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26 aprile 2020

FASE 2 ....LA RIPARTENZA....il decreto 4 maggio

Una data per la ripartenza c'è gia, 
ed è quella del 4 maggio.
 Ma quali saranno effettivamente le misure che possiamo aspettarci e come sarà affrontata la Fase 2......?
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AVVISO IMPORTANTE ⚠️

Distanza di sicurezza di 1 metro sempre.
Mascherine avranno un prezzo unico
(0.50€ circa per le mascherine chirurgiche)

Dal 4 maggio via libera a :

🏭Settore manifatturiero e tessile

🏗 Costruzioni

🚚Commercio all’ingrosso funzionale alla manifattura e alle costruzioni

🍕Consentito l’asporto , con consumo presso domicilio non nei pressi dell’attività

Possibilità di spostarsi all’interno della Regione per motivi di salute, lavoro , necessità o per andare a trovare familiari o congiunti. Possibilità di rientro presso il proprio domicilio/residenza.

🛑 No party privati.

✅ Possibilità di riapertura di parchi , ville e giardini.

🏃‍♂️Consentita attività sportiva o dinamica senza limiti di distanze dalla propria residenza , ma con distanze di almeno 2 metri.

⚰️Si alle cerimonie funebri con partecipazione fino a 15 congiunti, con funzioni preferibilmente all’aperto

Dal 18 maggio via libera a :

🛍 Commercio al dettaglio

🖼 Musei mostre e biblioteche

Dal 1 giugno via libera a :

☕️ Bar e Ristoranti

💈Barbieri e parrucchieri

💆‍♂️Centri estetica

COSA DICE IL DPCM DEL 26 APRILE 2020
Nella serata di ieri il premier Giuseppe Conte ha illustrato il nuovo DPCM 26 aprile 2020, spiegando nel dettaglio il testo e le novità, le attività che potranno riaprire a partire dal prossimo 4 maggio ed un calendario di massima (quindi ancora da confermare) con le altre attività che potranno riaprire dopo il 4 maggio. Il presidente del consiglio ha anticipato che il nuovo DPCM 26 aprile 2020 sarà valido dal 4 al 18 maggio, per poi essere rivisto successivamente, anche alla luce dell’evoluzione effettiva della curva epidemiologica.
Di seguito le misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale.

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento e vengano utilizzate le mascherine; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

b) i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

c) è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;

e) l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse ove non sia possibile consentirne l’accesso contingentato;

f) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

g) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali – sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali. A tali fini, sono emanate, previa validazione del comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, apposite Linee-Guida, a cura dell’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del CONI ovvero del CIP, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva;

h) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;

i) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d’esempio, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività; l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di parenti di primo e secondo grado e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando mascherine protettive e rispettando rigorosamente le misure di distanziamento sociale;

j) sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

k) sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;

l) sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;

n) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; nelle università, nelle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e negli enti pubblici di ricerca possono essere svolti esami, tirocini, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni, ed è altresì consentito l’utilizzo di biblioteche, a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore e della ricerca, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL. Per le finalità di cui al precedente periodo, le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti pubblici di ricerca assicurano, ai sensi dell’articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la presenza del personale strettamente necessario allo svolgimento delle suddette attività;

o) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;

p) le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione ai rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalità didattiche ed organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle forze di polizia e delle forze armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai quali siano state applicate le previsioni di cui all’art. 2, comma 1, lettera h) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza e l’eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la validità delle prove di esame già sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso. I periodi di assenza da detti corsi di formazione, comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio, l’ammissione al recupero dell’anno o la dimissione dai medesimi corsi;

q) sono sospese le procedure concorsuali private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza; per le procedure concorsuali pubbliche resta fermo quanto previsto dall’art. 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dall’art. 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;

r) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;

s) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;

t) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

u) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

v) sono sospesi gli esami di idoneità di cui all’art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile; con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

w) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;

x) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

y) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d’intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la semilibertà o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l’uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare;

z) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

aa) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;

bb) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

cc) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2;

dd) gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 5;

ee) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;

ff) il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori;

gg) fermo restando quanto previsto dall’art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i datori di lavoro pubblici, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

hh) si raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dalla lettera precedente e dall’art. 2, comma 2;

ii) in ordine alle attività professionali si raccomanda che:

a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

gli allegati 1 e 2 possono essere modificati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze.
Art. 2

Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali

Sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3. L’elenco dei codici di cui all’allegato 3 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dall’art. 1 del presente decreto; resta altresì fermo quanto previsto dall’articolo 1 del presente decreto per le attività commerciali e i servizi professionali.
Le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1 per i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, nonché per i servizi che riguardano l’istruzione.
E’ sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.
Le imprese titolari di autorizzazione generale di cui al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, assicurano prioritariamente la distribuzione e la consegna di prodotti deperibili e dei generi di prima necessità.
Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 6, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 7, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 8. La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Le imprese, le cui attività dovessero essere sospese per effetto delle modifiche di cui all’allegato 3, ovvero per qualunque altra causa, completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall’adozione del decreto di modifica o comunque dal provvedimento che determina la sospensione.
Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. E’ consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.
Le imprese, le cui attività sono comunque consentite alla data di entrata in vigore del presente decreto, proseguono la loro attività nel rispetto di quanto previsto dal comma 6.
Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all’Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 e secondo i criteri stabiliti entro tre giorni dal Ministro della salute, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell’immediato esercizio dei poteri di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall’aggravamento.
Art. 3

Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale

1. Sull’intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:

a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità e i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della salute;

b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità;

c) nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 4;

d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 4 anche presso gli esercizi commerciali;

e) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani;

f) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata;

g) è raccomandata l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all’allegato 4.

2. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 limitatamente alla durata dell’emergenza sanitaria, gli individui presenti sull’intero territorio nazionale devono usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento del distanziamento fisico. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

3. Ai fini di cui al comma 2, per la popolazione generale potranno essere utilizzate, in alternativa alle mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

4. L’utilizzo corretto delle mascherine di comunità va ad aggiungersi alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

Art. 4

Disposizioni in materia di ingresso in Italia

1. Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell’accesso al servizio, a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:

a) motivi del viaggio, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 1, comma 1, lettera a), del presente decreto;

b) indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario di cui al comma 3 e il mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa;

c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l’intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.

2. I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell’imbarco la documentazione di cui al comma 1, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l’imbarco se manifestano uno stato febbrile, nonché nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre tenuti ad adottare le misure organizzative che, in conformità alle indicazioni di cui al “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid – 19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 8, nonché alle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19” di cui all’allegato 9, assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati, nonché l’utilizzo da parte dell’equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi. Il vettore provvede, al momento dell’imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale..

3. Le persone, che fanno ingresso in Italia con le modalità di cui al comma 1, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora preventivamente indicata all’atto dell’imbarco ai sensi del comma 1, lettera b). In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.

4. Nell’ipotesi di cui al comma 3, ove dal luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare ingresso in Italia non sia possibile per una o più persone raggiungere effettivamente mediante mezzo di trasporto privato l’abitazione o la dimora, indicata alla partenza come luogo di effettuazione del periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, fermo restando l’accertamento da parte dell’Autorità giudiziaria in ordine all’eventuale falsità della dichiarazione resa all’atto dell’imbarco ai sensi della citata lettera b) del comma 1, l’Autorità sanitaria competente per territorio informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, i soggetti di cui al periodo precedente sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.

5. Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), le persone fisiche che entrano in Italia, tramite mezzo privato, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per il luogo in cui si svolgerà il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora indicata nella medesima comunicazione. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.

6. Nell’ipotesi di cui al comma 5, ove non sia possibile raggiungere l’abitazione o la dimora, indicata come luogo di svolgimento del periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, le persone fisiche sono tenute a comunicarlo all’Autorità sanitaria competente per territorio, la quale informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura.

7. Ad eccezione delle ipotesi nelle quali vi sia insorgenza di sintomi COVID-19, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario effettuati secondo le modalità previste dai commi precedenti, è sempre consentito per le persone sottoposte a tali misure, avviare il computo di un nuovo periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione o dimora, diversa da quella precedentemente indicata dall’Autorità sanitaria, a condizione che sia trasmessa alla stessa Autorità la dichiarazione prevista dal comma 1, lettera b), integrata con l’indicazione dell’itinerario che si intende effettuare, e garantendo che il trasferimento verso la nuova abitazione o dimora avvenga secondo le modalità previste dalla citata lettera b). L’Autorità sanitaria, ricevuta la comunicazione di cui al precedente periodo, provvede ad inoltrarla immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente in relazione al luogo di destinazione per i controlli e le verifiche di competenza.

8. L’operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al presente articolo, alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:

a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;

b) avviata la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, l’operatore di sanità pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell’eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020);

c) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e fine;

d) accertano l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;

e) informano la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;

f) informano la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera), nonché di mantenere:

1) lo stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione;

2) il divieto di contatti sociali;

3) il divieto di spostamenti e viaggi;

4) l’obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;

g) in caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:

1) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l’operatore di sanità pubblica;

2) indossare la mascherina chirurgica fornita all’avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;

3) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario;

h) l’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.

9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 non si applicano:

a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto;

b) al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia;

c) al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di cui all’art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del presente decreto.

10. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all’estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dall’attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell’Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.

Art. 5

Transiti e soggiorni di breve durata in Italia

1. In deroga a quanto previsto dall’art. 4, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell’accesso al servizio, a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:

a) comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in Italia;

b) indirizzo completo dell’abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia e il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa dal luogo di sbarco; in caso di più abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e indicazione del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti;

c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.

2. Con la dichiarazione di cui al comma 1 sono assunti anche gli obblighi:

a) allo scadere del periodo di permanenza indicato ai sensi della lettera a) del comma 1, di lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicato ai sensi della lettera b) del medesimo comma 1;

b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento.

3. I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell’imbarco la documentazione di cui al comma 1, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l’imbarco se manifestano uno stato febbrile o nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre tenuti ad adottare le misure organizzative che, in conformità alle indicazioni di cui al “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 8, nonché alle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19”, di cui all’allegato 9, assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati, nonché l’utilizzo da parte dell’equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi. Il vettore provvede, al momento dell’imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale..

4. Coloro i quali fanno ingresso nel territorio italiano, per i motivi e secondo le modalità di cui al comma 1, anche se asintomatici, sono tenuti a comunicare immediatamente tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale.

5. In deroga a quanto previsto dall’art. 4, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, mediante mezzo di trasporto privato, è tenuto a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale, rendendo contestualmente una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte delle competenti Autorità, di:

a) comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in Italia;

b) indirizzo completo dell’abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia ed il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa; in caso di più abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti;

c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.

6. Mediante la dichiarazione di cui al comma 5, sono assunti, altresì, gli obblighi:

a) allo scadere del periodo di permanenza, di lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicata nella comunicazione medesima;

b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento.

7. In caso di trasporto terrestre, è autorizzato il transito, con mezzo privato, nel territorio italiano anche per raggiungere un altro Stato (UE o extra UE), fermo restando l’obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale e, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, di segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati. Il periodo massimo di permanenza nel territorio italiano è di 24 ore, prorogabile per specifiche e comprovate esigenze di ulteriori 12 ore. In caso di superamento del periodo di permanenza previsto dal presente comma, si applicano gli obblighi di comunicazione e di sottoposizione a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario previsti dall’art. 4, commi 6 e 7.

8. In caso di trasporto aereo, gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 4, nonché quelli previsti dall’art. 4, commi 1 e 3 non si applicano ai passeggeri in transito con destinazione finale in un altro Stato (UE o extra UE), fermo restando l’obbligo di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento. I passeggeri in transito, con destinazione finale in un altro Stato (UE o extra UE) ovvero in altra località del territorio nazionale, sono comunque tenuti:

a) ai fini dell’accesso al servizio di trasporto verso l’Italia, a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:

1) motivi del viaggio e durata della permanenza in Italia;

2) località italiana o altro Stato (UE o extra UE) di destinazione finale, codice identificativo del titolo di viaggio e del mezzo di trasporto di linea utilizzato per raggiungere la destinazione finale;

3) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia;

b) a non allontanarsi dalle aree ad essi specificamente destinate all’interno delle aerostazioni.

9. In caso di trasporto aereo, i passeggeri in transito con destinazione finale all’interno del territorio italiano effettuano la comunicazione di cui al comma 4 ovvero quella prevista dall’art. 4, comma 3, a seguito dello sbarco nel luogo di destinazione finale e nei confronti del Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente in base a detto luogo. Il luogo di destinazione finale, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 4, comma 4, si considera come luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare ingresso in Italia.

10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano:

a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto;

b) al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia;

c) al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di cui all’art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) del presente decreto.

11. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all’estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dall’attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell’Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.

Art. 6

Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera

1. Al fine di contrastare il diffondersi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana.

2. E’ fatto divieto a tutte le società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera di imbarcare passeggeri in aggiunta a quelli già presenti a bordo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al termine della crociera in svolgimento.

3. Assicurata l’esecuzione di tutte le misure di prevenzione sanitaria disposte dalle competenti Autorità, tutte le società di gestione, gli armatori ed i comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera provvedono a sbarcare tutti i passeggeri presenti a bordo nel porto di fine crociera qualora non già sbarcati in precedenti scali.

4. All’atto dello sbarco nei porti italiani:

a) i passeggeri aventi residenza, domicilio o dimora abituale in Italia sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso la residenza, il domicilio o la dimora abituale in Italia. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati;

b) i passeggeri di nazionalità italiana e residenti all’estero sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso la località da essi indicata all’atto dello sbarco in Italia al citato Dipartimento; in alternativa, possono chiedere di essere immediatamente trasferiti per mezzo di trasporto aereo o stradale presso destinazioni estere con spese a carico dell’armatore. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati;

c) i passeggeri di nazionalità straniera e residenti all’estero sono immediatamente trasferiti presso destinazioni estere con spese a carico dell’armatore.

5. I passeggeri di cui alle lettere a) e b) del comma 4 provvedono a raggiungere la residenza, domicilio, dimora abituale in Italia ovvero la località da essi indicata all’atto dello sbarco esclusivamente mediante mezzi di trasporto privati.

6. Salvo diversa indicazione dell’Autorità sanitaria, ove sia stata accertata la presenza sulla nave di almeno un caso di COVID-19, i passeggeri per i quali sia accertato il contatto stretto, nei termini definiti dall’Autorità sanitaria, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario presso la località da essi indicata sul territorio nazionale oppure sono immediatamente trasferiti presso destinazioni estere, con trasporto protetto e dedicato, e spese a carico dell’armatore.

7. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 si applicano anche all’equipaggio in relazione alla nazionalità di appartenenza. E’ comunque consentito all’equipaggio, previa autorizzazione dell’Autorità sanitaria, porsi in sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario a bordo della nave.

8. E’ fatto divieto alle società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera impiegate in servizi di crociera che abbiano in previsione scali in porti italiani di fare ingresso in detti porti, anche ai fini della sosta inoperosa.

9. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all’estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dall’attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell’Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.

Art. 7

Misure in materia di trasporto pubblico di linea

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid – 19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 8, nonché delle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19”, di cui all’allegato 9.
In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto può integrare o modificare le “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19”, nonché, previo accordo con i soggetti firmatari, il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020.
Art. 8

Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità

1. Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.

Art. 9

Esecuzione e monitoraggio delle misure

1. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonché monitora l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’ispettorato nazionale del lavoro e del comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.

Art. 10

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020 , a eccezione di quanto previsto dall’articolo 2, commi 7 e 9, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020.

2. Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Dal governo le Faq-fasedue

Fonte: monreale informa

23 aprile 2020

Fase 2, ovvero ripartenza.

Fase 2, ovvero ripartenza. 
L'economia è ferma, nonostante siano stati messi in campo diversi aiuti come il bonus 600 euro o i finanziamenti da 25.000 euro alle imprese e le famiglie con bambini in casa sono ormai allo stremo delle forze.

Una data per la ripartenza c'è gia, ed è quella del 4 maggio. Ma quali saranno effettivamente le misure che possiamo aspettarci e come sarà affrontata la Fase 2 per i ristoranti, ad esempio, o come dicevamo i bambini che necessitano di giocare al parco?

Ristoranti
Per i settore del food c'è già da subito uno spiraglio di ripresa. Secondo quanto comunicato dagli esperti scientifici dell'esecutivo di governo, i ristoranti potranno riprendere le loro attività riducendo del 50 per cento la capienza. Ciò si traduce in maggiore spazio fra le persone e un maggiore ricambio d'aria. Una boccata d'ossigeno fondamentale per un settore trainante dell'intero Paese.

Bar
Il settore dei bar merita una piccola nota a parte. Perché a causa dei via vai costante della gente sono considerati luoghi maggiormente a rischio rispetto ai ristoranti. Ma anche per loro è prevista una riapertura, anche perché sarà certamente possibile effettuare il servizio take away. Altre e nuove disposizioni per allargare le possibilità verranno successivamente.

Ville e giardini per i bambini
Sembra siano immuni da tutto, ma i bambini hanno pagato prima di tutto la rivoluzione scolastica. Studiare a distanza, soprattutto per i più piccoli, non è semplice e non potere uscire da casa per giocare è ancora più pesante. Ma si sta pensando anche a loro.
I giardini pubblici e la loro riapertura compete all'autorità comunale, quindi caso per caso, saranno i sindaci a scegliere come fare. DI certo c'è che si potrà in qualche modo frequentare gli spazi aperti, cercando di evitare assembramenti fra bambini.
Una passeggiata al parco con giochi a distanza dovrebbero essere garantiti.

Barbieri, estetisti e parrucchieri
Anche qui il tema è caldo. E' probabile che per queste attività in cui è necessario entrare a contatto diretto e vicino con le persone si debba attendere qualche giorno in più rispetto al 4 maggio. Di certo c'è che ci saranno regole precise di sterilizzazione degli strumenti di lavoro e che il rapporto fra cliente e lavoratore nella bottega dovrà essere di uno a uno. Si drovrà garantire la salute sia del lavoratore che del cliente. Mascherine sono perscontate.

Spostamenti e sport
Con le nuove decisioni dovrebbe essere possibile spostarsi da città in città ma solamente all'interno della propria regione. Consentite saranno anche le attività sposrtive all'aria aperta, purché ci sia la distanza di sicurezza fra le persone. La passeggiata continuerà ad essere consentita cercando di rispettare la vicinanza alla propria abitazione.

Aziende e negozi
Come abbiamo già raccontato, i tecnici hanno stilato una classificazione di rischio divisa in alta media e bassa. Aziende e negozi dovranno con buona probabilità attenersi a regole specifiche legate a questi fattori. C'è, ad esempio, il nodo legato alla sterilizzazione degli indumenti da provare in un negozio d'abbigliamento. Si resta dunque in attesa delle disposizioni definitive.

Mezzi di trasporto
I mezzi di trasporto sono considerati ad alto rischio ma anche qui, tra distanziamento, ricambio d'aria e accesso di persone inferiore alla capienza dei mezzi dovrebbero consentire una ripresa dell'uso costante di bus, tram e via dicendo.

www.gazzettaufficiale.it/ Fonte: https://www.balarm.it/

Dichiarazione dei redditi: più tempo per il 730

I contribuenti avranno più tempo quest’anno per presentare la dichiarazione dei redditi. Il modello precompilato sarà online dal 5 maggio. Chi dovrà pagare potrà inviarlo all’Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre anziché entro il 23 luglio, mentre chi deve ottenere il rimborso può consegnarlo dal 31 maggio. Il credito arriverà nella busta paga successiva alla fine del mese in cui la dichiarazione è stata presentata o con la pensione del secondo mese successivo. I sostituti d’imposta potranno inviare le certificazioni uniche entro il 30 aprile senza sanzioni. Il nuovo calendario è stato così definito in considerazione dell’emergenza coronavirus.
Il modello 730 può essere presentato, oltre che da lavoratori dipendenti e da pensionati, anche da chi ha un lavoro a termine o da chi ha perso l’occupazione. In questi ultimi due casi, è possibile inviarlo al sostituto d’imposta se il rapporto dura almeno da giugno a luglio 2020. Altrimenti, a un Caf se si è in possesso dei dati del sostituto d’imposta incaricato del conguaglio. Infine, c’è sempre la possibilità di inviarlo online. Chi non ha un sostituto d’imposta riceverà il rimborso direttamente dall’Agenzia delle Entrate, purché, ovviamente, sia stato comunicato l’Iban per il bonifico sul conto corrente.
Va ricordato, inoltre, che a causa delle restrizioni in atto per via dello stato di emergenza, sia i Caf sia gli intermediari abilitati potranno accedere alla dichiarazione con una delega rilasciata dal contribuente in formato digitale, per usufruire dell’assistenza a distanza. L’originale sottoscritto della delega e di tutta la documentazione necessaria per la successiva assistenza fiscale dovrà essere consegnato materialmente al termine dell’emergenza a chi ha prestato l’assistenza.
Altra novità di quest’anno riguarda i lavoratori rientrati in Italia a partire dal 30 aprile dello scorso anno: potranno avere uno sconto fiscale, ovvero il rimborso delle tasse se non hanno chiesto l’applicazione del regime agevolato al proprio datore di lavoro.
Infine, da quest’anno è possibile beneficiare della detrazione Irpef del 50% delle somme versate all’Inps da parte di chi ha aderito alla pace contributiva. C’è anche la deduzione dell’intero importo dei contributi per chi ha chiesto il riscatto agevolato della laurea.
Fonte:Autore: 

21 aprile 2020

Bonus Baby Sitter 2020 Inps: i requisiti, come richiederlo e fare domanda

 Bonus Baby Sitter 2020 Inps è una misura prevista dal decreto Cura Italia, per supportare i genitori nel periodo di chiusura delle scuole per l’emergenza coronavirus. Vediamo a chi spetta questo beneficio, i requisiti di accesso e qual è la procedura corretta per ottenerlo.
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Il Bonus baby-sitting e centri estivi è fruibile fino al 31 luglio 2020.
Per la comprovata iscrizione ai centri estivi è prevista la possibilità di scegliere l'accredito di una parte o dell'intero importo.
📌 Il bonus per i servizi integrativi per l'infanzia è incompatibile con la fruizione, negli stessi periodi, del bonus nido;
📌 I bonus possono essere fruiti in alternativa al congedo Covid-19, incrementato fino ad un massimo complessivo di 30 giorni. Se il periodo di fruizione del congedo non supera i 15 giorni, le due prestazioni sono cumulabili e si potrà beneficiare dell'importo residuo;
📌 I bonus non possono essere fruiti se l'altro genitore è a sua volta in congedo Covid-19, disoccupato, non lavoratore e percettore di NASpI, CIGO, CIGS, CIGD ecc.
📌 Se entrambi i genitori sono beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l'incompatibilità opera solo nei giorni di sospensione dell'attività lavorativa;
📌 Se solo un genitore beneficia di un trattamento di integrazione salariale per riduzione di orario di lavoro, l'altro genitore è ammesso alla fruizione del bonus;
📌 I bonus possono spettare in caso di lavoro agile.

Bonus baby sitter 2020 Inps: che cos’è e a cosa serve

Il Bonus baby sitter 2020 è un beneficio economico messo a disposizione dal Governo con il decreto Cura Italia. Una misura prevista per sostenere i cittadini e aiutarli a fronteggiare il periodo di restrizioni previsto a causa dell’emergenza coronavirus, proprio come il Bonus 600 euro Inps e il congedo parentale. Il limite massimo del Bonus baby sitter varia dai 600 ai 1.000 euro, a seconda della categoria professionale cui appartengono i genitori richiedenti.
Da questa pagina Inps è possibile accedere direttamente alla misura Bonus baby sitter 2020. La misura viene erogata tramite una tipologia di voucher Inps, il Libretto famiglia. Tramite il Libretto Famiglia potranno essere oggetto di contributo le prestazioni di baby sitting che sono state svolte a partire dal 5 marzo 2020 per tutto il tempo in cui i servizi scolastici sono stati sospesi.

Bonus baby sitter 2020, i requisiti chiesti dall’Inps

Possono fare richiesta del Bonus baby sitter 2020 i genitori di bambini e ragazzi che non abbiano compiuto ancora dodici anni entro la data del 5 marzo 2020. Il beneficio può anche venire richiesto da genitori di figli più grandi, nel caso abbiano gravi disabilità o siano ospiti di un centro diurno. In entrambi questi casi, la richiesta è possibile anche in caso di adozione o affido.
Il tetto massimo del contributo varia dai 600 ai 1.000 euro:
  • Limite massimo di 600 euro – per genitori lavoratori dipendenti di aziende private, autonomi o iscritti alla gestione separata Inps.
  • Limite massimo di 1.000 euro – riservato a genitori che lavorano come dipendenti per la Sanità, sia pubblica che privata accreditata, così come per i dipendenti della Sicurezza, Soccorso pubblico e settore Difesa che vengono impiegati per particolari necessità legate all’emergenza coronavirus.
Per ottenere il bonus baby sitter 2020, non bisogna aver fatto domanda anche per il congedo parentale.

Come richiedere il Bonus baby sitter: la procedura

Si può richiedere il Bonus baby sitter per via digitale, come tutti i servizi Inps online. Data la rilevanza del contributo e il gran numero di richieste, Inps ha reso disponibile il link d’accesso alla procedura telematica per la richiesta direttamente dall’home page del proprio sito istituzionale.
Per accedere alla domanda online tramite il portale è necessario avere:
  • Il Pin Inps;
  • Spid (dal livello 2 in su)
  • Carta di identità elettronica;
  • CNS.
È possibile anche inviare la domanda con il Pin Inps semplificato, tuttavia questo strumento è utile solo per la prima fase del processo: per l’erogazione del pagamento attraverso il Libretto famiglia, servirà il Pin Inps dispositivo.
Oltre alla domanda telematica, per ottenere il bonus baby sitter 2020 Inps è possibile rivolgersi al Contact center al numero verse 803.164 disponibile da rete fissa gratis, o da cellulare, a pagamento, al numero 06.164164. Bisognerà dare all’operatore il Pin semplificato oppure uno dei codici necessari anche per la procedura online.
Inoltre, anche gli enti di patronato possono accettare le richieste.

Come ottenere il contributo: le date

Il Bonus baby sitter Inps viene erogato direttamente dall’Istituto previdenziale, una volta ricevute le domande dei richiedenti per via telematica. Utilizzatore e prestatore quindi per prima cosa dovranno essere registrati alla piattaforma per il lavoro occasionale, o tramite il sito Inps oppure per mezzo di intermediari o ancora chiamando il Contact center. Servirà il Pin dispositivo Inps.
Una volta che il richiedente avrà ricevuto la comunicazione di accoglimento dell’istanza, entro quindici giorni solari dovrà appropriarsi telematicamente del beneficio, dal sedicesimo giorno non sarà più possibile e il soggetto verrà considerato rinunciatario. L’appropriazione telematica può essere fatta tramite il canale di comunicazione indicato nella richiesta avanzata, quindi o Pec, email normale o sms.
Inps sul proprio sito ha comunicato che le prestazioni che sono state inserite entro il 3 del mese successivo a quello in cui si sono svolte andranno in pagamento il 15 del mese stesso”. Le prestazioni poi potranno venire redicontate sulla piattaforma del lavoro occasionale entro il 31 dicembre 2020.
(Fonte:Nicoletta Pisanu Redazione AgendaDigitale.eu)

Il bonus baby sitter

 può essere utilizzato anche se ad occuparsi dei bambini 

sono i nonni o gli zii. 

Lo stabilisce la circolare numero 73 del 17 giugno dell'Inps 

che chiarisce il perimetro del voucher 

introdotto dai decreti anti-Covid per le famiglie 

con figli inferiori ai 12 anni.

L'Inps comunicherà il buon esito della domanda di voucher 

entro 15 giorni e il genitore riceverà la somma sotto forma di 

voucher che si allegherà nel proprio profilo

 'Libretto Famiglia'.

La registrazione potrà avvenire fino al 31 dicembre 2020, 

ma le prestazioni rendicontate e saldate attraverso 

il portale Inps dovranno essere rese dal baby sitter 

fra il 5 marzo e il 31 luglio del 2020.

15 aprile 2020

sospesi fino al primo giugno gli obblighi relativi alla fruizione del reddito e della pensione di cittadinanza



Reddito di cittadinanza, l'Inps: per i beneficiari obblighi sospesi fino al primo giugno


Sono sospesi fino al primo giugno gli obblighi relativi alla fruizione del reddito e della pensione di cittadinanza, compresi quelli legati alla comunicazione delle variazioni relative al nucleo familiare, all’attività lavorativa e al patrimonio. Lo chiarisce un messaggio dell’Inps che fa riferimento alle misure introdotte con il decreto Cura Italia.
In considerazione dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al primo giugno 2020 - si legge nel decreto - il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’Inps e dall’Inail è sospeso di diritto».
Vengono sospesi - spiega l’Inps - anche i termini perentori afferenti alle comunicazioni in capo ai titolari di Reddito di Inclusione, che condivide con il Reddito di Cittadinanza la natura di misura di contrasto alla povertà». Le variazioni del nucleo intervenute dal 23 febbraio al primo giugno che dovevano essere comunicate entro due mesi secondo la normativa sul reddito di cittadinanza potranno essere comunicate entro due mesi dal primo giugno. Laddove, invece, la variazione sia intervenuta prima del 23 febbraio 2020, «il termine decadenziale deve intendersi sospeso e riprenderà a decorrere dal 1° giugno 2020, salvo eventuali proroghe».
Sono sospesi anche gli obblighi di comunicazione sugli eventuali membri del nucleo che dovessero essere detenuti o ricoverati in istituti di cura o viceversa che rientrassero in questo periodo nel nucleo.
E’ sospeso l’obbligo di comunicazione a partire dal 23 febbraio anche nel caso di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare iniziata in corso di erogazione del reddito. «L'obbligo di comunicazione deve intendersi sospeso a partire dal 23 febbraio 2020 - si legge nel messaggio - sia per le attività di lavoro autonomo, sia per le attività di lavoro subordinato. Con riferimento a queste ultime, qualora la variazione sia intervenuta nei 30 giorni precedenti al 23 febbraio 2020, il termine riprenderà a decorrere al termine del periodo di sospensione previsto dalla norma, salvo eventuali proroghe».
Per le sole attività di lavoro autonomo comunque avviate nel corso del primo trimestre solare del 2020, il termine per la comunicazione dei redditi a consuntivo, per norma fissato al quindicesimo giorno successivo alla conclusione del predetto trimestre solare - si legge - decorrerà dal termine del periodo di sospensione previsto dalla norma». Anche le comunicazioni sulle variazioni patrimoniali che andavano fatte entro 15 giorni hanno il termine sospeso dal 23 febbraio fino al 1° giugno 2020, salvo eventuali proroghe. Laddove, invece, le variazioni sono intervenute nei 15 giorni precedenti il 23 febbraio 2020, il termine riprenderà a decorrere al termine del periodo di sospensione previsto dalla norma, salvo ulteriori proroghe. 
Fonte: Giornale di Sicilia - ANSA

Le misure di igiene e sicurezza anticontagio previste dal Decreto per gli esercizi commerciali: accessi controllati, igienizzante mani alla cassa, aerazione, mascherine......

  • Le misure di igiene e sicurezza anticontagio previste dal Decreto per gli esercizi commerciali: accessi controllati, igienizzante mani alla cassa, aerazione, mascherine.
    Se queste sono le norme minime obbligatorie, c’è poi un’ulteriore serie di misure che il Decreto «raccomanda» e le riporta in uno specifico allegato, contraddistinto dal numero 5, intitolato “Misure per gli esercizi commerciali”. Ecco quali sono:
  • tutti «gli esercizi commerciali la cui attività non e’ sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni».
  • Mantenimento del distanziamento interpersonale in tutte le attività e loro fasi.
  • Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione dell’orario di apertura.
  • Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
Il decreto richiama, infine, le norme igieniche e sanitarie che ormai tutti abbiamo imparato a conoscere, ma è sempre bene ribadirle: lavarsi spesso le mani (per questo nei locali pubblici, come i supermercati e le farmacie, dovranno esserci a disposizione dei clienti le soluzioni idroalcoliche o gel disinfettanti); mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro ed evitare contatti più ravvicinati, strette di mano e abbracci; non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; pulire le superfici di uso comune.

14 aprile 2020

Decreto “Cura Italia”: in 10 punti ecco cosa prevede per gli automobilisti

  1. Decreto “Cura Italia”: in 10 punti ecco cosa prevede per gli automobilisti

  2. Proroga scadenza patente
L’impossibilità di spostarsi dalla propria abitazione senza motivi di necessità, e la conseguente chiusura di tutte quelle attività non essenziali, ha costretto l’esecutivo ad intervenire per prorogare le scadenze di documenti fondamentali come la patente di guida.
Nel decreto Cura Italia è stato disposto come la validità delle patenti scadute o in scadenza successivamente al 31 gennaio sarà prorogata sino al 31 agosto 2020.
  1. Permesso provvisorio di guida
Il decreto Cura Italia ha incluso nelle proroghe anche il permesso  provvisorio di guida la cui validità è stata posticipata sino al 30 giugno 2020, senza oneri, nel caso in cui la commissione medica locale, nel giorno fissato per l’accertamento, non abbia potuto riunirsi. Il foglio rosa con scadenza compresa tra l’1 febbraio e il 30 aprile viene prorogato sino al 30 giugno 2020.
  1. Proroga esami patente di guida
Altra misura introdotta dal Cura Italia per tutti quei soggetti in procinto di conseguire la patente di guida è quella relativa agli esami. Quelli teorici potranno svolgersi entro il 30 giugno 2020, quindi anche oltre il termine di 6 mesi dalla presentazione della domanda, senza presentare un’ulteriore richiesta. L’esame dovrà comunque essere prenotato alla Motorizzazione competente.
  1. Rinvio del pagamento del bollo auto
Per fronteggiare l’emergenza causata dal Covid-19, il decreto Cura Italia ha stabilito il rinvio per i pagamenti di alcuni tributi. Tuttavia, per quelli relativi ai veicoli sta alle Regioni decidere in merito al rinvio dei pagamenti per bollo auto e IPT (Imposta provinciale di trascrizione).
Nel dettaglio, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Campania hanno deciso di posporre al 30 giugno il pagamento del bollo auto, senza sanzioni e interessi. La Sicilia è in attesa del voto dell’Assemblea regionale per prendere la stessa decisione. Le altre Regioni stanno valutando se allinearsi.
  1. Revisione e collaudo
Altro punto preso in considerazione dal decreto Cura Italia ha riguardato il rinvio dei termini per quel che riguarda la revisione auto e il collaudo. In entrambi i casi il governo ha deciso di autorizzare fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli che entro il 31 luglio dovranno essere sottoposti a revisione o a visita e prova in seguito alla modifica delle caratteristiche tecniche.
Anche i veicoli che dovranno ripetere la revisione potranno circolare fino al 31 ottobre purché le irregolarità riscontrate al controllo siano state eliminate. Identica scadenza è stata fissata per i veicoli che dovranno essere sottoposti al collaudo presso la Motorizzazione Civile entro il 31 luglio 2020.
  1. Proroghe per multe verbali e ricorsi
Se è vero che con le restrizioni imposte dal governo non sono consentiti gli spostamenti non necessari, è altrettanto vero che chi per lavoro, necessità o motivi di salute, sia costretto ad uscire di casa rischia di incorrere in multe da parte delle Forze dell’Ordine qualora non rispetti le norme del Codice della Strada.
Il decreto Cura Italia ha previsto anche questi casi stabilendo che dal 10 marzo al 3 aprile sono sospese tutte le scadenze di 60 giorni per il pagamento delle multe e di 30 giorni per la presentazione del ricorso al Giudice di Pace. I termini riprenderanno a decorrere a partire dal 4 aprile. Per il pagamento delle sanzioni in misura ridotta il termine è stato portato da 5 a 30 giorni fino al 31 maggio 2020.
  1. Proroga assicurazione auto scaduta
Altra materia sulla quale è intervenuto il decreto Cura Italia è quella relativa alla scadenza delle polizze RC Auto. In questo caso è stato previsto che la validità della polizze RC auto fino al 31 luglio 2020 è prorogata di ulteriori 15 giorni, per un totale di 30 giorni. Fate però attenzione perché la proroga della validità della copertura assicurativa è stata estesa esclusivamente alla RC Auto e non alle altre eventuali coperture accessorie come furto e incendio, atti vandalici e così via.
  1. Auto a metano e GPL: proroga revisione delle bombole
Anche le auto a metano e le auto a GPL sono state oggetto del Cura Italia. Per la prima tipologia di vetture è stato stabilito che, fino al 15 giugno, sarà possibile circolare in deroga ad eventuali scadenze inerenti le bombole per il periodo ricompreso dal 31 gennaio al 15 aprile, mentre per la seconda tipologia, relativamente le scadenze dei serbatoi, la deroga è stata estesa sino al 31 ottobre.
  1. Documento unico di circolazione
La documentazione relativa alla validità della ricevuta sostitutiva della carta di circolazione è stata oggetto del decreto Cura Italia che ha stabilito una proroga sino al 31 ottobre.
  1. Proroga duplicato patente
Infine, vista l’impossibilità per le agenzie di pratiche auto di poter operare senza limitazioni, l’esecutivo ha deciso di prorogare la validità della ricevuta sostitutiva della patente, rilasciata proprio da queste agenzie, sino al 31 ottobre.
Fonte:RestoalSud

10 aprile 2020

Le attività che potranno riaprire da martedì 14 aprile (LA LISTA)

Come annunciato dal premier Giuseppe Conte in conferenza stampa
da martedì 14 aprile altre attività commerciali torneranno ad essere aperte al pubblico.
Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro....
Tra le misure del decreto, chi fa la spesa dovrà utilizzare guanti monouso e i negozi dovranno fornire gel per disinfettare le mani disponibili accanto alle casse, anche vicino ai sistemi di pagamento. Ancora, i supermercati dovranno fornire mascherine per i lavoratori e dovranno rispettare orari più lunghi per evitare code e il rischio di assembramenti. Tutti i negozi dovranno fare le pulizie almeno due volte al giorno e i piccoli negozi dovranno prevedere due percorsi diversi per entrate e uscite.

LA LISTA DELLE ATTIVITÀ APERTE

Allegato 1 
Commercio al dettaglio
  • Ipermercati
  • Supermercati
  • Discount di alimentari
  • Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
  • Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
  • Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
  • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
  • Farmacie
  • Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
  • Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
  • Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
  • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
  • Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria
  • Commercio al dettaglio di libri Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati

Allegato 2 
Servizi per la persona
  • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
  • Attività delle lavanderie industriali
  • Altre lavanderie, tintorie
  • Servizi di pompe funebri e attività connesse

Allegato 3
  • Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
  • Silvicoltura ed utilizzo aree forestali
  • Pesca e acquacoltura
  • Estrazione di carbone
  • Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
  • Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
  • Industrie alimentari
  • Industria delle bevande
  • Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
  • Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di
  • abbigliamento)
  • Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
  • Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione
  • articoli in paglia e materiali da intreccio
  • Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)
  • Stampa e riproduzione di supporti registrati
  • Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
  • Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 - 20.51.01 - 20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60)
  • Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
  • Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02)
  • Fabbricazione di vetro cavo
  • Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
  • Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
  • Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili
  • Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
  • Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche
  • Fabbricazione di computer e unità periferiche
  • Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
  • Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
  • Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici
  • Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio
  • Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
  • Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
  • Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
  • Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
  • Fabbricazione di casse funebri
  • Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05,33.11.07, 33.11.09, 33.12.92)
  • Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
  • Raccolta, trattamento e fornitura di acquaGestione delle reti fognarie
  • Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
  • Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
  • Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.99.09 e 42.99.10)
  • Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
  • Manutenzione e riparazione di autoveicoli
  • Commercio di parti e accessori di autoveicoli
  • Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
  • Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
  • Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
  • Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
  • Commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
  • Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali
  • Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture
  • agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
  • Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
  • Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
  • Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di
  • combustibili per riscaldamento
  • Commercio all’ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l’agricoltura
  • Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
  • Trasporto marittimo e per vie d'acqua
  • Trasporto aereo
  • Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
  • Servizi postali e attività di corriere
  • Alberghi e strutture simili
  • Servizi di informazione e comunicazione
  • Attività finanziarie e assicurative
  • Attività legali e contabili
  • Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
  • Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
  • Ricerca scientifica e sviluppo
  • Attività professionali, scientifiche e tecniche
  • Servizi veterinari
  • Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1, 2 e 3 del presente decreto
  • Servizi di vigilanza privata
  • Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
  • Attività di pulizia e disinfestazione
  • Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione
  • Attività dei call center limitatamente alla attività «di call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzioneautomatiche delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi
  • interatttivi di risposta a voce o sistemi in grado di ricevere ordini, fornire
  • informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami» e, comunque,
  • nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati al presente decreto
  • Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
  • Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
  • Altri servizi di sostegno alle imprese limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti
  • Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
  • Istruzione
  • Assistenza sanitaria
  • Servizi di assistenza sociale residenziale
  • Assistenza sociale non residenziale
  • Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
  • Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
  • Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
  • Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
  • Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
  • Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
  • Organizzazioni e organismi extraterritoriali
  • fonte: La Repubblica

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