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10 aprile 2020

Affitto, sì agli accordi tra inquilini e proprietari per ridurre canone di locazione

Tra le tante iniziative a sostegno degli italiani che devono fare i conti con l’emergenza coronavirus, c’è anche la possibilità di richiedere la riduzione dell’affitto sfruttando il Modello 69, e di usufruire di una modalità agevolata per registrare l’accordo tra inquilini e proprietari sulla riduzione temporanea del canone di locazione.
 non deve essere obbligatoriamente soggetto a registrazione. Questa è la premessa fondamentale quando si parla di modifica del contratto con riduzione del canone di locazione.
Tuttavia, per esigenze di certezza dell’atto e per avere un documento comprovante ai fini del minore imponibile da indicare in dichiarazione dei redditi è buona norma procedere comunque alla registrazione dell’integrazione del contratto originario.
Attraverso la registrazione, infatti, è possibile attribuire data certa all’atto (Circolare Agenzia delle Entrate n. 60/E del 2010). Data certa che è in grado di tutelare le parti in causa del contratto, ma soprattutto il locatore, chiamato a dichiarare il minor reddito.
Per evitare di pagare le imposte sui canoni non riscossi, è necessario che tale accordo venga registrato entro 30 giorni. La riduzione è ammessa per tutti i contratti di locazione, sia per quelli ad uso abitativo sia per quelli ad uso commerciale.
L’accordo vale per tutti i contratti di affitto
La possibilità di ridurre il canone in caso di difficoltà di pagamento da parte dell’inquilino è ammessa a prescindere dalla tipologia di locazione. L’accordo, quindi, vale per tutti i contratti di locazione, sia per quelli ad uso abitativo sia per quelli ad uso commerciale.
Non ci sono differenze in riferimento alla durata del contratto, né relativamente al regime fiscale di tassazione ordinaria o cedolare secca. Non sono dovute spese di registrazione e l’atto è esente dal bollo, come espressamente previsto dall’art. 10 del dl 133/2014.
Compilato l’atto ufficiale tra le parti in cui viene chiarita la natura dell’accordo (indicando l’effettiva riduzione del canone concordata tra le parti), sarà necessario compilare l’apposito Modello 69, che può essere scaricato a questo link.
Tale modello, necessario per la registrazione della riduzione del canone di affitto, è essenziale e va compilato in ogni sua parte indicato i dati del contratto di locazione e i relativi codici di registrazione.

Come si inviano i documenti

A questo punto, il Modello 69 e l’atto con cui viene dettagliato l’accordo tra le parti andranno inviati, insieme, allo stesso Ufficio dell’Agenzia delle Entrate dove era stata fatta la registrazione del contratto di locazione. Tramite il sito dell’Agenzia è possibile individuare gli indirizzi di tutti gli uffici sparsi sul territorio. È anche possibile contattare l’Agenzia via numero verde 800.90.96.96 da telefono fisso, o 06/96.66.89.07 tramite cellulare.
Una volta terminata l’emergenza sanitaria, i documenti inviati in copia all’Agenzia delle Entrate dovranno essere depositati (presso lo stesso ufficio a cui sono stati inviati) anche in versione originale.

Come redigere l’accordo per la riduzione dell’affitto

Per redigere l’accordo e ottenere, quindi la riduzione del canone di locazione, si dovranno indicare nel Modello 69 le seguenti informazioni:
  • 1) i riferimenti del contratto di locazione sottoscritto;
  • 2) i dati completi del locatore e dell’inquilino;
  • 3) il canone annuale inizialmente stabilito;
  • 4) il canone annuale ridotto sul quale è stato raggiunto un accordo;
  • 5) il numero di mesi in cui si prevede che il canone mensile sia ridotto rispetto a quanto indicato nel contratto di affitto originale;
  • 6) la data di stesura dell’atto.
  • Occorre un accordo in forma scritta, da registrare all’Agenzia delle Entrate, senza spese, senza bolli. La registrazione andrebbe fatta entro 30 giorni ma in questo periodo di Covid-19 è stato concesso di inviare il mod. 69 e la scrittura (scansionata e firmata dalle parti) anche via mail all’Ufficio tributario, il quale provvederà a registrarlo; tutto questo quindi senza uscire di casa come vogliono le ultime disposizioni.  
    In ogni caso l’art. 62 del “Salva Italia” ha provveduto a sospendere fino al 30/6/2020 gli adempimenti tributari (quale la registrazione di cui si parla) che scadono tra l’8 marzo ed il 31/5/2020, per cui c’è il tempo anche per registrare di persona entro quella data senza alcuna sanzione.

  • Oltre che a ridurre il carico di spese per il locatario, l’accordo basato sul Modulo 69 avrà dei vantaggi anche per i proprietari di casa che rischierebbero di trovarsi a pagare imposte su canoni insoluti mentre, in questo modo, pur vedendo ridotta l’entrata mensile, pagheranno imposte solo su quanto effettivamente riscosso.
    In questo modo inoltre potranno ridurre anche l’ammontare delle imposte da pagare in acconto con la prossima dichiarazione dei redditi.
  • FONTE: https://quifinanza.it/

Il decreto legge ‘Liquidità’ blocca il pagamento dell’indennizzo di 600 euro a tutti i medici e agli odontoiatri

Con il Decreto Liquidità pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale si sgonfia il bonus di 600 euro del reddito di ultima istanza introdotto con il decreto legge Cura Italia. La nuova norma in vigore da oggi prevede, che ai fini del riconoscimento dell’indennità «i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria devono intendersi non titolari di trattamento pensionistico e iscritti in via esclusiva».
Questa precisazione mette fuori gioco i pensionati ed anche chi non è iscritto esclusivamente ad un Ente di previdenza, ma ha più di una cassa previdenziale, come molti medici e specializzandi. La nuova norma in vigore da oggi prevede, infatti, che ai fini del riconoscimento dell’indennità «i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria devono intendersi non titolari di trattamento pensionistico e iscritti in via esclusiva».
Questa precisazione mette fuori gioco i pensionati ed anche chi non è iscritto esclusivamente ad un Ente di previdenza, ma ha più di una cassa previdenziale, come molti medici e specializzandi che già hanno reagito contro le nuove norme.
“Il decreto legge ‘Liquidità’ blocca il pagamento dell’indennizzo di 600 euro a tutti i medici e agli odontoiatri”,  l’Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (Enpam),  dovrà quindi “bloccare 25.262 bonifici che stavano per essere inviati già da domani” ai camici bianchi “che ne avevano diritto”........ tutti i pagamenti sono congelati e che nella migliore delle ipotesi li riceveranno dopo aver integrato la domanda con un’ulteriore autocertificazione”, 
“Agli specializzandi e ai dipendenti, magari part time, che in questo momento stanno rischiando la vita, è andata anche peggio, perché per loro l’indennizzo di 600 euro è cancellato del tutto. 
L’Enpam spiega in una nota che, a seguito della nuova norma “che ha cambiato le carte in tavola, gli specializzandi sono ora esclusi dall’indennizzo dei 600 euro poiché, oltre all’Enpam, sono costretti a pagare la gestione separata Inps sulle loro borse di studio. Analoga esclusione vale per i dipendenti soggetti a contribuzione Inps o ex Inpdap.
Il decreto stabilisce che questo importo sarà riconosciuto ai lavoratori che abbiano percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35mila euro; ai lavoratori che, sempre nell’anno di imposta 2018, abbiano percepito un reddito complessivo compreso tra 35mila e 50mila euro e abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale di almeno il 33% nel primo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, sempre a causa del virus Covid-19. Le domande per l’ottenimento dell’indennità possono essere presentate da professionisti e lavoratori autonomi presso gli enti di previdenza ai quali sono iscritti.
Fonte:la legge per tutti.it

7 aprile 2020

100 euro ai lavoratori dipendenti: i criteri per l’erogazione del bonus

è stato istituito un premio in denaro per un massimo di 100 € in favore dei lavoratori dipendenti che, nonostante l’emergenza dovuta alla pandemia COVID-19, hanno continuato, nel mese di marzo 2020, a recarsi presso le proprie sedi di lavoro. L’assenza di sufficienti criteri attuativi all’interno della richiamata disposizione ha imposto l’intervento chiarificatore da parte dell’Agenzia delle entrate, realizzato con la Circolare n.  8/E del 3 Aprile 2020.

 Requisiti del lavoratore per usufruire del bonus

Il premio verrà erogato ai lavoratori dipendenti in misura proporzionale al numero di giorni effettivamente lavorati in azienda, sulla base del rapporto tra le ore effettive lavorate nel mese e le ore lavorabili come previsto contrattualmente (Circ. n. 8/E, risposta 4.1).....
non tutti i lavoratori dipendenti che hanno lavorato in sede lo scorso mese percepiranno il bonus. È stato, infatti, fissato un requisito reddituale tale per cui ad usufruire del bonus saranno solo i soggetti che nel periodo d’imposta precedente hanno dichiarato un reddito da lavoro dipendente complessivamente non superiore a 40.000 €.
l’Agenzia delle entrate precisa che rientrano nel calcolo solo i redditi assoggettati a tassazione progressiva IRPEF, escludendo dal calcolo i redditi sottoposti a tassazione separata o ad imposta sostitutiva (Circ. n. 8/E, risposta 4.6).
Inoltre, qualora il datore di lavoro tenuto all’erogazione del premio non sia lo stesso che abbia rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’anno 2019, il dipendente dovrà autodichiarare al sostituto di imposta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno precedente (Circ. n. 8/E, risposta 4.8).

Casi particolari

L’Agenzia delle entrate interviene anche a chiarire le sorti delle seguenti categorie di lavoratori:
  • coloro che hanno terminato il rapporto di lavoro nel corso del mese di marzo 2020 avranno comunque diritto al bonus in proporzione ai giorni di lavoro svolti presso la sede;
  • lavoratori a tempo parziale, essendo il bonus parametrato alle giornate e non alle ore di presenza, hanno diritto al bonus calcolato con le stesse modalità dei lavoratori full time;
  • i lavoratori che hanno usufruito di ferie o permessi o aspettativa non retribuita, ovvero che non sono stati presenti al lavoro per malattia, non hanno diritto all’erogazione del bonus con riferimento alle giornate di assenza;
  • i lavoratori in smart working non hanno diritto al bonus per le giornate di lavoro svolte a distanza, trovandosi al di fuori degli ordinari luoghi in cui viene prestata l’attività lavorativa;
  • lavoratori in servizio esterno hanno diritto al premio anche qualora abbiano prestato la loro attività lavorativa in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell’impresa.

Modalità di erogazione

Il premio in denaro verrà riconosciuto in via automatica attraverso l’accredito dello stesso direttamente nella retribuzione del mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
È utile precisare che la somma percepita a seconda dei giorni lavorati è sostanzialmente esentasse: nessuna ritenuta verrà applicata all’importo erogato, non concorrendo, lo stesso, alla formazione del reddito.

Come fa il sostituto a recuperare gli importi anticipati?

I sostituti d’imposta coinvolti nelle operazioni di accredito del bonus recupereranno le somme anticipate ai loro dipendenti mediante l’istituto della compensazione, che dovrà avvenire mediante l’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
A tal fine sono stati istituiti i seguenti codici tributo denominati “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020”:
  • 1699 per il modello F24;
  • 169E per il modello F24 Enti Pubblici.
Il recupero in compensazione del premio anticipato al dipendente non è soggetto agli altri limiti o vincoli previsti per l’utilizzo in compensazione dei crediti di imposta....
Fonte:fisco7

Covid-19: gli aiuti dell’Enasarco agli agenti


anche l’Enasarco scende in campo per aiutare i propri iscritti che hanno subito mancati ricavi a causa dell’emergenza Covid-19. Analizziamo nello specifico come.
Oltre al bonus di euro 600 alla fruizione del quale sono stati ammessi, alla fine, con la Circolare Inps n. 49/2020, anche gli agenti e i rappresentanti di commercio, l’Enasarco, ente di previdenza della categoria, ha adottato misure straordinarie a supporto dei suoi iscritti.
Nella sezione Erogazioni straordinarie, è prevista l’indennità riconosciuta agli agenti per l’emergenza Covid-19; nello specifico è indicato che:
  • per l’anno 2020 la Fondazione effettua, nel limite massimo di spesa annua pari a euro 8.420.000, erogazioni straordinarie prioritariamente a sostegno degli iscritti che hanno subito conseguenze negative rilevanti a causa di tale emergenza, nei limiti e con le modalità specificate nei successivi articoli;
  • la domanda potrà essere inoltrata dal soggetto che risulta in possesso del seguente requisito: reddito 2018 non superiore a euro 40.000, rilevabile dal modello Unico PF 2019. Più precisamente, il reddito 2018 di riferimento è pari alla somma dei singoli redditi indicati nelle caselle di seguito specificate dei quadri RN e LM se entrambi compilati, facendo riferimento a:
    • Quadro RN1, casella 1;
    • Quadro LM, casella LM6;
    • Quadro LM, casella LM34 casella 3.
I richiedenti che nell’anno 2018 hanno svolto attività diversa da quella di agenzia (ad esempio, lavoro subordinato) potranno comprovare il reddito allegando la documentazione fiscale valida alla quale erano tenuti in base all’attività svolta in tale anno. Il requisito di reddito non si applica nel caso di decesso dell’agente in attività a causa del virus Covid-19. Si precisa che, nell’ipotesi di agenti operanti sotto forma di società di persone, il reddito è quello del socio che ha inoltrato la domanda risultante dal proprio modello Unico PF 2019.
  • saranno erogati contributi economici nei casi di decesso di agente in attività causato dal Covid-19. Il contributo economico è di euro 8.000.
Soddisfatte le domande di cui copra, saranno erogati contributi economici agli iscritti per intervenuto contagio da Covid-19. Il contributo economico è di euro 1.000. Soddisfatte le domande di cui ai punti precedenti, saranno erogati contributi economici agli iscritti per i quali possano presumersi provvigioni fortemente ridotte a causa dell’epidemia Covid-19. Il contributo è di euro 1.000, a prescindere dal carico familiare.
A partire dal 3 aprile potranno essere presentate le apposite richieste, accompagnate dalla seguente documentazione, da inviare anch’essa in copia elettronica contestualmente alla domanda:
  1. Contributo economico per decesso: la domanda può essere presentata esclusivamente mediante invio a mezzo PEC all’indirizzo prestazioniassistenziali@pec.enasarco.it del modulo di richiesta disponibile sul sito web enasarco.it  e dovrà essere accompagnata da autocertificazione attestante il decesso dell’iscritto e lo svolgimento effettivo dell’attività di agenzia fino al momento del decesso, certificazione medica attestante che il decesso è intervenuto a causa di affezione da virus Covid-19 (anche solo quale concausa).
  2. Contributo economico per contagio: la domanda può essere presentata esclusivamente on-line mediante accesso all’apposita sezione riservata del sito enasarco.it e deve essere accompagnata da certificazione medica attestante l’avvenuto contagio dell’iscritto da Covid-19, Modello Redditi PF 2019 attestante per l’anno 2018 un reddito non superiore a euro 40.000 o altra documentazione fiscale valida.
  3. Contributo economico per provvigioni fortemente ridotte a causa dell’epidemia Covid-19: la domanda la domanda può essere presentata esclusivamente on-line mediante accesso all’apposita sezione riservata del sito enasarco.it unitamente a Modello Redditi PF 2019 attestante per l’anno 2018 un reddito non superiore a euro 40.000 o altra documentazione fiscale valida, dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante una diminuzione delle provvigioni, nel trimestre di contribuzione antecedente la presentazione della domanda, superiore al 33% rispetto alle provvigioni percepite nello stesso trimestre dell’anno precedente.
Successivamente alla graduatoria provvisoria, la Fondazione si riserva la verifica della congruità dei documenti prodotti con quanto dichiarato nella domanda e redigerà la graduatoria definitiva.
Gli iscritti riceveranno, quindi, apposita comunicazione sull’esito della loro domanda (“accolta” oppure “non accolta e inserita d’ufficio nel bando successivo” oppure “non accolta per documentazione insufficiente o non conforme”, all’esito del 1° e 2° bando, oppure “non accolta definitivamente”, all’esito del 3° bando).
Fonte:fisco7

Bonus affitti nel decreto Cura Italia fra le misure a favore di negozi e botteghe costretti a chiudere per emergenza da Coronavirus.

Il Decreto Cura Italia prevede, all’articolo 65, un’agevolazione (il cosiddetto bonus affitti per negozi e botteghe) in favore dei lavoratori autonomi (negozianti, commercianti, artigiani ecc.) costretti a chiudere le attività per rispettare le misure restrittive volte a limitare il contagio da Covid-19. Non si tratta di una sospensione dei pagamenti dell’affitto bensì di un credito di imposta pari al 60% del canone di locazione versato o da versare. Non potrà beneficiare della misura chi non sia stato costretto ad interrompere l’attività commerciale.
Il credito d’imposta 60% su affitti è previsto unicamente per le locazioni di natura commerciale categoria C1 e non può essere esteso, a favore di chi ha perso il lavoro, per gli affitti relativi agli immobili di abitazione. Il bonus locazioni commerciali ha validità per il mese di marzo. Dovremo attendere nuovi provvedimenti per capire cosa succederà nei prossimi mesi. si parla ad esempio di estendere il bonus anche agli affitti di professionisti e alla locazione dei capannoni.
L’Agenzia delle Entrate ha emanato una apposita circolare per l’istituzione del codice da usare per la compensazione del credito d’imposta direttamente in F24. Il 3 aprile inoltre, la stessa Agenzia ha emanato la circolare 8E con la quale fornisce altre istruzioni circa l’applicazione del bonus locazioni.

Bonus affitti per negozi e botteghe Dl Cura Italia: cos’è

Il bonus affitti consiste in un credito d’imposta pari al 60% dell’importo del canone d’affitto dovuto, nel mese di marzo, da negozianti e artigiani, costretti alla chiusura delle attività per l’emergenza Coronavirus. Non si tratta dunque di uno stop ai pagamenti del canone che saranno pur sempre dovuti al proprietario dell’immobile.
Il bonus locazioni non spetta pertanto per le attività ritenute essenziali e che, in questi giorni, stanno svolgendo regolarmente la propria attività (farmacie, parafarmacie, alimentari, tabaccai ecc.).
Ricordiamo che con Dpcm dell’11 marzo 2020 e successivi altri provvedimenti il Governo ha imposto la chiusura della maggior parte dei negozi e delle botteghe, al fine di contenere i casi di contagio da Coronavirus. Significative le ripercussioni economiche per tutti coloro che sono costretti ad abbassare le serrande e a rinunciare alla propria fonte di guadagno.
Come spiegato nel Decreto Cura Italia il bonus affitti è stato introdotto per limitare gli effetti negativi connessi alle misure di prevenzione e contenimento precedentemente varate. Unitamente alla proroga delle scadenze fiscali, il bonus di 600 euro per autonomi e partite IVA e la CIG in deroga, la misura sugli affitti mira ad andare incontro alle esigenze delle piccole e micro imprese che si trovano oggi in difficoltà economiche.

Chi ha diritto al bonus affitti

A chi spetta il credito di imposta del 60% riconosciuto dal Governo? Potranno usufruire dell’agevolazione gli immobili che rientrano nella categoria catastale C1, ovvero negozi e botteghe, per tutto il mese di marzo 2020.
Il bonus locazioni non è concesso a tutti, in quanto sono esclusi gli esercenti attività di impresa che, sulla base delle disposizioni contenute negli allegati 1 e 2 del dpcm dell’11 marzo scorso, sono rimaste aperte in quanto considerate essenziali.
Ricordiamo infatti che il credito di imposta sui canoni di affitto potrà essere richiesto unicamente dai locali commerciali interessati dalla chiusura forzata.  Ad oggi restano esclusi dalle chiusure forzate i supermercati, punti vendita di generi alimentari, insieme a farmacie edicole e tabaccherie. Tali disposizioni, si specifica sono in divenire poiché nuove restrizioni potranno essere necessarie in seguito ad ulteriore diffusione del contagio.
L’agevolazione potrà essere utilizzata in Compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Codice tributo compensazione bonus affitti Dl Cura Italia

Con la risoluzione 13/E del 20 marzo l’Agenzia delle Entrate ha comunicato la predisposizione del codice tributo da usare per compensare il credito d’imposta del 60% a titolo di bonus affitti.
Si tratta del codice tributo 6914; si usa nel modello F24 per compensare il credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo di locali categoria C1.

Bonus locazioni solo dopo il pagamento dell’affitto

Come spiega l’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 8 /E del 3 aprile il credito può essere usato solo dopo l’effettivo pagamento del canone. Pertanto non si potrà usare il bonus in compensazione se prima non si è provveduto al pagamento del canone di locazione relativo al mese di marzo.

Sospensione degli sfratti a causa del Coronavirus

Sempre riguardo agli affitti nel Decreto Cura Italia troviamo anche la sospensione degli sfratti. Per venire incontro alle esigenze degli inquilini ha pensato ad una norma di salvaguardia e nessuna famiglia italiana subirà lo sfratto. E’ impensabile che taluni in questo momento di contagio possano rimanere senza abitazione.
La sospensione dei provvedimenti esecutivi di sfratto varrà fino al 30 giugno 2020. Ma quali sono gli effetti della misura introdotta? In base alla nuova disposizione chi non ha pagato il canone d’affitto potrà perseverare nell’inadempimento? Non è proprio così; l’intervento del Governo fa sì che, nonostante l’ordinanza del tribunale non sarà possibile ottenere l’esecuzione forzata.
Non si potrà imporre dunque lo sgombero dell’immobile per il tramite dell’ufficiale giudiziario. Questo non comporterà la cancellazione della morosità e la procedura forzata si rinvia a luglio.
Fonte: lavoro e diritti.it

3 aprile 2020

CORONAVIRUS. Potenziato sistema distribuzione beni alimentari


CORONAVIRUS. Potenziato sistema distribuzione
In vista di un possibile aggravamento della situazione in città con la necessità di provvedere alla distribuzione di generi alimentari alle persone in quarantena/isolamento, e comunque con l'obiettivo di supportare le famiglie e i singoli che stanno attraversando un momento di difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus, il Comune sta provvedendo alla costituzione di una 
Centrale Unica di erogazione di aiuti alimentari 
che coinvolge l'Associazione Banco Alimentare, Il Banco delle Opere di Carità in sinergia con la Caritas Diocesana nelle sue diverse componenti.

I cittadini e le famiglie interessate agli aiuti alimentari potranno rivolgersi ai contatti indicati di seguito, fornendo le informazioni richieste.

"Nessuno sarà lasciato solo in questo momento di difficoltà - affermano il Sindaco e l'Assessore Mattina - E' un momento di straordinaria crisi ed emergenza, che colpisce tutta la popolazione, tutti gli strati sociali, tutti i palermitani. Come sempre però ad essere maggiormente colpite sono le fasce più fragili della popolazione, quelli cui, con questa iniziativa, cercheremo di dare il massimo sostegno possibile, perché tutti possano beneficiare di uno sforzo di solidarietà altrettanto straordinario."
Dovranno essere inviate le seguenti informazioni:
- Nome e Cognome del capofamiglia
- Data di nascita
- Codice Fiscale
- Indirizzo di domicilio e di residenza
- Tutti i recapiti telefonici disponibili (sia fissi sia mobili)
- Componenti del nucleo familiare e dati anagrafici completi
- Situazioni particolari da evidenziare

PER LE FAMIGLIE CHE NON SONO IN QUARANTENA E IN CUI NON SI RISCONTRANO CASI POSITIVI AL COVID-19

Le richieste dovranno essere inviate agli Uffici di servizio sociale presso la propria Circoscrizione di residenza, ai seguenti contatti:

- I Circoscrizione - sscprimacircoscrizione@comune.palermo.it
- II Circoscrizione - sscsecondacircoscrizione@comune.palermo.it
- III Circoscrizione - sscterzacircoscrizione@comune.palermo.it
- IV Circoscrizione - sscquartacircoscrizione@comune.palermo.it
- V Circoscrizione - sscquintacircoscrizione@comune.palermo.it
- VI Circoscrizione - sscsestacircoscrizione@comune.palermo.it
- VII Circoscrizione - sscsettimacircoscrizione@comune.palermo.it
- VIII Circoscrizione - sscottavacircoscrizione@comune.palermo.it

PER LE FAMIGLIE IN QUARANTENA/ISOLAMENTO
La domanda va inviata direttamente all’Ufficio di coordinamento emergenzesociali@comune.palermo.it

Accanto a questo, i cittadini hanno a disposizione l’indirizzo email covid19@protezionecivile.palermo.it e il numero di telefono 091.7401015, entrambi presidiati dal lunedì al venerdì e il sabato soltanto la mattina
Fonte: comune di palermo

2 aprile 2020

Cassa integrazione COVID 19


Quanti giorni passano dalla domanda al pagamento
Secondo i calcoli della Fondazione studi dei consulenti del lavoro
ipotizzando che l’attività sia stata sospesa il 12marzo per 9 settimane, il 18 marzo il datore di lavoro trasmette telematicamente ai sindacati l'informativa relativa all'attivazione della cassa integrazione/assegno ordinario e si rende disponibile all'esame congiunto.
Questa fase deve esaurirsi entro il 21 marzo 2020. A questo punto il datore di lavoro trasmette all’Inps la domanda di accesso alla prestazione «Covid-19 nazionale» e chiede il pagamento diretto da parte dell'Istituto.
La circolare 47/2020 dell’Inps ha chiarito che alla domanda non deve essere allegato l'esito della consultazione.
Quindi, nel nostro esempio, la domanda è “ufficialmente” inviata il 18 marzo 2020.
L’Inps riceve la domanda presentata dall'azienda, la protocolla e la istruisce, emettendo l'autorizzazione al pagamento diretto.
Entro quanto tempo? Non esiste una tempistica definita. «Al momento - avvertono dalla Fondazione studi dei consulenti del lavoro - non risulta che sia stata autorizzata alcuna pratica su tutto il territorio nazionale»
Il datore di lavoro attende l'esito della domanda trasmessa, consultando la voce “Esiti” della sezione del sito Inps dedicata all'invio delle domande di Cig. Non appena approvata la domanda il datore di lavoro, o il consulente del lavoro, predispone i modelli SR41, da trasmettere telematicamente all'Inps. Deve farlo entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del periodo concesso.
In ogni caso, ai fini del nostro esempio, si ipotizza il 25° giorno successivo alla fine del periodo di paga di marzo 2020 (25 aprile 2020).
Quando l'Inps riceve i modelli SR41 contenenti i dati anagrafici dei dipendenti, l'Iban del conto corrente su cui accreditare le somme e le ore di sospensione/riduzione, procede ad emettere i mandati di pagamento tramite bonifico. Quando lo fa? Anche in quest caso non è prevista una tempistica di legge.
«I tempi di pagamento - sottolineano ancora dalla Fondazione consulenti del lavoro - dipendono dal numero delle domande presentate, dai tempi di emissione dei mandati e da quelli di esecuzione dei bonifici. Visto il numero ingente di domande e di lavoratori interessati, si stimano non meno di 60 giorni».
Un’accelerazione sui tempi, in effetti, potrebbe arrivare grazie all’accordo siglato nella notte del 30 marzo tra governo, parti sociali e Abi che punta a coinvolgere le banche nel pagamento della Cig. In ase all’intesa saranno le banche ad anticipare l’indennità di disoccupazione ai lavoratori in cig attraverso l’apertura di credito in un conto corrente (fino a 1.400 euro
L’anticipo può essere chiesto direttamente dal lavoratore alla banca. Non a tutti gli istituti di credito, solo a quelli che hanno aderito alla convenzione. Per farlo, le banche devono comunicare la volontà di adesione ad Abi via posta tradizionale (Associazione Bancaria Italiana, Piazza del Gesù, 49, 00186 Roma) o elettronica (sg@abi.it).
“Le banche – riporta il testo dell’accordo – favoriranno il ricorso a modalità telematiche, al fine di limitare l’accesso fisico alle filiali”. Si tratterà quindi di compilare un modulo online e inviarlo per posta elettronica all’istituto di credito. I moduli sono già disponibili sul sito dell’Abi. Si raccomanda, quindi, ai lavoratori interessati che volessero maggiori informazioni, di non recarsi in filiale ma di telefonare all’istituto di credito.
Si potrà avere un massimo importo complessivo di 1400 euro, parametrato a nove settimane di sospensione a zero ore, ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore e da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale.
La banca versa i soldi su un conto corrente che viene aperto appositamente, esentando il lavoratore dal pagamento di oneri e interessi. L’anticipazione sarà rimborsata dall’Inps, che si è impegnato a erogare le risorse nel più breve tempo possibile.

1 aprile 2020

COME RICHIEDERE BUONI SPESA COMUNE DI MONREALE

Coronavirus
La giunta Arcidiacono approva l’avviso pubblico per destinarne   il finanziamento di 365.792 euro stanziato dal Governo Conte per buoni spesa alle famiglie in difficoltà.

La giunta Comunale presieduta dal
sindaco Alberto Arcidiacono oggi pomeriggio, riunita in video conferenza, ha approvato l’avviso pubblico per  destinare   il finanziamento di 365.792 euro, stanziato dal Governo Conte, a buoni spesa  per il sostegno dei nuclei familiari in difficoltà economiche.
I beneficiari dovranno essere:
residenti nel Comune di Monreale e aver subito una perdita di entrate reddituali per cessazione dell’attività produttiva o lavorativa .
Si potrá presentare una sola istanza di contributo per nucleo familiare.
Sono esclusi dal beneficio coloro che percepiscono: stipendi  e salari; carta rei; reddito di cittadinanza; naspi; indennità di mobilità e cassa integrazione guadagni.
Non ne hanno diritto i soggetti che percepiscono altri incentivi di sostegno pubblico al reddito, anche legati all’emergenza Covid-19.
L’Istanza, per richiedere i buoni spesa, deve essere presentata su apposito modulo scaricabile sul sito del Comune di Monreale
 (www.comune.monreale.pa.it )e inviata entro il 15 aprile 2020, mediante posta elettronica all'Ufficio Servizi Sociali del Comune ai seguenti indirizzi: promozione.sociale@monreale.gov.it oppure mediante l’applicazione whatsapp al seguente numero: 339 5085905
Le istanze  saranno esaminate dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Monreale che verificherà il possesso dei requisiti per l’accesso al beneficio.
Ai cittadini in possesso dei requisiti di accesso saranno riconosciuti "Buoni Spesa prodotti alimentari e di prima necessità" per il valore base
1 componente € 200,00
2 componenti € 300,00
3 componenti € 400,00
4 componenti € 500,00
5 componenti € 600,00
6 o più componenti € 700,00
con eventuale incremento di € 100,00 per ulteriori condizioni di disagio  .
L'esito verrà comunicato agli interessati mediante indirizzo di posta elettronica o tramite l’utenza telefonica indicata nell’istanza.
I buoni spesa, viste le misure restrittive, saranno consegnati a domicilio .
Clicca QUI per scaricare il modulo che andrà inviato entro il 15 aprile 2020, mediante posta elettronica, all’Ufficio Servizi Sociali del Comune all’indirizzo promozione.sociale@monreale.gov.it o mediante l’applicazione 
whatsapp al seguente numero: 339 5085905.

31 marzo 2020

Aiuti economici ed alimentari per il Covid: a chi spettano e come ottenerli

Da oggi il provvedimento è già operativo: i 400 milioni assegnati dal Governo sono già stati resi disponibili, con un’ordinanza della Protezione civile emessa ieri, agli oltre 8mila Comuni italiani che ora devono distribuirli ai propri cittadini che si trovano in difficoltà economica.

Chi può ottenere gli aiuti e come

A chi spettano questi aiuti economici come è possibile ottenerli? Il Governo ha promesso “burocrazia zero” in modo da consentire un’erogazione immediata del sostegno. Quindi non c’è necessità di presentare una preventiva domanda per iscritto o di attendere regolamenti attuativi. Basterà rivolgersi agli uffici comunali per ottenere i generi di prima necessità o il buono per acquistarli.
Ciascun Comune è “messo subito in condizione di consegnare i generi alimentari” o i buoni spesa, ha sottolineato il presidente del Consiglio in conferenza stampa, insieme al presidente dell’Anci (l’Associazione nazionale dei Comuni italiani) e sindaco di Bari Antonio De Caro, che oggi, ha decreto firmato, ha aggiunto che “le risorse aggiuntive saranno distribuite sulla base dell’indice di povertà delle nostre comunità. Faremo la nostra parte in modo di non lasciare indietro nessuno”.
Dunque per sapere se si ha diritto al sussidio occorre rivolgersi alla rete dei servizi sociali del proprio Comune e, nei centri più piccoli, non è escluso neppure di potersi rivolgere direttamente al sindaco, visti i rapporti di prossimità.

Qual è l’importo il sussidio  

Il piano di riparto dei 400 milioni complessivi è avvenuto in base alle dimensioni, alla popolazione e alla situazione specifica di ciascun Comune. Puoi leggere qui per sapere esattamente quanto è stato assegnato ad ogni Comune.
Non c’è una cifra minima o massima predeterminata per la misura degli aiuti da assegnare a ciascun richiedente: mediamente – ma è solo un’indicazione di massima – l’importo per ciascuna famiglia sarà di 400 euro circa, ma saranno i Comuni a stabilire il valore unitario di ogni aiuto, tenendo conto delle condizioni economiche e sociali della famiglia o del cittadino da sostenere. Proprio per questo si è deciso di affidare le valutazioni da compiere ai servizi sociali, in modo da fornire un’erogazione equa e su misura per ciascuno.

In cosa consistono gli aiuti

De Caro oggi ha anche precisato, in un’intervista a Radio 24 che ci riporta l’agenzia stampa Adnkronos, che “queste risorse saranno erogate dai comuni in modo diverso da comune a comune: ci sono comuni che portano direttamente i pasti a casa, comuni che portano pacchi di generi alimentari, altri che alimentano terzo settore, mense, Caritas, altri che erogano buoni…”.
Perciò le scelte su come fornire il sostegno saranno stabilite, caso per caso, anche in relazione ai beneficiari. Non è escluso, ad esempio, che nell’ambito dello stesso territorio ci sarà chi è in grado di muoversi e potrà ricevere il buono spesa per rifornirsi autonomamente presso il supermercato, mentre chi non può uscire da casa, per età, invalidità o altre patologie, riceverà la fornitura di pasti o di pacchi viveri direttamente a casa.

Aiuti e Reddito di cittadinanza

È certo, invece, che i percettori del Reddito di cittadinanza non potranno avere questo sussidio. I buoni spesa “non riguarderanno i beneficiari del Reddito di cittadinanza che hanno già un sostegno“, ha dichiarato il sottosegretario all’Economia e Finanze, Pierpaolo Baretta.  Il Reddito di cittadinanza, ha poi  osservato Decaro, “ha permesso a tante famiglie di stare in piedi. E’ stato un sostegno a famiglie che non avevano nullae in questo momento particolare in cui quelle famiglie non possono nemmeno uscire, se non avessero avuto il reddito di cittadinanza sarebbe stato un altro problema per i sindaci da affrontare, un’emergenza sociale e alimentare”.

Quanto durerà il sostegno

Il presidente dell’Anci ha anche sottolineato il carattere provvisorio della misura in atto: “Questi 400 milioni sono una misura di breve periodo per i generi alimentari. Ci aiutano a tenere per qualche settimana, in qualche maniera dobbiamo reggere. Non sono risorse che servono a tenere in piedi i comuni, ci vorranno molte risorse in più perché i comuni hanno azzerato le loro entrate e se continuiamo così non potremo continuare a fornire i servizi, ma oggi la priorità per un sindaco è sfamare i propri cittadini”.

Sconti ulteriori dei supermercati

Intanto arrivano le prime iniziative di solidarietà della grande distribuzione: la Conad , la CoopCarrefour, Auchan Simply hanno deciso di applicare uno sconto del 10% alla cassa ai “buoni spesa” che il Governo ha destinato alle famiglie più bisognose e che saranno distribuiti dai sindaci.

COMUNE DI PALERMO: 
Da oggi, alla possibilità di registrarsi tramite email e tramite telefono, si aggiunge anche la possibilità di effettuare la registrazione online sul sito www.protezionecivile.palermo.it  
curato dall'Amministrazione comunale.
Accanto a questo, i cittadini hanno a disposizione l’indirizzo email covid19@protezionecivile.palermo.it e il numero di telefono 091.7401015, entrambi presidiati dal lunedì al venerdì e il sabato soltanto la mattina.
Un sistema automatico verificherà in tempo reale se il nominativo è già stato inserito, anche per non sovraccaricare gli uffici che devono controllare che non vi siano duplicati o che le persone che si registrano non siano già beneficiarie degli interventi. Già dall'attivazione della piattaforma online è stato infatti riscontrato che alcuni cittadini hanno effettuato la registrazione più volte tramite diversi canali.
Tutti i nominativi vengono trasmessi alle associazioni che interverranno in base alla Circoscrizione di residenza dei richiedenti. Per le famiglie in quarantena e per quelle con persone non autosufficienti si sta attrezzando un servizio ad hoc a cura della Caritas e degli Uffici comunali, cui dalla prossima settimana si aggiungeranno i volontari della Protezione Civile.

Fonte: La Legge Per Tutti

Covid-19: dal Cura Italia 600 euro ai professionisti, co.co.co, stagionali, spettacolo......

Covid-19: dal Cura Italia 600 euro ai professionisti


Bonus 600 euro: chi ne ha diritto?

Ad oggi i 600 euro, stanti i requisiti (vedi più avanti) individuati dal decreto interministeriale firmato a quattro mani dai ministri di Lavoro ed Economia, Catalfo e Gualtieri, spettano ai:
  • liberi professionisti titolari di partita Iva alla data del 23 febbraio 2020
  • lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione Separata.

Bonus 600 euro: per quali categorie di lavoratori?

Per l’esattezza, quando parliamo di indennizzo di 600 euro, facciamo in realtà riferimento a più indennizzi destinati contemporaneamente ad altrettante categorie di lavoratori, quindi il suddetto elenco in due voci contiene in realtà più sfaccettature. Nello specifico, allora, queste sono le categorie che al momento ne possono godere richiedendolo all’Inps dal 1° di aprile:
  • 1) liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS;
  • 2) collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS;
  • 3) lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria (artigiani, commercianti, imprenditori agricoli, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
  • 4) lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020;
  • 5) operai agricoli a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali purché possano fare valere nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente e non siano titolari di pensione;
  • 6) lavoratori dello spettacolo.

Bonus 600 euro: quali sono i requisiti?

Quanto invece ai requisiti economici per poter chiedere di fatto i 600 euro, il decreto di MEF e Lavoro stabilisce che l’importo sarà riconosciuto:
  • ai lavoratori che abbiano percepito, nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35mila euro;
  • ai lavoratori che, sempre nell'anno di imposta 2018, abbiano percepito un reddito complessivo compreso tra 35mila e 50mila euro e abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale di almeno il 33% nel primo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, sempre a causa del virus COVID-19.

Bonus 600 euro: come fare domanda?

Sul fronte invece delle indicazioni operative demandate all’Inps per poter fare richiesta, l’istituto previdenziale nel messaggio n. 1381 del 26 marzo ha fatto sapere che l’accesso al beneficio è stato predisposto in “modalità semplificata”, basterà essere in possesso della sola prima parte del codice PIN “ricevuta via SMS o e-mail, dopo averla richiesta tramite portale o Contact Center”.
Quindi è possibile fare domanda telematicamente sul portale INPS, a partire dal 1° aprile 2020, mediante il semplice possesso del PIN ordinario o la prima parte del PIN (cosiddetto PIN semplificato).
In alternativa è possibile utilizzare le credenziali SPID di livello 2 o superiore, la Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o la Carta nazionale dei servizi (CNS). In ogni caso, ai fini della richiesta del bonus rimangono sempre operativi:
  • il Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • gli Enti di Patronato.
La misura è compatibile con altri aiuti economici erogati sempre dall’INPS, come ad esempio la NASpI e la DIS-COLL....è compatibile e cumulabile anche con le erogazioni monetarie derivanti da:
  • borse lavoro;
  • stage e tirocini professionali;
  • premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale;
  • premi e compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica;
  • prestazioni di lavoro occasionale (libretto famiglia e PrestO) nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.
  • Al contrario, l’indennità di 600 euro non è cumulabile con:
    • il Reddito di Cittadinanza;
    • le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative della stessa;
    • l’Ape sociale.
 “la richiesta del PIN può essere effettuata attraverso i seguenti canali:
  • sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio “Richiesta PIN”;
  •  Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile).

Una volta ricevute (via SMS o e-mail) le prime otto cifre del PIN, il cittadino le può immediatamente utilizzare in fase di autenticazione per la compilazione e l’invio della domanda online per le sole prestazioni sopra individuate. Qualora il cittadino non riceva, entro 12 ore dalla richiesta, la prima parte del PIN, è invitato a chiamare il Contact Center per la validazione della richiesta”.

ULTERIORI DETTAGLI E DELUCIDAZIONI: BONUS 600 EURO
Fonte:CAF ACLI SRL 

28 marzo 2020

SICILIA SICURA-SICILIA SI CURA-monitoraggio a cura delle autorità sanitarie

Si chiama "Sicilia si cura" ed è l'applicazione digitale dedicata al monitoraggio attivo di uno dei principali veicoli di ingresso del virus: i contagiati asintomatici che inconsapevolmente agiscono da moltiplicatori di esposizione al rischio da Covid-19. Quanti, con grande senso di responsabilità, si sono registrati attraverso i canali messi a disposizione dalle autorità sanitarie, come il sito www.siciliacoronavirus.it, riceveranno in queste ore via sms e mail un username e un link per la creazione della password che permetterà l'accesso alla webapp.

Gli utenti registrati potranno far conoscere il loro stato di salute aggiornandolo fino a due volte al giorno, avranno la possibilità di fornire ogni informazione utile su contatti con altre persone, il luogo in cui si trovano in isolamento creando così un flusso continuo di informazioni fondamentali per il sistema di gestione dell'emergenza.Il tutto nel pieno rispetto della privacy.

L'obiettivo è quello di fornire ogni assistenza necesssaria, ma anche prevenire l'insorgenza di eventuali focolai nel territorio siciliano. Per utilizzare il servizio, intatti, l’utente, utilizzando il proprio smartphone o tablet, dovrà essere geolocalizzato nel territorio della Regione Siciliana. Il servizio è stato messo a punto dalla Regione Siciliana attraverso la sinergia tra assessorato della Salute e Protezione civile regionale e a breve sarà disponibile anche una versione scaricabile dagli store digitali. L'app si può visualizzare su https://www.costruiresalute.it/siciliasicura.html

26 marzo 2020

Congedo per emergenza COVID-19 - Periodo di fruizione del congedo COVID-19 e relativa indennità

Congedo per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dei lavoratori autonomi. Estensione permessi retribuiti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, per i lavoratori dipendenti del settore privato. Istruzioni operative

#CongedoParentaleStraordinario #Covid19

Chiarimenti e novità sul congedo parentale straordinario ed estensione di alcune tipologie di permessi per l’emergenza Covid-19:

- il congedo parentale straordinario può essere fruito, senza retribuzione, anche da genitori con figli tra 12 e 16 anni senza fare domanda a Inps ma solo al datore di lavoro

- il congedo parentale straordinario può essere fruito anche da parte di chi ha esaurito il congedo parentale ordinario

- il congedo parentale straordinario può essere fruito a giornate ma NON può essere fruito a ore

- il congedo parentale straordinario è retroattivo dal 5 marzo in poi, e va richiesto con la medesima procedura del corso parentale ordinario. Per chi lo ha già richiesto la conversione da ordinario a straordinario e’ automatica

- il congedo parentale straordinario non può essere chiesto se si richiede il bonus baby-sitting

- il congedo parentale straordinario non può essere richiesto se uno dei due genitori e’ disoccupato o non lavoratore oppure sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa

- il congedo parentale straordinario spetta a lavoratori dipendenti privati, lavoratori dipendenti pubblici (che devono fare domanda alle loro amministrazioni) e lavoratori autonomi e iscritti alla gestione separata

- se uno dei genitori intende fruire dell’estensione dei permessi per legge 104, l’altro genitore non può fruire del congedo parentale straordinario

- il congedo parentale straordinario riconosce al dipendente un’indennità pari al 50% della retribuzione

Ulteriori info anche su altre tipologie di permesso al link della CIRCOLARE INPS

https://bit.ly/3alHxXI

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