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27 maggio 2020

Naspi dopo cassa integrazione .....A cosa ha diritto un disoccupato

Covid-19 è solo uno dei tantissimi fattori che possono determinare una drastica riduzione, se non un totale azzeramento, dell’attività lavorativa dell’impresa. Basti pensare alle fluttuazioni del mercato, ad eventi meteorologici, a emergenze di ordine pubblico, a provvedimenti dell’autorità, ad emergenze sanitarie, a crisi aziendale, alla riorganizzazione dell’azienda e molto altro.


In tutti questi casi, l’attività lavorativa dell’impresa viene fortemente ridotta o completamente sospesa. Per evitare che il datore di lavoro, al fine di ridurre i costi dell’azienda nel periodo di crisi, proceda al licenziamento dei propri dipendenti, lo Stato mette a disposizione dei datori di lavoro e dei lavoratori la cassa integrazione guadagni. Si tratta di un ammortizzatore sociale che consiste nell’erogazione, da parte dello Stato, ai lavoratori ai quali sia stato sospeso o ridotto l’orario di lavoro, di un trattamento di integrazione salariale che mira a coprire almeno in parte la retribuzione persa. In tutti questi casi, l’attività lavorativa dell’impresa viene fortemente ridotta o completamente sospesa. Per evitare che il datore di lavoro, al fine di ridurre i costi dell’azienda nel periodo di crisi, proceda al licenziamento dei propri dipendenti, lo Stato mette a disposizione dei datori di lavoro e dei lavoratori la cassa integrazione guadagni. Si tratta di un ammortizzatore sociale che consiste nell’erogazione, da parte dello Stato, ai lavoratori ai quali sia stato sospeso o ridotto l’orario di lavoro, di un trattamento di integrazione salariale che mira a coprire almeno in parte la retribuzione persa. erogabile mensilmente dall’Inps a titolo di integrazione salariale detto massimale Cig. Il valore di questo importo viene aggiornato annualmente dall’Inps sulla base degli scostamenti dell’inflazione registrati dall’Istat.

Nel 2020, gli importi del massimale Cig definiti dall’Inps [2] sono i seguenti:

  • 939,89 euro mensili netti (su cui occorre comunque calcolare le tasse) per i lavoratori la cui retribuzione è inferiore o uguale a 2.159,48 euro;
  • 1.129,66 euro mensili netti (su cui occorre comunque calcolare le tasse) per i lavoratori la cui retribuzione è superiore a 2.159,48 euro.
  • Naspi: i requisiti

    Per poter accedere alla Naspi occorre possedere tre fondamentali requisiti:

    • il primo è la perdita involontaria del lavoro. lo Stato, infatti, sostiene il lavoratore solo se ha perso il lavoro contro la sua volontà. Ne consegue che la Naspi spetta solo in caso di licenziamento e non spetta in caso di dimissioni o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Fanno eccezione a questa regola una serie di casi in cui il rapporto di lavoro non si è chiuso con il licenziamento ,a, in ogni caso, la perdita del lavoro è comunque involontaria. E’ il caso, ad esempio, della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a seguito del rifiuto del lavoratore al trasferimento presso una sede di lavoro che dista più di 50 km dalla propria residenza oppure è il caso delle dimissioni per giusta causa;
    • requisito contributivo: per poter ottenere la Naspi il lavoratore deve aver accumulato, nei quattro anni che precedono la data di cessazione del rapporto, almeno 13 settimane di contribuzione Inps;
    • requisito lavorativo: per poter ottenere la Naspi, negli ultimi 12 mesi che precedono la cessazione del rapporto il lavoratore deve aver lavorato almeno trenta giornate di lavoro effettivo.
    • Naspi dopo cassa integrazione

      Potrebbe accadere che la crisi dell’impresa si dimostra più profonda del previsto e che, dopo la cassa integrazione, l’azienda decide di licenziare il dipendente. In questo caso occorre chiedersi se il periodo di cassa integrazione che ha preceduto il licenziamento possa pregiudicare la futura fruizione della Naspi. Infatti, come abbiamo visto, per ottenere la Naspi occorre aver effettivamente lavorato per almeno 30 giorni durante i 12 mesi che precedono la cessazione del rapporto.

    • Nel caso di cassa integrazione con sospensione a zero ore il lavoratore non si reca al lavoro e, soprattutto nel caso di una cassa integrazione prolungata, questo potrebbe teoricamente incidere sul diritto alla Naspi.

      L’Inps ha precisato [4] che, ai fini della determinazione del quadriennio per la ricerca del requisito contributivo minimo e per il requisito lavorativo delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono la cessazione del rapporto, sia i periodi di cassa integrazione in deroga con sospensione a zero ore, sia i periodi di sospensione a zero ore per cassa integrazione ordinaria e straordinaria sono da considerarsi neutri con corrispondente ampliamento sia del periodo di osservazione per la ricerca della contribuzione utile alla prestazione di disoccupazione sia del periodo di 12 mesi per la ricerca del requisito dei 30 giorni di effettivo lavoro.

      Ne consegue che i periodi di sospensione a zero ore in cassa integrazione non incidono negativamente sulla maturazione dei requisiti per l’accesso alla Naspi.

      Il lavoratore, se viene licenziato dopo la cassa integrazione, avrà dunque diritto alla Naspi.

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    • Fonte:Legge per tutti.it

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