#BonusNido ContributoAsiliNido
Vi ricordiamo che il bonus potrà essere erogato nel limite di spesa indicato all’art. 7 del DPCM 17 febbraio 2017 (che per il 2017 è pari a euro 144 milioni di euro) secondo l’ordine di presentazione telematica della domanda.
La domanda potrà essere presentata dal 17 luglio 2017 al 31 dicembre 2017 esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:
- WEB – Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo, SPID o CNS attraverso il portale dell’Istituto.
- CAF e Patronato
IMPORTANTE: Nella domanda il richiedente dovrà indicare a quale dei due benefici intende accedere.
La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2016, che sia in possesso dei seguenti requisiti:
- Cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell’Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
- una delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione Europea
- cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria
- residenza in Italia
- relativamente al “Contributo asilo nido” il richiedente è il genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta
- relativamente al “Contributo per forme di supporto presso la propria abitazione” il richiedente deve coabitare con il figlio ed avere dimora abituale nello stesso Comune
Qualora il richiedente intenda fruire del beneficio per più figli sarà necessario presentare una domanda per ciascuno di essi.
Per tutte le info legate alla documentazione da dover presentare e approfondimenti vi invitiamo a leggere attentamente la circolare: http://bit.ly/2qK9ap6
(FONTE : INPS)
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Ecco le risposte alle vostre domande più frequenti.
1. Possono fare domanda (dal 17 luglio e fino a esaurimento dei fondi previsti) SOLO i genitori di bambini nati dal 1 gennaio 2016 e regolarmente iscritti a un nido pubblico o privato autorizzato per legge. NON è necessario rinunciare al congedo parentale facoltativo e si può essere sia madri lavoratrici sia casalinghe.
2. La domanda può essere presentata (online con PIN dispositivo, attraverso contact center sempre con PIN dispositivo, tramite Patronato o CAF anche senza PIN) SOLO dal genitore cui sono intestate le fatture di pagamento della retta
3. Per fare domanda è necessaria l'iscrizione al nido e l'attestazione del pagamento della prima rata
4. Il bonus vale per la frequenza scolastica del minore nel 2017
5. Il bonus è di 1.000 euro massimo. Non può essere erogato a chi frequenta gratuitamente i nidi e nel caso la retta fosse inferiore a 90,91 euro mensili verrà corrisposta la cifra effettivamente pagata.
6. Il bonus è di 90,91 euro mensili (fatte salve le indicazioni del punto precedente) erogabili per un massimo di 11 mesi. Se il bambino frequenta l'asilo per un periodo inferiore percepirà solo le rate relative agli effettivi mesi di frequenza.
7. Per provare l'avvenuto pagamento bisognerà fornire ricevuta o quietanza di pagamento, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale, e per i nidi aziendali tramite attestazione del datore di lavoro o dell'asilo nido dell'avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga. La documentazione dovrà indicare: la denominazione e la PArtita Iva dell'asilo nido; il CF del minore; il numero di riferimento; gli estremi del pagamento; il nominativo del genitore che sostiene l'onere della retta
8. Le domande per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione riguardano i bambini al di sotto dei tre anni impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche documentata da attestazione del pediatra di libera scelta sulla base di idonea documentazione. Per approfondimenti si legga il punto 4.2 della circolare linkata dal post
9. Chi percepirà il bonus NON potrà richiedere la detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi 2018
10. Il bonus è cumulabile con altri benefici (bonus bebè, ecc.) e anche con i voucher asilo nido e baby sitting ma non può essere richiesto per gli stessi mesi coperti già da questa prestazione.
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A partire dal 17 luglio 2017 sarà attiva la procedura telematica per la presentazione delle domande per il “Contributo asilo nido” e “Contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione”Vi ricordiamo che il bonus potrà essere erogato nel limite di spesa indicato all’art. 7 del DPCM 17 febbraio 2017 (che per il 2017 è pari a euro 144 milioni di euro) secondo l’ordine di presentazione telematica della domanda.
La domanda potrà essere presentata dal 17 luglio 2017 al 31 dicembre 2017 esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:
- WEB – Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo, SPID o CNS attraverso il portale dell’Istituto.
- CAF e Patronato
IMPORTANTE: Nella domanda il richiedente dovrà indicare a quale dei due benefici intende accedere.
La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2016, che sia in possesso dei seguenti requisiti:
- Cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell’Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
- una delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione Europea
- cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria
- residenza in Italia
- relativamente al “Contributo asilo nido” il richiedente è il genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta
- relativamente al “Contributo per forme di supporto presso la propria abitazione” il richiedente deve coabitare con il figlio ed avere dimora abituale nello stesso Comune
Qualora il richiedente intenda fruire del beneficio per più figli sarà necessario presentare una domanda per ciascuno di essi.
Per tutte le info legate alla documentazione da dover presentare e approfondimenti vi invitiamo a leggere attentamente la circolare: http://bit.ly/2qK9ap6
(FONTE : INPS)
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