AGGIORNAMENTO.....
Arriva la cassa integrazione anche per i lavoratori che hanno stipulato il contratto di lavoro nel periodo che va dal 24 febbraio al 17 marzo e che erano stati precedentemente esclusi dal decreto “Cura Italia” del presidente del Consiglio. Lo annuncia su Facebook il deputato del Movimento 5 Stelle Adriano Varrica.
Grazie a un emendamento sottoscritto in Commissione Bilancio al senato, si apre la porta agli ammortizzatori sociali anche a chi, avendo firmato un contatto di lavoro dal giorno in cui è stata dichiarata la “zona protetta” fino al 17 marzo, non poteva chiedere di accedere ala cassa integrazione in deroga rimanendo così senza lavoro e senza un sostentamento.
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Il decreto prevede la possibilità per i datori di lavoro che, per cause riconducibili allo stato di emergenza provocato dal Covid-19, siano portati a ridurre o sospendere l’attività lavorativa, di fare richiesta del trattamento ordinario di integrazione salariale, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e per una durata massima di nove settimane.
Secondo la normativa generale, e più precisamente ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 148/2015, possono accedere al trattamento di integrazione salariale tutti i lavoratori subordinati, sia a tempo pieno che a part time (compresi i lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante). Non vi possono invece accedere i dirigenti, i lavoratori a domicilio e i soggetti in apprendistato per il diploma e la qualifica e di alta formazione e ricerca.
Per poter beneficiare delle integrazioni salariali è necessario inoltre avere maturato una anzianità di servizio aziendale presso l’unità produttiva pari ad almeno 90 giorni di lavoro effettivo (a partire dalla data di presentazione dell’istanza di concessione). Qualora la richiesta di integrazione salariale dipenda da eventi oggettivamente non evitabili in qualsiasi settore produttivo, tuttavia, il requisito di anzianità non risulta necessario.
Ai lavoratori sarà corrisposto un trattamento integrativo pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore non prestate, che saranno comprese tra zero ore ed il limite orario contrattuali.
Il D.Lgs 148/2015 stabilisce che i casi di intervento dell’integrazione salariale ordinaria sono:
- situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
- situazioni temporanee di mercato come la crisi che non dipende da mancanze strutturali e organizzative dell’impresa.
Come si è detto, il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 ha introdotto delle novità per l’accesso al trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria limitatamente all’emergenza Covid-19. L’articolo 19 consente, ai datori di lavoro rientranti nelle categorie di cui all’articolo 10 del D.Lgs. n. 148/2015, che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica, di presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale:
- per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020;
- per una durata massima di nove settimane;
- comunque entro il mese di agosto 2020.
I beneficiari dell’intervento saranno i lavoratori subordinati a tempo indeterminato, a tempo determinato, lavoratori a chiamata e apprendisti in forza al 23 febbraio 2020, indipendentemente dall’anzianità di servizio.
Per la presentazione dell’istanza viene introdotta l’apposita causale “emergenza Covid-19”.
Altresì viene previsto che il limite di 9 settimane per cui viene concessa la Cigo per Covid-19 non computi nel contatore massimo:
- di 52 settimane nell’arco del biennio mobile, quale termine massimo di godimento del beneficio;
- di 24 settimane nell’arco del quinquennio mobile.
Infine non risulta dovuto il cd. contributo addizionale di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 148/2015.
La misura del beneficio resta dell’80% della retribuzione globale spettante e, su istanza dei datori di lavoro, potrà essere richiesto il pagamento diretto dell’Inps.
Fonte:Fisco7-Francesco Geria – LaborTre Studio Associato