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20 aprile 2021

Decreto Sostegni: semplificazioni e requisiti per indennità a lavoratori

 Il decreto Sostegni ha previsto “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”.

La circolare INPS 19 aprile 2021, n. 65 chiarisce che l’erogazione una tantum di un’ulteriore indennità di importo pari a 2.400 euro, in attuazione del decreto Sostegni (decreto-legge n. 41 del 2021), riguarda:

  • i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti;
  • i lavoratori autonomi occasionali;
  • i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori dello spettacolo.

Tutti coloro che hanno già fruito delle indennità del decreto Ristori (decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137), non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità una tantum del decreto Sostegni ma essa sarà erogata dall’INPS con le modalità di quelle precedenti.

La circolare inoltre, riporta al suo interno, le tabelle con i codici ATECO per i quali può essere concessa l’indennità ai settori Turismo e Stabilimenti termali, fornisce indicazioni ai lavoratori dello spettacolo che non hanno già fruito delle indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto Ristori, sulla modalità di presentazione della domanda e sul regime di compatibilità.

La circolare ricorda (come già precisato nella circolare n. 94 del 2015 in materia di indennità NASpI), che per evento di disoccupazione si intende l’evento di cessazione involontaria del rapporto di lavoro e in applicazione di ciò, per gli eventi di disoccupazione verificatisi nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 è ammesso l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in presenza dei soli requisiti dello stato di disoccupazione involontario e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, con esclusione quindi del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo di cui al richiamato articolo 3, del D.lgs n. 22 del 2015.

lavoratori dello spettacolo che non hanno già fruito delle indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto Ristori, potranno trovare nella circolare, un paragrafo con le indicazioni e i requisiti per la presentazione della domanda. lavoratori domestici

Fonte:Inps

8 aprile 2021

LA proroga per il 2021 del Reddito di emergenza.

 Con il decreto sostegni arriva la proroga  per il 2021 del Reddito di emergenza. Sul sito dell'Inps è disponibile il servizio che permette di richiedere il contributo straordinario che viene riconosciuto alle famiglie in situazioni di difficoltà economica a causa dell'emergenza Covid-19. Come funziona, a chi spetta e la procedura da seguire per inoltrare la domanda.

Reddito d'emergenza, il contributo a favore delle famiglie più povere che si trovano in condizioni di difficoltà economica a causa dell'emergenza Covid-19, introdotto lo scorso anno. C'è però una novità che amplia la platea dei destinatari: potrà essere richiesta anche da chi beneficiava dell'indennità di disoccupazione. Il REm (il reddito di emergenza, appunto) deve essere richiesto entro il 30 aprile e viene riconosciuto per tre mensilità: marzo, aprile e maggio 2021. Ma a chi spetta? E come si presenta la richiesta? 

A chi spetta il Reddito di emergenza

Il REm spetta nuclei familiari che si trovano in condizioni di necessità economica a causa dell’emergenza sanitaria. Per poter esser richiesto, il nucleo familiare deve contemporaneamente soddisfare alcuni requisiti precisi:

  • il richiedente deve avere la residenza in Italia;
  • il reddito familiare, nel mese di febbraio 2021, deve essere inferiore all’importo che viene riconosciuto come REm e che varia in base al numero di componenti del nucleo familiare;
  • l’ISEE in corso di validità del nucleo deve essere inferiore a 15.000 euro, per i nuclei familiari che vivono in affitto il limite è aumentato di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini Isee;
  • il valore del patrimonio mobiliare familiare deve essere inferiore a 10.000 euro, cui si sommano 5.000 euro per ogni componente ulteriore al primo, ma entro un massimo complessivo di 20.000 euro. Se nel nucleo è presente un soggetto definito come disabile grave o non autosufficiente (secondo i criteri ISEE) il valore massimo è di 25.000 euro.
Fonte: https://www.altroconsumo.it/

Indennità una tantum di 2.400 euro prevista dal decreto Sostegni per i lavoratori impiegati in attività stagionali

 Dall’8 aprile prenderanno il via i pagamenti automatici dell’indennità una tantum di 2.400 euro prevista dal decreto Sostegni e rivolta ai lavoratori impiegati in attività stagionali che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro a causa della pandemia.

Coloro che hanno già ricevuto l’assegno di 1.000 euro grazie al Dl Ristori non devono presentare una nuova domanda: riceveranno in automatico il nuovo pagamento. I lavoratori che invece non hanno beneficiato dell’aiuto economico negli scorsi mesi, dovranno invece presentare domanda all’Inps, in via telematica, entro il 30 aprile 2021.

Bonus lavoratori stagionali, chi ne ha diritto

Il decreto Sostegni “ha previsto l’erogazione di una indennità una tantum di importo pari a 2.400 euro a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità” grazie al decreto Ristori. Il Dl ha però ampliato la platea dei beneficiari: ha incluso anche i lavoratori somministrati in settori diversi dal turismo e ha alzato il tetto massimo di reddito annuo dei lavoratori dello spettacolo da 50mila a 75mila euro.
L’erogazione dell’indennità una tantum è per le seguenti tipologie di lavoratori:

  • i lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, compresi i lavoratori in somministrazione che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, che non siano percettori di Naspi, di pensione o di altro reddito da loro e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
  • i lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti ad altri settori, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
  • i lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate lavorative nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto;
  • i lavoratori autonomi occasionali privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto. Gli stessi devono essere iscritti alla data di entrata in vigore del decreto alla Gestione separata;
  • i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio iscritti alla Gestione separata, con reddito nel 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, che siano titolari nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate e che non abbiano, alla data di entrata in vigore del decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente;
    titolari nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate.
  • i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto, con un reddito riferito al 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
    lavoratori con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto, con un reddito al 2019 non superiore a 35.000 euro.

Bonus lavoratori stagionali, come fare domanda

Come abbiamo detto, i lavoratori che avevano già percepito l’indennità prevista dal decreto legge 28 ottobre 2020 non devono presentare una nuova domanda per fruire degli ulteriori 2.400 euro una tantum, che saranno erogati automaticamente dall’Inps ai beneficiari.

Chi invece ne usufruisce per la prima volta, potrà inviare istanza di richiesta del bonus in via telematica tramite consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’Inps, entro e non oltre il termine del 30 aprile 2021. Per i nuovi lavoratori che dovranno fare domanda entro il 30 aprile 2021 bisognerà attendere metà maggio per ottenere l’accredito.

Il bonus stagionali non concorre alla formazione del reddito e per il periodo di fruizione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Fonte:https://quifinanza.it/

23 marzo 2021

DECRETO SOSTEGNI: arriva il condono delle cartelle esattoriali.

 Con il decreto Sostegni arriva lo stralcio delle cartelle esattoriali fino a 5.000 euro, per redditi fino a 30.000 euro. Vediamo quali sono le cartelle che verranno cancellate e chi può beneficiare del provvedimento.

Con il Decreto Sostegni, il primo emanato dal Governo Draghi per dare un aiuto a chi si trova in difficoltà economica a causa del Covid, arriva il condono delle cartelle esattoriali. Vediamo in pratica come funziona e chi rientra tra i possessori delle vecchie cartelle esattoriali che verranno stralciate, cioè automaticamente cancellate (per un totale di 666 milioni di euro).

Entro 30 giorni uscirà un decreto del Ministero dell’Economia con le date e le modalità con cui verranno annullate le cartelle.

Quali cartelle saranno condonate

Le cartelle interessate dal condono sono quelle che sono state affidate agli agenti della riscossione (prima Equitalia e ora Agenza Entrate Riscossione) tra il 2000 e il 2010. In pratica si fa riferimento all’anno in cui l’ente cui è dovuta l’imposta non pagata ha segnalato a questi soggetti il debito che, come si dice in gergo tecnico, è stato iscritto a ruolo

Non parliamo di un condono tombale di tutti i debiti di quegli anni, ma esclusivamente delle cartelle di valore complessivo fino a 5.000 euro, comprensivo di interessi e sanzioni. Di fatto, una grossa fetta di stralci potrebbe riguardare ImuTasi o bolli auto dimenticati

Rientrano tra le cartelle annullate anche quelle per le quali si è eventualmente aderito alla rottamazione-ter. Sono invece escluse le somme dovute per il recupero di aiuti di Stato, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti e le multe o sanzioni derivanti da sentenze penali di condanna.

Chi ha diritto al condono

Non tutti possono beneficiare di questo sconto, infatti solo chi nel 2019 ha posseduto redditi fino a 30.000 euro complessivi lordi annui rientra nel condono, siano essi persone fisiche o imprese.

Cosa si deve fare

Chi rientra in questa categoria non deve fare nulla, sarà direttamente Agenzia entrate Riscossione che provvederà direttamente alla cancellazione dei debiti. Per verificare la tua posizione devi accedere alla tua area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it utilizzando Spid, Carta d’identità elettronica o la carta nazionale dei servizi. Ricorda che il Pin dell’Agenzia delle entrate non sarà più valido a partire dal primo ottobre prossimo.

Purtroppo, è bene ricordare che, chi ha regolarmente pagato non ha diritto ad alcun rimborso.

Rinviate le scadenze della rottamazione-ter

Chi ha aderito alla rottamazione-ter del 2018 e nel 2020 e non ha versato le rate dovute, può tirare un sospiro di sollievo perché può continuare a beneficiare della definizione agevolata (cioè dell’eliminazione delle sanzioni e degli interessi di mora) per le cartelle emesse dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Infatti, nel decreto sostegni viene prorogata la scadenza delle rate non pagate con le seguenti regole:

  • le rate scadute nel 2020 devono essere interamente versate entro il 31 luglio 2021;
  • le rate scadenti nel 2021 (28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio) devono esser versate entro il 30 novembre 2021;
  • le rate non si considerano pagate in ritardo se il versamento viene fatto entro 5 giorni dalla scadenza.
  • Fonte:https://www.altroconsumo.it/

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