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PER UNA RICERCA VELOCE SCRIVI "QUì" IL TUO ARGOMENTO E CERCA TRA I POST ARCHIVIATI

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27 aprile 2015

MONREALE: Assegno Nucleo Familiare ed Assegno maternità anno 2015

***********MONREALE*******************

Assegno Nucleo Familiare anno 2015

****** BANDO E ISTANZA

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ASSEGNO maternità anno 2015

****** BANDO ED ISTANZA

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Proroga scadenza bonus figlio

************************AGGIORNAMENTO**********

                                 

                Proroga scadenza bonus figlio

( scadenza 30-APR-15)

       

       






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Come da D.A. n. 2715/s6 del 09/12/2014; L.R. 10/2003 art.6 comma 5 bonus figlio 2014, si comunica che la scadenza della ricezione delle istanze e integrazione nuova attestazione ISEE anno 2015 e' stata prorogata fino al 30/04/2015.
                                                                                                                                                 

                                            Buono figlio 2014

                                                 A partire dal 02 Gennaio 2015 sarà possibile presentare istanza per la concessione del Bonus di euro 1000,00 per la nascita o adozione di un bambino per l'anno 2014,
Decreto Assessorato Regionale alla Famiglia n.2715 del 09/12/2014                                                                                                                                                                          






















             
   *** BANDO COMPLETO DI DETTAGLI

Buono Socio Sanitario anno 2014( scadenza 15-GIU-15)

**************Buono Socio Sanitario anno 2014

                           ( scadenza 15-GIU-15)








Apertura dei termini per la presentazione delle istanze per il buono Socio sanitario, a nuclei familiari con anziani non autosufficienti o disabili gravi ex art. 10 della legge regionale n. 10 del 31 luglio 2003
In ottemperanza al Decreto del Presidente della Regione del 7 Luglio 2005 e successive modifiche del 7 ottobre 2005.

I familiari conviventi interessati, possono presentare istanza, dal 27/04/2015 al 15/06/2015, presso le Aree Circoscrizionali del Comune di residenza nei giorni e durante l'orario di ricevimento, utilizzando apposito modulo distribuito presso le predette sedi debitamente compilato in ogni parte.                                                               *****************************************************************************************************                                                                                                                                                     *** FAC-SIMILE ISTANZA DA SCARICARE                                                                           *** BANDO CON I DETTAGLI







6 aprile 2015

UNICO 2015 solo dai CAF

                 UNICO 2015 solo dai CAF

A partire da quest’anno, con riferimento al modello UNICO 2015, l’Agenzia delle Entrate non effettuerà più il servizio di redazione ed invio della dichiarazione dei redditi. Lo ha annunciato la stessa Agenzia con una nota alle direzioni regionali. Questo significa che i contribuenti non potranno più recarsi agli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate per provvedere alla predisposizione e all’invio invio del modello UNICO ma dovranno obbligatoriamente rivolgersi ad un CAF (Centro Di Assistenza Fiscale) o ad un professionista abilitato,
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29 marzo 2015

Acquisto buono di servizio per prestazioni sociali

Acquisto buono di servizio per prestazioni sociali

( scadenza 23-APR-15)



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Decreto Assessorato Regionale alla Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro del 16.12.2014 Avviso pubblico prot. n. 229041 del 23.03.2014 per 'criteri e modalità per l'attuazione di un intervento finalizzato alla permanenza o ritorno in famiglia di persona non autossuficiente attraverso i comuni di residenza'.

L'istanza debitamente compilata, unitamente a tutta la documentazione, dovrà essere presentata entro e non oltre il 23/04/2015 presso i servizi sociali di Comunità della Circoscrizione di apparteNenza.

I link per la compilazione delle domande e i relativi aggiornamenti sono scaricabili da:                                                                                                                                                                    ******LINK DEL COMUNE DI PALERMO.......                                                                                                                                                                                                                         **************************************************************************************************************************************************************************************************************




26 marzo 2015

Bonus bebè da 80 €.

Bonus bebè 

80 euro al mese per ogni neonato per i primi tre anni di vita (960 euro all'anno), ma il bonus bebè raddoppia se l'Isee è sotto i 7.000 euro. Ecco il decreto attuativo.

I requisiti di reddito. L'importo del bonus bimbo è di 80 euro al mese se il reddito è sotto i 25.000 euro all'anno ma raddoppia, 160 euro, se il reddito annuo non supera i 7.000 euro.Il bonus figlio è esentasse, non concorre infatti alla formazione del reddito complessivo del nucleo familiare.Fatta la richiesta, il bonus figlio sarà percepito dal mese di nascita o di adozione del bambino fino al mese in cui festeggerà il suo terzo compleanno
Come presentare la domanda per il bonus bimbo. La richiesta si presenta all'Inps soltanto in modalità telematica. Per compilarla e inviarla si deve avere il codice il pin rilasciato dall'Inps: accedendo al proprio profilo online l'utente può spedire la domanda. 
Se non si ha il codice ci si può rivolgere ai Caf (Centri di Assistenza Fiscale) o ai patronati che prenderanno in carico la domanda inviandola all'ente di previdenza sociale.

Ad averne diritto sono i cittadini italiani, comunitari e stranieri, che devono pero avere questi tre requisiti:
1) La residenza in Italia.
2) La famiglia che fa richiesta del bonus figlio deve avere un Isee che sulla base delle nuove disposizioni operative dal primo gennaio 2015 non deve essere superiore a 25mila all'anno.
3) Per gli stranieri serve il possesso del cosidetto «permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo»
L’assegno che prenderà chi fa legittima richiesta dipende dall’Isee della famiglia. Ci sono due diverse situazioni che variano appunto in base al reddito.
a) Isee sotto 7.000 euro: l’assegno annuo è di 1.920 euro per ogni neonato o bambino adottato, erogato a rate mensili di 160 euro.
b) Isee pari o superiore a 7.000 euro e inferiore a 25.000 euro: in questo caso l’assegno è di 960 euro all'anno per ogni neonato o bambino adottato, con rate di 80 euro al mese.

ATTENZIONE!
***** BONUS 80 €. PER I NATI 2015-2018
(LINK PER TUTTI I DETTAGLI)

18 marzo 2015

DIVORZIO BREVE: VIA LIBERA ANCHE AL SENATO

            Passa anche al Senato il testo di legge sul 
                                  divorzio breve 


Ecco cosa prevede il nuovo testo di legge sul divorzio breve.   

----------------------------------> Non più tre anni 

Lo scioglimento del matrimonio sarà possibile entro:  

 – 12 mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale;  

– oppure di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale.   

--------------------------------> Che fine fa la comunione 
Nel caso di separazione, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, oppure alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione.

 Da quando entra in vigore Le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data. -

http://www.laleggepertutti.it/82271_anche-il-senato-approva-il-divorzio-breve)

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14 marzo 2015

Calendario distribuzione Tessere AST a favore dei disabili

Calendario distribuzione Tessere AST a favore dei                                                disabili


Si comunica che la distribuzione delle tessere AST con scadenza febbraio 2016, a favore dei disabili che ne hanno fatto richiesta, sarà effettuata dalle ore 9.30 alle 12.00 presso i locali dell'U.O. Interventi per Disabili di via F.Taormina n° 1 (di fronte capolinea autobus in Viale delle Scienze), 
a partire dal 16/03/2015 secondo il seguente calendario:

16/03/2015 Dalla lettera 'A' alla lettera 'B'
17/03/2015 Lettera 'C' 
18/03/2015 Dalla lettera 'D' alla lettera 'G'
19/03/2015 Dalla lettera ' I ' alla lettera 'P'
20/03/2015 Dalla lettera 'R' alla lettera 'Z'

13 marzo 2015

Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)

A decorrere dal 1° maggio 2015 è istituita presso la Gestione 
prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti una indennità 
mensile di disoccupazione, denominata Nuova prestazione di 
Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)


Cambiano i requisiti di accesso al sussidio, il calcolo e la durata dell’indennità, i termini di presentazione della domanda,sono le novità della NASpI, la nuova assicurazione per l’impiego che prende il posto dell’ASpI

Ci sono differenze che riguardano i seguenti requisiti:
  • per la NASpI bisogna avere almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti alla risoluzione del rapporto di lavoro, mentre per l’ASpI ci volevano due anni di assicurazione e un anno di contributi nel biennio precedente e per la mini ASpI 13 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi;
  • il lavoratore deve avere almeno trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione, un requisito che non era previsto per ASpI o mini ASpI;
  • l’erogazione della NASpI, in base all’articolo 7 del decreto, è condizionata alla partecipazione del disoccupato a iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti: questo non era previsto per l’ASpI.

  • *****NASPI ..........E REQUISITI

25 febbraio 2015

Calendario Pagamenti Buono Socio Sanitario saldo 2013

Calendario Pagamenti Buono Socio Sanitario

(                                                         data pubblicazione 20-FEB-15)




                                                                                                                                                               ****************************************************************************************************************Si comunica che, in esecuzione della DD 176/2015, il Servizio Esiti e Funzioni Delegate ha emesso mandato n. 2036/2015 per il pagamento di n. 4.678 contributi del bonus socio sanitario saldo 2013. Prima data prevista per il pagamento è il 23/02/2015


'Si informa che i pagamenti si svolgeranno unicamente presso lo sportello BNL di via Narciso Cozzo dal lunedì al venerdi ai seguenti orari:


dalle ore 08:30 alle ore 13:30 e dalle 14:50 alle 16:00'            
                                                                                                                                                                                              

                *****************CALENDARIO PAGAMENTI...........                                                


                                                                                                                                                  
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21 febbraio 2015

La social card per disoccupati 2015

La social card per disoccupati 2015 è un'agevolazione che prevede l'erogazione di un sostegno economico pari a 400 euro al mese agli aventi diritto. 
Tale beneficio, spetta in base a quanto previsto dalla Legge di Stabilità a chi risulta disoccupato mentre alle famiglie a basso reddito con persone con più di 65 anni e per nuclei con bambini sotto ai 3 anni, è concessa la social card ordinaria.Tale contributo economico, viene pagato dall'INPS ogni due mesi ai titolari della Carta Acquisti Sperimentale che in precedenza viene spedita a casa dal Comune, dopo aver verificato i dati e controllato che quanto autodichiarato corrisponda a verità. La durata del beneficio è di 12 mesi a partire dal primo accredito bimestrale sulla social card. La sperimentazione, inoltre, prevede che i titolari del beneficio rispondano periodicamente a questionari e partecipino a progetti personalizzati atti al reinserimento lavorativo e sociale. A tal fine, per mantenere il beneficio potrebbe essere obbligatorio: intrattenere periodici contatti con i servizi sociali del Comune, ricercare attivamente una nuova occupazione, frequentare corsi di formazione, impegno a mandare i figli a scuola, attuare comportamenti a tutela della salute.
Secondo la nota informativa del Ministero del Lavoro social card disoccupati al momento per tutti i comuni delle 8 regioni del Sud Italia: Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Abruzzo e Molise, Campania, la nuova social card per disoccupati è ancora in fase i definizione da parte del Governo, per cui per il  momento non è possibile presentare le domande.
Per richiedere la social card disoccupati in via sperimentale per le regioni del Sud Italia - Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Abruzzo e Molise, Campania e le altre 12 città, i cittadini devono presentare la domanda compilando l'apposito modulo domanda social card disoccupati 2015 che deve essere ancora approvato e confermato dal Ministero del Lavoro. 

*****************NOTA INFORMATIVA DEL MINISTERO****************


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*************REQUISITI E DETTAGLI DELLA SOCIAL CARD BIS***************


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30 gennaio 2015

Elenco provvisorio contributo integrativo all'affitto - Bando 2012 / Redditi 2011

Elenco provvisorio contributo integrativo all'affitto - Bando 2012 / Redditi 2011






   


      


Elenco provvisorio contributo integrativo all'affitto - Bando 2012 / Redditi 2011 E' stato pubblicato l'elenco provvisorio dei beneficiari del contributo integrativo all'affitto relativo al bando 2012. Il termine ultimo per la presentazione di eventuali ricorsi è il 02/03/2015.
E' stato pubblicato nel sito del Comune l'elenco provvisorio dei beneficiari del contributo 


integrativo all'affitto relativo al bando 2012.

Il termine ultimo per la presentazione di eventuali ricorsi è il 02/03/2015. 

Si invitano gli interessati a visualizzare l'elenco, e in caso di eventuale ricorso, a procedere seguendo le indicazioni riportate nella D.D. n. 93 del 29/01/2015 allegata.     
                      
*****ELENCO PROVVISORIO....                  

                                                                                             
***** DETTAGLI DELLA DELIBERA                                                                                                                                                                                                                                    *******************************************************************************************                                                                              















28 gennaio 2015

DSU ISEE CORRENTE- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA per il calcolo dell’ISEE CORRENTE

DSU ISEE CORRENTE- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA per il calcolo dell’ISEE CORRENTE

                                                               DSU ISEE CORRENTE
La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) è la dichiarazione necessaria per calcolare l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).
In particolare, la presente DSU va utilizzata per il calcolo dell’ISEE CORRENTE.
Cos’è l’ISEE CORRENTE?
Ordinariamente l’ISEE fa riferimento ai redditi dichiarati al fisco nell’anno precedente (i redditi cioè percepiti nel secondo anno solare precedente la DSU; ad esempio, nel 2015 ai fini ISEE si considerano i redditi percepiti nel 2013). In alcune situazioni, in presenza di rilevanti variazioni del reddito a seguito di eventi avversi (ad esempio, la perdita del posto di lavoro), tali redditi non riflettono la reale situazione economica del nucleo familiare. Viene pertanto data la possibilità di calcolare un ISEE CORRENTE basato sui redditi degli ultimi dodici mesi (anche solo degli ultimi due mesi in caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa). I casi di variazione lavorativa a seguito della quale è possibile calcolare l’ISEE CORRENTE sono indicati nel Quadro S2. Alla variazione lavorativa di uno dei membri deve associarsi, ai fini del calcolo dell’ISEE CORRENTE, una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell’ISEE calcolato ordinariamente. Prima di chiedere il calcolo dell’ISEE CORRENTE deve pertanto essere già stata presentata una DSU e ricevuta l’attestazione con l’indicazione dell’indicatore della situazione reddituale, sulla base del quale verrà verificato il possesso dei requisiti per il calcolo dell’ISEE CORRENTE.


QUADRO S1
                                                      RICHIESTA DI ISEE CORRENTE
Per poter richiedere l’ISEE CORRENTE è necessario aver già presentato una DSU.
Tale DSU è quella di riferimento per verificare se le variazioni di reddito intervenute sono sufficientemente elevate da giustificare il calcolo dell’indicatore aggiornato in sostituzione di quello ordinario.
 QUADRO S2
 VARIAZIONE DELLA SITUAZIONE LAVORATIVA
Le variazioni della situazione lavorativa che vengono considerate ai fini della richiesta dell’ISEE CORRENTE sono le seguenti:
A) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell’attività lavorativa o una riduzione della stessa;
B) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino attualmente non occupati, essendosi concluso il rapporto di lavoro, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro;
C) lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l’attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi. Indicare i componenti del nucleo familiare per cui è intervenuta una variazione della situazione lavorativa (deve trattarsi di componenti inclusi nel Quadro A della DSU già presentata).
Per ciascun componente indicare altresì la tipologia di variazione della situazione lavorativa – A, B o C, seguendo la casistica sopra descritta – nonché la data in cui è intervenuta la variazione – cioè la data di risoluzione del rapporto di lavoro, cessazione dell’attività,
 QUADRO S3
SITUAZIONE REDDITUALE CORRENTE
 Indicare i seguenti redditi e trattamenti: LD: redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati conseguiti nei 12 mesi precedenti a quello della richiesta della prestazione; LA: redditi derivanti da attività d’impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale che di partecipazione, individuati secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti nei 12 mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione e le spese sostenute nello stesso periodo dell’esercizio dell’attività; TR: trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, non già inclusi nei redditi da pensione (LD). Per ciascun componente indicato nel quadro S2 specificare i redditi e i trattamenti percepiti negli ultimi 12 mesi compilando la tabella seguente. Solo nel caso di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell’attività lavorativa o una riduzione della stessa (componenti caratterizzati dalla lettera A nella tabella del Quadro S2) è possibile, alternativamente, compilare la tabella successiva riferita ai medesimi redditi percepiti negli ultimi due mesi. In tal caso i redditi saranno moltiplicati per 6. REDDITI E TRATTAMENTI PERCEPITI NEGLI ULTIMI 12 MESI Codice fiscale LD Reddito lavoro dipendente, pensione e assimilati LA Reddito da attività d’impresa o lavoro autonomo TR Trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari REDDITI E TRATTAMENTI PERCEPITI NEGLI ULTIMI 2 MESI (solo caso A del Quadro S2) Codice fiscale LD Reddito lavoro dipendente, pensione e assimilati LA Reddito da attività d’impresa o lavoro autonomo TR Trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari
QUADRO S4
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA Indicare la documentazione e certificazione allegata attestante la variazione della condizione lavorativa (es.: lettera di licenziamento, cessazione partita IVA, ecc.) e le componenti reddituali aggiornate (es. busta paga, ecc.) Codice fiscale Documentazione attestante la variazione della condizione lavorativa 

27 gennaio 2015

Bonus Bebè 2015, a chi spetta e come ottenerlo

                   Bonus Bebè 2015, a chi spetta e come ottenerlo
Legge di stabilità 2015, confermato il “bonus” di 80 euro mensili ai lavoratori subordinati ed ai percettori di alcune tipologie di redditi assimilati, a condizione che il reddito complessivo del beneficiario non superi i 24.000 euro annui. Un ulteriore intervento è disposto a favore dei genitori di bimbi nati tra il 1º gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 o adottati nello stesso periodo: una somma pari a 960 euro annui sarà erogata, su domanda, al genitore il cui nucleo familiare fruisce di un reddito, determinato utilizzando l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 25.000 euro annui 
Con la legge di stabilità 2015, il comma 125 e succ., articolo 1 della Legge di Stabilità 2015 ha introdotto per ogni figlio nato o adottato tra il 1º gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 un assegno di importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione.
L’assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo, è corrisposto fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di cittadini di Stati extracomunitari lungosoggiornanti.
Altra condizione per poter richiedere il bonus bebè riguarda la condizione economica del nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno. Il valore massimo dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), non deve superare i 25.000 euro annui.Nel caso in cui il nucleo familiare sia in condizioni economiche molto svantaggiate vi sarà un ulteriore bonus, infatti come prevede la norma qualora il nucleo familiare di appartenenza abbia un valore dell’ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l’importo dell’assegno è raddoppiato, ovvero pari a 160 euro mensili. 
La domanda per poter accedere al bonus bebè 2015 dovrà essere inoltrata all’INPS, che è anche il soggetto che provvederà al pagamento degli assegni mensili, con una circolare dell’INPS, che dovrà arrivare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità

(Fonte: http://www.lavoroediritti.com/2015/01/bonus-bebe-2015-chi-spetta-e-come-ottenerlo/#ixzz3Q2ObnESx)

Bonus Irpef di 80 euro, le novità del 2015

A chi spetta il bonus Irpef 2015?

Il credito di 960 euro, riproporzionata ai giorni di lavoro, spetta a tutti i lavoratori dipendenti e assimilati con un reddito annuo lordo, al netto del reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze e delle eventuali somme percepite quali premi di produzione o anticipi di TFR in busta paga, compreso fra gli 8.174 e i 24.000 €, mentre andrà a scendere fino a scomparire per la fascia di reddito compreso fra 24.001 e 26.000 €.
Il bonus spetta quindi ai contribuenti che percepiscono:
  • redditi di lavoro dipendente (o da disoccupazione);
  • redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui al comma 1 dell’art. 50, del T.U.I.R appartenenti alle seguenti categorie:
    • compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a);
    • indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b);
    • somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c);
    • redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis);
    • remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);
    • prestazioni pensionistiche di cui al d.lgs. n. 124 del 1993 comunque erogate (lett. h-bis);
    • compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l).
La somma non sarà comunque precisamente di 80 euro mensili, in quanto le 960 andranno rapportate ai giorni di assunzione, quindi il calcolo da effettuare è 960 / 365 * i giorni del mese

Per i sostituti d’imposta

Il sostituto d’imposta dovrà riconoscere automaticamente al lavoratore il credito spettante sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso. Le somme erogate saranno recuperate dal sostituto d’imposta mediante l’istituto della compensazione nella delega F24.
(Fonte: http://www.lavoroediritti.com/2015/01/bonus-irpef-di-80-euro-le-novita-del-2015/#ixzz3Q2NO9yUz)

20 gennaio 2015

CUD: Modello CU 2015 versione ufficiale ed istruzioni

cu 2015Certificazione Unica 2015

Approvato il modello definitivo del CU 2015, che da quest’anno prende il posto della certificazione unica dei redditi (il CUD), completo di specifiche tecniche e istruzioni per la compilazione e per i sostituti d’imposta (impresa, ente previdenziale), con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Il CU 2015, disponibile sul sito dell’Agenzia, riguarda:
  • redditi da lavoro dipendente e assimilati (articoli 49 e 50 del TUIR, il testo unico delle imposte sui redditi);
  • redditi da lavoro autonomo;
  • provvigioni e redditi diversi di cui agli articoli 53 e 67, comma 1, dello stesso TUIR;
  • provvigioni – anche occasionali o da vendita a domicilio assoggettate a ritenuta – relative a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio, procacciamento d’affari, corrispettivi contratti d’appalto, indennità per cessazione di rapporti di agenzia o di funzioni notarili o dell’attività sportiva di natura autonoma (lettere d, e, f, articolo 17, comma 1, del TUIR);
  • tutte le relative ritenute d’acconto e detrazioni effettuate
  • Il datore di lavoro deve rilasciare il CU, in duplice copia, al contribuente entro il 28 febbraio: da parte del datore di lavoro l’invio può avvenire anche in formato elettronico, se il lavoratore è dotato degli strumenti informatici adeguati, mentre gli enti previdenziali trasmettono sempre il CU per via telematica, a meno che il contribuente non chieda di riceverlo in formato cartaceo. I dati all’Agenzia delle Entrate vanno poi inviati entro il 9 marzo (sarebbe il 7, ma cade di sabato), esclusivamente per via telematica.
  • Se il contribuente nel corso dell’anno ha guadagnato solo i redditi presenti nel CU, non deve presentare altre dichiarazioni dei redditi, sempre che non debba effettuare conguagli. Ci sono categorie di contribuenti che devono in ogni caso presentare specifici quadri del modello UNICO.
  • (a cura di http://www.pmi.it/autore/barbara-weisz)

12 gennaio 2015

Dal 2015 modello Isee precompilato: rilascio DSU dopo convalida INPS

ISEE
Dal 2015 modello Isee precompilato: rilascio DSU dopo convalida INPS 
Il rilascio del nuovo ISEE 2015, cd. DSU dichiarazione sostitutiva unica che serve ai contribuenti ai fini di riconoscimento di agevolazioni e prestazioni a sostegno del reddito, avverrà per il contribuente solo dopo che i dati inviati dai Caf verranno convalidati dall'INPS.
L'Istituto a sua volta, oltre che incrociare i dati forniti con quelli posseduti dall'Anagrafe tributaria, si occuperà di effettuare il calcolo del reddito sulle nuove soglie e attribuire al contribuente la relativa fascia di reddito. Il passo successivo, sarà il rilascio del modello ISEE 2015 da parte del Caf che verificherà insieme al richiedente la correttezza di tutti i dati, in caso contrario si dovrà inviare una richiesta di correzione della dichiarazione sostitutiva unica all'Inps.

Come funziona modello Isee precompilato e convalidato dall'INPS? 

Fino adesso, il contribuente per fare l'ISEE si è recato al Caf o all'Inps con tutta la sua documentazione per farsi rilasciare la dichiarazione sostitutiva DSU.
Come funziona l'ISEE 2015 precompilato? Dal 2015 invece le regole rilascio ISEE cambieranno, infatti, all'infuori di alcuni dati per i quali continuerà l’autocertificazione da parte del contribuente, tutti gli altri verranno comunicati all’Inps tramite il Caf.
L'Istituto una volta recepito i dati, ne verificherà la correttezza incrociandoli con quelli in possesso dell'archivio dell'anagrafe tributaria, ovvero, informazioni su conti correnti, mutui, dichiarazione dei redditi precedenti ecc, e solo a questo punto, convaliderà il modello ISEE precompilato attribuendo la fascia di reddito in cui rientra il contribuente.
Dopodiché il contribuente dovrà tornare al Caf per visualizzare insieme il modello ISEE convalidato dall'INPS e cioè che tutti i dati inseriti corrispondano alla realtà, in caso contrario, il personale del caf dovrà inviare una richiesta di rettifica all'Istituto per far modificare dati errati o non completi. Se la procedura invece è corretta, il Caf stamperà la relativa DSU, dichiarazione sostitutiva.

Al fine di valutare meglio l’effettiva situazione economica della famiglia, nel nuovo calcolo ISEE 2014 vengono incluse nuove forme di reddito, comprese quelle fiscalmente esenti:
a) reddito complessivo ai fini IRPEF;
b) redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta;
c) ogni altra componente reddituale esente da imposta, compresi i redditi da lavoro dipendente prestato all’estero;
d) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l’obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA. A tal fine, si considera la base imponibile assunta ai fini dell’IRAP, al netto dei costi del personale;
e) assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti;
f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a);
g) redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell’IMU;
h) il reddito figurativo delle attività finanziarie. A tal fine si applicherà al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare (con l’esclusione dei depositi e conti correnti bancari e postali) il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro ovvero, ove inferiore, il tasso di interesse legale vigente al 1° gennaio maggiorato di un punto percentuale;
i) il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero
Dal valore aggregato di tutti i redditi si sottraggono gli assegni periodici corrisposti al coniuge e ai figli e si opera una discriminazione qualitativa delle diverse tipologie di reddito, prevedendo che:
– i redditi da lavoro dipendente vengono decurtati di una quota pari al 20%, fino ad un massimo di 3.000 euro;
– le pensioni e i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari vengono decurtati di una quota analoga, fino ad un massimo di 1.000 euro;
– i redditi agrari relativi agli operatori professionali obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA vengono sottratti;
– l’importo massimo della spesa effettivamente sostenuta per l’affitto registrato che può essere portato in deduzione viene aumentato da 5.165 a 7.000 euro all’anno. Tale importo viene incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo.
Il patrimonio immobiliare è pari al valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni, intestati a persone fisiche non esercenti attività d’impresa, quale definito ai fini IMU al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU, indipendentemente dal periodo di possesso nell’anno. Il valore è così determinato anche in caso di esenzione dal pagamento dell’imposta.
Dal valore del patrimonio mobiliare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro. La predetta soglia è incrementata di 1.000 euro per ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo.
Il nuovo ISEE tiene conto anche dei costi sostenuti da persone con disabilità o non autosufficienti, introducendo franchigie differenziate sulla base dell’entità dell’inabilità dei soggetti. Le classi individuate sono tre: disabilità media, grave e non autosufficienza.
Una volta individuata la classe di appartenenza, si procede poi con un abbattimento diretto del reddito della famiglia in cui è presente la persona con disabilità.
Gli importi degli abbattimenti in somma fissa sono i seguenti:
– 4.000,00 euro per ogni persona con disabilità media, con un incremento fino a 5.500,00 euro se minorenne;
– 5.500,00 euro per ogni persona con disabilità grave, con un incremento fino a 7.500,00 euro se minorenne;
– 7.000,00 euro per ogni persona non autosufficiente, con un incremento fino a 9.500,00 euro se minorenne.
Le persone non autosufficienti potranno dedurre tutte le spese per l’acquisizione, diretta o indiretta, dei servizi di collaboratori domestici e addetti all’assistenza personale o per la retta dovuta per il ricovero presso strutture residenziali.
Le persone con disabilità o non autosufficienti potranno invece dedurre fino a un massimo di 5.000 euro le seguenti spese, certificate a fini fiscali:
– spese sanitarie;
– spese per l’acquisto di cani guida;
– spese sostenute per servizi di interpretariato per le persone sorde;
– spese mediche e di assistenza specifica.

***ISEE : nuove regole.....

***nuovo ISEE ed i conti correnti da dichiarare

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