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13 giugno 2020

Assegno unico per ogni figlio e congedi parentali più lunghi: il Governo vara il Family Act, tutte le misure

 Il ddl è composto da 8 articoli: nel primo sono previsti i principi ed i criteri direttivi cardine di tutta la riforma che sarà attuata con i decreti delegati. Nell'articolo 7 è disciplinata una procedura per l'adozione di tutti i decreti legislativi previsti nella delega, concernente il riordino delle misure di sostegno all'educazione dei figli, Per tutti i decreti, invece, è prevista la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari per i profili di competenza. Ecco in sintesi gli aspetti del Ddl.

- ASSEGNO UNIVERSALE: L'assegno è mensile e verrà corrisposto dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del diciottesimo anno di età di ciascun figlio, ad eccezione della figlia o del figlio disabile per il quale non sussistono limiti di età, tramite una somma di denaro o mediante il riconoscimento di un credito d'imposta, da utilizzare in compensazione. Nel caso di figli successivi al primo, l'assegno subirà una maggiorazione del venti per cento, così anche nel caso di figlia o figlio disabile.

(L’assegno universale per le famiglie si chiama così perché è destinato a tutti i nuclei familiari con figli fino a 18 anni di età. Viene erogato, nell’importo base, a prescindere dal reddito della famiglia, anche se c’è una componente variabile che è legata all’Isee del nucleo.)

l'assegno universale:

  • costituisce un beneficio economico attribuito a tutti i nuclei familiari con figlie e figli a carico
  • l’importo minimo dell’assegno universale per i figli stabilito per tutti i nuclei familiari con uno o più minori, cui viene aggiunta una quota ulteriore e variabile determinata per scaglioni dell’indicatore dell'ISEE
  • verrà attribuito ogni mese attraverso l'erogazione di una somma diretta di denaro o mediante il riconoscimento di un credito da utilizzare in compensazione dei debiti d’imposta
  • verrà attribuito per ciascun figlia o figlio, fino ai diciotto anni di età
  • per la figlia o il figlio successivo al secondo l’importo dell’assegno universale è maggiorato del 20% (pensiamo alle famiglie numerose)
  • verrà riconosciuto a partire dal settimo mese di gravidanza
  • non contribuisce a formare il reddito complessivo

 COME VIENE CALCOLATO L'IMPORTO. L'importo dell'assegno universale, tiene conto dell'età dei figli a carico e viene incrementato per ogni figlio o figlia con disabilità per cui non è, in questo caso specifico, previsto alcun limite di età.

Inoltre viene anche prevista un'integrazione compensativa in modo che l'assegno non sia inferiore al trattamento complessivo corrisposto al nucleo familiare prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo.

In ogni caso, ancora non è stato stabilito con esattezza a quanto ammonterà l'assegno universale per i figli. Secondo la proposta originaria di Graziano Delrio, l'assegno universale dovrebbe prevedere un importo fino a 240 euro per ciascun figlio minorenne con maggiorazione del 40% per quelli con disabilità, e 80 euro per ogni figlio fino ai 26 anni.

Secondo invece la proposta del ministro Bonetti, gli importi ipotizzati erano: 160 euro per ciascun figlio per famiglie con ISEE fino a 7.000 euro; 120 euro per ciascun figlio per famiglie con ISEE tra i 7.000 e i 40.000 euro; 80 euro per ciascun figlio per famiglie con ISEE che vada oltre i 40.000 euro.

- CONGEDI PARENTALI: Si stabilisce un periodo minimo non inferiore ai due mesi di congedo parentale non cedibile all'altro genitore per ciascun figlio. Prevede inoltre un periodo di congedo obbligatorio non inferiore a 10 giorni lavorativi per il padre lavoratore nei primi mesi di nascita del figlio e che il diritto al congedo sia concesso a prescindere dallo stato civile o di famiglia del genitore lavoratore; previsto un permesso retribuito, di almeno 5 ore nell'arco di un anno scolastico per i colloqui con i professori dei figli; prevista l'introduzione di modalità flessibili nella gestione di congedi, compatibilmente con le esigenze del datore di lavoro e nell'ambito della relativa competenza, con le forme stabilite dalla contrattazione collettiva applicata al settore; prevista una durata minima di 2 mesi di congedo non cedibile all'altro genitore.

- INCENTIVI AL LAVORO FEMMINILE: Introduce l'indennità integrativa del 30% della retribuzione per le madri lavoratrici erogata dall'Inps, per il periodo in cui rientrano al lavoro dopo il congedo obbligatorio; la deducibilità delle spese per le baby-sitter tenendo conto dell'Isee; la modulazione graduale della retribuzione percepita dal lavoratrice nei giorni di astensione nel caso di malattia del figlio; forme incentivanti per i datori di lavoro che stabiliscono modalità di lavoro flessibile; prevede inoltre che ai genitori di figli con età inferiore a 14 anni sia riconosciuto il lavoro agile; una quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, per l'avvio delle nuove imprese start up femminili e l'accompagnamento per i primi due anni.

- AUTONOMIA E PROTAGONISMO GIOVANILE: Prevede il sostegno alle famiglie, mediante detrazioni fiscali delle spese sostenute per l'acquisto di libri universitari per ogni figlio maggiorenne a carico, iscritto all'università, che non goda di altre forme di sostegno per l'acquisto di testi universitari; il sostegno alle famiglie, mediante detrazioni fiscali delle spese relative al contratto di affitto di abitazioni per i figli maggiorenni iscritti ad un corso universitario; il sostegno alle giovani coppie, composte da entrambi i soggetti di età non superiore a 35 anni, mediante agevolazioni fiscali, per l'affitto della prima casa.

- INFANZIA: Nell'ambito del riordino delle misure di sostegno per i figli a carico, si prevede un buono per il pagamento delle rette degli asili nido e altri servizi per l'infanzia nonchè l'assegno di natalità.

Fonte:GdS-Giornale di Sicilia

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