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24 marzo 2020

Decreto cura Italia: indennità per lavoratori autonomi, co.co.co., lavoratori agricoli e dello spettacolo


5 tipologie di indennità previste dal decreto Cura Italia (e che, ricordiamo, non sono cumulabili).

Liperi professionisti con partita Iva

E' prevista l'indennità per i liberi professionisti con partita Iva attiva al 23 febbraio 2020 (compresi i partecipanti agli studi associati e le società semplici con attività di lavoro autonomo) e per i collaboratori coordinati e continuativi attivi al 23 febbraio 2020. Entrambe le categorie devono esser iscritte alla gestione separata, in particolare i cococo devono esservi iscritti in via esclusiva versando il contributo del 34,23%. L'indennità è compatibile e cumulabile con l'indennità di disoccupazione DIS-COLL, riservata ai co.co.co. Pertanto, i collaboratori coordinati e continuativi che hanno cessato involontariamente il rapporto di collaborazione, possono accedere alla prestazione DIS-COLL e fare domanda per l’indennità. Il limite di spesa complessivo da parte dell’Inps per questa indennità è di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020.

Indennità per i lavoratori autonomi

Possono richiedere l'indennità anche i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria (Ago), riservata ad artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri che, quando presentano la domanda, non devono esser titolari di pensione e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria. Sono compresi in questa categoria anche gli iscritti obbligatoriamente alla gestione autonomi commercianti, oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria Enasarco. Il limite di spesa complessivo da parte dell’Inps per questa indennità è di 2,16 miliardi di euro per l'anno 2020.

Indennità per i lavoratori stagionali

Rientrano in questa categoria i lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, cui possono accedere i lavoratori con qualifica di stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell'arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020. Per questa categoria occorre particolare attenzione, infatti possono accedere all’indennità solo coloro che hanno lavorato per aziende identificate come inerenti al settore produttivo del turismo e degli stabilimenti balneari in base al codice ATECO individuato dalla circolare Inps 49 del 30 marzo 2020. Per accedere all’indennità questi lavoratori non devono esser titolari di pensione, avere altre forme di previdenza obbligatoria e non devono esser lavoratori dipendenti alla data del 17 marzo 2020. L’indennità è compatibile e cumulabile con l'indennità di disoccupazione NASpI. Pertanto, in caso di cessazione di rapporto di lavoro involontaria, questi lavoratori possono accedere alla NASpI e presentare domanda per l’indennità. Il limite di spesa complessivo da parte dell’Inps per questa indennità è di 103,8 milioni di euro per l'anno 2020.

Indennità per i lavoratori agricoli

Esiste anche un'indennità per i lavoratori agricoli riservata agli operai agricoli a tempo determinato purché possano fare valere nell'anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente e purché non siano titolari di pensione. Il limite di spesa complessivo da parte dell’Inps per questa indennità è di 396 milioni di euro per l'anno 2020.

L'indennità per i lavoratori dello spettacolo

Infine possono accedere all'indennità anche i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che nel 2019 abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati allo stesso fondo e che abbiano prodotto un reddito non superiore a 50.000 euro. Questi lavoratori possono acceder all’indennità sono se non sono titolari di pensione o lavoratori dipendenti alla data del 17 marzo 2020. L’indennità è compatibile e cumulabile con l'indennità di disoccupazione NASpI. Pertanto, in caso di cessazione di rapporto di lavoro involontaria, questi lavoratori possono accedere alla NASpI e presentare domanda per l’indennità. Il limite di spesa complessivo da parte dell’Inps per questa indennità è di 48,6 milioni di euro per l'anno 2020. 

L’indennità per i collaboratori sportivi

Per i collaboratori sportivi l’indennità di 600 euro non viene versata dall’Inps ma dalla società Sport Salute. Riguarda i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, preesistenti alla data del 23 febbraio 2020 e ancora in essere al 17 marzo 2020. Le domande degli interessati, insieme a una autocertificazione che dimostri che il rapporto di collaborazione era preesistente alla data del 23 febbraio 2020 e che non si percepisce altro reddito di lavoro, vengono accettate secondo l’ordine cronologico di presentazione ma per il mese di marzo viene data una priorità per i richiedenti che nel 2019 hanno percepito compensi fino a 10.000 euro. La domanda va presentata entro il 30 aprile 2020, inviando un sms con il proprio codice fiscale al numero 339.9940875.  Si ottiene così un numero di prenotazione, la data e l’ora in cui attivarsi per inserire la domanda attraverso la piattaforma informatica della società Sport e Salute. Lo stanziamento è di 50 milioni di euro per il 2020.
In attesa di un chiarimento restano invece tutti i professionisti che esercitano quelle professioni definite “ordinistiche”, ossia coloro che hanno un ordine di riferimento e una cassa previdenziale privata: commercialisti, ingegneri, avvocati, psicologi, ecc. Per loro l’art. 44 del decreto prevede che venga costituito un “fondo per il reddito di ultima istanza”, al fine di erogare delle indennità economiche di supporto. Uno più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore  del  decreto Cura Italia in commento, definiranno i criteri di priorità  e le modalità di attribuzioni delle indennità. Per il momento non c’è alcuna certezza.

*******************DOMANDE IN TEMA PREVIDENZIALE******************

*************DOMANDE IN TEMA ASSISTENZIALE***************

***************DOMANDE IN TEMA FISCALE*****************

****************DOMANDE IN TEMA GIURIDICO********************

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