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10 gennaio 2016

Riduzioni, agevolazioni ed esenzioni previste dal Regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)- scadenza 31-GEN-16)

  • Riduzioni, agevolazioni ed esenzioni previste dal Regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)Con l’approvazione del Regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)sono state previste le seguenti riduzioni, agevolazioni ed esenzioni:
  • ART. 10 RIDUZIONI
  • 1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la tassa è dovuta in misura pari al 40%della tariffa totale nel caso in cui la distanza dal più vicino punto di raccolta, rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, come definita dal vigente regolamentocomunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani interni ed assimilati, sia superiore a 1000 m.Per la finalità di cui al presente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, gli eventuali viali di accesso privati agli insediamenti.
  • 2. La tassa è dovuta nella misura del 20% della tariffa totale, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, purché l’autorità sanitaria riconosca che le predette circostanze abbiano determinato una situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente.
  • 3. Utenze domestiche:
  • a) la tariffa si applica in misura ridotta del 20%, nella quota fissa e nella quota variabile, nel caso di abitazioni, con unico occupante, con superficie tassabile non
  •  uperiore a mq. 70;
  • b) la tariffa si applica in misura ridotta del 30%, nella quota fissa e nella quota variabile, nel caso abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo. Tale riduzione è riconosciuta a condizione che nella dichiarazione originaria o di variazione il conduttore o detentore dell'abitazione indichi il luogo dell'abitazione di residenza, dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, o che abbia la residenza o la dimora per più di sei mesi all'anno fuori dal territorio nazionale.
  • c) la tariffa si applica in misura ridotta del 30%, nella quota fissa e nella quota variabile, per la parte abitativa della costruzione rurale occupata da agricoltori. La riduzione sopra indicata verrà applicata a condizione che il detentore o occupante dell'abitazione rurale svolga effettivamente attività di coltivatore diretto o agrario, circostanza comprovata da idonea documentazione rilasciata dalla Agenzia
  • delle Entrate.
  • d) la tariffa si applica in misura ridotta del 90%, nella quota variabile, alle utenze domestiche che avviano il compostaggio domestico dei propri scarti organici, per utilizzi in sito del materiale prodotto. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il termine di cui al successivo art. 13 c. 3, di istanza attestante l’attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo corredata dalla documentazione  comprovante l’acquisto dell’apposito contenitore. Con la presentazione della citata  istanza l’utente autorizza il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, finalizzate all’accertamento della reale pratica del compostaggio. Il presente comma si applica a partire dal 1° gennaio 2015.
  • e) La tariffa si applica in misura ridotta del 30% nella quota variabile alle utenze domestiche che effettuino la raccolta differenziata e previa misurazione individuale, effettuata con specifici strumenti, presso apposite isole ecologiche di un quantitativo di rifiuti differenziati pari ad almeno Kg 200 su base annua.
  • ART. 11 AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI
  • 1. La tariffa si applica in misura ridotta del 25%, nella quota fissa e nella quota variabile, al nucleo familiare occupante un immobile destinato a civile abitazione beneficiario di interventi di assistenza sociale quali: buono casa, integrazione all’affitto, sussidio straordinario.
  • 2. La tariffa è ridotta del 100%, nella quota variabile, nel caso di nucleo familiare in cui sia presente un minore in affido ex L. 49/01. Detta agevolazione richiesta dal contribuente, con la modalità ed i termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni è valida per tutto il periodo in cui il minore in affido dimora nell’abitazione del soggetto affidatario”
  • 3. La tariffa è ridotta del 30%, nella quota fissa e nella quota variabile, nei seguenti casi:
  • a) nucleo familiare composto da singolo anziano o da coppia di anziani, con reddito  complessivo non superiore al doppio della fascia esente dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, occupante un immobile destinato a civile abitazione;
  • b) nucleo familiare nel quale sia presente un portatore di handicap (con invalidità del 100%), con reddito complessivo non superiore al doppio della fascia esente dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, occupante un immobile destinato a civile abitazione; Per cittadino anziano s’intende, per gli uomini coloro che hanno conseguito il 65° anno di età, per le donne coloro che hanno conseguito il 60° anno di età.
  • c) agli enti assegnatari di beni confiscati alla mafia utilizzati esclusivamente per finalità sociali.
  • d) agli immobili occupati da ordini religiosi per finalità diverse da quelle di natura commerciale o di servizi;
  • e) abitazioni adibite a dimora delle coppie che contraggono matrimonio o che siano iscritte al Registro delle Unioni Civili a condizione che: l’età di almeno uno dei due componenti non sia superiore ad anni 35 la superficie utile ai fini del tributo non sia superiore a mq. 110 il reddito complessivo del nucleo familiare non sia superiore ad euro 24.000,00. Detta agevolazione, richiesta dal contribuente, con le modalità ed i termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni, corredata della documentazione utile a dimostrare il possesso dei citati requisiti, è valida per un biennio a decorrere dalla data di contrazione del matrimonio o di iscrizione nel Registro delle Unioni Civili.
  • f) agli immobili occupati da commercianti e/o imprenditori che ex art. 3 Legge 23 febbraio 1999, n. 44, sono stati dichiarati vittime del reato di racket .In tal caso detta agevolazione richiesta dal contribuente con la modalità ed i termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni, dovrà essere corredata dalla documentazione utile a dimostrare il possesso del citato requisito;
  • g) abitazioni adibite a dimora di donne con eventuali figlie/i minori che, avendo subito violenza di genere, abbiano intrapreso e concluso un percorso di uscita dalla violenza presso case-rifugio ad indirizzo segreto. Detta agevolazione, richiesta dalla contribuente, con le modalità ed i termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni, corredata della documentazione utile a dimostrare il possesso di tali requisiti, è valida per un biennio a decorrere dalla data in cui la donna è stata ospite presso la struttura ad indirizzo segreto.
  • h) alle abitazioni adibite a dimora di nuclei familiari composti da n. 6 persone, con almeno 4 figli, il cui reddito complessivo non sia superiore a euro 30.000,00
  • 5. Sono esentate dal tributo, nella quota fissa e nella quota variabile, i seguenti casi: a) le abitazioni occupate da nuclei familiari assistiti in modo permanente dal comune. b) le abitazioni occupate da nuclei familiari composti da soggetti titolari, esclusivamente, di pensione il cui reddito complessivo annuo non supera la fascia esente ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi. c) le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni ai sensi della L. 266/91, che espletano, in via esclusiva, servizi di accoglienza a soggetti indigenti, anche con pernottamento, e che non ricevano corrispettivi per tali servizi. d) le società partecipate del comune che occupano o detengono aree scoperte di proprietà comunale, per le quali l’amministrazione consideri prevalente l’interesse pubblico. e) le superfici delle unità immobiliari, o parti di esse, non utilizzate ai fini commerciali e/o di lucro, riconosciute fabbricati storici ai sensi dell’art. 10 D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.,eccedenti il valore metrico di mq. 500

8 gennaio 2016

Scadenza istanze per beneficiare delle riduzioni, agevolazioni ed esenzioni TASSA RIFIUTI (TARI) anno 2016

Scadenza istanze per beneficiare delle riduzioni, agevolazioni ed esenzioni TASSA RIFIUTI (TARI) anno 2016

................................( scadenza 31-GEN-16)

Il prossimo 31 gennaio scade il termine per chiedere riduzioni, agevolazioni o esenzioni dal pagamento della TASSA RIFIUTI (TARI) per l'anno 2016.

Tutti i cittadini che ritengono di averne diritto ai sensi del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale, possono quindi presentare richiesta secondo le modalità previste dallo stesso.

Anche coloro che hanno fatto istanza negli anni scorsi devono ripresentare la domanda, ad eccezione delle richieste presentate dopo il 26/09/2014 ai sensi dell'art. 10 comma 3 lett. a) e b) del regolamento (abitazioni non superiori a 70 mq con un solo occupante e abitazioni con uso stagionale o discontinuo).

Le domande di esenzione agevolazione o riduzione, possono essere presentate anche con modalità telematiche:
- via WEB, tramite registrazione sul 'Portale servizi online' del sito del Comune (www.comune.palermo.it) e accesso al 'Cassetto tributi' (modalità consigliata);
- tramite posta elettronica certificata, inviando i moduli messi a disposizione dall'Amministrazione e scaricabili dal sito del Comune al link 'modulistica on line - Area Bilancio e Risorse Finanziarie' opportunamente firmati, allegando copia del documento di identità, all'indirizzo:tarsutarestari@cert.comune.palermo.it

Tutte le richieste di riduzione agevolazione o esenzione devono essere accompagnate da documenti che dimostrino lo stato di fatto o di diritto (art. 12 del Regolamento TARI).


Per avere maggiori informazioni:
Il Regolamento è disponibile in allegato.
Per contatti: 091 6168139 lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.30, ovvero sportelli informativi TARI di Via Ausonia n. 67 (Polo Tecnico) e di P.zza G. Cesare n.6, nei giorni e orari di apertura: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.30, previo appuntamento (da prenotare via sms o via web).

La Pensione di Invalidità Civile 2016



La prestazione è concessa per 13 mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento dell'inabilità, non è reversibile ai superstiti ed è pari, per il 2016, a 279,47 € al mese.
Il reddito. Per avere diritto alla pensione di invalidità civile gli interessati devono rispettare determinati limiti reddituali, che comunque risultano di gran lunga più elevati rispetto a quelli previsti per l'assegno mensile di invalidità. Per l'anno 2016 il limite di reddito annuo da rispettare è pari a 16.532,10€.
Compatibilità con altre prestazioni. A differenza di quanto previsto per l'assegno mensile, la pensione di invalidità civile non è incompatibile con alcuna altra prestazione a carattere previdenziale.
Non è invece compatibile con altre prestazioni assistenziali per il principio generale in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo che impedisce all'invalido di percepire per la stessa patologia più benefici economici. Pertanto le diverse prestazioni possono essere riconosciute a condizione che non si percepiscano per la stessa patologia benefici per causa di guerra, di lavoro o di servizio. Nè ovviamente la pensione può essere riconosciuta qualora il titolare percepisca gli indennizzi previsti in favore per i ciechi civili e per i sordomuti per i quali valgono i criteri dettati da norme specifiche.
Trasformazione. La prestazione, come indicato, spetta sino a 65 anni e 7 mesi di età (requisito di età da adeguare alla speranza di vita Istat). Al compimento della suddetta età la pensione si trasforma automaticamente in assegno sociale.

a cura di  http://www.pensionioggi.it/


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7 gennaio 2016

IMU e TASI: tutte le novità dal 2016

Dal 2016 è abolita la TASI, Imposta Unica Comunale sui servizi indivisibili, per quanto riguarda le abitazioni principali, anche per i contribuenti separati o divorziati per gli immobili assegnati dall’ex coniuge. Abolita anche la quota dovuta dagli inquilini che utilizzano l’immobile in locazione come abitazione principale.
Restano esclusi solo gli immobili di particolare pregio, ville e castelli.
Eliminata anche l’IMU sui terreni agricoli ricadenti in aree montane e colline.
A partire dal 2016 viene introdotto un bonus fiscale, pari al 50% dell’imponibile fiscale IMU e TASI per gli immobili concessi in uso a parenti in linea retta di primo grado (figli o genitori).
Per ottenere uno sconto del 50% sul versamento IMU e TASI 2016 è necessario rispettare alcuni requisiti ed effettuare alcuni adempimenti.
I requisiti da rispettare sono così riassumibili:
  • Il proprietario dell’immobile (comodante), oltre alla casa concessa in comodato, può essere proprietario solo di un’altra abitazione, quella principale, e detto immobile deve trovarsi nello stesso Comune in cui si trova l’immobile concesso in comodato ai familiari;
  • Il comodatario deve essere un parente in linea retta di primo grado, di conseguenza deve trattarsi di uno o entrambi i genitori, oppure un figlio;
  • Il comodatario deve utilizzare l’immobile concesso in comodato come propria abitazione principale.
Per ottenere l’agevolazione fiscale è necessario porre in essere i seguenti adempimenti:
  • Registrazione del contratto di comodato d’uso gratuito entro 20 giorni dalla data della stipula dell’atto. Il costo per la registrazione del contratto è di euro 200 per l’imposta di registro oltre le marche da bollo (euro 16 per ogni copia);
  • Presentazione della dichiarazione IMU 2016 entro il 30 giugno 2017, da parte del comodante.
Quindi, in conseguenza all’interpretazione letterale della norma, il contribuente che vuole ottenere lo sconto a partire dal primo semestre 2016, ha l’obbligo immediato di predisporre e registrare dal 1° al 20 gennaio 2016 il contratto di comodato d’uso gratuito.
(A CURA DI http://www.monrealeinforma.it/monreale-informa/)
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5 gennaio 2016

Isee 2016: nuovi modelli e istruzioni per la richiesta

  • logo dell'Inps


  • Tutti gli ISEE fatti nel 2015 scadono il 15 gennaio 2016!
  • Per richiedere, nel 2016, nuove prestazioni di sostegno al reddito (o rinnovarne di vecchi, come il bonus bebè, ecc.) è obbligatorio avere presentato la DSU per richiedere l'ISEE 2016.

  • Isee 2016: nuovi modelli e istruzioni per la richiesta

  • Con decreto 363 del 29 dicembre 2015 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
  • di concerto con il Ministero dell’Economia,  sono stati approvati i nuovi modelli Isee e le relative
  •  istruzioni che sostituiscono, dal 1° gennaio 2016, la precedente modulistica.

  • Si  riepilogano, di seguito, le principali modifiche ed integrazioni apportate alla modulistica e alle istruzioni ISEE:
  •  
  • -          sono state aggiornate le indicazioni agli anni e sono stati inseriti i riferimenti (righi, colonne, codici) alle dichiarazioni e certificazioni fiscali relative all’anno d’imposta 2014;
  • -          è stata modificata la denominazione della casella riferita a soggetti minorenni, presente nel Quadro A dei moduli MB.1 e  MB.1rid, precisando meglio che tale casella deve essere barrata nel caso in cui il minorenne nell’anno di riferimento non abbia avuto trattamenti, redditi nonché patrimoni;
  • -          è stata introdotta per lo studente universitario la casistica dell’unico genitore separato. A tal fine è stato modificata la dizione della prima casella del Quadro C del modulo MB.2  per ricomprendere anche il caso in cui “nel nucleo è presente un solo genitore, mentre l’altro risulta separato legalmente e non convivente”;
  • -          è stato precisato nelle istruzioni che “l’adeguata capacità di reddito” deve essere riferita, in linea di principio, al singolo studente universitario. Se tuttavia questi è coniugato, il predetto requisito deve essere valutato tenendo conto anche dei redditi del coniuge dello studente universitario;
  • -          nelle istruzioni sono state inseriti alcuni chiarimenti in tema di patrimonio mobiliare (ad esempio viene specificato il criterio di conversione del patrimonio all’estero, viene precisato che tra gli incrementi del patrimonio mobiliare rientrano i “trasferimenti” tra componenti dello stesso nucleo familiare, vengono indicate le carte prepagate con IBAN tra i rapporti finanziari da inserire nel Quadro FC2 sez. I);
  • -          è stata introdotta una deroga al principio per il quale non vanno riportati in DSU i contributi  a titolo di rimborso spese laddove le spese siano rendicontate. In particolare, devono essere indicati i contributi per spese per collaboratori domestici e addetti all’assistenza personale poiché, seppur le stesse spese siano rendicontate, sono detratte dall’INPS in via automatica (Quadro FC8 sezione III);
  • -          è stato inserito nel Quadro FC8 del modulo FC.3 una casella da spuntare nell’ipotesi di componente esonerato dalla presentazione della dichiarazione fiscale o di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali. Ciò consente una migliore individuazione delle ipotesi in cui i dati reddituali vengono autodichiarati dal dichiarante.
  • Resta fermo il precedente modello di attestazione relativo al 2015
  • Per la richiesta della nuova DSU potete rivolgervi presso un CAF
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4 gennaio 2016

Nuovo status di disoccupato parziale, per i dipendenti ed autonomi che guadagnano poco....

Nuovo status di disoccupato parziale, per i dipendenti che guadagnano meno di 8.000 euro l’anno, e per i lavoratori autonomi con redditi inferiori a 4800 euro. 

Stato di disoccupazione parziale

Resta sempre in piedi il “vecchio” stato di disoccupazione, che spetta a chi è privo d’impiego ed ha reso la dichiarazione d’immediata disponibilità (Did) all’Inps, in sede di richiesta dell’indennità di disoccupazione
Oltre allo stato di disoccupazione ordinaria, però, è previsto dalla nuova normativa lo stato di disoccupato parziale: questo spetta a chi è occupato come lavoratore dipendente, se il reddito annuo non supera gli 8.000 euro, oppure a chi è occupato come lavoratore autonomo, se il reddito annuo non supera i 4.800 euro.

Disoccupazione parziale e Naspi

I disoccupati parziali, come già precedentemente chiarito dall’Inps, e confermato dalla Circolare del Ministero del lavoro, possono fruire, qualora possiedano i requisiti minimi di contribuzione, dell’indennità di disoccupazione (ora Naspi). In particolare:
 – per i lavoratori con contratto a tempo determinato, di durata minore di 6 mesi, con reddito sotto la soglia di esenzione (8.000 euro), la disoccupazione viene mantenuta, ma ridotta dell’80% del reddito conseguito col nuovo impiego;
 – se il nuovo lavoro dura meno di 6 mesi, ed il reddito è sopra la soglia di esenzione, l’indennità è sospesa per tutta la durata del rapporto lavorativo: l’erogazione sarà ripresa soltanto dopo la cessazione;
 – se il nuovo rapporto è a tempo indeterminato o di durata superiore ai 6 mesi, ma il reddito risulta sotto la soglia di esenzione, la Naspi non si perde, ma viene ridotta dell’80% del reddito conseguito col nuovo impiego;
 – se il nuovo lavoro è a tempo indeterminato o dura più di 6 mesi, ed il reddito annuale risulta superiore alla soglia di esenzione, il soggetto perde il diritto alla Naspi;
 – se il reddito da considerare per verificare il diritto alla Naspi deriva da lavoro occasionale accessorio ( quello, in pratica, pagato con i voucher, o buoni lavoro), il totale di quanto incassato con i ticket non potrà superare 3.000 euro;
 -infine, se il nuovo reddito deriva da lavoro autonomo o d’impresa, la Naspi non si perde sino a 4.800 euro annui, ma l’indennità, come negli altri casi, è ridotta in misura pari all’80% delle entrate presunte.
 Le regole di cumulo esposte valgono, come chiarito dal Ministero del lavoro, anche per altre tipologie di prestazioni rivolte ai disoccupati.
Il Ministero ha poi ricordato le nuove condizioni per fruire dello stato di disoccupazione, oltre ai limiti di reddito ed alla dichiarazione di disponibilità: è indispensabile, difatti, che il lavoratore firmi, presso il Centro per l’Impiego, il patto di servizio. Tale documento contiene un programma personalizzato, che il disoccupato dovrà rispettare, per continuare a fruire sia dello stato di disoccupazione, sia delle relative indennità (non solo Naspi, l’indennità che sostituisce la disoccupazione ordinaria e quella a requisiti ridotti, ma anche la Dis-Coll, cioè l’indennità per i Cococo, e l’Asdi, l’assegno di ricollocamento).
 Chi non rispetta il patto di servizio, non presentandosi ad appuntamenti presso il Centro per l’Impiego, ad incontri di orientamento, o ad attività di formazione, oltreché, ovviamente, chi non accetta un’offerta di lavoro congrua, perderà sia l’indennità che lo stato di disoccupazione: un apparato sanzionatorio che troverà attuazione a breve, non appena saranno operative tutte le misure previste dai nuovi decreti.
(a cura di http://www.laleggepertutti.it/)

30 dicembre 2015

Tram, queste le frequenze ufficiali: Linea 1 servita ogni 5 minuti

L’attuale sistema tranviario realizzato all’interno del Comune di Palermo è costituito da tre linee tranviarie confluenti dalla periferia di Palermo verso alcuni centri di interesse prossimi al centro della città ed è gestito con i seguenti 4 itinerari :
Linea 1 “Roccella” : lunga ca. 5,5 km , in doppio binario, collega la zona est della città direttamente alla Stazione Centrale FS, favorendo così l’interscambio anche con le linee ferroviarie regionali e a lunga percorrenza.
Frequenza 5’ – tram in servizio: 8
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Linea 2 “Borgonuovo –Notarbartolo”: lunga circa 4,8 km,  in doppio binario, collega il quartiere Borgo Nuovo (zona nord-ovest della città) con la Stazione FS Notarbartolo.
Frequenza 10’ – tram in servizio: 3
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Linea 3 “C.E.P. – Notarbartolo”: lunga circa 5 km, in doppio binario, collega il grosso insediamento abitativo del quartiere CEP con la Stazione FS Notarbartolo.
Frequenza 10’ – tram in servizio: 3
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Linea 4 “Notarbartolo-Calatafimi-Notarbartolo”: circolare lunga circa 8 km, collega il grosso insediamento abitativo del quartiere Notarbartolo con l’area est della Città nella zona nevralgica attraversata da Corso Calatafimi.
Frequenza 12’ – tram in servizio: 3
In estrema sintesi, le caratteristiche peculiari del sistema di trasporto appena realizzato sono:
  • Tre linee per una lunghezza totale di 18,310 km
  • Velocità commerciale 20 km/h
  • 44 fermate compresi 5 Terminal due dei quali, Stazione Centrale e Stazione Notarbartolo, parti integranti dei due più importanti nodi di scambio previsti dal Piano Integrato per il Trasporto Pubblico
  • sede tranviaria propria protetta, in modo da limitare le interferenze del traffico privato sull’esercizio ai soli attraversamenti trasversali (peraltro di tipo protetto) e garantire un’elevata velocità commerciale;
  • 88 interferenze di cui 62 incroci stradali, 26 attraversamenti pedonali e 3 rotatorie
  • Due depositi: Roccella e Leonardo da Vinci per il ricovero e la manutenzione dei veicoli in zona Roccella (capacità di ricovero di 18 treni al coperto) in adiacenza al Centro Commerciale Forum ed in Via Castellana (capacità di ricovero di 12 treni al coperto) in prossimità della rotonda di confluenza tra la Via L.do da Vinci e la Via Michelangelo
  • Flotta composta da 17 veicoli Bombardier Flexity Outlook di concezione innovativa, a pavimento totalmente ribassato per facilitare la salita di persone a limitata mobilità;
  • Capacità del sistema attuale: 75.000 pax/giorno 24,5 mln pax/anno
  • asservimento semaforico agli incroci e lungo i passaggi pedonali, per avere la via libera per il tram (onda verde).
  • Costo del biglietto: al momento è lo stesso di quello previsto per gli autobus: 1,40 euro per 90 minuti di corsa ed è utilizzabile per entrambi i mezzi di trasporto.
  • ( a cura di http://mobilita.org/ )
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25 dicembre 2015

Naspi, Ecco le nuove regole per accertare lo stato di disoccupazione

Sono considerati disoccupati quei soggetti in possesso di due precisi requisiti, uno a carattere soggettivo consistente nel risultare privi di impiego e l'altro a carattere oggettivo cioè nell'aver effettuato la dichiarazione della propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro.

Entrambi i requisiti devono quindi essere soddisfatti per poter accedere alla NASPI e all’ASDI (artt. 3 e 16, decreto legislativo n. 22/2015), alla DIS-COLL (art. 15, decreto legislativo n. 22/2015), oltre che per l’iscrizione nell’elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato (art. 8, legge n. 68/1999, cosi come modificata dal decreto legislativo n. 151/2015).
Per quanto riguarda l’accertamento dello status di disoccupazione, in assenza del portale nazionale delle politiche del lavoro che dovrà essere costituito dall’Anpal, la circolare individua due modalità per i disoccupati non percettori di prestazioni di integrazione al reddito. La prima è il rilascio della Did recandosi di persona presso il centro per l’impiego. La seconda è quella telematica, attraverso i sistemi informativi regionali esistenti. Invece, per i percettori di indennità di sostegno al reddito, la circolare precisa che essi non dovranno rilasciare nessuna Did, in quanto la loro domanda di prestazione presentata all’Inps equivale al rilascio della dichiarazione (Circolare Inps 194/2015)



In merito alla stipulazione del patto di servizio, con riferimento ai soggetti percettori di NASPIASDI e DIS-COLL e indennità di mobilità, lo stesso andrà sottoscritto presso il centro per l’impiego di domicilio indicato nella domanda inoltrata all’Inps, mentre la generalità degli utenti potrà scegliere, su tutto il territorio nazionale, il centro per l’impiego di riferimento, stante il principio secondo cui i servizi e le misure di politica attiva del lavoro sono disponibili a tutti i residenti sul territorio nazionale, a prescindere dalla regione o provincia autonoma di residenza (articolo 11, comma 1, lett. c) del decreto legislativo n. 150/2015). Nella prima ipotesi, come indicato dalla Circolare Inps 194/2015, dovranno essere gli stessi Cpi di domicilio a dover convocare i disoccupati percettori di prestazioni di integrazione al reddito che non prendono contatto con loro per la stipula del patto di servizio, nei 15 giorni successivi la presentazione della domanda all'Inps. 
Con riferimento, invece, all’assegno di ricollocazione, il Ministero precisa che lo stesso sarà riconosciuto, con le modalità definite dall’ANPAL, solo ai disoccupati percettori della NASPI, la cui durata di disoccupazione ecceda i quattro mesi.
Da ultimo il Ministero precisa che per la fruizione delle prestazioni a carattere sociale non è necessario lo status di disoccupazione e pertanto la registrazione sull'apposito portale per le politiche attive ma è sufficiente la sola condizione della "non occupazione". Requisito che può essere soddisfatto anche dalle persone che svolgono un’attività lavorativa purché ne derivi un reddito annuo inferiore a 8.000 euro nel caso di lavoro subordinato o parasubordinato e a 4.800 euro in caso di lavoro autonomo (come previsto nel Dlgs 181/2000).  

PALERMO - Sì al tram entro l'anno .....ma sì anche alla Ztl

PALERMO - Sì al tram entro l'anno (ossia entro la settimana prossima, ), ma sì anche alla Ztl dall’inizio del 2016
Gli emendamenti approvati prevedono anche l'aumento del pass per pullman e tir da 240 a 600 euro (per compensare i 5 milioni in meno delle auto), la scadenza del contratto al 2035, la possibilità di concedere gli stalli a pagamento ai pubblici esercizi senza compensazioni all’Amat, navette gratuite in centro, a Mondello e Sferracavallo. Pass gratis per le auto elettriche, 50 euro per ibride e metano (partendo da 90 iniziali), 25% di sconto per i mezzi adibiti a carico e scarico merci. Viene istituito il pass semestrale a 50 euro; i residenti non pagheranno il pass annuale per le strisce blu nella zona in cui risiedono e, acquistando il pass annuale, avranno l'abbonamento gratis a una linea che circola nella Ztl (a eccezione della linea 101). I residenti pagheranno il pass come gli altri, ma potranno circolare anche con auto Euro 0, 1 o 2. 
Le ZTL Partiranno tra fine gennaio e inizio febbraio, ma senza le telecamere che ancora non sono pronte. Il pass costerà 100 euro l’anno o 50 euro per sei mesi. Sono previsti però anche pass una tantum, ossia che valgono per il singolo accesso e che durano al massimo 24 ore: saranno venduti a 5 euro. Quelli mensili a 20 euro. 
STRISCE BLU Gli stalli a pagamento aumentano in tutte le zone a 1 euro, eliminando quelle da 50 o 75 centesimi l’ora. Fino a oggi, infatti, c’erano quelle a 50 centesimi (zona Oreto e Policlinico), quelle a 75 centesimi (zona porto, parte di via Libertà, don Bosco, via Dante, via Autonomia siciliana e via Croce Rossa) e quelle a 1 euro (il centro).
RIMOZIONE VEICOLI La rimozione e trasporto in deposito di mezzi fino a 1,5 tonnellate costerà 60 euro, a cui sommare 3,2 euro per ogni chilometro percorso; da 1,5 a 3,5 tonnellate si passa a 80 euro più 3,72 per ogni chilometro; se la rimozione è notturna si arriva a 75 euro (o 100 per i veicoli pesanti) con 4,16 (o 4,83) euro per chilometro. Oltre le 3,5 tonnellate 125 euro più 6,5 euro a chilometro, incrementato del 10% per ogni tonnellata che supera le 3,5.
SERVIZI SPECIALI Sono previsti il trasporto su gomma per le scuole, ai Rotoli, al Civico. Quelli verso le località balneari e i minibus ecologici in centro storico saranno gratis

21 dicembre 2015

Carta famiglia per i nuclei familiari con almeno 3 figli minori a carico e social card 2016

Carta famiglia 2016: come funziona
La Carta della famiglia sarà riservata ai nuclei familiari con un minimo di 3 figli minorenni, sia di cittadini italiani che stranieri.
La card darà diritto a diversi sconti ed agevolazioni su servizi pubblici e privati aderenti all’iniziativa.
La misura delle agevolazioni non sarà uguale per tutti, ma sarà basata sull’Isee del nucleo: in pratica, più basso sarà l’indice di ricchezza della famiglia, più alti saranno i benefici fruibili con la carta famiglia.
La card sarà valida per due anni e sarà fornita ai cittadini dal Comune di residenza.
Carta famiglia 2016: i servizi
I servizi per i quali i nuclei familiari potranno usufruire di sconti sono, ad esempio, abbonamenti ai mezzi pubblici, servizi turistici e culturali, servizi legati all’istruzione ed alla formazione.
Le card potranno poi essere utilizzate per la creazione di gruppi d’acquisto.

Carta famiglia e social card
Attenzione, la Carta famiglia non deve essere confusa con la social card: quest’ultima agevolazione consiste in una carta acquisti e non in una carta-sconto, anche se in molti esercizi vengono praticati sconti a chi acquista con la social card. Entrambe le carte sono fornite materialmente dal Comune, ma la social card ordinaria è richiedibile da anziani, pensionati e famiglie con minori di 3 anni: è dunque possibile, qualora un nucleo abbia sia i requisiti per la carta famiglia, che per la carta acquisti, che si possano cumulare i due benefici.
Nessuna delle due carte, comunque, può essere abilitata al prelievo di contante: la carta famiglia, ovviamente, non è utile al prelievo di contante poiché serve solo per fruire di sconti e agevolazioni, la social card ordinaria poiché è finalizzata all’acquisto di beni di prima necessità ed al pagamento delle utenze.
Esiste comunque una card abilitata al prelievo di contante: si tratta della social card straordinaria, dedicata ai disoccupati, ed attiva, in via sperimentale, solo in alcuni Comuni.

Come funziona la social card
La social card ordinaria, a differenza della Carta famiglia che è solo una carta-sconto, consiste in un sussidio di 40 Euro mensili, a carico dell’Inps (ma i Comuni ed altri Enti pubblici possono ricaricarla di un maggiore importo): il denaro è erogato tramite una carta prepagata ricaricabile, facente parte del circuito Mastercard. Mediante tale carta è possibile non solo effettuare acquisti negli esercizi convenzionati, ma anche pagare le utenze domestiche.
Ancora non sono stati resi noti dall’Inps i nuovi parametri reddituali per la Social Card 2016, ma si ritiene che non saranno molto dissimili da quelli previsti nel 2015. 
Di seguito, soggetti beneficiari della social card 2015 e requisiti per ottenerla:   
– soggetti con almeno 65 anni d’età, anche pensionati, in possesso di un reddito ai fini ISEE non superiore a 6.795,38 euro annui;   
– soggetti con almeno 70 anni d’età, anche pensionati, in possesso di un reddito ai fini ISEE non superiore a 9.060,51 euro annui;  
 – soggetti che facciano parte di una famiglia nella quale almeno un componente è minore di 3 anni, con reddito Isee annuale che non supera 6.795,38 euro.  
 Il richiedente, poi, non deve possedere più di un autoveicolo o di una moto (con cilindrata, rispettivamente, inferiore a 1.300 e 250 cc); 
non può possedere, inoltre, più di un immobile ad uso abitativo, con quota superiore al 25%, o più di un immobile ad uso non abitativo, in questo caso con quota superiore al 10%, ed il patrimonio mobiliare dichiarato ai fini Isee non può superare 15.000 euro.
Ad ogni modo, le uniche uscite autorizzate, oltre al pagamento delle bollette, riguardano la spesa alimentare e sanitaria, ovvero i cosiddetti articoli di prima necessità.
( a cura di http://www.laleggepertutti.it/)

20 dicembre 2015

Legge di Stabilità 2016

***********************Legge di Stabilità 2016****************

Abolizione della Tasi sull’abitazione principale Tra le misure che caratterizzano la manovra di fine anno il peso maggiore lo riveste l’abolizione della Tasi per la prima casa. In questo modo viene cancellata la tassazione sull’abitazione principale (tranne che per le abitazioni “di lusso”). La tassa non si paga neanche sulla casa assegnata al coniuge separato, che viene così assimilata all’abitazione principale. Stessa sorte per le unità non locate dei dipendenti delle Forze armate.   Sempre sul fronte di Imu e Tasi, poi, la legge di Stabilità introduce una serie di facilitazioni per chi possiede terreni agricoli e risolve, forse una volta per tutte, la delicata questione dei macchinari di impresa imbullonati che vengono espressamente esentati dal pagamento dell’imposta.
 Pagamenti in contanti C’è poi l’aumento della soglia di utilizzo del denaro contante che da 999,99 euro passa a 2.999,99 euro, salvo per chi esercita il servizio di rimessa di denaro con l’estero (money transfer). 
  Canone Rai Altra novità riguarda il canone Rai che verrà pagato con la bolletta della luce a partire da luglio 2016 e, solo per il prossimo anno, scende a 100 euro.  
 Card sulla cultura Uno dei punti più originali dell’ultima legge di Stabilità, approvata ieri anche dalla Camera, è la Card da 500 euro annui ai diciottenni per attività culturali, come cinema o teatri e per accedere a musei, monumenti e aree archeologiche. Ad essa si aggiunge poi il bonus una tantum da mille euro nel 2016 per l’acquisto di strumenti musicali da parte degli studenti dei Conservatori.   
Patent Box Alla Camera sono arrivati anche ritocchi per il “patent box”, il regime di detassazione dei redditi derivanti da beni immateriali come brevetti, marchi, know how. Un emendamento ha stabilito che – se più intangibles agevolabili sono collegati da vincoli di complementarietà e vengono utilizzati congiuntamente per la realizzazione di un prodotto o di un processo – possono costituire un solo bene immateriale ai fini del riconoscimento del “patent box”. 
Sanità Sbloccate le assunzioni nella sanità: arriva infatti il piano per tamponare l’emergenza orari di lavoro e turni di riposo di medici e infermieri sul modello imposto dall’Europa. In particolare il piano consente 6mila tra nuove assunzioni e stabilizzazioni di medici e infermieri.   Pensioni, no tax area Tra le novità c’è anche l’anticipo nel 2016 della no-tax area estesa da 7.500 a 8.000 euro per gli over 75 e da 7.500 a 7.750 per chi non supera i 75 anni; c’è poi la garanzia che anche se la variazione dei prezzi utilizzata come riferimento per la rivalutazione degli importi previdenziali sarà negativa, gli assegni non potranno diminuire.   Opzione donna Verrà monitorata la spesa per questa forma di anticipo pensionistico con penalizzazione e se ci saranno risparmi si potrà pensare a una sua estensione. 
Part time volontario Verrà sperimentato il part-time volontario per i lavoratori che maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia entro fine 2018. Potranno chiedere una riduzione dell’orario di lavoro tra il 40 e il 60% con integrazione della busta paga da parte dell’azienda e copertura dei contributi mancanti da parte della fiscalità generale.  
 Agevolazioni sulle assunzioni Come era stato per l’anno scorso, anche quest’anno i datori di lavoro che assumeranno non pagheranno per tre anni i contributi previdenziali: solo che, se lo sconto nel 2015 era del 100%, per il 2016 è solo del 40% (con esclusione di premi e contributi Inail) nel limite però 3.250 euro su base annua e per un periodo massimo di 24 mesi. Per il Mezzogiorno questo “sconto” potrebbe allungarsi anche ai contratti a tempo indeterminato firmati nel 2017 (risorse Pac ed Europa, permettendo).
Accertamenti fiscali: c’è più tempo La legge di Stabilità modifica la durata dei tempi a disposizione del fisco per effettuare i controlli sulle dichiarazioni dei redditi contribuenti. Dpo il passaggio alla Camera viene cancellato il cosiddetto raddoppio dei termini in presenza di un reato tributario. Ora la legge prevede la cancellazione del raddoppio per le imposte sui redditi e l’Iva a partire dagli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016, quindi a quelli emessi in relazione alle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2017. A questo però fa da contraltare l’allungamento dei termini ordinari di accertamento: da quattro a cinque anni se è stata presentata la dichiarazione, da cinque a sette anni se la dichiarazione è stata omessa. Infine, in caso di violazioni penali (anche comuni) da cui possa derivare un provento illecito, gli inquirenti dovranno informare immediatamente l’agenzia delle Entrate affinché proceda all’accertamento tributario.   
Lo scandalo delle banche Viene istituito un Fondo di solidarietà che potrà essere attivato a favore degli obbligazionisti subordinati che hanno perso i loro risparmi con il salvataggio delle quattro banche del centro-Italia (Banca Etruria, Banca Marche, CariFerrara e CariChieti). Con un successivo regolamento verrà definitva la procedura di arbitrato per comporre le liti tra risparmiatori ed istituti di credito. 
Acquisto di beni strumentali agevolato: il superammortamento Per imprese e professionisti viene previsto, ai fini delle imposte sui redditi, il super ammortamento del 140% per l’acquisto di beni materiali strumentali nuovi acquistati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. La maggiorazione del 40% dei limiti per la deduzione delle quote di ammortamento vale anche per mezzi di trasporto, come auto o scooter, non utilizzati esclusivamente come beni nell’attività di impresa. L’ammortamento maggiorato del 40% non si applica agli acquisti di fabbricati e di costruzioni, nonché agli acquisti di beni legati a grandi infrastrutture come, ad esempio, le condutture utilizzate dalle industrie manifatturiere alimentari per l’imbottigliamento delle acque minerali, le condutture delle reti urbane per il gas o quelle degli stabilimenti balneari e termali, o ancora il materiale rotabile, ferroviario e tramviario.  
 Misure per il Sud Solo in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo viene introdotto un credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali, anche tramite leasing, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019, differenziato in base alle dimensioni aziendali: 20% per le piccole imprese, 15% per le medie, 10 per le grandi.
(a cura di http://www.laleggepertutti.it/)

18 dicembre 2015

Pensioni, Il Modello Red va trasmesso entro il 31 marzo 2016

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A partire dalla campagna ordinaria RED 2015, per l’acquisizione dei redditi relativi all’anno 2014, non saranno più inviate le comunicazioni cartacee ai cittadini per richiedere dichiarazioni reddituali.
I pensionati che non rispetteranno la data del 31 marzo 2016 per l'invio della dichiarazione Red, ove necessaria, vedranno sospendersi le pensioni o le prestazioni legate al reddito erogate dall'Inps (assegni familiari, assegno d'invalidità, maggiorazioni sociali, pensioni minime, eccetera)rendendo effettive le novità della legge n. 122/2010 sul modello Red a partire dalla campagna 2015 relativa ai redditi 2014 da comunicare all'Inps, se non fatto al Fisco con una dichiarazione dei redditi (730 o Unico).
La comunicazione dei redditi. L'onere di dichiarare all'Inps la situazione reddituale può essere assolto, in primo luogo, mediante il 730 o l'Unico presentato all'Agenzia delle entrate; se la dichiarazione fiscale non viene presentata (per qualunque motivo) va assolto con il modello Red. Tuttavia, spiega l'Inps, vi sono alcuni tipi di reddito che ai fini previdenziali sono trattati in modo diverso rispetto alla normativa fiscale. In presenza di tali redditi, pertanto, i percettori devono comunque fare la comunicazione all'Inps, anche se presentano il 730 o l'Unico.
Si tratta, tra l'altro, di redditi da collaborazione coordinata e continuativa; indennità di funzione o gettoni di presenza per partecipazione a consigli e commissioni; pensioni estere; rendite estere; reddito da lavoro autonomo, anche occasionale. Il modello Red, inoltre, va presentato anche da coloro che sono esonerati dal presentare la dichiarazione dei redditi al Fisco, ad esempio perché sono titolari di un reddito da pensione e da abitazione principale: tali soggetti sono tenuti a dichiarare all'Inps il reddito della casa di abitazione, se rilevante sulla prestazione in godimento. Fra i redditi che vanno comunicati all'Inps, in quanto non dichiarati nel 730 o in Unico, vi sono pure il reddito di lavoro dipendente all'estero; redditi da interessi bancari, postali, dei Bot, dei Cct e altri titoli di Stato.
L'Inps precisa che il termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni reddituali della campagna Red 2015, relativa ai redditi del 2014, è fissato al 31 marzo 2016. In caso di mancato rispetto del termine, l'Inps sospenderà la prestazione o quota di pensione con modalità che saranno spiegate in una circolare di prossima pubblicazione.
I contribuenti tenuti a rendere le dichiarazioni reddituali tramite il modello Red, potranno comunicare i redditi rilevanti per le prestazioni collegate in godimento, secondo una delle seguenti modalità: tramite il Contact Center;  tramite le Strutture territoriali INPS;  avvalendosi dell’intermediazione dei CAF o degli altri soggetti abilitati convenzionati, di cui al D.lgs. 241/97.


 ( a cura di http://www.pensionioggi.it)

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13 dicembre 2015

Comune di PalermoAssistenza economica straordinaria

Comune di Palermo

Assistenza economica straordinaria.

 Da lunedì le istanze

(data pubblicazione 12-DIC-15)

Si rende noto che da lunedì 14 dicembre si potranno inoltrare le istanze di Assistenza Economica Straordinaria per l'anno 2015, ai sensi del vigente Regolamento Comunale.

Il modulo potrà essere compilato recandosi presso gli uffici di servizio sociale presenti nelle circoscrizioni e potranno presentarlo i residenti nel territorio comunale con un reddito complessivo inferiore al minimo vitale.

Le istanze saranno poi esaminate ed istruite fino alla liquidazione.

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1 dicembre 2015

Pagamento rata saldo IMU-TASI 2015

Pagamento rata saldo IMU-TASI 2015

( scadenza 16-DIC-15)

Si informano i contribuenti, che il 16 dicembre scade il termine per il pagamento del saldo IMU e TASI ANNO 2015.

Per ciascuna imposta, la rata di saldo è pari all'importo totale dovuto per l'anno 2015 dedotto quanto pagato a titolo d'acconto.

Si precisa che per l'anno 2015 rimangono confermate aliquote, detrazioni ed agevolazioni vigenti per l'anno 2014.

Il mancato versamento darà luogo all'applicazione di sanzioni ed interessi previsti per legge.

L'importo da versare in autoliquidazione può essere calcolato attraverso la procedura on line presente sul sito istituzionale del Comune di Palermo che consente anche la compilazione e la stampa dei modelli di pagamento F24.

In alternativa, è possibile recarsi per il calcolo del saldo e della stampa del modello di pagamento presso i CAF oppure presso i seguenti Uffici del Settore Tributi:

- Sportello - Front Office IMU-TASI - di Via Ausonia n. 67 (Polo Tecnico) nei giorni di: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.30;

- Sportello - Front Office IMU-TASI - di P.zza G. Cesare n. 6 nei giorni di: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.30.

- inviare un sms al numero telefonico 339 9942927, indicando il proprio codice fiscale, il codice identificativo 'appuntamento' e il tributo per il quale si richiedono informazioni (Successivamente, l'utente riceverà un messaggio di conferma con l'indicazione del giorno e dell'ora dell'appuntamento);

- utilizzare i 'totem' presenti presso gli sportelli degli Uffici di via Ausonia n.67 (Polo Tecnico) e di Piazza Giulio Cesare 6.

Per eventuali ulteriori informazioni:

- rivolgersi al Settore Tributi - Servizio ICI/IMU/TASI email imupici@comune.palermo.it: -icimuptasi@cert.comune.palermo.it
n. tel. 091 7404510/4536 (call center);
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*******************DOMANDE IN TEMA PREVIDENZIALE******************

*************DOMANDE IN TEMA ASSISTENZIALE***************

***************DOMANDE IN TEMA FISCALE*****************

****************DOMANDE IN TEMA GIURIDICO********************

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