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25 settembre 2020

Aumento Pensioni di invalidità 2020 al via: ecco la circolare Inps. Tempi, modalità, istruzioni

 Un aumento disposto per effetto del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020), in applicazione della recente sentenza della Corte costituzionale.........  l’aumento delle pensioni di invalidità è stato disposto dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 152 pronunciata in Camera di Consiglio il 23 giugno 2020, giudicando la somma erogata dall’INPS troppo bassa, in quanto non consente una vita dignitosa per chi è affetto da una invalidità civile totale.

........è stata registrata un’ulteriore novità apportata dal Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), specificando che i benefici incrementativi delle pensioni in favore di soggetti disagiati scatterà a partire dai 18 anni e non più dai 60 anni, come previsto finora. A tal fine, il predetto decreto legge ha dedicato:

  • 132 milioni di euro, per l’anno 2020;
  • 400 milioni di euro annui, dall’anno 2021.

La norma è retroattiva dal 20 luglio 2020. Ma vediamo nel dettaglio quando arriva l’atteso aumento delle pensioni di invalidità e quali sono i tempi e le modalità di erogazione dell’importo.

L’assegno erogato a titolo di pensione di invalidità passa da 286,81 euro a 651,51 euro mensili per tredici mensilità.

L’aumento si rivolge a quei soggetti per i quali la Corte Costituzionale aveva stabilito l’illegittimità dell’importo della pensione di invalidità, in quanto ritenuto inadeguato a soddisfare le più elementari esigenze di vita di carattere quotidiano.

Come specificato da Inps, a decorrere dal 20 luglio 2020, agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di pensione di inabilità è riconosciuta d’ufficio una maggiorazione economica tale da garantire un reddito complessivo pari, per il 2020, a 651,51 euro per tredici mensilità.

Il diritto alla maggiorazione è riconosciuto a tutti i titolari di pensione di inabilità, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, che hanno compiuto 18 anni.

Si tratta in pratica degli invalidi civili ai quali una Commissione sanitaria abbia riconosciuto una inabilità al lavoro pari al 100% e in via permanente, così come agli inabili, ai sordi e ai ciechi civili assoluti. Ai fini del riconoscimento della pensione di invalidità è necessario che il soggetto totalmente inabile versi in condizioni di fabbisogno economico.

Affinché si abbia diritto all’aumento occorrono in pratica due tipologie di requisiti: età minima e reddito.

Nella circolare viene specificato che per avere diritto al beneficio sono necessari i seguenti requisiti di reddito, riferiti al 2020:

  • il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63 euro,
  • il beneficiario coniugato deve possedere:
  • redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro;
  • redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.

Se entrambi i coniugi hanno diritto all’incremento, questo concorre al calcolo reddituale.

Pertanto, nel caso in cui l’attribuzione del beneficio a uno dei due comporti il raggiungimento del limite di reddito cumulato, nulla è dovuto all’altro coniuge. Se invece il limite non viene raggiunto, l’importo dell’aumento da corrispondere a un coniuge deve tener conto del reddito cumulato comprensivo dell’aumento già riconosciuto all’altro.

Ai fini della valutazione dei requisiti di reddito vengono conteggiati i redditi di qualsiasi natura assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge.

Ad esempio:

  • i redditi da lavoro dipendente o autonomo,
  • le pensioni previdenziali
  • le pensioni di reversibilità

Invece non concorrono al calcolo reddituale i seguenti redditi:

  • il reddito della casa di abitazione,
  • le pensioni di guerra,
  • l’indennità di accompagnamento,
  • l’importo aggiuntivo 154,94 euro previsto dal comma 7 dell’articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
  • i trattamenti di famiglia,
  • l’indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.

  • gli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi che hanno diritto all’aumento, se lo vedranno riconoscere d’ufficio dall’Inps, quindi in modo automatico (probabilmente dopo un controllo dell’Istituto sui dati e sulla documentazione),
  • invece chi è titolare di trattamenti previdenziali (legge n. 222/1984) dovrà presentare un’apposita domanda all’Inps. Deve farlo entro il 9 ottobre 2020


Per chi abbia presentato domanda il beneficio viene attribuito dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, se questa è stata ovviamente accettata.

Si precisa che la decorrenza non può comunque essere anteriore al 1° agosto 2020.

Per i titolari di pensione di inabilità che presentino la domanda di beneficio entro il 9 ottobre 2020, può essere riconosciuta la decorrenza dal 1° agosto 2020, ove espressamente richiesto.

Per chi debba presentare domanda di maggiorazione, questa deve essere presentata entro il 9 ottobre 2020, se si vuole ricevere l’aumento dal 1° agosto 2020.

FONTE: https://www.leggioggi.it/

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