Bonus mobili alle giovani coppie che acquistano casa
Per le giovani coppie, la Finanziaria 2016 ha ideato una nuova ed esclusiva versione del bonus mobili. La novità, inclusa nel disegno di legge attualmente in discussione alle Camere (secondo comma dell’articolo 6), sposta l’applicazione del beneficio vincolandolo non più alle spese di ristrutturazione sostenute per l’immobile ma all’acquisto dell’immobile stesso, purché adibito ad abitazione principale. Introdotta dal governo Letta nel 2013, la detrazione extra del 50% sull’acquisto di articoli da arredo e grandi elettrodomestici di classe A/A+, entro una spesa massima di 10.000 euro, viene applicata, di norma, solo in presenza di determinati interventi agevolabili col bonus edile, interventi, cioè, di manutenzione ordinaria/straordinaria (ordinaria a livello di condominio, non in caso di singoli appartamenti), interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia ed infine di ricostruzione o ripristino dell’immobile a seguito di eventi calamitosi.
Tali lavori oltretutto, ai fini del bonus mobili, devono riguardare necessariamente l’unità abitativa alla quale gli arredi, o gli elettrodomestici, sono destinati. In pratica, se si è possessori di due immobili, non è ammesso chiedere la detrazione per un arredo/elettrodomestico destinato all’immobile A se si è ristrutturato l’immobile B. Morale: qualunque intervento che non rientri nella suddetta classificazione, pur avendo diritto di per sé alla detrazione del 50% sulle spese di realizzazione e di acquisto dei materiali, non dà comunque diritto allo sconto sull’arredo (se ad esempio si installano delle grate o una porta blindata per prevenire le infrazioni o un corrimano anti-infortunio il bonus non può essere applicato).
Ciò che invece dispone la Finanziaria 2016 è che “le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno 3 anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 8.000 euro”.
Per “giovani coppie”, quindi, si intendono sia quelle sposate che conviventi fino a 35 anni che abbiano acquistato - non importa con quali percentuali di possesso - un’immobile residenziale adibito a dimora abituale. Ecco dunque la differenza sostanziale cui si accennava sopra: presupposto del bonus arredi è l’acquisto della casa, non la sua ristrutturazione. Resta però il dubbio degli elettrodomestici, nel senso che il comma parla esplicitamente di “acquisto di mobili ad arredo”, e non appunto di elettrodomestici. In tal caso questi ultimi parrebbero esclusi dalla detrazione, anche se una tale disparità di trattamento rispetto all’assetto classico del bonus non sembrerebbe giustificata. Resta infine invariata la tempistica di applicazione spalmata in dieci anni, ma si abbassa il tetto di spesa sulla quale calcolare lo sconto fiscale, da 10.000 a 8.000 euro, per una detrazione, quindi, che al massimo potrà ammontare a 4.000 euro.
(a cura di https://www.mycaf.it/)