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17 agosto 2021

Assegno provvisorio - Assegno ponte -Assegno unico


CHE COSA È

L’assegno temporaneo è una nuova misura di sostegno ai genitori con figli minori a carico, inclusi i figli adottati o in affido preadottivo dell’INPS. È riservato alle famiglie con Isee fino a 50 mila euro che non hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare (ANF). Per la prima volta circa due milioni di famiglie potranno ricevere per il figlio un assegno mensile fino a 167 euro, con una maggiorazione dal terzo figlio o per ciascun figlio con disabilità.

Chi ne ha diritto

  • lavoratori autonomi
  • disoccupati
  • coltivatori diretti
  • coloni e mezzadri
  • titolari di pensione da lavoro autonomo

    Perché è temporaneo

    Perché la misura riguarda i mesi da luglio a dicembre 2021. Da gennaio 2022 verrà sostituita dall’assegno unico universale, il nuovo strumento unico di sostegno alle famiglie italiane con figli.

    L’ISEE

    L’assegno è destinato solo a nuclei familiari con un ISEE inferiore a 50.000 euro. Più è basso l’ISEE più sarà alto l’assegno temporaneo.

    COME richiederlo dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 attraverso i seguenti canali:
    • portale web, utilizzando l’apposito servizio online raggiungibile direttamente dalla homepage del portale INPS, accedendo tramite le proprie credenziali;
    • Contact Center integrato, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164 164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
    • patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

    Per le domande che saranno presentate entro il 30 settembre 2021 l’assegno temporaneo sarà riconosciuto dal mese di luglio 2021. In caso di presentazione successiva, la prestazione sarà riconosciuta a partire dal primo giorno del mese di presentazione della domanda.

    FONTE: INPS PER LA FAMIGLIA

    ULTERIORI DETTAGLI:

    L'assegno provvisorio chiamato ASSEGNO PONTE


     

    30 marzo 2021

    ASSEGNO UNICO FAMILIARE dal 2022 - dal 1° luglio 2021 Assegno Ponte -

    Testo integrale Inps.it/prestazioni-servizi/assegno-temporaneo-figli-minori 

    Al via il 1° luglio l’assegno unico per i figli, approvato per decreto dal Consiglio dei ministri. Si tratta per ora di un assegno ponte per sei mesi, valido da luglio a dicembre 2021 per le famiglie con figli da 0 a 18 anni, a cadenza mensile calcolato in base all’Isee ed al numero dei figli minorenni.

    La misura ponte vale sei mesi solo per i disoccupati e per i titolari di partita IVA, ovvero coloro che non hanno accesso agli assegni familiari o ANF (Assegno al Nucleo Familiare), sono residenti in Italia e soggetti alle imposte sul reddito. Poi dal 2022, con la riforma fiscale, l’assegno unico diventerà strutturale e universale.

    Assegno unico “ponte”, quanto vale: gli importi

    L’assegno ponte è legato a limiti di reddito bene precisi: almeno in questa fase, chi ha un’Isee superiore ai 50 mila euro è escluso dal beneficio. L’importo dell’assegno unico per i figli dipende dal numero di figli e alla situazione economica della famiglia certificata con l’Isee, cala al crescere dell’Isee e si azzera oltre i 50mila euro.

    Gli importi sono dettagliati nella tabella contenuta nell’Allegato 1 del decreto. Il beneficio medio è pari a 1.056 euro per nucleo e 674 euro per figlio.

    Ogni importo è riferito a un solo figlio, dunque l’importo finale che forma l’assegno è dato dall’importo a cui si ha diritto moltiplicato per il numero dei figli.

    Gli importi per ciascun figlio sono maggiorati nei seguenti casi:

    • famiglie con 3 o più figli: in questo caso gli importi per figlio sono maggiorati del 30%. L’importo massimo, corrispondente a livelli di Isee inferiori a 7 mila euro, passa ad esempio da 167,5 euro a circa 218 euro a figlio al mese;
    • figli con disabilità: in questo caso l’importo mensile per figlio è maggiorato di 50 euro. Quindi, per livelli di Isee inferiori a 7mila euro l’importo mensile per figlio disabile è pari a 217,5 euro nel caso di nuclei con 1 o 2 figli e a 268 euro nel caso di nuclei con 3 o più figli.

    Assegno unico ponte, chi sono i beneficiari

    Nella fase transitoria da luglio a dicembre 2021, l’assegno unico per i figli è destinato alle famiglie escluse dagli assegni familiari, percepiti invece dai lavoratori dipendenti.

    Assegno unico familiare: cos’è e come funziona

    L’assegno unico familiare è il nuovo contributo previsto per i figli a carico e che sarà riconosciuto a entrambi i genitori (metà per ciascuno) per ciascun figlio dal 7° mese di gravidanza fino ai 18 anni di età. L'assegno verrà concesso fino al compimento dei 21 anni, ma con importo ridotto qualora i figli studino o siano impegnati in programmi di formazione, tirocini oppure svolgano il Servizio civile universale.

    L’assegno unico familiare si definisce unico perché mira a raggruppare gli altri benefici già in essere (bonus bebè, bonus natalità e adozione, assegni familiari, bonus per nuclei familiari numerosi) e gradualmente a sostituirli tutti in un unico benefit.

    Assegno unico familiare: a chi spetta?

    L'assegno spetta a tutte le famiglie che hanno un figlio fino a 21 anni a carico. Avrà un valore massimo di 250 euro: in questa cifra globale confluiscono una parte fissa e una variabile, legata al reddito complessivo della famiglia.

    Il beneficio verrà attribuito per la prima volta a tutti i lavoratori, che siano dipendenti, autonomi o incapienti, mentre prima spettava solo ai dipendenti.

    Per ottenerlo si dovrà avere la cittadinanza italiana o essere cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno europeo, risiedere e pagare le tasse in Italia.

    Potranno richiederlo tutte le mamme a partire dal settimo mese di gravidanza

    Dai 18 anni di età, inoltre, si potrebbe avere diritto a una somma ridotta rispetto all'assegno ed essere accreditata direttamente al figlio qualora questo:

    - sia iscritto all’università;
    - sia un tirocinante;
    - sia iscritto a un corso professionale;
    - svolga il servizio civile;
    - svolga un lavoro a basso reddito.

    Assegno unico familiare: quali sono le maggiorazioni?

    Il contributo di base prevede una serie di aumenti e maggiorazioni nei seguenti casi:

    - per i figli successivi al secondo (o al terzo);

    - per le madri con meno di 21 anni;

    - per i figli disabili (con un aumento che starà tra il 30% e il 50%).

    Assegno unico familiare: come si chiede

    Per le modalità si attendono ora i decreti attuativi del family act e le simulazioni che indicheranno anche gli importi, l’iter da seguire e i limiti ISEE che riguarderanno il bonus unico familiare.

    L'importo dell'assegno diminuisce se si alza l'Isee: per un Isee sopra i 52mila euro, il contributo scende a 67 euro mensili per i figli minori e a 40 euro per i figli maggiorenni ma di età inferiore ai 21 anni.

    Sarà di importo fino a 250 euro circa (con una maggiorazione per i disabili). L’ammontare dell’assegno sarà modulato in base all’Isee e diviso in parti uguali tra i genitori. È prevista una maggiorazione a partire dal secondo figlio e un aumento tra il 30% e il 50% in caso di figli disabili.

    L’assegno andrà a tutte le famiglie, compresi incapienti, autonomi e partite Iva, finora escluse perché gran parte dei sostegni alle famiglie sono legati al contratto di lavoro (dipendente) o a detrazioni (che non si percepiscono con livelli di reddito sotto la no tax area).

    Requisiti per ottenere l’assegno unico

    Per aver diritto all’erogazione dell’assegno unico devono essere rispettati i seguenti requisiti:

    • l’assegno è riconosciuto a tutti i lavoratori cittadini italiani, titolari di un reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato, autonomi, o con partita Iva;
    • l’assegno spetta anche ai genitori single con figli fiscalmente a carico;
    • per i soggetti cittadini UE o Extra UE è necessario:
      avere il permesso di soggiorno (per soggiornanti di lungo periodo o per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale);
      versare l’Irpef in Italia; vivere con i figli a carico nel nostro Paese; essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere in possesso di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o di durata almeno biennale.
    • L'assegno unico per i figli maggiorenni, dai 18 ai 21 anni, riconosciuto in misura inferiore rispetto a quello previsto in favore dei minori, può essere corrisposto in via diretta al figlio.

      Costoro però possono godere dell'assegno unico se risultano iscritti a un corso professionale o di laurea, se svolgono tirocinio o un'attività lavorativa retribuita con un importo annuale che non supera una certa soglia, se sono occupati nel servizio civile o se risultano in stato di disoccupazione e in cerca di un lavoro presso un centro per l'impiego o un'agenzia per il lavoro.

      Misure compatibili con l'assegno

      L'assegno unico e universale è compatibile sia con il reddito che con la pensione di cittadinanza, anche se naturalmente ai fini della determinazione del suo ammontare si tiene conto della quota del beneficio di cittadinanza spettante ai minori...
      La misura non preclude inoltre ai genitori di figli disabili di chiedere o calcolare prestazioni sociali agevolate, trattamenti di tipo assistenziale e altri benefici e prestazioni sociali previsti nello specifico per figli affetti da disabilità. La misura è infine compatibile con le borse lavoro che hanno lo scopo d'includere o avvicinare i disabili al mondo del lavoro.
    Il diritto alla prestazione dell’Assegno temporaneo è esteso ai nonni per i nipoti minori in linea retta a carico dell’ascendente, qualora essi risultino presenti nell’ISEE dell’ascendente in presenza di un formale provvedimento di affido o in ipotesi di collocamento o accasamento etero familiare (equiparata all’affidamento ex lege n. 184 del 1983).
    Diversamente, in caso di famiglia anagrafica composta dai nonni con la presenza di nipoti minorenni, in totale assenza di provvedimento di affido definitivo o temporaneo, per la composizione del nucleo familiare ai fini ISEE, vale la regola secondo cui i nipoti minorenni devono essere attratti nel nucleo familiare dei genitori, a cui si applicano in via analogica le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2, del D.P.C.M. n. 159 del 2013.
    Resta esclusa la compatibilità dell’Assegno temporaneo con l’assegno al nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 1988, eventualmente riconosciuto in favore dei nonni.
    Per quanto concerne la condizione di figli a carico prevista dalla norma, tale requisito sussiste in caso di reddito complessivo annuo del figlio minore non superiore a 4.000 euro (cfr. l’articolo 12 del TUIR).

    *******************DOMANDE IN TEMA PREVIDENZIALE******************

    *************DOMANDE IN TEMA ASSISTENZIALE***************

    ***************DOMANDE IN TEMA FISCALE*****************

    ****************DOMANDE IN TEMA GIURIDICO********************

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