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24 marzo 2020

Decreto cura Italia: indennità per lavoratori autonomi, co.co.co., lavoratori agricoli e dello spettacolo


5 tipologie di indennità previste dal decreto Cura Italia (e che, ricordiamo, non sono cumulabili).

Liperi professionisti con partita Iva

E' prevista l'indennità per i liberi professionisti con partita Iva attiva al 23 febbraio 2020 (compresi i partecipanti agli studi associati e le società semplici con attività di lavoro autonomo) e per i collaboratori coordinati e continuativi attivi al 23 febbraio 2020. Entrambe le categorie devono esser iscritte alla gestione separata, in particolare i cococo devono esservi iscritti in via esclusiva versando il contributo del 34,23%. L'indennità è compatibile e cumulabile con l'indennità di disoccupazione DIS-COLL, riservata ai co.co.co. Pertanto, i collaboratori coordinati e continuativi che hanno cessato involontariamente il rapporto di collaborazione, possono accedere alla prestazione DIS-COLL e fare domanda per l’indennità. Il limite di spesa complessivo da parte dell’Inps per questa indennità è di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020.

Indennità per i lavoratori autonomi

Possono richiedere l'indennità anche i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria (Ago), riservata ad artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri che, quando presentano la domanda, non devono esser titolari di pensione e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria. Sono compresi in questa categoria anche gli iscritti obbligatoriamente alla gestione autonomi commercianti, oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria Enasarco. Il limite di spesa complessivo da parte dell’Inps per questa indennità è di 2,16 miliardi di euro per l'anno 2020.

Indennità per i lavoratori stagionali

Rientrano in questa categoria i lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, cui possono accedere i lavoratori con qualifica di stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell'arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020. Per questa categoria occorre particolare attenzione, infatti possono accedere all’indennità solo coloro che hanno lavorato per aziende identificate come inerenti al settore produttivo del turismo e degli stabilimenti balneari in base al codice ATECO individuato dalla circolare Inps 49 del 30 marzo 2020. Per accedere all’indennità questi lavoratori non devono esser titolari di pensione, avere altre forme di previdenza obbligatoria e non devono esser lavoratori dipendenti alla data del 17 marzo 2020. L’indennità è compatibile e cumulabile con l'indennità di disoccupazione NASpI. Pertanto, in caso di cessazione di rapporto di lavoro involontaria, questi lavoratori possono accedere alla NASpI e presentare domanda per l’indennità. Il limite di spesa complessivo da parte dell’Inps per questa indennità è di 103,8 milioni di euro per l'anno 2020.

Indennità per i lavoratori agricoli

Esiste anche un'indennità per i lavoratori agricoli riservata agli operai agricoli a tempo determinato purché possano fare valere nell'anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente e purché non siano titolari di pensione. Il limite di spesa complessivo da parte dell’Inps per questa indennità è di 396 milioni di euro per l'anno 2020.

L'indennità per i lavoratori dello spettacolo

Infine possono accedere all'indennità anche i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che nel 2019 abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati allo stesso fondo e che abbiano prodotto un reddito non superiore a 50.000 euro. Questi lavoratori possono acceder all’indennità sono se non sono titolari di pensione o lavoratori dipendenti alla data del 17 marzo 2020. L’indennità è compatibile e cumulabile con l'indennità di disoccupazione NASpI. Pertanto, in caso di cessazione di rapporto di lavoro involontaria, questi lavoratori possono accedere alla NASpI e presentare domanda per l’indennità. Il limite di spesa complessivo da parte dell’Inps per questa indennità è di 48,6 milioni di euro per l'anno 2020. 

L’indennità per i collaboratori sportivi

Per i collaboratori sportivi l’indennità di 600 euro non viene versata dall’Inps ma dalla società Sport Salute. Riguarda i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, preesistenti alla data del 23 febbraio 2020 e ancora in essere al 17 marzo 2020. Le domande degli interessati, insieme a una autocertificazione che dimostri che il rapporto di collaborazione era preesistente alla data del 23 febbraio 2020 e che non si percepisce altro reddito di lavoro, vengono accettate secondo l’ordine cronologico di presentazione ma per il mese di marzo viene data una priorità per i richiedenti che nel 2019 hanno percepito compensi fino a 10.000 euro. La domanda va presentata entro il 30 aprile 2020, inviando un sms con il proprio codice fiscale al numero 339.9940875.  Si ottiene così un numero di prenotazione, la data e l’ora in cui attivarsi per inserire la domanda attraverso la piattaforma informatica della società Sport e Salute. Lo stanziamento è di 50 milioni di euro per il 2020.
In attesa di un chiarimento restano invece tutti i professionisti che esercitano quelle professioni definite “ordinistiche”, ossia coloro che hanno un ordine di riferimento e una cassa previdenziale privata: commercialisti, ingegneri, avvocati, psicologi, ecc. Per loro l’art. 44 del decreto prevede che venga costituito un “fondo per il reddito di ultima istanza”, al fine di erogare delle indennità economiche di supporto. Uno più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore  del  decreto Cura Italia in commento, definiranno i criteri di priorità  e le modalità di attribuzioni delle indennità. Per il momento non c’è alcuna certezza.

Emergenza Coronavirus: la cassa integrazione guadagni ordinaria

AGGIORNAMENTO.....
Arriva la cassa integrazione anche per i lavoratori che hanno stipulato il contratto di lavoro nel periodo che va dal 24 febbraio al 17 marzo e che erano stati precedentemente esclusi dal decreto “Cura Italia” del presidente del Consiglio. Lo annuncia su Facebook il deputato  del Movimento 5 Stelle Adriano Varrica.
Grazie a un emendamento sottoscritto in Commissione Bilancio al senato, si apre la porta agli ammortizzatori sociali anche a chi, avendo firmato un contatto di lavoro dal giorno in cui è stata dichiarata la “zona protetta” fino al 17 marzo, non poteva chiedere di accedere ala cassa integrazione in deroga rimanendo così senza lavoro e senza un sostentamento. 
...................................................................
Il decreto prevede la possibilità per i datori di lavoro che, per cause riconducibili allo stato di emergenza provocato dal Covid-19, siano portati a ridurre o sospendere l’attività lavorativa, di fare richiesta del trattamento ordinario di integrazione salariale, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e per una durata massima di nove settimane.
Secondo la normativa generale, e più precisamente ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 148/2015, possono accedere al trattamento di integrazione salariale tutti i lavoratori subordinati, sia a tempo pieno che a part time (compresi i lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante). Non vi possono invece accedere i dirigenti, i lavoratori a domicilio e i soggetti in apprendistato per il diploma e la qualifica e di alta formazione e ricerca.
Per poter beneficiare delle integrazioni salariali è necessario inoltre avere maturato una anzianità di servizio aziendale presso l’unità produttiva pari ad almeno 90 giorni di lavoro effettivo (a partire dalla data di presentazione dell’istanza di concessione). Qualora la richiesta di integrazione salariale dipenda da eventi oggettivamente non evitabili in qualsiasi settore produttivo, tuttavia, il requisito di anzianità non risulta necessario.
Ai lavoratori sarà corrisposto un trattamento integrativo pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore non prestate, che saranno comprese tra zero ore ed il limite orario contrattuali.
Il D.Lgs 148/2015 stabilisce che i casi di intervento dell’integrazione salariale ordinaria sono:
  • situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
  • situazioni temporanee di mercato come la crisi che non dipende da mancanze strutturali e organizzative dell’impresa.
Come si è detto, il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 ha introdotto delle novità per l’accesso al trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria limitatamente all’emergenza Covid-19. L’articolo 19 consente, ai datori di lavoro rientranti nelle categorie di cui all’articolo 10 del D.Lgs. n. 148/2015, che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica, di presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale:
  • per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020;
  • per una durata massima di nove settimane;
  • comunque entro il mese di agosto 2020.
I beneficiari dell’intervento saranno i lavoratori subordinati a tempo indeterminato, a tempo determinato, lavoratori a chiamata e apprendisti in forza al 23 febbraio 2020, indipendentemente dall’anzianità di servizio.
Per la presentazione dell’istanza viene introdotta l’apposita causale “emergenza Covid-19”.
Altresì viene previsto che il limite di 9 settimane per cui viene concessa la Cigo per Covid-19 non computi nel contatore massimo:
  • di 52 settimane nell’arco del biennio mobile, quale termine massimo di godimento del beneficio;
  • di 24 settimane nell’arco del quinquennio mobile.
Infine non risulta dovuto il cd. contributo addizionale di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 148/2015.
La misura del beneficio resta dell’80% della retribuzione globale spettante e, su istanza dei datori di lavoro, potrà essere richiesto il pagamento diretto dell’Inps.
Fonte:Fisco7-Francesco Geria – LaborTre Studio Associato

22 marzo 2020

Divieto di lasciare il Comune in cui ci si trova e chiusura di tutte le attività produttive non considerate essenziali o strategiche.

Il nuovo decreto del 22 marzo, del presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, prevede la chiusura di tutte le attività produttive non considerate essenziali o strategiche. 
Le disposizioni del decreto” che ha determinato la nuova stretta anti-covid19 “producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020″. La validità dei Dpcm e delle ordinanze finora emanate viene inoltre uniformata al 3 aprile. 
Divieto di lasciare il Comune in cui ci si trova
E’ fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”. E’ quanto si legge nel nuovo Dpcm per contenere la diffusione di Covid-19 pubblicato stasera in Gazzetta Ufficiale.
 Dpcm sospende le attività produttive, industriali e commerciali del Paese per contrastare l’emergenza Covid-19. Le imprese avranno tre giorni, ovvero fino al 25 marzo, per la sospensione, “compresa la spedizione della merce in giacenza”, è quanto si legge nel testo, come riporta una nota stampa dell’agenzia Adnkronos.
Decreto entra in vigore da domani lunedì 23 marzo è impostato per Codici ATECO, quindi pensato con riferimento alle attività d’impresa o aziendali. Su Colf e Badanti non è assolutamente chiaro se possano o meno proseguire a lavorare ma considerato che le badanti sono indicate dal Ministero della salute come figure che possono avere contatti con chi è in quarantena è  presumibile che possano proseguire la propria attività.
venditori di Generi Alimentari sono invece compresi nella filiera produttiva e industriale quindi ovviamente possono lavorare anche se la categoria non è espressamente indicata.
Riepilogando: Aperti alimentari, farmacie, negozi di generi di prima necessità e i servizi essenziali.
Ecco tutte le imprese che possono restare aperte secondo le disposizioni di palazzo Chigi; sono quelle che operano nei seguenti settori distinti per codici ATECO con in grassetto le attività aggiunte alla precedente lista
01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI
03 PESCA E ACQUACOLTURA
05 Estrazione di carbone
06 estrazione di petrolio greggio e naturale
09.1 Attività di servizi di supporto all’estrazione
10 INDUSTRIE ALIMENTARI
11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE
13.96.20 FABBRICAZIONE DI ALTRI ARTICOLI TESSILI TECNICI E INDUSTRIALI
13.94 FABBRICAZIONE DI SPAGO, CORDE, FUNI E RETI
13.95 FABBRICAZIONE DI TESSUTI NON TESSUTI E DI ARTICOLI IN TALI MATERIE (ESCLUSI GLI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO)
14.12.00 CONFESIONI DI CAMICI, DIVISE E ALTRI INDUMENTI DA LAVORO
16.24.20 Fabbricazione di imballaggi in legno
17 FABBRICAZIONE DI CARTA
18 STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
19 FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO
20 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
21 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI
22.1 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA
22.2 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN MATERIE PLASTICHE
23.19.10 FABBRICAZIONE DI VETRERIE PER LABORATORI, PER USO IGIENICO, PER FARMACIA
Cancellata dall’elenco la FABBRICAZIONE DI PRODOTTI REFRATTARI che quindi domani non potrà aprire così come cancellata anche la PRODUZIONE DI ALLUMINIO E SEMILAVORATI
26,60 Fabbricazione di apparecchi di irradiazione ed elettromedicali (ampliato a tutta la categoria)
27.01 Fabbricazione di motori (tutta la categoria)
28.3 fabbricazione di macchine agricole
29,93 Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare
28.95.00 FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER L’INDUSTRIA DELLA CARTA E DEL CARTONE (INCLUSE PARTI E ACCESSORI)
29.96 Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche
32.50 FABBRICAZIONE DI STRUMENTI E FORNITURE MEDICHE E DENTISTICHE
32,99.1 Fabbricazione attrezzature e vestiario di sicurezza
32.99.4 Fabbricazione di casse funebri
33. RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI MACCHINE E APPARECCHIATURE (tutta la categoria)
35 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
36 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA
37 GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE
38 ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI
39 ATTIVITA’ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI
42 ingegneria civile
43.2 Installazione di impianti elettrici (tutto il settore)
45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3 Commercio di parti e accessori di autoveicoli
45.4 Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
45.2 riparazione e manutenzione autoveicoli
45.3 commercio di ricambi e accessori
45.4 per la parte riparazione motocicli
46.2 Commercio all’ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3 commercio prodotti alimentari
46.46 commercio prodotti farmaceutici
46.49.2 commercio libri e giornali
46.61 Commercio macchinari e attrezzature agricole
46.69.19 Commercio di materiali per il trasporto
46.69.91 Commercio di attrezzature scientifiche
46.69.94 Commercio di materiale antincendio e per la sicurezza
50 TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D’ACQUA
51 TRASPORTO AEREO
52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI
53 SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE
55.1 Alberghi e simili
– [ ] J (DA 58 A 63) SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
K (da 64 a 66) ATTIVITA’ FINANZIARIE E ASSICURATIVE
69. Attività legali e contabili
70. Attività di direzione aziendale e consulenza gestionale
71. Studi di architettura. ingegneria e analisi tecniche
72 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO
74 ATTIVITA’ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
75 SERVIZI VETERINARI
80.1 Servizi di vigilanza privata
82.20.00 Attività dei call center
82.92 Attività di imballaggi
82.99.2 Distribuzione libri, giornali e riviste
84 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA
85 ISTRUZIONE
86 ASSISTENZA SANITARIA
87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE
88 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE
94 ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ECONOMICHE, DI DATORI DI LAVORO E PROFESSIONALI
95.11.00 Attività riparazione e manutenzione computer e periferiche
95.12.1 Riparazione e manutenzione telefoni fissi e cellulari
95.12.09 Riparazione e manutenzione altre apparecchiature per le telecomunicazioni
95.22.01 Riparazione elettrodomestici e articoli per la casa
97. Attività per famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
Con quest’ultima voce si consente di lavorare ai portieri condominiali e a colf e badanti ma solo se conviventi

21 marzo 2020

Proroga del termine di presentazione delle domande di NASPI, di DIS-COLL e di disoccupazione agricola

Proroga del termine di presentazione delle domande di NASPI, di DIS-COLL e di disoccupazione agricola
Il Decreto Cura Italia, al fine di agevolare la presentazione delle domande di NASpI, DIS-COLL e di disoccupazione agricola ha previsto, la proroga dei termini di presentazione delle stesse.
In particolare, per gli eventi di cessazione involontaria dei rapporti di lavoro intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, il termine di presentazione delle indennità NASpI e DIS-COLL è prorogato di ulteriori 60 giorni, con il conseguente ampliamento del termine ordinario da 68 giorni a 128 giorni, decorrente dalla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
Nella ipotesi di presentazione di domande di NASpI e DIS-COLL oltre il termine ordinario di 68 giorni dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, la prestazione decorrerà dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro.
Le domande riferite ad eventi di cessazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2020, che sono state respinte perché presentate fuori termine (oltre il sessantottesimo giorno), verranno riesaminate d’ufficio.
È stata altresì prevista la proroga di 60 giorni del termine (ordinariamente fissato a 30 giorni) per la presentazione delle domande di erogazione della prestazione NASpI in forma anticipata, nonché per l’adempimento connesso all’obbligo di comunicazione del reddito annuo presunto da parte dei percettori delle prestazioni NASpI e DIS-COLL nelle ipotesi di contestuale svolgimento di attività lavorativa autonoma/subordinata/parasubordinata in corso di percezione delle suddette indennità; i predetti termini sono pertanto ampliati da 30 a 90 giorni.
Le domande di incentivo all’autoimprenditorialità (NASpI in forma anticipata) presentate per attività lavorativa autonoma avviata a fare data dal 1° gennaio 2020 e che sono state respinte perché presentate fuori termine verranno riesaminate d’ufficio.
Le prestazioni di NASpI e DIS-COLL che sono state poste in decadenza per il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione del reddito annuo presunto verranno riesaminate d’ufficio qualora l’attività lavorativa per la quale è richiesta la suddetta comunicazione sia stata intrapresa a fare data dal 1° gennaio 2020.
Infine, per le domande di disoccupazione agricola in competenza 2019 da presentarsi nell’anno 2020, il termine di presentazione è prorogato al 1° giugno 2020; pertanto, le domande di disoccupazione agricola, saranno considerate validamente presentate anche dopo il 31 marzo 2020 e fino al giorno 1° giugno 2020.
 Ecco inoltre altre comunicazioni relative al sostegno al reddito:
Il congedo parentale per i lavoratori dipendenti è già attivo: ad oggi l’Istituto registra circa 100mila richieste di congedo con periodi dal 5 marzo.
Le procedure per la Cassa Integrazione, sia quella ordinaria che in deroga, sono consolidate e ulteriormente semplificate.
congedi per la Gestione Separata, gli autonomi, e i cinque indennizzi per professionisti e co.co.co, lavoratori autonomi, turismo, agricoli e spettacolo, saranno operativi nei prossimi giorni.
Le procedure e la domanda per il bonus babysitter sono in fase di avvio.
Fonte: INPS

20 marzo 2020

Accredito anticipato pensioni di Aprile

le pensioni di aprile saranno accreditate il 26 marzo con ritiro possibile da oltre 7.000 Postamat. Lo comunica Poste Italiane. L’azienda specifica, inoltre, che per coloro che invece devono  recarsi negli Uffici Postali per il ritiro in contante sarà effettuata una turnazione in ordine alfabetico. Al fine di arginare l’epidemia del Coronavirus, Poste invita i cittadini a recarsi in ufficio postale solo per operazioni essenziali e indifferibili.
In particolare, le pensioni del mese di aprile verranno accreditate il 26 marzo per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. “I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti da oltre 7.000 ATM Postamat, senza bisogno di recarsi allo sportello”, dicono da Nell’attuale emergenza sanitaria, le nuove modalità di pagamento delle pensioni hanno carattere precauzionale e sono state introdotte con l’obiettivo prioritario di garantire la tutela della salute dei lavoratori e dei clienti di Poste Italiane.
CALENDARIO IN ORDINE ALFABETICO
Ecco gli uffici postali aperti a Palermo e provincia

Fonte:blogsicilia

Contributo Integrazione Affitto 2018 - Proroga(data pubblicazione 20 Marzo 2020)

Contributo Integrazione Affitto 2018 - Proroga
(data pubblicazione 20 Marzo 2020)

Si rende noto alla cittadinanza che il termine per la presentazione delle domande per il contributo
 Integrazione Affitto 2018
 è prorogato sino al 13 maggio 2020.
Le domande devono essere consegnate a mano o spedite al Servizio Dignità dell'Abitare, 
sito in via Francesco de Sanctis n. 8 ang viale Regione Siciliana n. 2289 (ex Collocamento).
E' importante scrivere sulla busta nome, cognome, codice fiscale e la causale "INTEGRAZIONE AFFITTO 2018"

18 marzo 2020

Reddito di cittadinanza, stop obblighi e pagamento dal 24 marzo: solo i dati slittano ad aprile

Reddito di cittadinanza, stop obblighi e pagamento dal 24 marzo: solo i dati slittano ad aprile


Tra il 24 e il 27 marzo sarà pagata la mensilità del reddito di cittadinanza. Un sussidio, che come ha detto il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, resta anche e soprattutto in un momento di grande difficoltà come quello che sta affrontando l'Italia.
Dunque confermato anche con il decreto Cura Italia, ma con una novità: il Governo sospende per due mesi le misure di condizionalità, ovvero gli obblighi come l'immediata disponibilità al lavoro e all'impegno in attività di servizio alla comunità. Lo prevede il maxi decreto varato dal consiglio dei ministri.
Per "contrastare la diffusione del virus limitando gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari", sono sospesi per due mesi oltre agli obblighi legati alla fruizione del reddito di cittadinanza anche le misure di condizionalità e i relativi termini comunque previsti per i percettori di NASPI e di DISCOLL e per i beneficiari di integrazioni salariali.
L'emergenza coronavirus, ha però fermato l'aggiornamento mensile dei dati, che come ha spiegato l'Inps slitta al prossimo 15 aprile. L'ente ha comunicato che "non è stato possibile completare tutte le attività necessarie alla pubblicazione dell'Osservatorio sul Reddito/Pensione di Cittadinanza, prevista per oggi 16 marzo".

Fonte:giornale di Sicilia 

17 marzo 2020

COVID-19, MISURE STRAORDINARIE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL SOSTEGNO ALL’ECONOMIA

COVID-19, MISURE STRAORDINARIE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL SOSTEGNO ALL’ECONOMIA

Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreto-legge)

Di seguito una panoramica delle misure economico-finanziarie sui 4 fronti principali.

1. Misure per potenziare la capacità di intervento del Sistema sanitario, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati a fronteggiare l’emergenza sanitaria 

  • vengono individuate le coperture per le 20.000 assunzioni già deliberate per il Sistema sanitario nazionale;
  • il Fondo emergenze nazionali viene incrementato complessivamente di 1,65 miliardi;
  • lo stanziamento di risorse per gli straordinari del personale sanitario viene incrementato di 150 milioni di euro per il 2020;
  • il finanziamento dell’aumento dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità di pneumologia e malattie infettive (anche in deroga ai limiti di spesa) mentre le strutture private devono mettere a disposizione il personale sanitario in servizio, i locali e le proprie apparecchiature (per un costo di 340 milioni);
  • l’autorizzazione a Invitalia a erogare finanziamenti agevolati o contributi a fondo perduto alle imprese produttrici di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale (50 milioni);
  • la previsione che la Protezione civile possa disporre la requisizione da soggetti pubblici o privati di presidi sanitari e medico-chirurgici e di beni mobili necessari per fronteggiare l’emergenza sanitaria. I Prefetti potranno disporre la requisizione di alberghi o altri immobili aventi analoghe caratteristiche per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria (150 milioni);
  • la possibilità di incrementare il personale medico e infermieristico militare con una ferma eccezionale di un anno, mentre vengono potenziati i servizi sanitari militari. L’Inail potrà assumere a tempo determinato 200 medici specialisti e 100 infermieri, mentre viene incrementato lo stanziamento a favore dell’Istituto Superiore di Sanità per far fronte alle esigenze di sorveglianza epidemiologica (il totale di questi interventi assomma a 64 milioni);
  • la possibilità, ove non sia possibile reclutare nuovo personale, di trattenere in servizio il personale del Sistema Sanitario Nazionale che avrebbe i requisiti per la pensione;
  • una deroga alle norme di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie, per consentire l’esercizio temporaneo sul territorio nazionale a chi ha conseguito una professione sanitaria all’estero, regolata da specifiche direttive dell’Unione Europea;
  • disposizioni sull’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo, con la previsione che il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, abiliti all’esercizio della professione di medico chirurgo previo giudizio di idoneità sui risultati relativi alle competenze dimostrate nel corso del tirocinio pratico-valutativo svolto all’interno del corso di studi;
  • l’introduzione di disposizioni in merito all’anticipazione del prezzo nei contratti pubblici, volte a velocizzare le procedure d’acquisto e di pagamento di materiali e strumentazioni sanitari;
  • lo stanziamento di fondi per il pagamento degli straordinari dovuti ai maggiori compiti connessi all’emergenza per le Forze di polizia, le Forze armate, il Corpo di polizia penitenziaria, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, il personale della carriera prefettizia, quello dei ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno e quello delle polizie locali, nonché per la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze, e per assicurare l’adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale;
  • lo stanziamento di fondi per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici;
  • l’istituzione del Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni;
  • la previsione che, nella vigenza dello stato di emergenza e, in ogni caso, sino al 31 luglio 2020, l’acquisizione di forniture e servizi da parte delle aziende, agenzie e degli enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle attività di contrasto alla diffusione del COVID-19, qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private, avviene mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, per importi non superiori alle soglie già previste, a condizione che l’affidamento sia conforme al motivo delle liberalità;
  • la disciplina relativa alla nomina con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19.

2. Sostegno ai lavoratori e alle aziende, con l’obiettivo che nessuno perda il posto di lavoro a causa dell’emergenza

  • la cassa integrazione in deroga viene estesa all’intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi. I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica, possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga con la nuova causale “COVID-19” per la durata massima di 9 settimane. Tale possibilità viene estesa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria;
  • la possibilità di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” è esteso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti;
  • è riconosciuto un indennizzo di 600 euro, su base mensile, non tassabile, per i lavoratori autonomi e le partite IVA. L’indennizzo va ad una platea di quasi 5 milioni di persone: professionisti non iscritti agli ordini, co.co.co. in gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, lavoratori agricoli;
  • è istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza con una dotazione di 300 milioni di euro come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini;
  • misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio: riconoscimento di un contributo economico mensile pari a 600 euro per un massimo di tre mesi e parametrato al periodo effettivo di sospensione dell’attività. Il contributo non spetta ai magistrati onorari dipendenti pubblici o privati, anche se in quiescenza, e non è cumulabile con altri contributi o indennità comunque denominati erogati a norma del decreto;
  • si prevede l’equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per Covid-19, per il settore privato (per il settore pubblico l’equiparazione era già stata inserita nel DL del 9 marzo 2020);
  • a sostegno dei genitori lavoratori, a seguito della sospensione del servizio scolastico, è prevista la possibilità di usufruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni o con disabilità in situazione di gravità accertata, del congedo parentale per 15 giorni aggiuntivi al 50% del trattamento retributivo. In alternativa, è prevista l’assegnazione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di 600 euro, aumentato a 1.000 euro per il personale del Servizio sanitario nazionale e le Forze dell’ordine;
  • il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in caso di handicap grave è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate;
  • misure per il trasporto aereo, come il riconoscimento di compensazioni per i danni subiti dalle imprese titolari di licenza di trasporto di passeggeri che esercitano oneri di servizio pubblico, l’incremento del fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e per la riconversione e riqualificazione del personale del settore, nonché la previsione della costituzione di una nuova società interamente controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze, ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta, in considerazione della situazione determinata dall’emergenza sulle attività di Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner S.p.a. entrambe in amministrazione straordinaria;
  • l’incremento della dotazione dei contratti di sviluppo, per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese;
  • misure in favore del settore agricolo e della pesca, come la possibilità di aumentare dal 50 al 70% la percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che hanno diritto di accedere ai contributi PAC e la costituzione di un fondo presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, per la copertura degli interessi passivi su finanziamenti bancari e dei costi sostenuti per interessi maturati sui mutui, nonché per l’arresto temporaneo dell’attività di pesca.

3. Sostegno alla liquidità delle famiglie e delle imprese

Per evitare a imprese e nuclei familiari la carenza di liquidità sono stati previsti numerosi interventi, anche attraverso la collaborazione con il sistema bancario. Di seguito i principali.
  • Una moratoria dei finanziamenti a micro, piccole e medie imprese (che riguarda mutui, leasing, aperture di credito e finanziamenti a breve in scadenza);
  • potenziamento del fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche per la rinegoziazione dei prestiti esistenti. Le modifiche riguardano nel dettaglio:
    • la gratuità della garanzia del fondo, con la sospensione dell’obbligo di versamento delle previste commissioni per l’accesso al fondo stesso;
    • l’ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, per consentire di venire incontro a prevedibili, immediate esigenze di liquidità di imprese ritenute affidabili dal sistema bancario;
    • l’allungamento automatico della garanzia nell’ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento correlata all’emergenza coronavirus;
    • la previsione, per le operazioni di importo fino a 100.000 euro, di procedure di valutazione per l’accesso al fondo ristrette ai soli profili economico-finanziari al fine di ammettere alla garanzia anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi connessa all’epidemia;
    • eliminazione della commissione di mancato perfezionamento per tutte le operazioni non perfezionate;
    • la possibilità di cumulare la garanzia del fondo con altre forme di garanzia acquisite per operazioni di importo e durata rilevanti nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari;
    • la possibilità di accrescere lo spessore della tranche junior garantita dal Fondo a fronte di portafogli destinati ad imprese/settori/filiere maggiormente danneggiati dall’epidemia;
    • la possibilità di istituire sezioni speciali del fondo per sostenere l’accesso al credito di determinati settori economici o filiere di imprese, su iniziativa delle Amministrazioni di settore anche unitamente alle associazioni ed enti di riferimento
    • la sospensione dei termini operativi del fondo;
    • estensione del limite per la concessione della garanzia da 2,5 milioni a 5 milioni di finanziamento;
    • estensione a soggetti privati della facoltà di contribuire a incrementare la dotazione del fondo p.m.i. (oggi riconosciuta a banche, Regioni e altri enti e organismi pubblici, con l’intervento di Cassa depositi e prestiti e di Sace);
    • facilitazione per l’erogazione di garanzie per finanziamenti a lavoratori autonomi, liberi professionisti e imprenditori individuali;
    • estensione dell’impiego delle risorse del Fondo;
  • rafforzamento dei Confidi per le microimprese, attraverso misure di semplificazione;
  • estensione ai lavoratori autonomi e semplificazione dell’utilizzo del fondo per mutui prima casa;
  • misure per l’incremento dell’indennità dei collaboratori sportivi;
  • la costituzione presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di un Fondo per la promozione integrata, finalizzato a sostenere l’internazionalizzazione del sistema Paese;
  • immediata entrata in vigore del “volatility adjustment” per le assicurazioni;
  • possibilità di corrispondere agli azionisti e agli obbligazionisti danneggiati dalle banche un anticipo pari al 40 per cento dell’importo dell’indennizzo spettante a valere sul Fondo indennizzo risparmiatori (FIR);
  • introduzione di un meccanismo di controgaranzia per le banche, da parte di Cassa depositi e prestiti, con cui consentire l’espansione del credito anche alle imprese medio-grandi impattate dalla crisi. L’obiettivo è di liberare così circa 10 miliardi di ulteriori investimenti; 
  • incentivo alla cessione dei crediti deteriorati (NPL) mediante conversione delle attività fiscali differite (DTA) in crediti di imposta per imprese finanziarie ed industriali;
  • norme sul rimborso dei contratti di soggiorno e sulla risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura, con la previsione del diritto al rimborso per le prestazioni non fruite sotto forma di voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione;
  • l’istituzione di un fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo e ulteriori disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura;
  • l’aumento delle anticipazioni del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 nell’ambito dei Piani Operativi delle Amministrazioni Centrali e dei Patti per lo sviluppo, con la possibilità di richiedere il venti per cento delle risorse assegnate ai singoli interventi, qualora questi ultimi siano dotati di progetto esecutivo approvato o definitivo approvato in caso di affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei lavori.

4. Misure in campo fiscale, allo scopo di evitare che obbligazioni e adempimenti aggravino i problemi di liquidità

  • Sospensione, senza limiti di fatturato, per i settori più colpiti, dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile, insieme al versamento Iva di marzo. I settori interessati sono: turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse;
  • sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi per contribuenti con fatturato fino a 2 milioni di euro (versamenti IVA, ritenute e contributi di marzo);
  • differimento scadenze – per gli operatori economici ai quali non si applica la sospensione, il termine per i versamenti dovuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 16 marzo viene posticipato al 20 marzo;
  • disapplicazione della ritenuta d’acconto per professionisti senza dipendenti, con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente, sulle fatture di marzo e aprile;
  • sospensione sino al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell’ Agenzia delle entrate;
  • sospensione dei termini per la riscossione di cartelle esattoriali, per saldo e stralcio e per rottamazione-ter, sospensione dell’invio nuove cartelle e sospensione degli atti esecutivi;
  • premi ai lavoratori: ai lavoratori con reddito annuo lordo fino a 40.000 euro che nel mese di marzo svolgono la propria prestazione sul luogo di lavoro (non in smart working) viene riconosciuto un premio di 100 euro, non tassabile (in proporzione ai giorni lavorati);
  • l’introduzione di incentivi e contributi per la sanificazione e sicurezza sul lavoro: per le imprese vengono introdotti incentivi per gli interventi di sanificazione e di aumento della sicurezza sul lavoro, attraverso la concessione di un credito d’ imposta, nonché contributi attraverso la costituzione di un fondo INAIL; analoghi contributi sono previsti anche per gli enti locali attraverso uno specifico fondo;
  • donazioni COVID-19 – la deducibilità delle donazioni effettuate dalle imprese ai sensi dell’articolo 27 L. 133/99 viene estesa; inoltra viene introdotta una detrazione per le donazioni delle persone fisiche fino a un beneficio massimo di 30.000 euro;
  • affitti commerciali – a negozi e botteghe viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo;
  • disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone, per contrastare gli effetti derivanti dalla diffusione del Covid-19 sugli operatori di servizio di trasporto pubblico regionale e locale e sui gestori di servizi di trasporto scolastico, nonché di trasporto navale, come l’esenzione temporanea dal pagamento della tassa di ancoraggio delle operazioni commerciali effettuate nell’ambito di porti, rade o spiagge dello Stato e la sospensione dei canoni per le operazioni portuali fino al 31 luglio 2020;
  • disposizioni di sostegno agli autoservizi pubblici non di linea, con un contributo in favore dei soggetti che dotano i veicoli di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela;
  • la sospensione fino al 31 maggio 2020 dei versamenti dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali per le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che operano sull’intero territorio nazionale;
  • misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa.
Inoltre, il decreto introduce ulteriori misure, tra le quali:
  • nuove misure per contenere gli effetti dell’emergenza in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria, contabile e militare, quali, tra l’altro, il rinvio d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 delle udienze calendarizzate dal 9 marzo al 15 aprile 2020 per i procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari e la sospensione, nello stesso periodo, del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali e amministrativi, salvo specifiche eccezioni;
  • misure per il ripristino della funzionalità degli Istituti penitenziari e per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nelle carceri;
  • misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali, con la previsione che, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni e che lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative di cui ai commi che precedono;
  • disposizioni per l’utilizzo in deroga della quota libera dell’avanzo di amministrazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, limitatamente all’esercizio finanziario 2020 e per la sospensione della quota capitale dei mutui delle regioni a statuto ordinario e degli enti locali;
  • misure per assicurare il recupero delle eccedenze alimentari e favorirne la distribuzione gratuita agli indigenti;
  • la possibilità, fino alla fine dello stato d’emergenza,  per i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, per gli organi collegiali degli enti pubblici nazionali e per le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni di riunirsi in videoconferenza;
  • la proroga al 31 agosto 2020 della validità dei documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto;
  • misure per lo svolgimento del servizio postale, con la previsione che, fino al 31 maggio 2020, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati, alla distribuzione dei pacchi, la firma è apposta dall’operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la modalità di recapito e ulteriori disposizioni per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta:
  • norme in materia di svolgimento delle assemblee di società e per il differimento del termine di adozione dei rendiconti annuali 2019 e dei bilanci di previsione 2020-2022;
  • il rinvio al 30 giugno di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti;
  • misure per la continuità dell’attività formativa e a sostegno delle università delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, con l’istituzione di un fondo per le esigenze emergenziali e la proroga dell’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all’anno accademico 2018/2019, e dei termini di ogni adempimento connesso, al 15 giugno 2020;
  • contributi per le piattaforme per la didattica a distanza;
  • misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e saltuari;
  • la proroga del mandato dei componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Garante per la protezione dei dati personali fino a non oltre i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza;
  • la proroga di sei mesi del termine per l’indizione del referendum confermativo della legge costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari.
  • Fonte:Presidenza Consiglio dei Ministri

16 marzo 2020

Decreto Cura Italia 2020

In queste ore si sta definendo il Decreto Cura Italia, in attesa della versione definitiva che sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ecco alcuni dei provvedimenti:

Decreto Cura Italia: Le scadenze del 16/3

In merito alle tante scadenze previste per oggi lunedì 16/3 (la cui sospensione era già stata annunciata con Comunicati Stampa sia del Ministero dell’Economia che da parte dell’INPS) è stato dichiarato che il decreto ne prevederà per ora una semplice proroga solo fino al venerdì 20/3, per poi riprendere in un secondo intervento una definizione più puntuale della sospensione.
Quindi per oggi 16/3 le scadenze sono state prorogate e chi non paga oggi quindi non avrà problemi. A breve saranno definiti i dettagli delle proroghe.
Sembra che il decreto preveda che per i settori più colpiti (turismo, ristorazione, sport, cultura, trasporti, servizi educativi e altri?) la sospensione fino al 31 maggio dei versamenti di ritenute, contributi, premi assicurativi e Iva, che potranno essere saldati poi anche in 5 rate.
Sospesi tutti i pagamenti di cartelle esattoriali.

Decreto Cura Italia: liquidità per imprese e famiglie

Il decreto Cura Italia prevede un forte potenziamento della Cassa Integrazione Guadagni a favore dei dipendenti, aperta a tutte le aziende, anche piccole.
La cassa integrazione si potrà chiedere per 9 settimane anche se si è già raggiunto il limite per la richiesta, la Cigs si potrà bloccare e sostituire con la cassa ordinaria e la cassa in deroga verrà estesa a tutti i settori non coperti, compresi agricoltura e pesca, a eccezione del lavoro domestico. 

Decreto Cura Italia: contributi per i lavoratori autonomi

I lavoratori dipendenti saranno coperti, aiutati, attraverso la Cassa Integrazione Guadagni, invece per tutti i lavoratori autonomi è in previsione un contributo di 600 euro, per il mese di marzo, “per le loro esigenze minime”.
Il ministro ha parla di una “menzione speciale” per coloro che pagheranno quanto dovuto alle varie scadenze, trattandosi di entrate molto importanti per il bilanci dello Stato.
Chi ha un negozio/bottega avrà un credito d’imposta del 60% sull’affitto di marzo.
Per chi nel corso del 2019 ha guadagnato meno di 10.000 euro e ora si trova costretto a sospendere, cessare o chiudere la propria attività verrà istituita una forma di sostegno attraverso il «fondo per il reddito di ultima istanza».

Rate dei mutui

Oltre alle scadenze fiscali assistiamo alla sospensione anche di tutte le scadenze delle rate dei mutui e dei prestiti, per 18 mesi.
Saranno aiutati anche i professionisti e autonomi che autocertifichino un calo di fatturato di almeno il 33%.
Le imprese potranno accedere alla moratoria di mutui e prestiti grazie alle garanzie pubbliche (vedi sotto) e le banche potranno ricevere sostegno per la cessione di crediti deteriorati.

Garanzie

Il sistema bancario sarà garantito dallo Stato e potrà così iniettare liquidità alle imprese.

Altre misure

Saranno riconosciuti voucher di 600 euro per baby sitter (la cifra sale a 1.000 euro per i medici, infermieri, operatori sanitari e ricercatori) e congedi parentali e permessi per i genitori di figli minori di 12 anni, in considerazione della chiusura delle scuole (i permessi potranno essere di 15 giorni con garanzia del 50% della retribuzione) e maggiori tutele per i genitori di figli con handicap.
Prevista una maggiore detraibilità fiscale delle donazioni ad enti che possano aiutare la ricerca.

Sanità e protezione civile

Oltre alle misure economiche il Decreto prevede anche risorse da destinare alla Sanità ed alla Protezione Civile.
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