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3 agosto 2023

Come si può contestare una multa per mancata esposizione del contrassegno invalidi

 

Validità del contrassegno disabili

Iniziamo da un punto fondamentale: il contrassegno disabili vale per la persona e non per l’auto su cui di volta in volta viaggia. Si tratta di un documento personale, e ovviamente non cedibile, rilasciato all’invalido dal Comune di appartenenza, anche quando non è proprietario di alcun veicolo ma per gli spostamenti usa quelli intestati ad altri, ad esempio familiari, amici o colleghi.

L’unica ed essenziale condizione è che il portatore di handicap munito di contrassegno si trovi a bordo del veicolo (come conducente o anche come semplice passeggero trasportato) che circola nelle zone riservate. Ed è questo il motivo per cui l’esposizione del tagliando sul parabrezza facilita i controlli delle forze dell’ordine: si presume che quando c’è il contrassegno ci sia anche il disabile, e si desume che dove c’è il disabile debba esserci anche il contrassegno (ma non sempre è così).

Circolazione con contrassegno disabili

Chi è munito del contrassegno disabili può circolare nelle seguenti zone riservate:

  • zone a traffico limitato (Ztl) quando è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità;
  • zone a traffico controllato (Ztc);
  • aree pedonali urbane (Apu);
  • corsie preferenziali riservate ai mezzi di trasporto pubblico.

Inoltre, il disabile munito di contrassegno può parcheggiare il veicolo senza limitazioni di orario e di esposizione del disco; durante il transito o la sosta, però, bisogna esporre il tagliando sul cruscotto o su un’altra parte ben visibile del veicolo, perché lo impone una norma regolamentare [2].

Multa per uso improprio del pass disabili

L’art. 188 del Codice della strada prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 168 a 672 euro per chi fa un «uso improprio» del pass disabili: vale a dire che lo usa in assenza delle condizioni legittimanti, e cioè senza la presenza del disabile a bordo del veicolo su cui si circola. È questa, come abbiamo visto, la condizione indispensabile e di base per legittimare il transito e la sosta nelle zone riservate. La sua mancanza fa scattare inesorabilmente questa salata multa.

Se, invece, il disabile è regolarmente munito di contrassegno, ma lui stesso (o la persona che lo accompagna) lo usa «non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell’autorizzazione prescritta», la sanzione è inferiore, e va da 87 a 344 euro. È questa la multa che dovrebbe essere applicata a chi non espone il tagliando sul cruscotto, sul parabrezza o su un’altra parte visibile dell’autovettura usata per il trasporto del disabile dotato del pass. Siccome la multa viene elevata all’intestatario del veicolo, se si tratta dell’accompagnatore del disabile può essere difficile – ma non impossibile – riuscire a dimostrare che quando è stata rilevata l’infrazione il disabile si trovava a bordo e dunque era legittimato a transitare in Ztl o nelle corsie preferenziali.

Contestazione multa con contrassegno disabili di un altro Comune

La Corte di Cassazione, in alcune recenti ordinanze [1], ha annullato i verbali di contestazione per transito in zone a traffico limitato e su corsie preferenziali, avvenuti in Comuni diversi da quello che aveva rilasciato il contrassegno autorizzativo al disabile.

Nell’occasione la Suprema Corte ha ribadito che con il contrassegno disabili si può circolare in tutte le Ztl d’Italia, senza alcuna limitazione da parte del Comune di rilascio o di quello in cui avviene il transito. Il portatore di handicap munito di contrassegno non deve preventivamente comunicare il proprio transito sulle strade di un Comune diverso da quello che gli ha rilasciato il pass, altrimenti si verificherebbe una inammissibile compromissione della libertà di movimento delle persone diversamente abili.

Annullamento multa per mancata esposizione contrassegno disabili

Nelle situazioni che abbiamo esaminato, la Corte di Cassazione ha disposto l’annullamento delle multe per mancata esposizione del contrassegno disabili, rilevando che: «Ove il controllo automatico sia stato effettuato in maniera tale da non essere in grado di rilevare la presenza del tagliando esposto sul cruscotto, qualora il Comune non voglia esporsi a elevare verbali sul presupposto erroneo che la circolazione non era autorizzata, dovrà destinare modalità apposite di accertamento, nella logica della leale collaborazione con l’utente della strada, se del caso contattando previamente l’intestatario del veicolo rilevato dal sistema automatico».

Come ti abbiamo anticipato all’inizio, la problematica è destinata ad essere presto superata con l’introduzione del nuovo contrassegno unico disabili europeo (Cude), che prevede l’istituzione di una piattaforma informatica unica a livello nazionale, in cui dovranno confluire i dati identificativi di tutti coloro che sono in possesso di contrassegno invalidi e che perciò sono stati preventivamente autorizzati a circolare nelle Ztl o nelle corsie riservate di qualsiasi città d’Italia senza dover comunicare di volta in volta il transito.

FONTE: Autore: 

15 marzo 2016

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