giustificato motivo, una offerta di lavoro che abbia le caratteristiche i cui all'art. 9 del D.L. Lavoro 2023;
    • non rispetta le previsioni di cui all'articolo 3, commi 7, 8, 10 e 11 ovvero effettua comunicazioni mendaci in modo da determinare un beneficio economico maggiore;
    • non presenta una dichiarazione sostitutiva unica (anche DSU) aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;
    • viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro, senza aver provveduto alle prescritte comunicazioni. 

    Se il nucleo familiare è decaduto per mancata partecipazione alle politiche attive da parte di un componente può fare nuova domanda solo dopo 6 mesi dalla revoca o decadenza.

  • Fonte: Ministero del Lavoro

5 maggio 2023

Assegno di Inclusione: il requisito ISEE (ex reddito di cittadinanza )

 

Assegno di Inclusione: il requisito ISEE 


 L’AdI o Assegno di Inclusione , primissima condizione, spetterà a patto che il nucleo richiedente presenti un indicatore complessivo non superiore alla soglia di 9.360 euro (stessa prevista per il RdC); inoltre ci saranno gli altri paletti specifici del reddito da 730 (inteso come imponibile IRPEF) più quelli del patrimonio mobiliare e immobiliare, e anche in questi casi si tratta in buona sostanza di un copia-incolla dei vecchi requisiti RdC, ovvero:

  • un valore del reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza;
  • un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro (mentre la casa di abitazione non deve superare un valore calcolato ai fini IMU di 150.000 euro);
  • un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro (per i single), incrementato di 2.000 euro per ogni componente successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro, e incrementato di ulteriori
  1.  1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo;
  2.  5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità;
  3.  7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.

A parte questo, nessun componente del nucleo deve possedere – o avere a disposizione – autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi precedenti, e ovviamente nemmeno navi e imbarcazioni. Fin qui, come si accennava, si tratta di una riproposizione dei parametri già stabiliti col RdC.

Assegno di Inclusione: quali nuclei ne hanno diritto

L’aspetto invece su cui l’AdI si discosta nettamente dal RdC è il fatto di “premiare” – per così dire – solo quei nuclei che non solo presentano i requisiti economici appena elencati, ma che abbiano almeno o un minorenne, o un disabile, o un componente con più di 60 anni, escludendo di conseguenza dall’erogazione qualunque altro nucleo privo al suo interno di un soggetto con queste caratteristiche.

Assegno di Inclusione: importi e durata

Di qui, infine, anche la differenziazione a livello di trattamento economico fra nuclei composti esclusivamente da soggetti cosiddetti “fragili”, quindi solo minori, disabili e over 60, e nuclei che invece hanno anche soggetti in salute fra i 18 e i 59, cioè i cosiddetti “occupabili”. Se infatti nel primo caso (ipotizzando ad esempio un nucleo composto da due genitori ultra 60enni e un figlio disabile), l’assegno potrà arrivare fino a un massimo di 7.560 euro l’anno, ovvero 630 euro al mese, nel secondo caso (ad esempio: genitori ultra 60enni con figlio disabile + secondo figlio occupabile) il massimo sarà di 500 euro al mese (6.000 euro annui), a condizione però che i membri occupabili si inseriscano fin da subito in un percorso regolamentato di ricerca del lavoro, con la possibilità inoltre di perdere l’assegno laddove, al sopraggiungere di determinate proposte di lavoro, le rifiutino (ma su questo torneremo in seguito con più precisione). Nel quantum dell’assegno, la cui durata sarà di 18 mesi rinnovabili di ulteriori 12, va infine considerata anche l’eventuale quota fissa aggiuntiva pari a 280 euro al mese, che verrebbe erogata nel caso di abitazione in affitto anziché di proprietà.

Fonte: Acli

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