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22 gennaio 2016

ASDI per disoccupati oltre 55 anni



Arriva l’ASDI, 

Sussidio di disoccupazione (introdotto dal Jobs Act) per i lavoratori con almeno 55 anni che hanno terminato di percepire la NASpI (assicurazione per l’impiego) entro il 31 dicembre 2015 ma che restano in condizioni di bisogno (ISEE sotto i 5mila euro): il decreto applicativo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2016. L’ASDI viene erogata per 6 mesi, a partire dal primo mese successivo a quello del termine di fruizione della NASpI, con importo pari al 75% dell’ultima indennità NASpI percepita, fino a un tetto di 448,07 euro, a cui si aggiungono incrementi per ciascun figlio a carico. 

=> ASDI: a chi spetta l’assegno ....


**** ASDI....

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18 gennaio 2016

Isee, come funziona

*************Isee come funziona*************

Innanzitutto ricordiamo che cos’è e come funziona l’Isee: col termine Isee si intende la dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), necessaria per richiedere quasi tutte le prestazioni sociali e le agevolazioni, con la quale è “misurata” la situazione economica della famiglia.

A seconda della prestazione richiesta, o della situazione in cui versa il nucleo familiare, variano i modelli da utilizzare:

– Isee ordinario o Isee Mini, utile per la generalità dei casi;
– Isee Minorenni, utile per alcuni nuclei monoparentali;
– Isee Università, utile per la richiesta di prestazioni di diritto allo studio;
– Isee sociosanitario, utile per richiedere prestazioni di natura sociale e sanitaria;
– Isee corrente, basato sui redditi degli ultimi dodici mesi;
– Isee integrativo, modello da compilare in caso di situazioni eccezionali o per integrazioni.
Nella dichiarazione devono essere indicati, oltre alla situazione personale e familiare, i seguenti dati, relativi ad ogni componente del nucleo:

– patrimonio immobiliare;
– patrimonio mobiliare (conti correnti, carte di credito, depositi, titoli…);
– redditi (per la maggior parte reperiti direttamente dall’anagrafe tributaria);
– possesso di veicoli.


Isee : giacenza media delle carte di credito

Le carte di credito prepagate con Iban, dal 2016, devono essere indicate tra i rapporti finanziari da inserire nel Quadro FC2 sez. I del modello. Questo comporta, in pratica, che le carte prepagate, da quest’anno, siano assimilate al possesso di un ordinario conto corrente: relativamente a queste carte, difatti, l’istituto di credito emittente deve fornire la giacenza media, per la relativa indicazione nell’Isee. Nell’Isee 2015, invece, era sufficiente inserire il valore al 31 dicembre dell’anno precedente.

La modifica è volta ad evitare comportamenti elusori, come l’azzeramento del saldo della carta al 31 dicembre, e si è resa necessaria anche in virtù del fatto che le prepagate con iban si stiano diffondendo sempre di più, e siano utilizzate in sostituzione dei conti tradizionali.

L’introduzione della giacenza media anche per le carte con Iban, però, può comportare dei problemi, qualora l’istituto di credito non rilasci il dato; in tal caso, sarà il contribuente a doverla quantificare, tramite il seguente procedimento:

– somma di tutti i numeri creditori annuali reperiti negli estratti conto, relativamente a ciascun rapporto;

– divisione della cifra totale per 365.

Ai fini del calcolo dell’Isee, può essere preso in considerazione il saldo al 31 dicembre se:

 la differenza tra il totale di tutti i saldi dei conti correnti indicati e il totale di tutte le giacenze medie è positiva;

 nel corso dell’anno precedente sono stati acquistati beni immobili, altre componenti del patrimonio mobiliare, o sono stati effettuati trasferimenti ad altri componenti del nucleo familiare.

È invece presa in considerazione la giacenza media se la differenza tra il totale di tutti i saldi dei conti correnti indicati e il totale di tutte le giacenze medie è negativa.


Isee : trasferimenti ai familiari

All’interno del modello Isee, come poc’anzi accennato, è specificato che anche i trasferimenti tra familiari rientrano negli incrementi del patrimonio mobiliare: questo, in quanto il calcolo del valore del patrimonio mobiliare in presenza di tale variazione risulterebbe falsato, al pari di quanto accadrebbe per l’acquisto di immobili o di titoli.


Isee Università

Ha subito delle recenti modifiche anche il modello Isee Università, con l’introduzione della casistica dello studente universitario con unico genitore separato, che deve essere indicata nella prima casella del Quadro C del modulo MB.2. La specifica della situazione è necessaria per valutare economicamente, in maniera differente dalla generalità delle ipotesi, il caso in cui nel nucleo sia presente un solo genitore, mentre l’altro risulta separato legalmente e non convivente.
Inoltre, nello stesso modello è specificato che, sebbene lo studente sia generalmente considerato autonomo quando possieda, in prima persona, un’adeguata capacità di reddito, qualora risulti sposato il requisito reddituale deve essere valutato tenendo conto anche dei redditi del coniuge. La specifica si è resa necessaria in quanto, se lo studente non possiede un reddito tale da renderlo indipendente, ma tale reddito è posseduto dal coniuge di quest’ultimo, si realizza comunque l’autonomia dal nucleo familiare originario.


Isee: rimborsi spese

Mentre all’interno dei precedenti modelli Isee non dovevano essere riportati i contributi percepiti a titolo di rimborso spese, qualora le spese fossero rendicontate, nell’Isee  alcuni contributi rendicontati devono essere inseriti comunque. In particolare, devono essere indicati i contributi percepiti quali rimborso spese per collaboratori domestici e addetti all’assistenza personale, in quanto si tratta di costi detratti dall’INPS in via automatica. L’indicazione deve essere effettuata nel Quadro FC8, alla sezione III.

(a cura di : http://www.laleggepertutti.it/)

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14 gennaio 2016

Leasing per l’acquisto della prima casa: è possibile effettuare la sospensione dei pagamenti in caso di oggettive difficoltà. -

Leasing per l’acquisto della prima casa: è possibile effettuare la sospensione dei pagamenti in caso di oggettive difficoltà. 




Come comprare casa con il leasing

*** LEASING ABITATIVO: descrizione integrale dell'agevolazione

BONUS BEBE’ 2016

Si tratta sempre della prevista agevolazione a favore delle famiglie con reddito ISEE basso. Quest’ultima, in base a quanto disposto dalla nuova manovra finanziaria verrà, quindi, erogata anche per i soggetti che sono nati o adottati nel corso del 2016.
Il Bonus Bebè, infatti, viene confermato per tutto il 2016 ai genitori di nuovi nati e a quelli che nel corso dell’anno appena iniziato avranno in adozione un bambino.
IN CHE COSA CONSISTE IL BONUS BEBE’ 2016?
Esso consiste nell’erogazione ai genitori di un assegno “sussidiario” a partire dal momento della nascita del bambino, o in caso di adozione dalla sua entrata in famiglia, fino al compimento del suo terzo anno di vita.
QUALI SONO I REQUISITI PER OTTENERE IL BONUS BEB’ 2016?
Come confermato dallo scorso anno, possono richiedere il Bonus Bebè anche nel 2016 i genitori di bambini nati o adottati dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017.
Per poter accedere al trattamento, tuttavia, si deve rispettare un solo parametro di natura economica, e cioè possedere un reddito ISEE non superiore a 25mila euro l’anno.
A QUANTO AMMONTA IL BONUS BEBE’ 2016?
L’ammontare stabilito per il Bonus non diverge da quello previsto per il 2015. Le modalità di erogazione, quindi, saranno due sulla base dell’importo dell’ISEE del nucleo familiare beneficiario.
1) 80 EURO MENSILI
Le famiglie interessate, sempre se rispondenti ai requisiti richiesti, potranno incassare un importo di 960 euro annui, versati in 12 rate mensili da 80 euro ciascuna qualora il reddito ISEE rientri entro la soglia dei 25mila euro.
2) 160 EURO MENSILI
Nel caso in cui, invece, il nucleo familiare beneficiario possieda un ISEE che non supera i 7mila euro annui le quote mensili del bonus potranno aumentare fino a 160 euro, corrispondenti a 1.920 euro annui, sempre suddivise in 12 rate.
COME E QUANDO PRESENTARE DOMANDA?
Ai fini della richiesta del Bonus Bebè 2016, si ricorda che la domanda deve essere presentata soltanto da uno dei genitori conviventi con il figlio per via telematica all’INPS, tramite il portale dell’Istituto di Previdenza, ricordando di essere provvisti di Carta dei Servizi e di codice PIN di accesso.
La domanda per poter ottenere il Bonus Bebè 2016 deve, inoltre, essere inviata a partire dal giorno della nascita del bambino oppure del suo ingresso nel nucleo familiare, non andando oltre i 90 giorni.
IL BONUS BEBE’ E’ SOGGETTO A TASSAZIONE?
Il Bonus Bebè che verrà erogato nel corso del corrente anno non concorrerà alla formazione del reddito imponibile e pertanto non sarà soggetto ad alcuna tassazione.
QUANDO PUO’ ESSERE INTERROTTO IL BONUS BEBE’ 2016?
Il Bonus Bebè 2016 può subire un’interruzione nei seguenti casi:
-  mancata sussistenza dei requisiti economici richiesti (reddito ISEE);
- intervenuto decesso del bambino;
- intervenuta revoca dell’adozione;
- affidamento in via esclusiva del bambino al genitore che risulta il non richiedente del bonus.
(a cura di http://www.leggioggi.it/)
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13 gennaio 2016

Servizio Civile Nazionale--GARANZIA GIOVANI

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Servizio Civile Nazionale

( scadenza 08-FEB-16)

In data 31/12/2015 l'Ufficio per il Sevizio Civile Nazionale del Dipartimento della Gioventù e del SCN presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (DGeSCN) ha pubblicato il Bando di candidatura per i progetti di Servizio Civile Nazionale in attuazione del programma'Garanzia Giovani' http://www.serviziocivile.gov.it/main/garanzia-giovani/bandi-garanzia-giovani/bandogg_31122015/

valutando positivamente ambedue i due progetti presentati dall'Ente Comune di Palermo così denominati:

- A SCUOLA CON TE - GARANZIA GIOVANI

- CI SEI ANCHE TU - GARANZIA GIOVANI


specificatamente destinati a giovani disoccupati e che non abbiano in corso alcun percorso di studi o formativo.

Possono candidarsi tutti i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni, che abbiano i requisiti richiesti dall'Art. 3 del Bando (è fondamentale leggere l'intero bando prima di candidarsi, comprese le note in calce). http://www.serviziocivile.gov.it/media/597949/bando-gg-sicilia.pdf

Le domande di candidatura dovranno essere presentate entro le ore 14.00 del 08/02/2016 presso - Assessorato alla Cittadinanza Sociale del Comune di Palermo via Garibaldi, 26 - Palazzo Natale di Monterosato 90133 Palermo.

L'istanza può essere inviata anche a mezzo PEC al seguente indirizzo:

settoreservizisocioassistenziali@cert.comune.palermo.it 

I testi dei progetti dell'Ente accreditato in III classe NZ 06477 'Comune di Palermo' sono disponibili in allegato.

Si invitano tutti i candidati interessati ai nostri progetti a prestare massima attenzione alle istruzioni indicate nei testi di progetto al fine di poter compiutamente redigere la domanda di candidatura per le parti che attengono all'autodichiarazione ex DPR 445/2000 in merito alla conoscenza del progetto

Le domande non conformi alle disposizioni del Bando e/o istruzioni contenute nei testi di progetto verranno automaticamente escluse.
Tutte le informazioni che riguardano i candidati saranno pubblicate sul portale del Comune di Palermo nell'area dedicata al Servizio Civile Nazionale o direttamente agli indirizzi e-mail degli interessati.

Si chiede pertanto ad ogni candidato di indicare un valido indirizzo e-mail personale poichė nell'ottica del risparmio energetico e dell'ecosostenibilità ridurremo allo stretto indispensabile l'uso di materiale cartaceo.

Il nostro Ente, attenendosi a quanto indicato nel Bando, renderà noti ai candidati, tramite questo portale, i giorni e le sede in cui avrà luogo la selezione.

Il/La candidato/a che non si presenta, senza giustificato e documentato motivo, nei giorni stabiliti è escluso dalla valutazione.

L'eventuale istanza di assenza giustificata deve essere inoltrata comunque prima della data fissata per il colloquio.


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10 gennaio 2016

Attività Produttive - rilascio degli atti tramite servizio telematico

Attività Produttive - rilascio degli atti tramite servizio telematico

(data pubblicazione 05-GEN-16)

Si comunica che a far data dal 01/01/2016 il rilascio degli atti del settore attività produttive (autorizzazioni, licenze, etc..) verrà effettuato esclusivamente, da parte degli uffici interni competenti, tramite servizio telematico di Posta Elettronica Certificata.
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Riduzioni, agevolazioni ed esenzioni previste dal Regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)- scadenza 31-GEN-16)

  • Riduzioni, agevolazioni ed esenzioni previste dal Regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)Con l’approvazione del Regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)sono state previste le seguenti riduzioni, agevolazioni ed esenzioni:
  • ART. 10 RIDUZIONI
  • 1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la tassa è dovuta in misura pari al 40%della tariffa totale nel caso in cui la distanza dal più vicino punto di raccolta, rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, come definita dal vigente regolamentocomunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani interni ed assimilati, sia superiore a 1000 m.Per la finalità di cui al presente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, gli eventuali viali di accesso privati agli insediamenti.
  • 2. La tassa è dovuta nella misura del 20% della tariffa totale, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, purché l’autorità sanitaria riconosca che le predette circostanze abbiano determinato una situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente.
  • 3. Utenze domestiche:
  • a) la tariffa si applica in misura ridotta del 20%, nella quota fissa e nella quota variabile, nel caso di abitazioni, con unico occupante, con superficie tassabile non
  •  uperiore a mq. 70;
  • b) la tariffa si applica in misura ridotta del 30%, nella quota fissa e nella quota variabile, nel caso abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo. Tale riduzione è riconosciuta a condizione che nella dichiarazione originaria o di variazione il conduttore o detentore dell'abitazione indichi il luogo dell'abitazione di residenza, dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, o che abbia la residenza o la dimora per più di sei mesi all'anno fuori dal territorio nazionale.
  • c) la tariffa si applica in misura ridotta del 30%, nella quota fissa e nella quota variabile, per la parte abitativa della costruzione rurale occupata da agricoltori. La riduzione sopra indicata verrà applicata a condizione che il detentore o occupante dell'abitazione rurale svolga effettivamente attività di coltivatore diretto o agrario, circostanza comprovata da idonea documentazione rilasciata dalla Agenzia
  • delle Entrate.
  • d) la tariffa si applica in misura ridotta del 90%, nella quota variabile, alle utenze domestiche che avviano il compostaggio domestico dei propri scarti organici, per utilizzi in sito del materiale prodotto. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il termine di cui al successivo art. 13 c. 3, di istanza attestante l’attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo corredata dalla documentazione  comprovante l’acquisto dell’apposito contenitore. Con la presentazione della citata  istanza l’utente autorizza il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, finalizzate all’accertamento della reale pratica del compostaggio. Il presente comma si applica a partire dal 1° gennaio 2015.
  • e) La tariffa si applica in misura ridotta del 30% nella quota variabile alle utenze domestiche che effettuino la raccolta differenziata e previa misurazione individuale, effettuata con specifici strumenti, presso apposite isole ecologiche di un quantitativo di rifiuti differenziati pari ad almeno Kg 200 su base annua.
  • ART. 11 AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI
  • 1. La tariffa si applica in misura ridotta del 25%, nella quota fissa e nella quota variabile, al nucleo familiare occupante un immobile destinato a civile abitazione beneficiario di interventi di assistenza sociale quali: buono casa, integrazione all’affitto, sussidio straordinario.
  • 2. La tariffa è ridotta del 100%, nella quota variabile, nel caso di nucleo familiare in cui sia presente un minore in affido ex L. 49/01. Detta agevolazione richiesta dal contribuente, con la modalità ed i termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni è valida per tutto il periodo in cui il minore in affido dimora nell’abitazione del soggetto affidatario”
  • 3. La tariffa è ridotta del 30%, nella quota fissa e nella quota variabile, nei seguenti casi:
  • a) nucleo familiare composto da singolo anziano o da coppia di anziani, con reddito  complessivo non superiore al doppio della fascia esente dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, occupante un immobile destinato a civile abitazione;
  • b) nucleo familiare nel quale sia presente un portatore di handicap (con invalidità del 100%), con reddito complessivo non superiore al doppio della fascia esente dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, occupante un immobile destinato a civile abitazione; Per cittadino anziano s’intende, per gli uomini coloro che hanno conseguito il 65° anno di età, per le donne coloro che hanno conseguito il 60° anno di età.
  • c) agli enti assegnatari di beni confiscati alla mafia utilizzati esclusivamente per finalità sociali.
  • d) agli immobili occupati da ordini religiosi per finalità diverse da quelle di natura commerciale o di servizi;
  • e) abitazioni adibite a dimora delle coppie che contraggono matrimonio o che siano iscritte al Registro delle Unioni Civili a condizione che: l’età di almeno uno dei due componenti non sia superiore ad anni 35 la superficie utile ai fini del tributo non sia superiore a mq. 110 il reddito complessivo del nucleo familiare non sia superiore ad euro 24.000,00. Detta agevolazione, richiesta dal contribuente, con le modalità ed i termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni, corredata della documentazione utile a dimostrare il possesso dei citati requisiti, è valida per un biennio a decorrere dalla data di contrazione del matrimonio o di iscrizione nel Registro delle Unioni Civili.
  • f) agli immobili occupati da commercianti e/o imprenditori che ex art. 3 Legge 23 febbraio 1999, n. 44, sono stati dichiarati vittime del reato di racket .In tal caso detta agevolazione richiesta dal contribuente con la modalità ed i termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni, dovrà essere corredata dalla documentazione utile a dimostrare il possesso del citato requisito;
  • g) abitazioni adibite a dimora di donne con eventuali figlie/i minori che, avendo subito violenza di genere, abbiano intrapreso e concluso un percorso di uscita dalla violenza presso case-rifugio ad indirizzo segreto. Detta agevolazione, richiesta dalla contribuente, con le modalità ed i termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni, corredata della documentazione utile a dimostrare il possesso di tali requisiti, è valida per un biennio a decorrere dalla data in cui la donna è stata ospite presso la struttura ad indirizzo segreto.
  • h) alle abitazioni adibite a dimora di nuclei familiari composti da n. 6 persone, con almeno 4 figli, il cui reddito complessivo non sia superiore a euro 30.000,00
  • 5. Sono esentate dal tributo, nella quota fissa e nella quota variabile, i seguenti casi: a) le abitazioni occupate da nuclei familiari assistiti in modo permanente dal comune. b) le abitazioni occupate da nuclei familiari composti da soggetti titolari, esclusivamente, di pensione il cui reddito complessivo annuo non supera la fascia esente ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi. c) le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni ai sensi della L. 266/91, che espletano, in via esclusiva, servizi di accoglienza a soggetti indigenti, anche con pernottamento, e che non ricevano corrispettivi per tali servizi. d) le società partecipate del comune che occupano o detengono aree scoperte di proprietà comunale, per le quali l’amministrazione consideri prevalente l’interesse pubblico. e) le superfici delle unità immobiliari, o parti di esse, non utilizzate ai fini commerciali e/o di lucro, riconosciute fabbricati storici ai sensi dell’art. 10 D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.,eccedenti il valore metrico di mq. 500

8 gennaio 2016

Scadenza istanze per beneficiare delle riduzioni, agevolazioni ed esenzioni TASSA RIFIUTI (TARI) anno 2016

Scadenza istanze per beneficiare delle riduzioni, agevolazioni ed esenzioni TASSA RIFIUTI (TARI) anno 2016

................................( scadenza 31-GEN-16)

Il prossimo 31 gennaio scade il termine per chiedere riduzioni, agevolazioni o esenzioni dal pagamento della TASSA RIFIUTI (TARI) per l'anno 2016.

Tutti i cittadini che ritengono di averne diritto ai sensi del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale, possono quindi presentare richiesta secondo le modalità previste dallo stesso.

Anche coloro che hanno fatto istanza negli anni scorsi devono ripresentare la domanda, ad eccezione delle richieste presentate dopo il 26/09/2014 ai sensi dell'art. 10 comma 3 lett. a) e b) del regolamento (abitazioni non superiori a 70 mq con un solo occupante e abitazioni con uso stagionale o discontinuo).

Le domande di esenzione agevolazione o riduzione, possono essere presentate anche con modalità telematiche:
- via WEB, tramite registrazione sul 'Portale servizi online' del sito del Comune (www.comune.palermo.it) e accesso al 'Cassetto tributi' (modalità consigliata);
- tramite posta elettronica certificata, inviando i moduli messi a disposizione dall'Amministrazione e scaricabili dal sito del Comune al link 'modulistica on line - Area Bilancio e Risorse Finanziarie' opportunamente firmati, allegando copia del documento di identità, all'indirizzo:tarsutarestari@cert.comune.palermo.it

Tutte le richieste di riduzione agevolazione o esenzione devono essere accompagnate da documenti che dimostrino lo stato di fatto o di diritto (art. 12 del Regolamento TARI).


Per avere maggiori informazioni:
Il Regolamento è disponibile in allegato.
Per contatti: 091 6168139 lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.30, ovvero sportelli informativi TARI di Via Ausonia n. 67 (Polo Tecnico) e di P.zza G. Cesare n.6, nei giorni e orari di apertura: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.30, previo appuntamento (da prenotare via sms o via web).

La Pensione di Invalidità Civile 2016



La prestazione è concessa per 13 mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento dell'inabilità, non è reversibile ai superstiti ed è pari, per il 2016, a 279,47 € al mese.
Il reddito. Per avere diritto alla pensione di invalidità civile gli interessati devono rispettare determinati limiti reddituali, che comunque risultano di gran lunga più elevati rispetto a quelli previsti per l'assegno mensile di invalidità. Per l'anno 2016 il limite di reddito annuo da rispettare è pari a 16.532,10€.
Compatibilità con altre prestazioni. A differenza di quanto previsto per l'assegno mensile, la pensione di invalidità civile non è incompatibile con alcuna altra prestazione a carattere previdenziale.
Non è invece compatibile con altre prestazioni assistenziali per il principio generale in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo che impedisce all'invalido di percepire per la stessa patologia più benefici economici. Pertanto le diverse prestazioni possono essere riconosciute a condizione che non si percepiscano per la stessa patologia benefici per causa di guerra, di lavoro o di servizio. Nè ovviamente la pensione può essere riconosciuta qualora il titolare percepisca gli indennizzi previsti in favore per i ciechi civili e per i sordomuti per i quali valgono i criteri dettati da norme specifiche.
Trasformazione. La prestazione, come indicato, spetta sino a 65 anni e 7 mesi di età (requisito di età da adeguare alla speranza di vita Istat). Al compimento della suddetta età la pensione si trasforma automaticamente in assegno sociale.

a cura di  http://www.pensionioggi.it/


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7 gennaio 2016

IMU e TASI: tutte le novità dal 2016

Dal 2016 è abolita la TASI, Imposta Unica Comunale sui servizi indivisibili, per quanto riguarda le abitazioni principali, anche per i contribuenti separati o divorziati per gli immobili assegnati dall’ex coniuge. Abolita anche la quota dovuta dagli inquilini che utilizzano l’immobile in locazione come abitazione principale.
Restano esclusi solo gli immobili di particolare pregio, ville e castelli.
Eliminata anche l’IMU sui terreni agricoli ricadenti in aree montane e colline.
A partire dal 2016 viene introdotto un bonus fiscale, pari al 50% dell’imponibile fiscale IMU e TASI per gli immobili concessi in uso a parenti in linea retta di primo grado (figli o genitori).
Per ottenere uno sconto del 50% sul versamento IMU e TASI 2016 è necessario rispettare alcuni requisiti ed effettuare alcuni adempimenti.
I requisiti da rispettare sono così riassumibili:
  • Il proprietario dell’immobile (comodante), oltre alla casa concessa in comodato, può essere proprietario solo di un’altra abitazione, quella principale, e detto immobile deve trovarsi nello stesso Comune in cui si trova l’immobile concesso in comodato ai familiari;
  • Il comodatario deve essere un parente in linea retta di primo grado, di conseguenza deve trattarsi di uno o entrambi i genitori, oppure un figlio;
  • Il comodatario deve utilizzare l’immobile concesso in comodato come propria abitazione principale.
Per ottenere l’agevolazione fiscale è necessario porre in essere i seguenti adempimenti:
  • Registrazione del contratto di comodato d’uso gratuito entro 20 giorni dalla data della stipula dell’atto. Il costo per la registrazione del contratto è di euro 200 per l’imposta di registro oltre le marche da bollo (euro 16 per ogni copia);
  • Presentazione della dichiarazione IMU 2016 entro il 30 giugno 2017, da parte del comodante.
Quindi, in conseguenza all’interpretazione letterale della norma, il contribuente che vuole ottenere lo sconto a partire dal primo semestre 2016, ha l’obbligo immediato di predisporre e registrare dal 1° al 20 gennaio 2016 il contratto di comodato d’uso gratuito.
(A CURA DI http://www.monrealeinforma.it/monreale-informa/)
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5 gennaio 2016

Isee 2016: nuovi modelli e istruzioni per la richiesta

  • logo dell'Inps


  • Tutti gli ISEE fatti nel 2015 scadono il 15 gennaio 2016!
  • Per richiedere, nel 2016, nuove prestazioni di sostegno al reddito (o rinnovarne di vecchi, come il bonus bebè, ecc.) è obbligatorio avere presentato la DSU per richiedere l'ISEE 2016.

  • Isee 2016: nuovi modelli e istruzioni per la richiesta

  • Con decreto 363 del 29 dicembre 2015 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
  • di concerto con il Ministero dell’Economia,  sono stati approvati i nuovi modelli Isee e le relative
  •  istruzioni che sostituiscono, dal 1° gennaio 2016, la precedente modulistica.

  • Si  riepilogano, di seguito, le principali modifiche ed integrazioni apportate alla modulistica e alle istruzioni ISEE:
  •  
  • -          sono state aggiornate le indicazioni agli anni e sono stati inseriti i riferimenti (righi, colonne, codici) alle dichiarazioni e certificazioni fiscali relative all’anno d’imposta 2014;
  • -          è stata modificata la denominazione della casella riferita a soggetti minorenni, presente nel Quadro A dei moduli MB.1 e  MB.1rid, precisando meglio che tale casella deve essere barrata nel caso in cui il minorenne nell’anno di riferimento non abbia avuto trattamenti, redditi nonché patrimoni;
  • -          è stata introdotta per lo studente universitario la casistica dell’unico genitore separato. A tal fine è stato modificata la dizione della prima casella del Quadro C del modulo MB.2  per ricomprendere anche il caso in cui “nel nucleo è presente un solo genitore, mentre l’altro risulta separato legalmente e non convivente”;
  • -          è stato precisato nelle istruzioni che “l’adeguata capacità di reddito” deve essere riferita, in linea di principio, al singolo studente universitario. Se tuttavia questi è coniugato, il predetto requisito deve essere valutato tenendo conto anche dei redditi del coniuge dello studente universitario;
  • -          nelle istruzioni sono state inseriti alcuni chiarimenti in tema di patrimonio mobiliare (ad esempio viene specificato il criterio di conversione del patrimonio all’estero, viene precisato che tra gli incrementi del patrimonio mobiliare rientrano i “trasferimenti” tra componenti dello stesso nucleo familiare, vengono indicate le carte prepagate con IBAN tra i rapporti finanziari da inserire nel Quadro FC2 sez. I);
  • -          è stata introdotta una deroga al principio per il quale non vanno riportati in DSU i contributi  a titolo di rimborso spese laddove le spese siano rendicontate. In particolare, devono essere indicati i contributi per spese per collaboratori domestici e addetti all’assistenza personale poiché, seppur le stesse spese siano rendicontate, sono detratte dall’INPS in via automatica (Quadro FC8 sezione III);
  • -          è stato inserito nel Quadro FC8 del modulo FC.3 una casella da spuntare nell’ipotesi di componente esonerato dalla presentazione della dichiarazione fiscale o di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali. Ciò consente una migliore individuazione delle ipotesi in cui i dati reddituali vengono autodichiarati dal dichiarante.
  • Resta fermo il precedente modello di attestazione relativo al 2015
  • Per la richiesta della nuova DSU potete rivolgervi presso un CAF
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4 gennaio 2016

Nuovo status di disoccupato parziale, per i dipendenti ed autonomi che guadagnano poco....

Nuovo status di disoccupato parziale, per i dipendenti che guadagnano meno di 8.000 euro l’anno, e per i lavoratori autonomi con redditi inferiori a 4800 euro. 

Stato di disoccupazione parziale

Resta sempre in piedi il “vecchio” stato di disoccupazione, che spetta a chi è privo d’impiego ed ha reso la dichiarazione d’immediata disponibilità (Did) all’Inps, in sede di richiesta dell’indennità di disoccupazione
Oltre allo stato di disoccupazione ordinaria, però, è previsto dalla nuova normativa lo stato di disoccupato parziale: questo spetta a chi è occupato come lavoratore dipendente, se il reddito annuo non supera gli 8.000 euro, oppure a chi è occupato come lavoratore autonomo, se il reddito annuo non supera i 4.800 euro.

Disoccupazione parziale e Naspi

I disoccupati parziali, come già precedentemente chiarito dall’Inps, e confermato dalla Circolare del Ministero del lavoro, possono fruire, qualora possiedano i requisiti minimi di contribuzione, dell’indennità di disoccupazione (ora Naspi). In particolare:
 – per i lavoratori con contratto a tempo determinato, di durata minore di 6 mesi, con reddito sotto la soglia di esenzione (8.000 euro), la disoccupazione viene mantenuta, ma ridotta dell’80% del reddito conseguito col nuovo impiego;
 – se il nuovo lavoro dura meno di 6 mesi, ed il reddito è sopra la soglia di esenzione, l’indennità è sospesa per tutta la durata del rapporto lavorativo: l’erogazione sarà ripresa soltanto dopo la cessazione;
 – se il nuovo rapporto è a tempo indeterminato o di durata superiore ai 6 mesi, ma il reddito risulta sotto la soglia di esenzione, la Naspi non si perde, ma viene ridotta dell’80% del reddito conseguito col nuovo impiego;
 – se il nuovo lavoro è a tempo indeterminato o dura più di 6 mesi, ed il reddito annuale risulta superiore alla soglia di esenzione, il soggetto perde il diritto alla Naspi;
 – se il reddito da considerare per verificare il diritto alla Naspi deriva da lavoro occasionale accessorio ( quello, in pratica, pagato con i voucher, o buoni lavoro), il totale di quanto incassato con i ticket non potrà superare 3.000 euro;
 -infine, se il nuovo reddito deriva da lavoro autonomo o d’impresa, la Naspi non si perde sino a 4.800 euro annui, ma l’indennità, come negli altri casi, è ridotta in misura pari all’80% delle entrate presunte.
 Le regole di cumulo esposte valgono, come chiarito dal Ministero del lavoro, anche per altre tipologie di prestazioni rivolte ai disoccupati.
Il Ministero ha poi ricordato le nuove condizioni per fruire dello stato di disoccupazione, oltre ai limiti di reddito ed alla dichiarazione di disponibilità: è indispensabile, difatti, che il lavoratore firmi, presso il Centro per l’Impiego, il patto di servizio. Tale documento contiene un programma personalizzato, che il disoccupato dovrà rispettare, per continuare a fruire sia dello stato di disoccupazione, sia delle relative indennità (non solo Naspi, l’indennità che sostituisce la disoccupazione ordinaria e quella a requisiti ridotti, ma anche la Dis-Coll, cioè l’indennità per i Cococo, e l’Asdi, l’assegno di ricollocamento).
 Chi non rispetta il patto di servizio, non presentandosi ad appuntamenti presso il Centro per l’Impiego, ad incontri di orientamento, o ad attività di formazione, oltreché, ovviamente, chi non accetta un’offerta di lavoro congrua, perderà sia l’indennità che lo stato di disoccupazione: un apparato sanzionatorio che troverà attuazione a breve, non appena saranno operative tutte le misure previste dai nuovi decreti.
(a cura di http://www.laleggepertutti.it/)

30 dicembre 2015

Tram, queste le frequenze ufficiali: Linea 1 servita ogni 5 minuti

L’attuale sistema tranviario realizzato all’interno del Comune di Palermo è costituito da tre linee tranviarie confluenti dalla periferia di Palermo verso alcuni centri di interesse prossimi al centro della città ed è gestito con i seguenti 4 itinerari :
Linea 1 “Roccella” : lunga ca. 5,5 km , in doppio binario, collega la zona est della città direttamente alla Stazione Centrale FS, favorendo così l’interscambio anche con le linee ferroviarie regionali e a lunga percorrenza.
Frequenza 5’ – tram in servizio: 8
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Linea 2 “Borgonuovo –Notarbartolo”: lunga circa 4,8 km,  in doppio binario, collega il quartiere Borgo Nuovo (zona nord-ovest della città) con la Stazione FS Notarbartolo.
Frequenza 10’ – tram in servizio: 3
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Linea 3 “C.E.P. – Notarbartolo”: lunga circa 5 km, in doppio binario, collega il grosso insediamento abitativo del quartiere CEP con la Stazione FS Notarbartolo.
Frequenza 10’ – tram in servizio: 3
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Linea 4 “Notarbartolo-Calatafimi-Notarbartolo”: circolare lunga circa 8 km, collega il grosso insediamento abitativo del quartiere Notarbartolo con l’area est della Città nella zona nevralgica attraversata da Corso Calatafimi.
Frequenza 12’ – tram in servizio: 3
In estrema sintesi, le caratteristiche peculiari del sistema di trasporto appena realizzato sono:
  • Tre linee per una lunghezza totale di 18,310 km
  • Velocità commerciale 20 km/h
  • 44 fermate compresi 5 Terminal due dei quali, Stazione Centrale e Stazione Notarbartolo, parti integranti dei due più importanti nodi di scambio previsti dal Piano Integrato per il Trasporto Pubblico
  • sede tranviaria propria protetta, in modo da limitare le interferenze del traffico privato sull’esercizio ai soli attraversamenti trasversali (peraltro di tipo protetto) e garantire un’elevata velocità commerciale;
  • 88 interferenze di cui 62 incroci stradali, 26 attraversamenti pedonali e 3 rotatorie
  • Due depositi: Roccella e Leonardo da Vinci per il ricovero e la manutenzione dei veicoli in zona Roccella (capacità di ricovero di 18 treni al coperto) in adiacenza al Centro Commerciale Forum ed in Via Castellana (capacità di ricovero di 12 treni al coperto) in prossimità della rotonda di confluenza tra la Via L.do da Vinci e la Via Michelangelo
  • Flotta composta da 17 veicoli Bombardier Flexity Outlook di concezione innovativa, a pavimento totalmente ribassato per facilitare la salita di persone a limitata mobilità;
  • Capacità del sistema attuale: 75.000 pax/giorno 24,5 mln pax/anno
  • asservimento semaforico agli incroci e lungo i passaggi pedonali, per avere la via libera per il tram (onda verde).
  • Costo del biglietto: al momento è lo stesso di quello previsto per gli autobus: 1,40 euro per 90 minuti di corsa ed è utilizzabile per entrambi i mezzi di trasporto.
  • ( a cura di http://mobilita.org/ )
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