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21 gennaio 2022

Covid, cosa cambia nella Sicilia arancione: restrizioni per i no vax, liberi col super green pass

 


Anche in Sicilia, che da lunedì entra in zona arancione, cambiano le regole, che riguardano principalmente chi non ha il Super Green Pass, mentre coloro che hanno la certificazione rafforzata non subiranno particolari limitazioni. 

In zona arancione le restrizioni sono differenti rispetto al passato e  non riguardano chi possiede il super green pass (vaccinazione o avvenuta guarigione), bensì soltanto i soggetti non vaccinati 

La tabella esplicativa pubblicata sul sito del governo indica una serie di esempi.

In zona arancione sono sempre consentiti gli spostamenti dentro il proprio comune, 

mentre gli spostamenti verso altri comuni della stessa regione e verso altre regioni sono permessi a chi non ha il Green Pass solo per ragioni di necessità, da motivare con autocertificazione. 

Chi possiede il Green Pass ‘basè e quello rafforzato, invece, può muoversi liberamente dentro e fuori dalla regione. 

Fa eccezione la regola sugli spostamenti da comuni di massimo 5mila abitanti verso altri comuni entro 30km, eccetto i capoluoghi di provincia: in questo caso lo spostamento è consentito per tutti.

 Il servizio di scuolabus è garantito a tutti.


In zona arancione possono accedere ai negozi che vendono beni o servizi alla persona tutti i cittadini, a prescindere se abbiano o meno il Green Pass o il Super Green Pass.

 Anche l“accesso agli uffici pubblici per usufruire dei servizi è sempre consentito. 

L’accesso ai centri commerciali, invece, è consentito a tutti nei giorni feriali, mentre nei giorni festivi è consentito solo a chi ha il Super Green Pass. 

In zona arancione, i bar e ristoranti sono aperti solo per chi ha il Super Green Pass: sia per consumazione al banco che per quella al tavolo, all’aperto o al chiuso. 

Dunque, chi non possiede il Super Green Pass non può bere un caffè al bar.
L’attività sportiva all’aperto, anche in aree attrezzate e parchi pubblici, è consentita a tutti, mentre al chiuso è consentita solo a vaccinati o guariti, quindi a chi è in possesso del Super Green Pass. 

Anche l’attività sportive all’aperto, ma in piscine e centri natatori, è permessa a chi ha il Super Green Pass. 

Aperta a tutti l’attività riabilitativa e terapeutica, così come gli sport di squadra e attività in centri e circoli sportivi all’aperto. L’accesso agli spogliatoi, così come gli sport di squadra in centri e circoli sportivi al chiuso, sono consentiti solo a chi ha il Super Green Pass. 

Gli sport di contatto, sia all’aperto che al chiuso, sono consentiti solo a chi ha la certificazione verde rafforzata.

Il Green pass base è obbligatorio per accedere ai luoghi di lavoro, mentre chi non è in possesso di certificazione verde ottenuta attraverso vaccino o tampone non potrà accedere. Tutti i cittadini possono accedere alle scuole di ogni ordine e grado, senza distinzioni. 

Per quanto riguarda l’Università, chi non ha il Green Pass non può accedervi, mentre è possibile entrare in aula se muniti di Green Pass base o «Super».
Negli alberghi e nelle strutture ricettive (bar e ristoranti) ospitate al loro interno, possono entrare solo coloro in possesso di Super Green Pass. L’ingresso a cinema, teatri, sale da concerto, locali di intrattenimento e musica dal vivo al chiuso è consentito solo a chi ha il Super Green Pass, così come quello a mostre e musei, mentre per biblioteche e archivi è previsto anche per chi ha la certificazione ‘basè. Solo chi ha il Super Green Pass può entrare in discoteche e sale da ballo. Per centri benessere e termali, sia all’aperto che al chiuso, chi non ha il Super Green Pass, a meno che non ci si rechi in questi luoghi per motivi di salute, non può fare ingresso. 

Anche per i parchi tematici e di divertimento è autorizzato l’accesso solo con Super Green Pass, stessa cosa vale per centri culturali, sociali e ricreativi, al chiuso o all’aperto, sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò. 

Per partecipare a concorsi pubblici in presenza in zona arancione, serve almeno il Green Pass ‘basè, che si può avere anche con tampone.

fonte: Giornale di Sicilia

5 gennaio 2022

Nuovo decreto covid 5 gennaio 2022: obbligo vaccino over 50, Green pass per negozi. Cosa cambia

 IN SINTESI DI SEGUITO IL NUOVO DECRETO 5/1/22 RELATIVO A: 

OBBLIGO VACCINALE , ESTENSIONE GREEN PASS e RIENTRO A SCUOLA ⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️

💉 Obbligo di vaccinazione ai cittadini che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età , tranne in caso di condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore; 

🟢 Obbligo green pass base (vaccino o tampone) per accesso a :

💈 Servizi alla persona (estetisti, parrucchieri: l'obbligo scatta dal 20 gennaio);

🏬 Negozi e centri commerciali (dal 1 febbraio al 31 marzo);

🏢 Uffici pubblici come Comuni, Province, Regioni(dal 1 febbraio al 31 marzo); 

🏤 Servizi pubblici (Poste, Inps, Inail: dal 1 febbraio al 31 marzo);

🏦 Servizi commerciali (come le banche: dal 1 febbraio al 31 marzo);

🏫 Rientro a scuola: 

👶 Per i bambini nella fascia 0 – 6 anni, che frequentano gli asili nido o la scuola materna, scatterà la quarantena nel caso in cui sia presente 1 caso positivo in classe;

👦 Gli studenti dai 5 agli 11 anni, ossia delle scuole elementari fino alla seconda media inferiore, si andrà in Dad per 10 giorni con almeno 2 contagi per classe. Qualora solo un alunno o alunna dovesse essere positivo/a, le lezioni proseguiranno in presenza con test per rilevare eventuali contagi tra i compagni di classe.

👨‍🏫 Gli studenti dai 12 anni ai 18 anni, ossia dalla terza media inferiore fino al quinto anno delle scuole superiori, la Dad di 10 giorni scatterà con 4 casi positivi in classe.

...3️⃣ Nel caso in cui vengano rilevati 3 casi positivi in classe, resterebbero a fare lezione in presenza solo gli studenti vaccinati, che verranno monitorati con test per valutare il possibile contagio. Nel frattempo gli studenti che hanno concluso il ciclo di vaccinazione o sono guariti dal Covid da meno di 120 giorni potranno continuare le lezioni in presenza, ma dovranno osservare le regole di autosorveglianza e l’obbligo di mascherina Ffp2. Per gli studenti non vaccinati o che non hanno concluso il ciclo primario di vaccinazione scatterà la Didattica a distanza per 10 giorni.

...2️⃣ Nel caso in cui vengano registrati 2 casi di positività, a eccezione dei contagiati, tutta la classe resterà a fare lezione in presenza, con obbligo di autosorveglianza e di uso della mascherina Ffp2.

...1️⃣ Con 1 contagio in classe le lezioni restano in presenza, con obbligo di autosorveglianza e utilizzo delle mascherine Ffp2.

In tutti i casi per il rientro in classe sarà necessario risultare negativi a tampone antigenico o molecolare tra il quinto e il settimo giorno dall’ultima esposizione al caso positivo solo in caso di sintomatologia.

Fonte: Luigi D'Eliseo amministrazione comunale Monreale

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"Il decreto che introduce l’obbligo di vaccino per gli over 50 prevede, per tutti coloro (lavoratori e non) che non saranno in regola con l’obbligo vaccinale a partire dal primo febbraio 2022, una sanzione di 100 euro una tantum. Lo spiegano fonti di Palazzo Chigi. La sanzione sara’ irrogata dall’Agenzia delle entrate, attraverso l’incrocio dei dati della popolazione residente con quelli risultanti nelle anagrafi vaccinali regionali o provinciali.

Emergono i dettagli della sanzione da 100 euro prevista dal governo contestualmente all'approvazione dell'obbligo vaccinale per gli over 50. Il decreto licenziato dal consiglio dei ministri prevede, per tutti coloro (lavoratori e non) che non saranno in regola con l'obbligo vaccinale a partire dal primo febbraio 2022, una sanzione - appunto - da 100 euro che, spiegano fonti di Palazzo Chigi, sarà "una tantum", dunque una volta soltanto. La sanzione sarà irrogata dall'Agenzia delle entrate, attraverso l'incrocio dei dati della popolazione residente con quelli risultanti nelle anagrafi vaccinali regionali o provinciali.

Le sanzioni nel dettaglio

Per gli over 50

Il decreto prevede, per tutti coloro (lavoratori e non) che non saranno in regola con l'obbligo vaccinale a partire dal 1  febbraio 2022, una sanzione di 100 euro una tantum. La sanzione sarà irrogata dall'Agenzia delle entrate, attraverso l'incrocio dei dati della popolazione residente con quelli risultanti nelle anagrafi vaccinali regionali o provinciali.

Per i lavoratori over 50

Per i lavoratori pubblici e privati e i liberi professionisti non vaccinati, soggetti all'obbligo di possedere un Green Pass rafforzato dal 15 febbraio 2022, è prevista una sanzione da 600 a 1.500 euro nel caso di accesso ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo. Come già avviene per i lavoratori sprovvisti di Green Pass, anche i lavoratori ultra-cinquantenni che dal 15 febbraio 2022 saranno sprovvisti di Green Pass rafforzato al momento dell'accesso al luogo di lavoro saranno considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro ma senza diritto alla retribuzione nè altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Per gli utenti di uffici e servizi

Per le persone che accedono senza Green Pass ai servizi e alle attività in cui è obbligatorio averlo, è prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro. La stessa sanzione si applica al soggetto tenuto a controllare il possesso del Green Pass se omette il controllo."

4 dicembre 2021

Vaccini in farmacia: ecco l'elenco delle farmacie che hanno aderito in provincia di Palermo.

Vaccini in farmacia: ecco l'elenco di chi ha aderito in provincia di Palermo.

I farmacisti eseguiranno prima l’anamnesi del paziente e poi l'inoculazione del siero: sarà somministrato il Pfizer.

L'elenco delle farmacie  

I cittadini che vorranno vaccinarsi ( anche per la terza dose ), potranno prenotare la dose di vaccino anti Covid presso la propria farmacia di fiducia aderente all’iniziativa. Ad essere somministrato sarà il vaccino Pfizer. 

I farmacisti eseguiranno prima l’anamnesi del paziente e poi l'inoculazione del vaccino, secondo i protocolli di sicurezza stabiliti dall’accordo nazionale; infine inseriranno sulla piattaforma i dati dell’avvenuta immunizzazione rilasciando il  GREEN PASS. I pazienti cosiddetti “fragili” saranno reinviati al medico di medicina generale.


ELENCO FARMACIE VACCINANTI

SUPER GREEN PASS


FONTE: PALERMOTODAY.IT

24 novembre 2021

Terza dose e super green pass

TERZA DOSE - Il decreto legge prevede di estendere l’obbligo vaccinale alla terza dose per i sanitari a decorrere dal 15 dicembre prossimo e con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse. Inoltre si ricorda che è già consentito l’anticipo della terza dose dopo 5 mesi dalla seconda. Il governo inoltre ha annunciato di volere aprire dal 1 dicembre la terza dose agli over 18 e manifestato l’intenzione di avviare campagne vaccinali, se autorizzate, per la fascia di età 5-12 anni.
OBBLIGO PER PROF E FORZE ORDINE - Dopo le categorie sanitarie, l’obbligo vaccinale viene esteso anche a tutto il personale scolastico e a quello del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico. Il Governo ha fissato al 15 dicembre la data in cui entra in vigore l’immunizzazione obbligatoria. Nel dettaglio le nuove categorie coinvolte saranno personale amministrativo della sanità, docenti e personale amministrativo della scuola, militari, forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria) e personale del soccorso pubblico.
GREEN PASS RAFFORZATO - La durata di validità del Green pass viene ridotta dagli attuali 12 a 9 mesi. L’obbligo di Green pass viene esteso a ulteriori settori: alberghi; spogliatoi per l’attività sportiva; servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale; servizi di trasporto pubblico locale. A decorrere dal 6 dicembre arriva il Green pass rafforzato: vale solo per coloro che sono o vaccinati o guariti e serve per accedere ad attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla. Gli ambiti sono gli spettacoli, gli spettatori di eventi sportivi, la ristorazione al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche. In caso di passaggio in zona arancione, le restrizioni e le limitazioni non scattano, ma alle attività possono accedere i soli detentori del Green pass rafforzato. Dal 6 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022 è previsto che il Green Pass rafforzato per lo svolgimento delle attività, che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla, debba essere utilizzato anche in zona bianca. In zona bianca, però, sarà valido anche il pass ottenuto con il tampone per accedere a ristoranti all’aperto, palestre, piscine e in generale alle attività sportive.
CONTROLLI RAFFORZATI - Il decreto prevede un rafforzamento del sistema dei controlli: entro 3 giorni dall’entrata in vigore del dl, i Prefetti sentono il Comitato provinciale ordine e sicurezza ed entro 5 giorni adottano il nuovo piano di controlli, a livello provinciale, coinvolgendo tutte le forze di polizia. Si tratta di controlli «costanti» di cui le prefetture sono obbligate a redigere una relazione settimanale da inviare al Ministero dell’interno.
MASCHERINE - La questione è stata posta ma il governo non è intervenuto sul punto, così valgono le disposizioni fin qui in vigore. In zona bianca la mascherina non è obbligatoria all’aperto, ma va indossata in tutti i luoghi chiusi diversi dalla propria abitazione, compresi i mezzi di trasporto pubblico (aerei, treni, autobus) e in tutte le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o siano possibili assembramenti. E’ invece obbligatoria all’aperto e al chiuso in zona gialla, arancione e rossa.
TAMPONI E CERTIFICATO - Ai fini del Green pass sono confermate sia le tipologie che la durata dei test. Il Certificato resta valido in caso di un tampone molecolare negativo effettuato nelle 72 ore antecedenti o rapido nelle 48 ore precedenti.
Fonte:Giornale di Sicilia.


13 agosto 2021

Censimento della popolazione non vaccinata

 #ProtezioneCivilePA - Ordinanza contingibile e urgente n. 84 del 13 agosto 2021


Censimento della popolazione non vaccinata


Le Asp dovranno fornire ai medici di base e ai pediatri gli elenchi degli assistiti non ancora vaccinati affinché i sanitari possano invitarli, singolarmente, a effettuare la vaccinazione.

 

Punti vaccinali fissi nei Comuni

 

Quotidianamente, le Asp diffondono il numero dei vaccinati per ogni singolo Comune, invitando i sindaci a promuovere campagne di vaccinazione decentrata.


Dal 16 agosto, in tutti i Comuni nei quali la percentuale di vaccinati è inferiore al 60% le Asp istituiranno una sede fissa di vaccinazione.

 

Tamponi e green pass


Il costo del tampone molecolare per il rilascio del green pass è a carico del richiedente. Così come i tamponi rapidi per i non vaccinati.


Uso della mascherina


Obbligo di portare la mascherina sempre con sé e di indossarla in tutti i luoghi aperti al pubblico particolarmente affollati.


Accesso agli uffici pubblici


Solamente chi è in possesso del green pass può accedere fisicamente agli uffici pubblici. Gli altri dovranno utilizzare esclusivamente modalità telematica.


Cerimonie private


A compleanni, matrimoni, lauree e feste private si potrà partecipare solo con tampone effettuato nei due giorni precedenti, ad eccezione di chi ha completato il vaccino.


Controlli in porti e aeroporti


Obbligo di tampone anche per chi arriva dagli Usa o vi abbia transitato nei 14 giorni precedenti. Il controllo è già previsto per chi proviene da: MT, PT, ES, FR, GR, NL


Ferragosto


Dal 14 al 16 agosto i sindaci provvedono a disporre misure di contenimento quali il divieto di falò in spiaggia e di assembramento, l’obbligo di mascherine nei luoghi turistici particolarmente frequentati.

https://protezionecivile.comune.palermo.it/protezione-civile-dettaglio.php?id=384&s=1



4 maggio 2021

Proroga della scadenza di documenti di identità e di riconoscimento italiani al 30/09/2021(data pubblicazione 03 Maggio 2021)

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Proroga della scadenza di documenti di identità e di riconoscimento italiani al 30/09/2021(data pubblicazione 03 Maggio 2021)

Si comunica che l' art. 2 del  D. L. 30 Aprile 2021 n.56, pubblicato sulla GURI n.103  del 30/04/2021, visto il protrarsi dell'emergenza coronavirus, ha introdotto un'ulteriore proroga della validita’ dei documenti di riconoscimento e identita’ italiani.

Pertanto, la validita’ di tutti i documenti  di identita’  e di riconoscimento italiani, quindi delle  Carte di Identita’,  passaporti  ecc , scaduti a partire dal 31 gennaio 2020 e’ stata prorogata fino al 30 settembre 2021. Si precisa pero' che la validità e' stata prorogata ai fini della sola identificazione personale 

Ai fini dell'espatrio, la validita’ dei documenti resta limitata alla data di scadenza indicata nel singolo documento.

Si  precisa altresi' che e' stata prorogata anche la validita' dei Permessi di Soggiorno sino al 31 luglio 2021; nelle more della suddetta scadenza, gli interessati possono egualmente presentare istanze di rinnovo dei permessi .

21 aprile 2021

Consiglio, sì allo stop delle sanzioni per tutti i commercianti non in regola con le tasse „Posticipata all'1 settembre prossimo - o comunque sino al termine dello stato d'emergenza sanitaria -

 Consiglio, sì allo stop delle sanzioni per tutti i commercianti non in regola con le tasse

Ai commercianti che non sono in regola con i tributi comunali non verrà revocata la licenza. Lo ha deciso Sala delle Lapidi approvando all'unanimità dei presenti (24 in totale) due delibere che sospendono le sanzioni previste nel regolamento antievasione. L'entrata in vigore dell'atto, che il Consiglio aveva licenziato il 30 ottobre 2020, è stata posticipata all'1 settembre prossimo o comunque fino a quando il governo nazionale non dichiarerà cessato lo stato d'emergenza sanitario dovuto al Coronavirus.

Così il Consiglio, su proposta dell'amministrazione attiva, prova ad andare incontro alle imprese colpite dalla crisi innescata da Covid. Rispetto però alle indicazioni messe nero su bianco dal sindaco Orlando, le due delibere vengono modificate dall'Aula, che ha dato il via libera agli emendamenti di Ugo Forello (gruppo Oso) e Ottavio Zacco (Italia Viva). Il primo estende lo blocco delle sanzioni a tutte le imprese che hanno evaso Tari, Tosap e altre imposte comunali per importi superiori ai mille euro durante il periodo della pandemia (il sindaco invece le aveva previsto lo stop solo per le attività chiuse durante il lockdown); il secondo sospende invece le sanzioni nei casi di mancato pagamento delle tasse relative al 2020 e il 2021. 

Fonte:https://www.palermotoday.it/



Potrebbe interessarti: https://www.palermotoday.it/politica/tasse-comunali-sospensione-sanzioni-commercianti.html

23 marzo 2021

DECRETO SOSTEGNI: arriva il condono delle cartelle esattoriali.

 Con il decreto Sostegni arriva lo stralcio delle cartelle esattoriali fino a 5.000 euro, per redditi fino a 30.000 euro. Vediamo quali sono le cartelle che verranno cancellate e chi può beneficiare del provvedimento.

Con il Decreto Sostegni, il primo emanato dal Governo Draghi per dare un aiuto a chi si trova in difficoltà economica a causa del Covid, arriva il condono delle cartelle esattoriali. Vediamo in pratica come funziona e chi rientra tra i possessori delle vecchie cartelle esattoriali che verranno stralciate, cioè automaticamente cancellate (per un totale di 666 milioni di euro).

Entro 30 giorni uscirà un decreto del Ministero dell’Economia con le date e le modalità con cui verranno annullate le cartelle.

Quali cartelle saranno condonate

Le cartelle interessate dal condono sono quelle che sono state affidate agli agenti della riscossione (prima Equitalia e ora Agenza Entrate Riscossione) tra il 2000 e il 2010. In pratica si fa riferimento all’anno in cui l’ente cui è dovuta l’imposta non pagata ha segnalato a questi soggetti il debito che, come si dice in gergo tecnico, è stato iscritto a ruolo

Non parliamo di un condono tombale di tutti i debiti di quegli anni, ma esclusivamente delle cartelle di valore complessivo fino a 5.000 euro, comprensivo di interessi e sanzioni. Di fatto, una grossa fetta di stralci potrebbe riguardare ImuTasi o bolli auto dimenticati

Rientrano tra le cartelle annullate anche quelle per le quali si è eventualmente aderito alla rottamazione-ter. Sono invece escluse le somme dovute per il recupero di aiuti di Stato, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti e le multe o sanzioni derivanti da sentenze penali di condanna.

Chi ha diritto al condono

Non tutti possono beneficiare di questo sconto, infatti solo chi nel 2019 ha posseduto redditi fino a 30.000 euro complessivi lordi annui rientra nel condono, siano essi persone fisiche o imprese.

Cosa si deve fare

Chi rientra in questa categoria non deve fare nulla, sarà direttamente Agenzia entrate Riscossione che provvederà direttamente alla cancellazione dei debiti. Per verificare la tua posizione devi accedere alla tua area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it utilizzando Spid, Carta d’identità elettronica o la carta nazionale dei servizi. Ricorda che il Pin dell’Agenzia delle entrate non sarà più valido a partire dal primo ottobre prossimo.

Purtroppo, è bene ricordare che, chi ha regolarmente pagato non ha diritto ad alcun rimborso.

Rinviate le scadenze della rottamazione-ter

Chi ha aderito alla rottamazione-ter del 2018 e nel 2020 e non ha versato le rate dovute, può tirare un sospiro di sollievo perché può continuare a beneficiare della definizione agevolata (cioè dell’eliminazione delle sanzioni e degli interessi di mora) per le cartelle emesse dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Infatti, nel decreto sostegni viene prorogata la scadenza delle rate non pagate con le seguenti regole:

  • le rate scadute nel 2020 devono essere interamente versate entro il 31 luglio 2021;
  • le rate scadenti nel 2021 (28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio) devono esser versate entro il 30 novembre 2021;
  • le rate non si considerano pagate in ritardo se il versamento viene fatto entro 5 giorni dalla scadenza.
  • Fonte:https://www.altroconsumo.it/

22 marzo 2021

Misure di sostegno all'emergenza socio sanitaria da COVID 19 - Sussidi Alimentari(data pubblicazione 22 Marzo 2021)

 Misure di sostegno all'emergenza socio sanitaria da COVID 19 - Sussidi Alimentari

(data pubblicazione 22 Marzo 2021)


Sussidi alimentari a favore dei soggetti facenti parte di nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno a causa dell’emergenza epidemiologica da CODIV-19, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Legge 154 del 23 novembre 2020 (Legge 18 dicembre 2020, n. 176), è disposta l’assegnazione di buoni spesa per l’emergenza da covid-19 per l’acquisto di beni di prima necessita’ (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica, bombole del gas, ecc.)

Ai sensi del DPR n. 223/89, art.4: una sola persona o “un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune”; per le convivenze vige il dettato del successivo art.5.

BANDO.....

14 gennaio 2021

Covid-19, Governo vara decreto-legge con le nuove misure. Prorogato lo stato di emergenza fino al 30 aprile

 Il Consiglio dei Ministri ha approvato, nella seduta del 13 gennaio, il decreto-legge Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021, prorogando al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza.

Queste le principali novità del decreto-legge:

Spostamenti tra Regioni

Il decreto conferma, fino al 15 febbraio 2021, il divieto già in vigore di ogni spostamento tra Regioni o Province autonome diverse, con l’eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Spostamenti verso altre abitazioni

​Dal 16 gennaio 2021 e fino al 5 marzo 2021 è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Tale spostamento può avvenire all’interno della stessa Regione, in area gialla, e all’interno dello stesso Comune, in area arancione e in area rossa, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai Comuni fino a 5.000 abitanti.
Qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;

Istituzione della zona bianca

È istituita una cosiddetta area “bianca”, nella quale si collocano le Regioni con uno scenario di “tipo 1”, un livello di rischio “basso” e un'incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. In area “bianca” non si applicano le misure restrittive previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) per le aree gialle, arancioni e rosse ma le attività si svolgono secondo specifici protocolli. Nelle medesime aree possono comunque essere adottate, con DPCM, specifiche misure restrittive in relazione a determinate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico.

Istituzione di una piattaforma informativa nazionale su Piano vaccini

In considerazione della necessità di agevolare l’attuazione del piano vaccinale per la prevenzione del contagio da Covid-19, in coerenza con le vigenti disposizioni europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali, è istituita, una piattaforma informativa nazionale idonea ad agevolare, sulla base dei fabbisogni rilevati, le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento. Inoltre, su istanza della Regione o Provincia autonoma interessata, la piattaforma nazionale esegue, in sussidiarietà, le operazioni di prenotazione delle vaccinazioni, di registrazione delle somministrazioni dei vaccini e di certificazione delle stesse, nonché le operazioni di trasmissione dei dati al Ministero della salute.

Altre disposizioni

In considerazione del permanere dell’emergenza e dell’evoluzione del quadro epidemiologico, su tutto il territorio nazionale:

  • le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 28 febbraio 2021 si svolgono entro il 20 maggio 2021
  • le elezioni dei Comuni i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, già indette per le date del 22 e 23 novembre 2020, sono rinviate e si svolgono entro il 20 maggio 2021. Fino al rinnovo degli organi di cui al primo periodo è prorogata la durata della gestione della commissione straordinaria
  • i permessi di soggiorno in scadenza entro il 30 aprile 2021 sono prorogati alla medesima data.
Fonte: Ministero della Salute

COVID E VACCINO....un video esplicativo per spiegarne il funzionamento

Video di semplice e chiara spiegazione 


 

6 gennaio 2021

Nuovo decreto: ecco il calendario delle regole dal 7 al 15 gennaio

 

Nuovo decreto: ecco il calendario delle regole dal 7 al 15 gennaio


7 e 8 gennaio: zona gialla in tutta Italia

Il 7 e l'8 gennaio l'Italia intera è in zona gialla. Sono aperti i bar e i ristoranti fino alle 18 ma per la consumazione al tavolo rimane l'obbligo di stare al massimo in quattro persone se non conviventi. Dopo le 18 è consentito soltanto l’asporto di cibi e bevande e la consegna a domicilio. Sono aperti tutti i negozi e i centri commerciali, così come parrucchieri e centri estetici. Si può uscire liberamente dalle 5 alle 22, purché si rimanga nella propria regione. All'aperto si può fare attività motoria e sportiva individuale.

9 e 10 gennaio: zona arancione in tutta Italia

Il 9 e il 10 gennaio l'Italia diventa zona arancione. Sono chiusi i bar e i ristoranti, ma si può prendere cibo e bevande da asporto fino alle 22, e ordinarlo a domicilio. Sono aperti supermercati, farmacie, edicole e tabaccai ma anche i negozi al dettaglio, così come parrucchieri e centri estetici. Ci si può muovere liberamente all’interno del Comune di residenza tra le 5 e le 22. All'aperto si può fare attività motoria e attività sportiva individuale.

Dall'11 al 15 gennaio: Italia divise in zone a seconda dei parametri di ogni regione

Dall'11 al 15 gennaio torna la divisione dell'Italia per fasce di colore. Sarà valido il monitoraggio reso noto l’8 gennaio per misurare l’Rt e gli altri parametri dell’Istituto superiore di sanità. Con l'Rt sotto l’1 le regioni dovrebbero rimanere in fascia gialla. Con l'Rt pari a 1 si va in fascia arancione. Con l'Rt pari a 1,25 si va in fascia rossa.

Vietati gli spostamenti tra regioni

Il decreto vale fino al 15 gennaio, ma il divieto di uscire dalla propria regione dovrebbe essere prorogato anche con il nuovo nel Dpcm almeno fino al 31 gennaio. Dal 7 al 15 gennaio 2021 è vietato lo spostamento tra le Regioni se non per comprovate esigenze, motivi di lavoro, salute e urgenza. Vietato andare nelle seconde case fuori regione se non per emergenza. Chi si trova fuori dalla propria regione può rientrare sempre nella residenza, domicilio o abitazione.

Deroga per i piccoli comuni

Anche nei giorni arancioni vale la deroga decisa durante le festività natalizie per i piccoli comuni. Chi è residente in un Comune dove la popolazione non supera i 5 mila abitanti può uscire ma può percorrere una distanza massima di 30 chilometri dai relativi comuni, vietato però recarsi nel capoluogo di provincia.

Ok alle visite agli amici ma nelle zone rosse solo all'interno del proprio Comune

Dal 7 al 15 gennaio è sempre consentito «spostarsi, una sola volta al giorno, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata del proprio comune. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono». Se si è in fascia arancione lo spostamento per la visita a parenti e amici è consentita all’interno della regione, se si è in fascia rossa soltanto all'interno del proprio Comune.

Fonte: GdS Giornale di Sicilia

Si tratta del decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio e in vigore dal 6 gennaio 2021.

Ecco cosa prevede il provvedimento e le nuove misure adottate in risposta all’emergenza epidemiologica da covid-19.

NUOVO DECRETO COVID PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO

1. Misure valide dal 7 al 15 gennaio

  • Divieto di spostamento tra regioni o province autonome – su tutto il territorio nazionale sono vietati gli spostamenti fuori regione, eccetto che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
  • Consentiti gli spostamenti per rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione – resta comunque consentito, su tutto il territorio nazionale, il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
  • Divieto di raggiungere le seconde case fuori regione – è vietato, su tutto il territorio nazionale, spostarsi verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma.
  • Nelle zone rosse è consentito fare visita a parenti e amici una volta al giorno in due persone – nelle aree in zona rossa è consentito spostarsi, una sola volta al giorno, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata del proprio comune, con la possibilità di portare con sé, in più, figli minori di 14 anni e persone disabili o non autosufficienti conviventi.
  • Sono confermati il coprifuoco e le altre disposizioni del DPCM 3 dicembre 2020 – restano in vigore tutte le altre misure previste dal DPCM 3 dicembre e dalle successive ordinanze, tra cui il divieto di spostamento dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo su tutto il territorio nazionale, eccetto che per motivi di lavoro, necessità o salute.

2. Misure valide nelle giornate del 9 e 10 gennaio

  • Tutta Italia diventa zona arancione – sull’intero territorio nazionale, si applicano le disposizioni previste per la c.d. zona arancione, ai sensi del DPCM 3 dicembre. 
  • Consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti – resta consentito spostarsi da un comune fino a 5.000 abitanti entro 30 chilometri di distanza, ad eccezione che verso i capoluoghi di provincia.

3. Altre misure

  • Cambiano i criteri per individuare le zone arancioni e le zone rosse – sono rivisti i parametri degli scenari di rischio per l’inserimento dei territori in area arancione o rossa.
  • Ripresa delle attività didattiche in presenza dall’11 gennaio – il 50 per cento degli studenti delle secondarie di secondo grado può rientrare a scuola.
  • Consenso espresso per il vaccino anti covid – sono previste specifiche procedure per l’espressione del consenso alla somministrazione del vaccino contro il contagio da covid-19 per gli ospiti di residenze sanitarie assistite (o altre strutture analoghe) privi di tutore, curatore o amministratore di sostegno e non in grado di esprimere un consenso libero e consapevole alla somministrazione del vaccino.

NUOVO DECRETO COVID TESTO DA SCARICARE

Ecco il TESTO (Pdf 78Kb) in Pdf da scaricare del nuovo decreto covid gennaio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.3 del 05-01-2021.

29 novembre 2020

Decreto ristori quater, rinvio tasse e indennizzi a stagionali: il testo

 

Decreto ristori quater, rinvio tasse e indennizzi a stagionali: il testo

Ecco tutte e misure previste nel decreto

Proroga del secondo acconto Irpef, Ires e Irap - Il versamento del secondo acconto di Irpef, Ires e Irap viene prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre per tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione. La proroga è estesa al 30 aprile per le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. La proroga si applica inoltre alle attività oggetto delle misure restrittive del Dpcm del 3 novembre e a quelle operanti nelle zone rosse, nonché per i ristoranti in zona arancione, a prescindere dal volume di fatturato e dall’andamento dello stesso.

Sospensione dei versamenti di contributi previdenziali, ritenute e Iva di dicembre - È prevista la sospensione dei contributi previdenziali, dei versamenti delle ritenute alla fonte e dell’Iva che scadono nel mese di dicembre per tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. Sono sospesi i versamenti anche per chi ha aperto l’attività dopo il 30 novembre 2019. La sospensione si applica inoltre a tutte le attività economiche che vengono chiuse a seguito del Dpcm del 3 novembre, per quelle oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse, per i ristoranti in zone arancioni e rosse, per tour operator, agenzie di viaggio e alberghi nelle zone rosse.

Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Irap - Il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Irap viene prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre 2020.

Proroga definizioni agevolate - La proroga dei termini delle definizioni agevolate prevista dal decreto “Cura Italia” (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) viene estesa dal 10 dicembre 2020 al primo marzo 2021. In tal modo, si estende il termine per pagare le rate della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio” in scadenza nel 2020, senza che si incorra nell’inefficacia della definizione agevolata.

Razionalizzazione della rateizzazione concessa dall’agente della riscossione - Vengono introdotte modifiche per rendere più organico e funzionale l’istituto della rateizzazione concessa dall’agente della riscossione. In particolare, si prevede che alla presentazione della richiesta di dilazione consegua la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza e il divieto di iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche o di avviare nuove procedure esecutive. Per le rateizzazioni richieste entro la fine del 2021, viene alzata a 100.000 euro la soglia per i controlli e sale da 5 a 10 il numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della rateizzazione. Inoltre, i contribuenti decaduti dai piani di rateizzazione o dalle precedenti rottamazioni delle cartelle esattoriali potranno presentare una nuova richiesta di rateizzazione entro la fine del 2021.

Proroga dei versamenti del prelievo erariale unico sugli apparecchi delle sale gioco - Il saldo del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi delle sale gioco di settembre-ottobre 2020 può essere versato solo per un quinto del dovuto. La parte restante può essere versata con rate mensili, con la prima rata entro il 22 gennaio del 2021.

Estensione codici Ateco - La platea delle attività oggetto dei contributi a fondo perduto si amplia ulteriormente con l’ingresso di diverse categorie di agenti e rappresentanti di commercio.

Indennità stagionali del turismo, terme e spettacolo - Viene erogata una nuova indennità una tantum di 1.000 euro gli stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, e ad altre categorie, tra i quali gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti, gli stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato il rapporto di lavoro involontariamente, gli intermittenti e gli incaricati di vendite a domicilio.

Associazioni sportive - È incrementata di 95 milioni la dotazione del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive.

Indennità per i lavoratori sportivi - Per il mese di dicembre è erogata da Sport e Salute Spa, un’indennità di 800 euro per i lavoratori del settore sportivo. Si tratta dei lavoratori del mondo dello sport titolari di rapporti di collaborazione con il Coni, il Comitato Italiano Paralimpico, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Società e Associazioni sportive dilettantistiche, riconosciuti dal Coni e dal Comitato Paralimpico.

Fiere e Congressi, spettacolo e cultura - Vengono stanziati 350 milioni di euro per il 2020 per i ristori delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi, tramite l’incremento del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali con il Decreto Rilancio. Si incrementano: di 90 milioni, per il 2021, la dotazione del fondo di parte corrente per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo; di 10 milioni, per il 2020, la dotazione del Fondo per il sostegno alle agenzie di viaggio e ai tour operator, le cui misure di sostegno sono estese alle aziende di trasporto di passeggeri mediante autobus scoperti (cosiddetto sightseeing). Si prevede, inoltre, che i ristori ricevuti dai fondi già citati non concorrano alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevino ai fini del calcolo degli interessi passivi e delle spese deducibili né alla formazione del valore della produzione netta.

Sicurezza e forze armate - Vengono stanziati oltre 62 milioni di euro per la funzionalità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in particolare per pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e per il pagamento degli straordinari dei Vigili del fuoco. Ulteriori 6,5 milioni di euro sono destinati al pagamento dei compensi accessori del personale militare, compreso quello medico e paramedico, impegnato nel contrasto dell’emergenza COVID-19.

Contributo alle Regioni per la riduzione del debito - Alle Regioni a statuto ordinario viene assegnato un contributo per il 2020 di 250 milioni di euro destinato al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell’anno in corso.

Sostegno alla internazionalizzazione delle imprese - Si incrementa di 500 milioni, per il 2020, la disponibilità del fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici.

Fondo perequativo - È istituito un fondo finalizzato a realizzare, nell’anno 2021, la perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse con i provvedimenti emergenziali adottati nell’ambito della emergenza COVID-19, da destinare ai soggetti che con i medesimi provvedimenti abbiano beneficiato di sospensione fiscali e contributive e che registrano una significativa perdita di fatturato.

Facoltà di estensione del termine di durata dei fondi immobiliari quotati - I gestori di fondi di investimento alternativi che gestiscono fondi immobiliari italiani ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione possono, entro il 31 dicembre 2020, nell’esclusivo interesse dei partecipanti, modificare il regolamento del fondo per prorogare il termine del fondo non oltre il 31 dicembre 2022, al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti.

Elezioni suppletive per la Camera e il Senato per il 2020 - Le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 dicembre 2020 si svolgono entro il 31 marzo 2021.

Termini di permanenza dei territori negli scenari di rischio - L’accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello o scenario di rischio inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, comporta l’applicazione delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore per un ulteriore periodo di 14 giorni, salva la possibilità, per la Cabina di regia, istituita dal Ministro della salute ai fini della valutazione dei livelli e degli scenari di rischio territoriali, di ridurre tale ultimo termine.


Fonte:https://www.adnkronos.com/

22 novembre 2020

Chiusura 2020: nuova sospensione fiscale per imprese e partite Iva

 Prevista una nuova sospensione fiscale per imprese e partite Iva fino a 50 milioni di fatturato con perdite di almeno il 33%.

Arriva un nuovo stop alle tasse per l’emergenza Covid. Questa volta, a beneficiare della sospensione fiscale saranno le imprese e le partite Iva con un fatturato fino a 50 milioni di euro che hanno dovuto subire le restrizioni a causa del coronavirus e che hanno registrato perdite per almeno il 33% tra il primo semestre 2020 e lo stesso periodo dell’anno precedente. Questi soggetti saranno esonerati dal pagamento delle imposte in scadenza a novembre. Per quanto riguarda, invece, i versamenti di dicembre, il calcolo verrà effettuato tra novembre 2020 e lo stesso mese del 2019. Si parla, dunque, di bloccare i pagamenti dell’Iva di novembre, delle ritenute dei dipendenti e dell’acconto Iva 2020 fissato per dicembre.

I dettagli verranno messi a punto dopo l’approvazione, prevista per oggi in Consiglio dei ministri, del decreto Ristori-ter che conterrà aiuti alle nuove zone rosse e arancioni.

Da valutare, lo stop alle rate della rottamazione delle cartelle che dovrebbero essere incassate il 10 dicembre. Così come l’Irap per le imprese al limite degli 800mila euro degli aiuti di Stato. Si attende l’ultima parola anche sulla Tari, dato che i Comuni hanno già chiuso i loro bilanci e non possono applicare ulteriori sconti da qui a dicembre.

FONTE:https://www.laleggepertutti.it/

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