Affitti in nero: stop alla denuncia del proprietario
Addio alla denuncia dell'affitto in nero con trasformazione automatica del contratto di quattro anni a canone ridotto per punire i proprietari chi non registrano la locazione: la Consulta boccia la procedura e annulla i contratti.
Nulli i contratti emersi
Con la norma in questione, la violazione (mancata registrazione del contratto) comporta non solo la nullità di quest’ultimo, ma la sua sostituzione automatica con un altro contratto, che di fatto il proprietario non aveva mai sottoscritto, e che si presenta particolarmente oneroso dal punto di vista della durata e della quantificazione dell’affitto. Scrivono i giudici di legittimità che la citata norma dello Statuto del Contribuente ha come «ovvia conseguenza» il fatto che, «la mera inosservanza del termine per la registrazione di un contratto di locazione» non possa legittimare «addirittura una novazione – per factum principis – quanto a canone e a durata» (significa, appunto, diverse condizioni contrattuali in termini di canone e durata).
Fra l’altro, vengono anche violati gli obblighi informativi verso il contribuente, visto che la sostituzione del contratto avveniva in via automatica, «solo a seguito della mancata tempestiva registrazione del contratto». Conclusione: legge incostituzionale, quindi rigettata. I proprietari possono tirare un sospiro di sollievo.
La sentenza della Corte Costituzionale n.50/2014 ha dunque dichiarato illegittimi i commi 8 e 9 dell’articolo 3 del Dlgs 23/2011 sul Federalismo Fiscale. La legge prevedeva che, per la mancata registrazione dei contratti di affitto entro il termine previsto di 30 giorni. L’inquilino poteva denunciare il proprietario, provocando l’immediata “emersione” del contratto alle seguenti condizioni: affitto della durata di quattro anni a un canone pari a tre volte la rendita catastale, ossia molto basso rispetto ai valori di mercato.
Fonte: la sentenza 50/2014 della Corte Costituzionale sull’emersione degli affitti in nero.