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25 maggio 2025

INVALIDITA’ CIVILE: LE NOVITA’ DELLA RIFORMA E LE PROCEDURE

 Dal 1 gennaio 2027 la riforma sarà operativa su tutto il territorio nazionale.

la condizione di disabilità è determinata a seguito di un unico procedimento accertativo nell’ambito della valutazione di base, che riguarda contemporaneamente i livelli di sostegno e di sostegno intensivo (con riferimento alla legge 5 febbraio 1992, n. 104), l’invalidità civile, la cecità civile, la sordità civile, la legge 12 marzo 1999, n. 68, e l’inclusione scolastica di cui al decreto legislativo 12 aprile 2017, n. 66.

L’accertamento viene svolto dalle nuove Unità di Valutazione di Base (UVB), ciascuna delle quali è composta da due medici nominati dall'INPS, di un componente in rappresentanza delle associazioni di categoria (indicato dall'ANMIC, dall'UICI, dall'ENS o dall'ANFFAS e individuato in relazione alle specifiche condizioni di disabilità oggetto della valutazione) e di una sola figura professionale appartenente alle aree psicologiche e sociali.

Le UVB sono presiedute da un medico dell'INPS specializzato in medicina legale. Nel caso in cui non sia disponibile un medico di medicina legale, l'INPS nomina come presidente un medico con altra specializzazione che abbia svolto attività per almeno tre anni in organi di accertamento dell'Istituto in materia assistenziale o previdenziale. In ogni caso, almeno uno dei componenti deve essere un medico specializzato in medicina legale o in medicina del lavoro o altre specializzazioni equipollenti o affini.

Nel caso di minori la composizione rimane la medesima ma almeno uno dei medici nominati dall'Istituto deve essere in possesso di specializzazione in pediatria, in neuropsichiatria infantile o equipollenti o affini o di specializzazione nella patologia che connota la condizione di salute del minore.

La valutazione di base viene definita con la partecipazione di almeno tre componenti, al cui numero può concorrere anche il professionista sanitario nominato dalle associazioni di categoria, se presente. In caso di parità di voti, il voto del presidente vale doppio. Nel corso della valutazione di base, la persona interessata può farsi assistere dal proprio medico o psicologo di fiducia, senza diritto di voto.

In attesa dell’emanazione dei decreti attuativi della sperimentazione, la valutazione viene effettuata, per tutte le patologie, utilizzando le tabelle di cui al decreto interministeriale 5 febbraio 1992 e la valutazione può essere effettuata agli atti sulla base della documentazione presentata dall’interessato, anche per via telematica.

IL NUOVO CERTIFICATO MEDICO INTRODUTTIVO

Il nuovo certificato medico introduttivo, che può essere rilasciato solo da alcuni medici, contiene:
• i dati anagrafici dell’interessato completi di codice fiscale, cittadinanza, estremi del documento di riconoscimento, anagrafica e codice fiscale di eventuali figure di tutela, codice identificativo tessera sanitaria;
• in caso di soggetti minori, i dati anagrafici di un eventuale altro genitore e/o l’indicazione del genitore unico, genitore affidatario, tutore curatore, completi di codice fiscale ed estremi del documento di riconoscimento;
• i dati riguardanti il domicilio dell’interessato ai fini della convocazione a visita;
• la diagnosi codificata in base al sistema dell’International Classification of Diseases (ICD), il decorso e la prognosi;
• la documentazione relativa all’accertamento diagnostico (allegazione obbligatoria);
• l’eventuale segnalazione di una malattia neoplastica in atto (cfr. la legge 9 marzo 2006, n. 80);
• la segnalazione di intrasportabilità, ove ne ricorrano i presupposti, con conseguente richiesta di visita domiciliare da trasmettere entro 7 giorni dalla data di convocazione a visita;
• l’eventuale segnalazione che una o più infermità per le quali si richiede il riconoscimento dello stato invalidante potrebbero dipendere da fatto illecito di terzi (cfr. l’art. 41 della legge 4 novembre 2010, n. 183);
• l’eventuale segnalazione di patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante, ai sensi del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Salute, 2 agosto 2007 e all’articolo 25, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
• l’eventuale segnalazione di una patologia di competenza dell’Associazione nazionale di famiglie e persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo (ANFFAS), associazione che tutela le persone con disabilità intellettiva e relazionale.

Il medico certificatore deve integrare i dati in procedura con la Provincia e il numero di iscrizione all’ordine dei medici oppure con l’indicazione della struttura sanitaria di appartenenza.

A seguito della compilazione, il medico certificatore provvede a firmare digitalmente e a trasmettere il certificato medico introduttivo all’Istituto tramite la procedura messa a disposizione nel sito istituzionale INPS, che viene così acquisito nel fascicolo sanitario elettronico (FSE).

La ricevuta di trasmissione del certificato deve essere stampata dal medico certificatore e consegnata all’interessato, che deve apporre la propria firma. La copia firmata deve essere conservata dal medico certificatore.

È possibile integrare il certificato medico introduttivo già inviato con la trasmissione di ulteriore documentazione medica fino a 7 giorni prima della data fissata per la visita ambulatoriale/domiciliare.

Il certificato medico introduttivo, una volta inviato all’Istituto, può essere consultato accedendo al “Portale della Disabilità” sul sito istituzionale.

CHI PUÒ RILASCIARE LA CERTIFICAZIONE

L’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 62/2024, prevede che il nuovo certificato medico introduttivo può essere rilasciato e trasmesso dai medici:
• in servizio presso aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, centri di diagnosi e cura delle malattie rare;
• di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale, medici in quiescenza iscritti all'albo, liberi professionisti e i medici in servizio presso strutture private accreditate.

Il successivo comma 2 del medesimo articolo 8 prevede che l’Istituto, sulla base delle modalità indicate dal Ministero della Salute, acquisisce la documentazione relativa alla formazione effettuata, nell'ambito del programma “Educazione continua in medicina”, in materia di classificazioni internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, di promozione della salute, di accertamenti sanitari di base oppure di prestazioni assistenziali, ai fini dell'individuazione dei medici sopra indicati. L'INPS è tenuto, pertanto, ad acquisire la documentazione relativa alla formazione, secondo le modalità indicate dal Ministero della Salute.

MODALITÀ PER LA TRASMISSIONE DEI DATI SOCIO-ECONOMICI

Si ricorda che eventuali prestazioni economiche riconosciute decorrono dal mese successivo alla data di trasmissione del certificato medico introduttivo. Per questo, dal momento in cui il certificato medico introduttivo viene trasmesso all’Istituto, l’interessato, al fine di accelerare l’erogazione delle prestazioni economiche eventualmente riconosciute, può comunicare all’INPS i dati socio-economici utilizzando la procedura “Dati socioeconomici disabilità” presente nel sito istituzionale, accedendo con la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE 3.0, CNS ed eIDAS). A tale fine può anche avvalersi dei servizi offerti dagli Istituti di patronato o dalle Associazioni di categoria.

LA CONVOCAZIONE A VISITA

La lettera di convocazione a visita per la valutazione di base viene spedita con raccomandata A/R e contiene la data, l’orario e il luogo della visita. Nella lettera viene, inoltre, segnalata la necessità di recarsi a visita muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, la possibilità di richiedere una nuova convocazione nei casi in cui sia accertata l’indisponibilità a presenziare nel giorno e nell’orario fissato e l’avvertenza che l’assenza a visita, qualora non giustificata, viene considerata a tutti gli effetti come rinuncia alla valutazione. I dati della convocazione a visita (data, orario e luogo) possono essere visualizzati dall’interessato anche all’interno del “Portale della disabilità”.

L’ESITO DEL PERCORSO DI ACCERTAMENTO

In esito all’accertamento verrà prodotto un “certificato attestante la condizione di disabilità” (ex verbale), unico e complessivo, che comprende ogni accertamento previsto dalla normativa vigente: legge n. 104/1992, legge 11 febbraio 1980, n. 18, legge 21 novembre 1988, n. 508, legge 11 ottobre 1990, n. 289, legge 27 maggio 1970, n. 382, legge 3 aprile 2001, n. 138, legge 26 maggio 1970, n. 381, legge 24 giugno 2010, n. 107, legge n. 68/1999 e decreto legislativo n. 66/2017 (cfr. gli artt. 5 e 13 del decreto legislativo n. 62/2024).

Il procedimento di valutazione di base si conclude entro:
• quindici giorni per la valutazione di patologie oncologiche;
• trenta giorni per la valutazione di soggetti minori;
• novanta giorni negli altri casi, prendendo a riferimento la data di trasmissione del certificato medico introduttivo.

La commissione UVB può richiedere un’integrazione documentale per il riconoscimento di una maggiore intensità dei sostegni o qualora ricorrano motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza (cfr. l’art. 6, comma 6, del decreto legislativo n. 62/2024). In tali casi, i termini di definizione, come sopra individuati, si sospendono per 60 giorni, prorogabili, su richiesta dell’interessato, di ulteriori 60 giorni (cfr. l’art. 6, comma 8, del decreto legislativo n. 62/2024).

Il procedimento di valutazione di base deve concludersi con l’emissione del “certificato”, anche in assenza delle integrazioni richieste. In tal caso il giudizio viene formulato sulla base della documentazione già in possesso della UVB.

Il “certificato” viene trasmesso al fascicolo sanitario e inviato con raccomandata A/R all’interessato, che potrà visualizzarlo anche all’interno del “Portale della disabilità”.

Le principali novità introdotte dalla riforma 

  1. Attribuzione esclusiva all'INPS della gestione del processo di riconoscimento dell'invalidità civile, eliminando le sovrapposizioni con altri enti e riducendo la frammentazione delle competenze.
  2. Ridefinizione dei concetti di "disabilità" e "persona con disabilità", in modo da renderli più aderenti alle convenzioni internazionali e alle esigenze delle persone interessate. La definizione di persona con disabilità viene ripresa  dalla Convenzione ONU a tal fine è stato modificato l’articolo 3 della legge 104/1992 (rif. art. 3, comma 1): “è persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all’esito della valutazione di base”.
  3. nuovo processo di accertamento basato su parametri che valutano non solo la patologia, ma anche il grado di autonomia della persona e il contesto in cui vive;
  4. semplificazione delle procedure con la possibilità di presentare un’unica domanda per il riconoscimento della disabilità, evitando il frazionamento attuale (invalidità civile, handicap, accompagnamento);
  5. digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati tra ASL, INPS e Ministero della Salute per ridurre i tempi di attesa;
  6. nuove modalità di revisione per evitare che le persone con patologie irreversibili debbano ripetere l’iter di valutazione.

L’iter per richiedere l’invalidità civile (valido al momento nelle provincie oggetto della sperimentazione)

LA FASE DI CONCESSIONE

1.1 Certificato medico introduttivo
L’introduzione di un certificato medico digitale e la sua trasmissione telematica obbligatoria rappresentano un passo avanti nella digitalizzazione del processo. La nuova procedura prevede infatti che l'accertamento della disabilità inizi con la trasmissione in via telematica all’INPS del “nuovo certificato introduttivo” da parte di un medico certificatore. Il certificato ha una validità estesa a 90 giorni (rispetto ai 30 precedenti), garantendo maggiore flessibilità ai richiedenti.

1.2 Esenzione per minorenni disabili
In presenza di specifiche patologie, per i minori titolari di indennità di accompagnamento, la transizione all’età adulta avviene senza bisogno di un nuovo accertamento sanitario, semplificando così l’iter burocratico e riducendo il disagio per le famiglie. L’INPS ha previsto un sistema automatizzato per l’assegnazione delle prestazioni al compimento dei 18 anni, a patto che non vi siano variazioni sostanziali nel quadro clinico.

1.3 Revisione e accertamento sugli atti|
La revisione delle condizioni di invalidità potrà essere effettuata anche solo sugli atti, senza necessità di visita diretta, nei casi in cui la documentazione fornita sia ritenuta sufficiente. Questo cambiamento ridurrà sensibilmente i tempi di attesa per i pazienti e snellirà il carico amministrativo degli enti preposti.

1.4 Commissione Medica Integrata
L’
intera gestione della procedura dal 1° gennaio 2027, sarà affidata all’INPS, che attraverso le commissioni, si occuperà della valutazione unificata della condizione di disabilità e della relativa certificazione. Le commissioni saranno anche responsabili di informare i cittadini sui progetti individuali di vita. Può stipulare apposite convenzioni con le Regioni per avvalersi delle risorse strumentali e organizzative delle ASL e aziende ospedaliere per lo svolgimento del procedimento.
Un maggiore coinvolgimento dei medici INPS nella valutazione delle domande garantirà una maggiore uniformità nelle decisioni.\
Sono stati previsti criteri più stringenti per la composizione delle Commissioni, con l'obiettivo di migliorare la qualità delle valutazioni medico-legali.

1.5 Accertamento provvisorio sostitutivo
Per i pazienti oncologici è stata introdotta una procedura che consente un riconoscimento immediato delle condizioni invalidanti.
Il meccanismo del silenzio-assenso viene applicato: se l’INPS non convalida il verbale entro 60 giorni, esso diventa automaticamente definitivo.
Questo ridurrà significativamente i tempi di attesa per i beneficiari e limiterà il rischio di errori amministrativi.

 

2. REVISIONI E CONTROLLI

Per i soggetti affetti da patologie stabilizzate o ingravescenti, la revisione periodica viene eliminata, evitando così inutili iter burocratici.

Per i pazienti oncologici, è prevista una revisione solo sugli atti fino al 31 dicembre 2025, salvo richiesta di visita diretta da parte dell’interessato.

In tema di controlli e verifiche l’INPS ha sviluppato nuovi strumenti di monitoraggio basati su intelligenza artificiale per individuare anomalie nelle richieste di invalidità e ridurre i casi di frode.

 

3. I RICORSI
La riforma ha introdotto strumenti di conciliazione per ridurre il numero di cause in materia di invalidità civile. Sarà possibile risolvere molte controversie attraverso l’accertamento tecnico preventivo, evitando lungaggini giudiziarie e garantendo una risposta più rapida ai cittadini.

3.1 L’accertamento tecnico preventivo
L’accertamento tecnico preventivo (ATP) è un procedimento di natura cautelare finalizzato ad accertare nel contraddittorio tra le parti lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione delle cose. L’ATP è instaurato prima del giudizio con la finalità di evitare il pericolo di dispersione degli elementi probatori che potrebbe derivare dal tempo necessario ad introdurre la causa e arrivare alla fase istruttoria della stessa. l presupposto per la presentazione del ricorso è che esista l’urgenza di verificare prima del giudizio lo stato dei luoghi, la qualità o condizione di cose.

3.2 L’obbligatorietà del procedimento
Dal 2011 (Legge 111/2011), l’accertamento tecnico preventivo è diventato obbligatorio nelle cause previdenziali.
L’accertamento tecnico preventivo obbligatorio si applica alle controversie in materia di:

  • invalidità civile;
  • cecità civile;
  • sordità civile;
  • handicap e disabilità;
  • pensione di inabilità e assegno di invalidità

 

I PAGAMENTI

La riforma ha introdotto l’automazione dei pagamenti, non sarà più necessario presentare ulteriori domande per l’erogazione delle prestazioni, che verranno attivate in automatico in base alla documentazione già acquisita.

Fonte:https://www.cittadinanzattiva.it/

          https://www.osservatoriomalattierare.it/

30 dicembre 2024

Invalidi civili, Dal 2025 arriva il bonus Anziani da 850 euro mensili, la Prestazione Universale. Ecco come funziona

 Dal 2 gennaio 2025 sarà possibile presentare domanda per il nuovo bonus Anziani da 850 euro mensili. Il bonus, che si aggiunge all’indennità di accompagnamento, è stato pensato per sostenere gli anziani con necessità di assistenza. L’agevolazione sarà erogata con cadenza mensile e sarà valida fino alla fine del 2026.

I primi chiarimenti in un documento dell’Inps. Possibile un’integrazione sino ad 850€ al mese dell’attuale indennità di accompagnamento per gli invalidi di età pari o superiore ad 80 anni con ISEE non superiore a 6.000€.

Dal 1° gennaio 2025 i titolari dell’indennità di accompagnamento con età pari o superiore ad 80 anni e con ISEE non superiore a 6.000€ potranno ottenere una ulteriore prestazione economica di 850€ al mese se sussiste un bisogno assistenziale gravissimo tale da comportare la necessità di una assistenza continua nelle 24 ore, sette giorni su sette. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 4490/2024 in cui spiega che la prestazione universale si aggiunge all’indennità di accompagnamento ma non anche agli eventuali ulteriori benefici economici corrisposti dagli ATS per l’assistenza domiciliare dell’invalido che, pertanto, saranno assorbiti nel valore della nuova prestazione.

Prestazione Universale

L’articolo 34 del decreto legislativo n. 29/2024 introduce, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026 una prestazione assistenziale universale che assorbe ed integra l’indennità di accompagnamento per gli invalidi civili e gli eventuali ulteriori contributi economici riconosciuti dagli ATS per l’assistenza domiciliare dell’invalido di cui all’articolo 1, co. 164 della legge n. 234/2021.

La prestazione spetta in presenza dei seguenti requisiti da possedere cumulativamente:

  • Età anagrafica anziano pari o superiore ad 80 anni;
  • ISEE, in corso di validità, non superiore a 6.000€;
  • Titolarità dell’indennità di accompagnamento di cui all’articolo 1 della legge n. 18/1980;
  • Presenza di un livello di «bisogno assistenziale gravissimo» come più avanti individuato.
  • Per il 2024, l’importo dell’indennità di accompagnamento è di 531,76 euro al mese. La somma del bonus Anziani da 850 euro porterà, quindi, a una entrata complessiva mensile di 1381,76 euro.

I predetti requisiti devono permanere per tutta la durata del beneficio; l’eventuale cessazione dell’indennità di accompagnamento, per qualsiasi ragione, determina la cessazione anche della prestazione universale

Bisogno assistenziale gravissimo

Sussiste in presenza di due condizioni da soddisfare cumulativamente. La prima, di natura sanitaria, concerne la presenza di una «disabilità gravissima» di cui all’articolo 3, co. 2 del decreto interministeriale del 26 settembre 2016:

  • persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS)<=10;
  • persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);
  • persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS)>=4;
  • persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;
  • persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo <= 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) >= 9, o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod;
  • persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore;
  • persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5;
  • persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con QI<=34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER) <= 8;
  • ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche.

A prescindere dai predetti casi si considera “persona con disabilità gravissima” chi necessita di assistenza continua 24 ore su 24, a volte prestata anche da più persone contemporaneamente, l’interruzione della quale, anche per un periodo molto breve, può portare a complicanze gravi o anche alla morte.

La seconda riguarda la valutazione del cd. «bisogno assistenziale gravissimo» da accertare mediante un questionario di sei domande con punteggi graduati a seconda dell’intensità dell’assistenza richiesta e della composizione del nucleo familiare. Il punteggio minimo da soddisfare è pari ad 8.

Come spendere il bonus?

Il bonus di 850 euro mensili può essere utilizzato in due modi principali:

  • assunzione di lavoratori domestici: il bonus infatti può coprire i costi per lavoratori domestici con mansioni di assistenza alla persona, a condizione che abbiano un contratto di lavoro regolare;
  • acquisto di servizi di assistenza: il bonus può essere utilizzato anche per l’acquisto di servizi di cura e assistenza, forniti da imprese qualificate nel settore dell’assistenza sociale non residenziale. Questo può includere, ad esempio, servizi di assistenza domiciliare o altre forme di supporto sociale.

In entrambi i casi, l’obiettivo è aiutare gli anziani a sostenere il costo dei servizi che garantiscono loro l’autonomia e la qualità della vita, nonostante le difficoltà fisiche e sanitarie.

Misura

La prestazione universale è composta da due componenti. La prima, di natura fissa, è pari all’indennità di accompagnamento (cioè 531,76€ mensili) e viene erogata secondo le modalità già in uso per il pagamento della stessa; la seconda, di natura integrativa, definita «assegno di assistenza» è pari ad 850€ al mese e viene erogata tramite un pagamento specifico all’interno della piattaforma “Prestazione Universale”.

La quota integrativa serve a remunerare il costo del lavoro di cura e assistenza, svolto dai lavoratori domestici, con mansioni di assistenza alla persona titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 o all’acquisto di servizi destinati al lavoro di cura e assistenza e forniti da imprese e professionisti qualificati nel settore dell'assistenza sociale non residenziale, nel rispetto delle specifiche previsioni contenute nella programmazione integrata di livello regionale e locale.

La prestazione universale, al pari dell’indennità di accompagnamento, è esente da prelievo fiscale e non è soggetta a pignoramento.

Domande al Via

L’Inps spiega di aver reso disponibile la procedura per la presentazione della domanda sul sito istituzionale al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti, una volta autenticati tramite la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS) è necessario selezionare “Decreto Anziani – Prestazione Universale (art 34. e ss Dlgs 29/2024)”. In alternativa è possibile rivolgersi agli Istituti di patronato.

La domanda può essere presentata a partire dal 1° giorno del mese in cui viene perfezionato il requisito anagrafico previsto dalla disposizione normativa (80 anni) e per tutto il periodo di durata della sperimentazione, cioè dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026. In caso di accoglimento della domanda la prestazione verrà erogata dal mese di presentazione della stessa fino alla scadenza del periodo della sperimentazione, se presenti tutti i requisiti per l’intero periodo.

Quali documenti sono necessari

Per richiedere il bonus, i familiari dovranno fornire una documentazione sanitaria che certifichi la gravità delle condizioni dell’anziano. In aggiunta, dovranno completare un questionario online in cui dichiareranno, tra l’altro, se nel nucleo familiare vivono altre persone anziane o con disabilità gravi.

Queste informazioni sono importanti per attribuire punti ai nuclei familiari più vulnerabili, e quindi aumentare le probabilità di ottenere il bonus.

Si ricorda che con l’opzione alla prestazione l’interessato perde gli eventuali benefici economici riconosciuti dagli ATS ai sensi dell’articolo 1, co. 164 della legge n. 234/2021.


MESSAGGIO INPS


fonte:https://www.pensionioggi.it/


8 febbraio 2024

Malato di tumore: ha diritto all’accompagnamento

Malato di tumore: ha diritto all’accompagnamento?

I pazienti oncologici hanno diritto all’indennità di accompagnamento durante il ciclo chemioterapico.

L’indennità di accompagnamento è una prestazione mensile di importo superiore ai 500 euro che, a differenza della pensione per invalidi totali e dell’assegno mensile di assistenza, prescinde dal reddito dell’invalido.

Il malato oncologico sottoposto a radioterapia oppure a cure ormonali (ormonoterapia) potrebbe invece non avere diritto all’indennità di accompagnamento, a meno che non dimostri la gravità della propria situazione e la conseguente incapacità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore ovvero di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana.

Quali sono i diritti di chi assiste un malato oncologico?

Il familiare che si prende cura del malato oncologico riconosciuto portatore d’handicap in situazione di gravità ai sensi della legge 104 ha diritto a 3 giorni di permesso retribuito al mese.

Il familiare convivente di persona in stato di disabilità grave può assentare dal lavoro per un periodo massimo di due anni, anche frazionato nel tempo.

Il beneficio è accordato a tutti i dipendenti, sia pubblici che privati, e spetta innanzitutto al coniuge (a cui sono equiparati la parte di un’unione civile e il convivente di fatto dichiarato al Comune); solo in mancanza del coniuge o in presenza di sue patologie invalidanti che gli impediscono di prestare cure a propria volta, il congedo tocca ai genitori e, ancora in subordine, ai figli.

Il congedo straordinario non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco della vita lavorativa.

Il familiare che si prende cura del paziente oncologico riconosciuto portatore d’handicap ha inoltre diritto allo spostamento presso la sede più vicina al malato.

Può inoltre rifiutare lo svolgimento di lavoro notturno.

Fonte ed articolo completo:

***  https://www.laleggepertutti.it/672695_quali-sono-i-diritti-di-un-malato-di-tumore?fbclid=IwAR2N9yjrmKhzeu3wFNLyEE6E-frBm0_C_8c_7YMD7vnZpuwAyyV_1mcrOQg

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