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PER UNA RICERCA VELOCE SCRIVI "QUì" IL TUO ARGOMENTO E CERCA TRA I POST ARCHIVIATI

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24 maggio 2017

Pensioni, Arrivano i decreti su APE sociale e Precoci.

Pensioni, Arrivano i decreti su APE sociale e Precoci. 
Le istanze di accesso ai benefici dovranno essere prodotte all'Inps entro il prossimo 15 luglio 2017. La comunicazione di accettazione della domanda avverrà dopo tre mesi, entro il 15 ottobre. 
Gli anticipi pensionistici contenuti nella legge di bilancio per il 2017 in favore degli ultra 63enni e dei lavoratori precoci in condizione di difficoltà sono ormai pronti.
Si tratta di quattro categorie di soggetti in condizione di difficoltà: disoccupati a seguito di licenziamento con esaurimento da almeno tre mesi degli ammortizzatori sociali, gli invalidi non inferiore al 74%, i caregivers che assistono il coniuge o parenti entro il primo grado in condizione di disabilità e gli addetti a mansioni gravose o usuranti.

Tali soggetti, in definitiva, potranno utilizzare due canali di pensionamento aggiuntivi rispetto a quanto prevede la legge Fornero. Uscire a 63 anni se in possesso di almeno 30 anni di contributi (36 per chi svolge mansioni gravose da almeno sei anni in via continuativa); o con 41 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica se possono vantare almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età (lavoratori precoci). Senza incorrere in penalità sulla pensione. 

Doppia fase per l'accesso agli anticipi pensionistici

L'accesso a queste due forme di pensionamento sarà scaglionato in due fasi; la prima volta all'accertamento dei requisiti richiesti e della capienza delle risorse messe a disposizione dal Governo, la seconda volta al conseguimento vero e proprio della prestazione. Al pari del resto, con quanto accade per i lavori usuranti. Pertanto gli interessati dovranno prima presentare una domanda all'Inps volta all'accertamento dei requisiti per ottenere l'APe sociale o il pensionamento con 41 anni di contributi (l'istanza dovrà essere prodotta entro il 15 luglio 2017) e poi, una volta che l'Istituto avrà accertato il possesso dei requisiti (entro il 15 Ottobre 2017), gli interessati faranno domanda di accesso alle predette prestazioni.
Dato che l'operazione si completerà ad ottobre e le misure sono partite teoricamente il 1° maggio chi è in possesso dei requisiti richiesti avrà diritto agli arretrati maturati tra la data di maturazione dei requisiti e quella di accertamento del relativo diritto.
 (FONTE:http://www.pensionioggi.it/)


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Scegli il test che ritieni più vicino alla tua situazione e verifica in autonomia se sussistono le condizioni minime per chiedere la prestazione. Controlla l’esito del test e segui le indicazioni che ti saranno date.



Software a cura di https://www.patronato.acli.it/  ******************************************************************************************

Si Sblocca la Dis-Coll per i collaboratori nel 2017

Disoccupazione, Si Sblocca la DIS-COLL per i collaboratori nel 2017

Ok dell'Inps alle domande per i rapporti di collaborazione conclusi tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2017. Domande entro il 30 luglio per chi ha cessato il rapporto tra il 1° gennaio ed il 23 maggio.
Via libera dell'Inps alla proroga dell'indennità di disoccupazione per i collaboratori. Lo stabilisce l'Inps nella Circolare 89/2017
L'Inps precisa al riguardo che i lavoratori avranno il consueto termine di 68 giorni, stabilito a pena di decadenza, dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione per produrre la domanda. Al fine di non penalizzare coloro il cui rapporto si sia concluso tra la data del 1° gennaio 2017 e la data di pubblicazione della circolare (cioè il 23 maggio 2017), essi avranno tempo sino al 30 luglio 2017 per produrre l'istanza (cioè 68 giorni a partire dal 23 maggio data di pubblicazione della Circolare)
L'Inps spiega che le eventuali domande di DIS-COLL - relative ad eventi di cessazione dei rapporti di collaborazione intervenuti a far data dal 1° gennaio 2017 - già presentate, tra la data del 1° gennaio 2017 e il 23 maggio, saranno regolarmente gestite, senza necessità di ripresentazione della domanda. L'Inps provvederà, altresì, a riesaminare le domande di prestazione DIS-COLL presentate per eventi di cessazione intervenuti nell’anno 2017 e respinte in quanto alla data di presentazione delle domande medesime non era ancora intervenuta la proroga della prestazione.
Il collaboratore, per accedere al sostegno, deve essere iscritto in via esclusiva alla gestione separata e non deve risultare pensionato nè titolare di partita IVA (qualora il lavoratore, al momento della richiesta dovesse averla ancora aperta, pur non producendo alcun reddito, dovrà provvedere, pertanto, alla sua chiusura). A tal fine, spiega l'Inps, si dovrà far riferimento all'aliquota contributiva di finanziamento della gestione pari, per i collaboratori iscritti in via esclusiva, al 32,72% del reddito.

La misura

Restano immutate le regole per la determinazione della misura dell'assegno. Esso è pari al 75% dei compensi fino a 1.195 euro al mese a cui poi si somma il 25% sulle quote dei compensi superiori a tale importo entro un massimale di 1.300 euro lordi al mese, soggetto a tassazione ordinaria.L'assegno è pagato per un numero di mesi pari alla metà di quelli coperti da contribuzione tra il 1° gennaio dell'anno solare di riferimento e la data di cessazione della collaborazione entro un massimo di sei mesi.
(FONTE:http://www.pensionioggi.it/)

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23 maggio 2017

BonusNido : ContributoAsiliNido

#BonusNido ContributoAsiliNido 

Ecco le risposte alle vostre domande più frequenti. 
1. Possono fare domanda (dal 17 luglio e fino a esaurimento dei fondi previsti) SOLO i genitori di bambini nati dal 1 gennaio 2016 e regolarmente iscritti a un nido pubblico o privato autorizzato per legge. NON è necessario rinunciare al congedo parentale facoltativo e si può essere sia madri lavoratrici sia casalinghe.
2. La domanda può essere presentata (online con PIN dispositivo, attraverso contact center sempre con PIN dispositivo, tramite Patronato o CAF anche senza PIN) SOLO dal genitore cui sono intestate le fatture di pagamento della retta
3. Per fare domanda è necessaria l'iscrizione al nido e l'attestazione del pagamento della prima rata
4. Il bonus vale per la frequenza scolastica del minore nel 2017
5. Il bonus è di 1.000 euro massimo. Non può essere erogato a chi frequenta gratuitamente i nidi e nel caso la retta fosse inferiore a 90,91 euro mensili verrà corrisposta la cifra effettivamente pagata.
6. Il bonus è di 90,91 euro mensili (fatte salve le indicazioni del punto precedente) erogabili per un massimo di 11 mesi. Se il bambino frequenta l'asilo per un periodo inferiore percepirà solo le rate relative agli effettivi mesi di frequenza.
7. Per provare l'avvenuto pagamento bisognerà fornire ricevuta o quietanza di pagamento, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale, e per i nidi aziendali tramite attestazione del datore di lavoro o dell'asilo nido dell'avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga. La documentazione dovrà indicare: la denominazione e la PArtita Iva dell'asilo nido; il CF del minore; il numero di riferimento; gli estremi del pagamento; il nominativo del genitore che sostiene l'onere della retta
8. Le domande per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione riguardano i bambini al di sotto dei tre anni impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche documentata da attestazione del pediatra di libera scelta sulla base di idonea documentazione. Per approfondimenti si legga il punto 4.2 della circolare linkata dal post
9. Chi percepirà il bonus NON potrà richiedere la detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi 2018
10. Il bonus è cumulabile con altri benefici (bonus bebè, ecc.) e anche con i voucher asilo nido e baby sitting ma non può essere richiesto per gli stessi mesi coperti già da questa prestazione.
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A partire dal 17 luglio 2017 sarà attiva la procedura telematica per la presentazione delle domande per il “Contributo asilo nido” e “Contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione”

Vi ricordiamo che il bonus potrà essere erogato nel limite di spesa indicato all’art. 7 del DPCM 17 febbraio 2017 (che per il 2017 è pari a euro 144 milioni di euro) secondo l’ordine di presentazione telematica della domanda.

La domanda potrà essere presentata dal 17 luglio 2017 al 31 dicembre 2017 esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:
- WEB – Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo, SPID o CNS attraverso il portale dell’Istituto.
- CAF e Patronato

IMPORTANTE: Nella domanda il richiedente dovrà indicare a quale dei due benefici intende accedere.

La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2016, che sia in possesso dei seguenti requisiti:

- Cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell’Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

- una delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione Europea

- cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria

- residenza in Italia

- relativamente al “Contributo asilo nido” il richiedente è il genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta

- relativamente al “Contributo per forme di supporto presso la propria abitazione” il richiedente deve coabitare con il figlio ed avere dimora abituale nello stesso Comune

Qualora il richiedente intenda fruire del beneficio per più figli sarà necessario presentare una domanda per ciascuno di essi.

Per tutte le info legate alla documentazione da dover presentare e approfondimenti vi invitiamo a leggere attentamente la circolare: http://bit.ly/2qK9ap6


(FONTE : INPS)
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12 maggio 2017

PALERMO: Avviso pubblico per disabili gravissimi

Sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per l'accesso ai benefici per disabili gravissimi di cui alla legge regionale n.4 dell'1 marzo 2017 ed al D.P. 532/2017, modificato con D.P. 545 del 10/05/2017.
I diretti interessati (oppure i familiari delegati o i legali rappresentanti), dovranno presentare apposita istanza di accesso al beneficio entro e non oltre il 26 giugno 2017 presso l'U.O. Interventi per Disabili sita in via F. Taormina n.1el. 0917409471/091749477- fax 0917409464 e-mailufficioh@comune.palermo.it       serviziointerventisocioassistenziali@cert.comune.palermo.it allegando la sola fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente e/o del disabile. Tale istanza si può presentare anche tramite raccomandata, via faz o per email.
La stessa istanza si dovrà presentare all'A.S.P. 6 (presso gli uffici territorialmente competenti).
Con tutti gli allegati (copia con diagnosi del verbale di legge 104/92, copia con diagnosi del verbale di Invalidità Civile e certificato medico comprovante la condizione di disabilità gravissima di cui all'art. 3 del D.M. 26/09/2016)  in busta chiusa con dicitura “Contiene dati sensibili”


Con il decreto, valutato positivamente dalla commissione Salute dell'Ars, vengono stabilite due fasce immediate di interventi, una per i disabili gravissimi che riceveranno per i prossimi tre mesi 5.400 euro, una per i disabili di media intensità, che riceveranno 3 mila euro di assistenza.
Tali risorse vengono erogate direttamente alla persona con disabilità o al rappresentante legale, sulla base della sottoscrizione con l'Asp di un patto di cura che dimostri che le risorse vengono destinate al benessere della persona con disabilità.

Il patto di cura sarà sottoposto a controlli periodici e se dovessero essere verificate inosservanze, verrà sospeso l'assegno.


(FONTE: https://www.comune.palermo.it/)
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11 maggio 2017

Niente assegno di mantenimento a chi può mantenersi da solo

Per avere l’assegno di mantenimento non conterà più la sproporzione di reddito rispetto al tenore di vita goduto durante il matrimonio ma l’impossibilità per il coniuge economicamente più debole a procurarsi da solo un reddito.
Addio assegno di mantenimento all’ex coniuge solo perché più povero: da oggi in poi non conterà più la differenza di reddito tra moglie e marito al momento della separazione e del successivo divorzio, ma il fatto che il richiedente non sia oggettivamente in grado di mantenersi da solo. E se l’assenza di redditi dipende da inerzia o da mancanza di volontà a trovare un lavoro, il giudice dovrà negare l’assegno di mantenimento. A contare non è più la semplice sussistenza di una differenza economica tra i due ex coniugi, ma l’assenza di redditi o l’incapacità a procurarseli.  l’assegno di mantenimento resterà ad appannaggio ancora delle casalinghe che, per scelta condivisa da entrambi i coniugi, hanno rinunciato a una carriera per occuparsi del ménage familiare e consentire all’uomo di concentrarsi a tempo pieno nella propria attività professionale, imprenditoriale e/o lavorativa. Ora il trattamento, che ha «natura assistenziale», spetta in una misura che va ragguagliata «all’indipendenza o autosufficienza economica» dell’ex coniuge che lo richiede.
In altri termini, la posizione dell’ex moglie (o, anche se più raramente dell’ex marito) senza reddito o con il reddito più basso viene equiparata a quella dei figli: finché questi non hanno la possibilità di procurarsi da soli un reddito, vanno mantenuti, ma nel momento in cui raggiungono l’indipendenza economica oppure sono nelle condizioni di raggiungerla (per formazione, età ed esperienza) e ciò nonostante non vogliono introdursi nel mercato del lavoro, viene meno il diritto a ottenere il contributo assistenziale. Addio quindi a quelle sentenze di alcuni giudici che, per anni, hanno trasformato l’assegno di mantenimento in una forma di assicurazione a vita in favore dell’ex coniuge. 
Mantenimento: cosa cambia?
Gli step per ottenere l’assegno di mantenimento saranno quindi due:
  • il primo, volto a stabilire l’esistenza o meno del diritto al mantenimento;
  • il secondo, volto invece a quantificarne l’esatto ammontare dell’assegno.
Nella prima fase il giudice deve soltanto accertare la mancanza di «mezzi adeguati» o comunque l’impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive». E gli indici in base ai quali controllare l’autosufficienza del richiedente sono il possesso di redditi e di cespiti patrimoniali e le capacità di lavoro personale: rilevano i redditi di qualsiasi specie e i beni mobili e immobili, mentre le possibilità effettive di occupazione vanno parametrate all’età, alla salute, al sesso del coniuge e alle condizioni del mercato, sia per i lavoratori dipendenti sia per gli autonomi. Conta anche la disponibilità della casa familiare che, in presenza dei figli, viene sempre assegnata alla moglie. Chi chiede l’assegno di mantenimento deve dimostrare la presenza di tutti i predetti presupposti che gli consentono di rivendicare il diritto al mantenimento. In altre parole, per ottenere il mantenimento, la moglie dovrà dimostrare la «mancanza di mezzi adeguati» o «l’impossibilità di procurarseli» per ottenere un contributo economico dall’ex.
Accertato il diritto al mantenimento, il giudice passa alla seconda fase: la quantificazione del suo ammontare. E tale misura verrà determinata dal giudice tenendo conto delle condizioni e dei redditi di entrambi i coniugi, alla luce di quelle che sono le rispettive capacità economiche. Si prescinderà quindi – come invece avveniva in passato – dal valutare il tenore di vita che la coppia aveva durante il matrimonio.
In pratica, l’assegno di mantenimento non servirà più per colmare il divario tra i redditi dei due ex coniugi, portandoli a una situazione di sostanziale uguaglianza, ma implicherà solo un contributo (minimo?) in favore del più povero per consentirgli di mantenersi, ma non di avere lo stesso tenore di vita che aveva durante il matrimonio. Niente più «rendite parassitarie», insomma.
(FONTE: https://www.laleggepertutti.it/.......Cass. sent. n. 11504/17 del 10.05.2017.)

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7 maggio 2017

Redditi 2016: ecco quando arriverranno i rimborsi 730

L'Agenzia delle Entrate quest'anno ha la possibilità di bloccare l'erogazione dei rimborsi delle dichiarazioni dei redditi, per fare le verifiche del caso.

Questa scelta è stata dettata dall’esigenza, da parte dell’ente in questione, di effettuare le dovute verifiche sul modello CU presentato e i dati inseriti nella dichiarazione finale.
Per il momento sembra che a rischiare il blocco dei rimborsi per le verifiche siano solo quelle persone che presentano la dichiarazione in prima persona o attraverso il proprio sostituto d’imposta. Tale blocco è previsto nel caso in cui la dichiarazione presentata non sia al 100% congrua con il precompilato che viene inviato dall’Agenzia delle entrate. Insomma, qualsiasi leggera divergenza dà adito a possibili verifiche dell’ente che arresterà la procedura di rimborso. Pare invece che per coloro i quali si avvalgono di Caf o studi di commercialisti (oramai anche loro da tempo si rivolgono ai Caf per motivi di sicurezza in caso di errori) non dovrebbero esserci problemi.
La procedura, qualora scattasse il controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, prevede che le verifiche si debbano concludere entro 4 mesi dalla data di ricezione della dichiarazione dei redditi del contribuente. Il rimborso deve quindi essere erogato entro i 2 mesi successivi alla conclusione dei controlli. Quindi nella peggiore delle ipotesi, il rimborso potrebbe arrivare con 6 mesi di ritardo rispetto al mese di luglio com’è stato fino ad oggi, e quindi arrivare persino nell’anno 2017.
A quanto pare (salvo nuove indicazioni nei prossimi mesi), per evitare di ritrovarsi senza rimborso a luglio è conveniente rivolgersi ad un Caf o ad uno studio di commercialisti per iniziare ad esperire la pratica. In questo modo, le dichiarazioni effettuate non saranno soggette al rischio di blocco dei rimborsi per verifiche.

Se il cittadino decide di modificare e inviare la dichiarazione autonomamente, se ne assume tutta la responsabilità

Viceversa, nel momento in cui il contribuente interpella il CAF, quest'ultimo prenderà in esame tutta la documentazione, dopodiché apporrà il cosiddetto “visto di conformità”, sciogliendo così il cittadino da qualunque responsabilità. L’apposizione del “visto”, quindi, pur sembrando una questione tecnica di poco interesse per un normale contribuente, è in realtà l’architrave sul quale poggiano la maggior garanzia e la maggior tutela che si hanno nel qual caso si decida di rivolgersi al CAF.

Col “visto”, in pratica, il CAF garantisce a nome del contribuente, dichiarando la bontà e la liceità di quanto dichiarato all’interno del modello. Con una sola eccezione però: l’unica cosa di cui il CAF non possono ovviamente rispondere è l’eventuale comportamento doloso da parte del cittadino. Detto altrimenti, in caso di dichiarazione infedele, se l’errore fosse addebitabile al solo CAF, quest’ultimo si farebbe carico sia della maggiore imposta non versata che delle sanzioni e degli interessi (il cittadino quindi non andrebbe a pagare nulla). Viceversa, se fosse provato il dolo da parte del contribuente, questi sarebbe chiamato a rispondere in prima persona versando sia la maggiore imposta, che le sanzioni e gli interessi.
(FONTE:http://quifinanza.it/)
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3 maggio 2017

BONUS MAMMA DOMANI 2017

Da domani 4 Maggio si potrà richiedere all’Inps l’assegno per ogni nuovo nato #bonusmammadomani

IlBONUS MAMMA DOMANI 2017l’assegno Inps da 800 euro più volte rinviato a causa di ritardi e rinvii dovuti alla messa a punto della piattaforma, è finalmente realtà. Lo stesso Istituto di previdenza ha annunciato che da domani, giovedì 4 maggio, tutte le donne che hanno partorito a partire dal 1° gennaio 2017 o che sono in dolce attesa potranno richiedere il bonus previsto, anche in caso di adozione o di affido di un minoredalla legge di Bilancio 2017 ed erogato in un’unica soluzione.
Chi ne ha diritto  
Come specifica l’Inps nelle linee guida, il beneficio di 800 euro non prevede alcun limite di reddito e può essere richiesto dalle mamme che hanno partorito nel 2017 o dalle gestanti che abbiano già terminato il settimo mese di gravidanza. L’assegno è previsto anche in caso di adozione
ECCO TUTTI I DETTAGLI E REQUISITI:

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27 aprile 2017

Bando Pubblico Aperto per l'erogazione del contributo destinato agli inquilini morosi incolpevoli

A partire dal 26/04/2017 è stato approvato Bando Pubblico Aperto per l'erogazione del contributo destinato agli inquilini morosi incolpevoli - Assegnazione del Fondo Nazionale 2016.
La domanda deve essere compilata su apposito modulo che dovra essere inviata a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. all’indirizzo – Servizio Politiche Abitative – U.O. Benefici Economici con Finanziamenti Regionali – Viale Regione Siciliana N.O. n. 2289 – 90100 Palermo- ovvero tramite pec all’indirizzo: sostegnoaffitto@cert.comune.palermo.it

( scadenza 26 Luglio 2017)




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20 aprile 2017

l’indennità di disoccupazione DIS-COLL

collaboratori coordinati e continuativi
 il Decreto Mille Proroghe, recentemente approvato, ha confermato fino al 30 giugno 2017 l’indennità di disoccupazione DIS-COLL, introdotta in via sperimentale nel 2015 e poi rifinanziata per il solo anno 2016.

Requisiti

La DIS-COLL è riservata ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partiva IVA ed è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:
  • trovarsi in stato di disoccupazione involontaria;
  • possedere, nell’arco temporale compreso tra la data di fine attività ed il 1 gennaio dell’anno solare precedente, almeno 3 mesi di contribuzione nella Gestione Separata.
Rispetto alla disciplina originaria, la Legge di Stabilità per il 2016 ha semplificato i criteri di accesso alla prestazione eliminando il possesso di un secondo requisito contributivo/reddituale (almeno 1 mese di contribuzione) da verificarsi nell’anno solare di cessazione.

Quanto spetta

L’indennità è commisurata alla media mensile dei redditi da collaborazione percepiti nell’anno di cessazione ed in quello solare precedente ed è pari al suo 75%, nel caso in cui questa sia pari o inferiore a 1.195 euro. Se il reddito medio mensile supera tale importo, l’assegno è incrementato di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile ed i 1.195 euro.
L’importo così calcolato, comunque, non potrà superare il limite massimo di 1.300 euro ed è destinato a ridursi del 3% per ogni mese a partire dal quarto mese di fruizione.

Quando viene corrisposta

La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà della durata dei periodi lavorati nel periodo compreso tra la cessazione ed 1 gennaio dell’anno solare ad essa precedente, per una durata massima di 6 mesi.

Come fare per ottenerla

Per beneficiare dell’indennità, i collaboratori devono presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro 68 giorni dalla data di cessazione. Il mancato rispetto dei termini comporta la decadenza dal diritto alla prestazione.
Per gli eventi di disoccupazione da luglio in avanti, il Ministero del lavoro ha espresso l’impegno a rendere strutturale la DIS-COLL attraverso un’apposita previsione nella legge delega sul lavoro autonomo non imprenditoriale, già approvata dalla Commissione Lavoro della Camera ed attualmente all’esame del Senato.

(FONTE:http://www.patronato.acli.it/)
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APe sociale, i 63 enni in condizioni di disagio.

 18 aprile, il premier Gentiloni ha firmato il decreto attuativo che regola l’ammissione all’indennità che accompagnerà alla pensione di vecchiaia, APe sociale, i 63 enni in condizioni di disagio.
L’APE SOCIALE non prevede alcun coinvolgimento di banche e assicurazioni essendo completamente finanziato dallo Stato.
Avranno diritto al beneficio:
  • disoccupati senza più ammortizzatori sociali da almeno 3 mesi (e 30 anni di contribuzione);
  • invalidi in misura pari o superiore al 74% (e 30 anni di contribuzione);
  • lavoratori conviventi con familiari portatori di handicap grave (e 30 anni di contribuzione);
  • lavoratori addetti da anni a mansioni ed attività gravose o usuranti (e 36 anni di contribuzione).
L’indennità sarà erogata direttamente dall’INPS secondo dei calendari indicati nel decreto e sarà pari:
  • all’importo della pensione maturata (e certificata), se inferiore a 1.500 euro lordi;
  • pari a 1.500,00 lordi, se la pensione futura certificata fosse maggiore.
L’indennità sarà tassata e fruirà delle detrazioni per reddito da lavoro dipendente.
I primi pagamenti avverranno nell’ultimo quadrimestre del 2017.
La domanda dovrà essere inoltrata:
  Domanda entro  Inizio pagamento previsto per
2017
  A partire dal 1° maggio ed entro il 30 giugno  A partire dall’ultimo quadrimestre 2017
2018
  A partire dal 1° gennaio ed entro il 30 marzo  A partire da giugno 2018

Il decreto deve ora passare al vaglio del Consiglio di Stato, poi verrà pubblicato in Gazzetta ufficiale.
L’INPS dovrà emettere le circolari applicative ed attivare le procedure telematiche.
Ed intanto? Intanto è possibile rivolgersi ai nostri uffici per verificare se si hanno i principali requisiti per l’accesso all’APE SOCIALE
Ti aspettiamo! 
La verifica del requisito è il primo passo che possiamo fare insieme ma saremo al tuo fianco in ogni passaggio fino alla domanda di pensione.

(FONTE:http://www.patronato.acli.it/)
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12 aprile 2017

Job on call al posto dei voucher per le imprese: lavoro intermittente gestibile attraverso una piattaforma Inps.

Lavoro a chiamata: l’attuale job on call

Il contratto di lavoro a chiamata, detto anche lavoro intermittente o job on call, è il contratto con cui un lavoratore si rende disponibile a svolgere una determinata prestazione su chiamata del datore di lavoro. Il dipendente, a seconda della tipologia contrattuale di job on call, può avere o meno l’obbligo di rispondere alla chiamata del datore di lavoro: in caso positivo, ha diritto a un’indennità per i periodi di disponibilità obbligatoria. In base a quanto reso noto, col nuovo lavoro a chiamata semplificato non sarà previsto il periodo “a disposizione”, ma si procederà direttamente alla chiamata del lavoratore. Ad ogni modo, diversamente dal part-time, nel lavoro intermittente il lavoratore è titolare dei diritti normalmente riconosciuti ai dipendenti solamente nei periodi di effettivo impiego, mentre non è tutelato nei periodi in cui rimane a disposizione del datore di lavoro.
Nuovo lavoro a chiamata: sarà limitato ad alcune attività?
Il lavoro a chiamata è attualmente ammesso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate:
  • dai contratti collettivi (nazionali, territoriali o aziendali);
  • da appositi decreti ministeriali;
  • dalla normativa sull’orario di lavoro, che definisce determinate attività come discontinue (attività dei commessi di negozio, dei receptionist degli alberghi, degli addetti alle pompe di carburante, etc).
Non si sa ancora se le attuali limitazioni varranno anche per il nuovo lavoro a chiamata semplificato.

Nuovo lavoro a chiamata: limiti di tempo e di età

Il contratto di lavoro intermittente, ad oggi, è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un massimo di 400 giornate effettive nell’arco di 3 anni.
Fanno eccezione i settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo. Se il numero di giornate viene superato il contratto a chiamata si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Inoltre, il contratto intermittente può essere stipulato solo da lavoratori:
  • con almeno 55 anni di età, anche pensionati;
  • che non abbiano ancora compiuto 24 anni; in questo caso le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro i 25 anni.
In base alle ultime notizie fornite dal Governo, il nuovo lavoro a chiamata non dovrebbe più contenere alcuna limitazione relativa all’età dei lavoratori: resteranno, forse, ma con diversi “paletti”, i limiti relativi alle giornate di lavoro.

Nuovo lavoro a chiamata: comunicazione di inizio della prestazione lavorativa

L’attuale procedura per assumere il lavoratore a chiamata è piuttosto articolata; non basta, difatti, l’assunzione del lavoratore comunicata nelle forme ordinarie ai servizi per l’impiego della propria Regione, tramite modello Unilav: prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni, difatti, il datore di lavoro è tenuto a inviare un’ulteriore all’Ispettorato territoriale del lavoro (Itl) competente per territorio. La comunicazione, similmente a quanto previsto in precedenza per i voucher, può essere effettuata anche nello stesso giorno di inizio della prestazione, purché prima dell’effettivo impiego del lavoratore, utilizzando il modello di comunicazione “Uni-intermittente“.
La comunicazione deve contenere:
  • i dati identificativi del lavoratore;
  • i dati identificativi del datore di lavoro;
  • la data di inizio e fine della prestazione lavorativa cui la chiamata si riferisce.
Il modello deve essere trasmesso secondo una delle seguenti modalità:
  • attraverso il servizio telematico sul portale ClicLavoro;
  • via e-mail all’indirizzo di Pec appositamente creato (intermittenti@pec.lavoro.gov.it);
  • con un Sms (numero 339.9942256) contenente almeno il codice fiscale del lavoratore, esclusivamente in caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione;
  • tramite App. Lavoro Intermittente (per smartphone o tablet);
  • tramite fax al competente ITL, per malfunzionamento dei sistemi.
Con tutta probabilità, il nuovo lavoro a chiamata baserà la comunicazione di avvio della prestazione sul solo modello Uni-intermittente e prevedrà ulteriori semplificazioni.

Nuovo lavoro a chiamata: tutele

Ad oggi, il lavoratore intermittente ha il diritto di ricevere, per i periodi lavorati, lo stesso trattamento economico e normativo del lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte. Il trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, sia per quanto riguarda la retribuzione globale, sia per quanto concerne le ferie, la malattia, l’infortunio e il congedo di maternità e parentale. Il nuovo lavoro a chiamata, probabilmente, confermerà questo trattamento, ad esclusione della maggiorazione oraria relativa a tfr, mensilità aggiuntive e ferie.
(fonte:http://www.laleggepertutti.it/)
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11 aprile 2017

COMUNICAZIONI INPS PER LA FAMIGLIA

Bonus Bebè: al momento non abbiamo aggiornamenti sui pagamenti non ancora effettuati. Vi ricordiamo che per non avere il pagamento bloccato bisogna aver presentato l'ISEE nel 2017 e che questo non contenga difformità o errori (fate una verifica in tal senso perchè potrebbe essere questa la causa del mancato pagamento).
**SIA purtroppo non abbiamo accesso alle info sui pagamenti della prestazione. Se avremo novità ve le comunicheremo immediatamente
Bonus Mamma Domani: la procedura per la domanda sarà online a maggio (non sappiamo in che giorno). Potranno fare domanda tutte le madri che abbiano partorito o adottato nel 2017
Bonus Asilo Nido: al momento non sono stati ancora pubblicati i requisiti e la circolare operativa. Pertanto non è possibile fare domanda. Non appena avremo info le condivideremo qui con voi come di consueto
Voucher Baby Sitting: vi ricordiamo che i voucher babysitting sono stati confermati nonostante il decreto legge che ha abolito i voucher.
Grazie per la vostra pazienza e attenzione e continuate a seguirci
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INPS per la Famiglia .... il congedo facoltativo per i padri lavoratori dipendenti

#CongedoFacoltativo #PadriLavoratoriDipendenti #CongedoPapà

INPS per la Famiglia ....

 il congedo facoltativo per i padri lavoratori dipendenti può essere fruito nei primi mesi dell’anno 2017 (entro il consueto termine di 5 mesi dalla nascita o dall’adozione/affidamento) ESCLUSIVAMENTE in caso di parto, adozione e affidamento avvenuti nell’anno 2016.

Nel caso in cui parto, adozione o affidamento avvengano invece nel 2017 confermiamo che, per mancata proroga dell’indennità, il congedo facoltativo per i padri lavoratori dipendenti non potrà essere fruito né indennizzato da parte dell’Istituto.

***CIRCOLARE INPS COMPLETA

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8 aprile 2017

Calendario distribuzione tessere AST a favore dei Disabili(data pubblicazione 06 Aprile 2017)

Calendario distribuzione tessere AST a favore dei Disabili

(data pubblicazione 06 Aprile 2017)




Si comunica che la distribuzione delle tessere AST che avranno scadenza 28 febbraio 2018, a favore dei disabili che ne hanno fatto richiesta sarà effettuata dalle ore 9.00 alle 12.00 presso i locali dell'U.O. Interventi per Disabili di via F.Taormina n° 1, a partire da LUNEDI’ 10 APRILE secondo il seguente calendario:
  • 10/04/2017 Dalla lettera 'A' alla lettera 'B'
  • 11/04/2017 Lettera 'C'
  • 12/04/2017 Dalla lettera 'D' alla lettera 'G'
  • 13/04/2017 Dalla lettera 'I' alla lettera 'P'
  • 14/04/2017 Dalla lettera 'R' alla lettera 'Z'
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30 marzo 2017

esenzione ticket per reddito 2017

RINNOVO ESENZIONI TICKET
Da sabato sarà possibile inoltrare la richiesta attraverso internet, mentre da lunedì 3 aprile gli utenti potranno rivolgersi anche ai tradizionali sportelli dislocati sia a Palermo che in provincia. 
Per i disoccupati, la procedura online prevede, oltre alla registrazione, di firmare il modulo di autocertificazione ed inviarlo attraverso una scansione o semplicemente una fotografia insieme alla copia del documento di riconoscimento. Entro 3 giorni lavorativi l'utente sarà informato con un sms della possibilità di scaricare l'attestato.
Oltre allo sportello online, l’Asp ha potenziato anche gli uffici dove richiedere personalmente il certificato di esenzione (a partire da lunedì 3 aprile). A Palermo è stata attivata una nuova postazione alla “Casa del Sole” di via Roccazzo 33 (dal lunedì al venerdì 8.30-13, martedì e giovedì pomeriggio 15-17) che si aggiunge a quelle del PTA Biondo di via La Loggia 5 (dal lunedì al giovedì 8.30-13 e 15-17, venerdì 8.30-13); PTA Gudagna di via Villagrazia 46 e di via Giorgio Arcoleo 25 (dal lunedì al venerdì 8.30-13, martedì e giovedì pomeriggio 15-17); PTA Albanese di via Papa Sergio I (dal lunedì al giovedì 8.30-13 e 15-17, venerdì 8.30-13) e del Poliambulatorio Centro di via Turrisi Colonna 43 (dal lunedì al giovedì 8.30-13 e 15-17, venerdì 8.30-13).
I NOSTRI UFFICI SONO A DISPOSIZIONE PER COLORO CHE NON VOLESSERO RECARSI PRESSO I SOPRACITATI SPORTELLI ED EVITARE LE CODE
A partire da Lunedì 3 Aprile presso il nostro ufficio sarà possibile richiedere il rinnovo per le esenzioni ticket in scadenza il 31 Marzo.

**DOCUMENTAZIONE NECESSARIA



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23 marzo 2017

Quale causale per il bonifico con la donazione di denaro?

Quale causale usare per il bonifico di una donazione di denaro?

Quale causale si deve utilizzare per un bonifico bancario relativo a una somma di denaro regalataci dal fidanzato, da un parente, da un genitore o dal nostro convivente? E perché mai bisogna fare attenzione proprio alla causale
Quando si ha a che fare con l’Agenzia delle Entrate, bisogna prestare molta attenzione alle presunzioni contrarie al contribuente: se il titolare di un conto corrente non riesce a dimostrare, punto per punto, la ragione degli accrediti sul conto corrente, ricevuti con bonifico da altre persone o anche con propri versamenti di contante, il fisco può anche presumere che si tratti di reddito in nero, ossia corrispettivi per prestazioni non fatturate o, comunque, non riportate in dichiarazione dei redditi. Ecco perché è importante sapere quale causale usare per il bonifico con la donazione di denaro
In caso di omessa presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, la legge abilita l’Ufficio delle imposte a servirsi di qualsiasi elemento di prova ai fini dell’accertamento del reddito e, quindi, a determinarlo anche con metodo induttivo ed anche utilizzando, in deroga alla regola generale, presunzioni semplici (non quindi – come regola vuole – «gravi, precise e concordanti»). A fronte delle prove ottenute dall’Agenzia delle Entrate sulla base di tali presunzioni semplici, spetta al contribuente l’onere di difendersi, dimostrando le proprie ragioni. In poche parole è il contribuente a dover fornire la prova contraria.
Come la causale del bonifico, è altresì importante la prova circa la tracciabilità della provenienza del denaro: in altre parole, a salvare il contribuente è anche la documentazione bancaria da cui risulta che i soldi provengono da un altro conto corrente, nella specie quello del parente, del coniuge, del convivente, del fidanzato o del genitore. 
Per salvare dall’accertamento fiscale non è necessario che la donazione sia fatta dal notaio, elemento quest’ultimo fondamentale solo da un punto di vista civilistico e sempre che non si tratti di donazione di modico valore. Difatti, la donazione nulla perché priva dell’atto pubblico può tutt’al più giustificare l’azione di controinteressati che vogliano recuperare i soldi donati, ma non certo consentire all’Agenzia delle Entrate di ritenere l’operazione illecita da un punto di vista tributario.
(FONTE:http://www.laleggepertutti.it/)
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*******************DOMANDE IN TEMA PREVIDENZIALE******************

*************DOMANDE IN TEMA ASSISTENZIALE***************

***************DOMANDE IN TEMA FISCALE*****************

****************DOMANDE IN TEMA GIURIDICO********************

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Riepilogo post precedenti (cerca)