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Esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà disabili


Disabilità

In caso di disabilità esistono numerose agevolazioni che, però, non tutti conoscono e che vanno dalla richiesta di pensione di inabilità ai congedi straordinari per assistere un familiare. A quale ente puoi rivolgerti per ottenere l’esenzione permanente dal pagamento del bollo auto? Quali sono i tempi e le condizioni di rilascio dell’assegno d’invalidità? Grazie alla guida di PagineBianche basta un click per conoscere subito i servizi disponibili.

Esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà disabili con indennità di accompagno

  • Chi lo può richiedere

    Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido, in stato di gravità, affetto da una patologia mentale o psichica, con riconoscimento della indennità di accompagnamento, con esclusione, però, di non vedenti e sordomuti. Il beneficio fiscale, che si applica sia ai veicoli condotti dai disabili sia a quelli utilizzati per l'accompagnamento dei disabili stessi, spetta al portatore di handicap/invalido intestatario del veicolo oppure alla persona intestataria del veicolo se il portatore di handicap/invalido è fiscalmente a suo carico. La richiesta di esenzione deve essere rivolta esclusivamente al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) territorialmente competente.

  • Condizioni per il rilascio

    Le agevolazioni previste per il settore auto possono essere riferite,a seconda dei casi, oltre che agli autoveicoli (per la tabella, consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate http://www.agenziaentrate.it) anche ai seguenti veicoli: motocarrozzette, autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico del disabile, tutte con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina e fino a 2800 cc per i veicoli diesel. Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico. Se il disabile possiede più veicoli, l'esenzione spetta per un solo veicolo che potrà essere scelto dal disabile.Il beneficio compete sia in occasione della prima iscrizione al Pra di un'auto nuova, sia nella trascrizione di un "passaggio" riguardante un'auto usata. L'esenzione è concessa per un solo veicolo e la targa di questo deve essere indicata al momento della presentazione della domanda.

  • Cosa è necessario fare

    Il disabile che ha fruito dell'esenzione deve, per il primo anno, presentare la documentazione seguente:- Copia della carta di circolazione.- Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono l'indennità di accompagnamento.- Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).- Copia del documento d'identità del richiedente.

  • Quanto costa

    Non sono previste spese.

  • Tempi di rilascio

    Il rilascio è immediato.

  • Validità

    L'esenzione potrà essere trasferita su altro veicolo, decorsi quattro anni dalla data dell'avvenuto riconoscimento del beneficio. Tuttavia l'esenzione può essere trasferita senza interruzioni su altro veicolo di proprietà della medesima persona disabile o del soggetto cui il disabile sia fiscalmente a carico, esclusivamente se per il veicolo precedentemente esentato sia stata presentata presso il Pubblico Registro Automobilistico formalità di demolizione, perdita di possesso o trasferimento di proprietà, entro il mese successivo dalla data di acquisto di un altro veicolo nuovo o usato

  • Esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti

  • Chi lo può richiedere

  • Possono usufruire delle agevolazioni per il settore auto riservate ai disabili, nelle categorie individuate per legge, i disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento, i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, i disabili con ridotte o impedite capacità motorie. Le agevolazioni sono riconosciute solo se i veicoli sono utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio delle persone disabili.Le agevolazioni riguardano: le autovetture, gli autoveicoli per il trasporto promiscuo, gli autoveicoli specifici, le motocarrozzette (esclusi i non vedenti e i sordi), i motoveicoli per trasporto promiscuo (esclusi i non vedenti e i sordi), i motoveicoli per trasporti specifici (esclusi i non vedenti e i sordi). L’esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà non è prevista per i veicoli dei non vedenti e dei sordi. La richiesta di esenzione deve essere rivolta esclusivamente al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) territorialmente competente.FONTE: http://www.agenziaentrate.gov.it

  • Condizioni per il rilascio

  • Le agevolazioni previste per il settore auto possono essere riferite, a seconda dei casi, oltre che agli autoveicoli (per la tabella, consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate http://www.agenziaentrate.it) anche ai seguenti veicoli:motocarrozzette, autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo,o per trasporto specifico del disabile, tutte con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina e fino a 2800 cc per i veicoli diesel. Per il disabile con ridotte o impedite capacità motorie (ma non affetto da gravelimitazione alla capacità di deambulazione) il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo alla minorazione di tipo motorio di cui egli (anche se rasportato) è affetto. Non è necessario che il disabile fruisca dell’indennità di accompagnamento. Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, deve essere necessariamente dotato di adattamento tecnico risultanti dalla carta di circolazione. Gli adattamenti possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi.Se il disabile possiede più veicoli, l'esenzione spetta per un solo veicolo che potrà essere scelto dal disabile.Il beneficio compete sia in occasione della prima iscrizione al Pra di un'auto nuova, sia nella trascrizione di un "passaggio" riguardante un'auto usata. L'esenzione è concessa per un solo veicolo e la targa di questo deve essere indicata al momento della presentazione della domanda.

  • Cosa è necessario fare

  • La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da: - Copia della carta di circolazione dalla quale risultino gli adattamenti necessari al trasporto o (per i titolari di patente) i dispositivi di guida applicati al veicolo, integrata (per i veicoli muniti di solo cambio automatico) dalla prescrizione della commissione medica locale, ai sensi dell'art.119 del Codice della Strada.- Copia della patente di guida speciale (non è richiesta per i veicoli adattati solo nella carrozzeria, da utilizzare per l'accompagnamento e la locomozione dei disabili).- Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono:a) lo stato di handicap o di invalidità,b) l'affezione da patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti.- Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).

  • Quanto costa

  • Non sono previste spese per il rilascio.

  • Tempi di rilascio

  • Il rilascio è immediato.

  • Validità

  • L'esenzione potrà essere trasferita su altro veicolo, decorsi quattro anni dalla data dell'avvenuto riconoscimento del beneficio.Tuttavia l'esenzione può essere trasferita senza interruzioni su altro veicolo di proprietà della medesima persona disabile o del soggetto cui il disabile sia fiscalmente a carico, esclusivamente se per il veicolo precedentemente esentato sia stata presentata presso il Pubblico Registro Automobilistico formalità di demolizione, perdita di possesso o trasferimento di proprietà, entro il mese successivo dalla data di acquisto di un altro veicolo nuovo o usato

  • Esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà disabili gravi o con pluriamputazioni

    • Chi lo può richiedere

      L’esenzione può essere richiesta da disabili gravi, ai sensi della L.104/92, art.3 comma 3 o con pluriamputazioni. Il beneficio fiscale, che si applica sia ai veicoli condotti dai disabili sia a quelli utilizzati per l'accompagnamento dei disabili stessi, spetta al portatore di handicap/invalido intestatario del veicolo oppure alla persona intestataria del veicolo se il portatore di handicap/invalido è fiscalmente a suo carico. La richiesta di esenzione deve essere rivolta esclusivamente al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) territorialmente competente.

    • Condizioni per il rilascio

      Le agevolazioni previste per il settore auto possono essere riferite,a seconda dei casi, oltre che agli autoveicoli (per la tabella, consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate http://www.agenziaentrate.it) anche ai seguenti veicoli: motocarrozzette, autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico del disabile, tutte con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina e fino a 2800 cc per i veicoli diesel. Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico. Se il disabile possiede più veicoli, l'esenzione spetta per un solo veicolo che potrà essere scelto dal disabile.Il beneficio compete sia in occasione della prima iscrizione al Pra di un'auto nuova, sia nella trascrizione di un "passaggio" riguardante un'auto usata. L'esenzione è concessa per un solo veicolo e la targa di questo deve essere indicata al momento della presentazione della domanda.

    • Cosa è necessario fare

      Il disabile che ha diritto all'esenzione deve, per il primo anno, presentare la documentazione seguente. - Copia della carta di circolazione.- Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono lo stato di handicap in condizioni di accertata gravità (L.104/92 art.3 comma 3) o il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.- Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).- Copia del documento d'identità del richiedente.- Fotocopia della patente di guida speciale. Per i disabili che non sono in grado di guidare (o perché minorenni o perché portatori di handicap che non ne consente il conseguimento), non è necessario il possesso della patente di guida speciale.

    • Quanto costa

      Non è prevista nessuna spesa.

    • Tempi di rilascio

      Il rilascio è immediato.

    • Validità

      L'esenzione potrà essere trasferita su altro veicolo, decorsi quattro anni dalla data dell'avvenuto riconoscimento del beneficio. Tuttavia l'esenzione può essere trasferita senza interruzioni su altro veicolo di proprietà della medesima persona disabile o del soggetto cui il disabile sia fiscalmente a carico, esclusivamente se per il veicolo precedentemente esentato sia stata presentata presso il Pubblico Registro Automobilistico formalità di demolizione, perdita di possesso o trasferimento di proprietà, entro il mese successivo dalla data di acquisto di un altro veicolo nuovo o usato.

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