Il c.d. “Decreto Agosto” con nuove misure di Sostegno e Rilancio dell’Economia è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso venerdì 14 ed è entrato in vigore il 15 agosto 2020, Ferragosto. In attesa dei chiarimenti INPS e Ministeriali, si segnalano in questo articolo i profili di più immediato interesse in tema di lavoro.
Art. 1: proroga dei trattamenti di cassa integrazione COVID-19.
La proroga ha una durata massima totali di altre 18 settimane, da usufruire fra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020.
Le prime 9 settimane sono previste senza costi aggiuntivi per tutti i datori di lavoro.
Invece, le ulteriori 9 settimane saranno gravate da un contributo addizionale a carico dei datori di lavoro nelle seguenti misure:
- 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durate la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato tra il primo semestre 2020 e quello del 2019, inferiore al 20%;
- 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durate la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato;
- nessun contributo per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l’attività successivamente al 1° gennaio 2019.
Art. 6: esonero contributivo per nuove assunzioni a tempo indeterminato o trasformazioni entro il 31 dicembre 2020.
Si prevede lo sgravio totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, sia per nuove assunzioni che per trasformazioni a tempo indeterminato dei contratti a tempo determinato in forza,con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
Sono esclusi dall’incentivo il settore agricolo e domestico, i contratti di apprendistato e i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti presso il medesimo datore di lavoro.
Lo sgravio è concesso per un periodo massimo di sei mesi, nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato su base mensile.
Art. 8: contratti a termine possibilità di rinnovo o proroga senza causale, fino al 31 dicembre 2020.
In deroga ai divieti del Decreto Dignità è possibile:
- rinnovare o prorogare i contratti a termine;
- per una sola volta;
- per un periodo massimo di dodici mesi;
- fermo restando la durata massima di ventiquattro mesi.
Art. 14: divieto di licenziamento con durata variabile
Il blocco dei licenziamento collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo in vigore dallo scorso 17 marzo fino al 17 agosto, diventa mobile. Infatti è subordinato all’integrale fruizione dei trattamenti di integrazione salariale oppure all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali , per un periodo doppio rispetto alla cassa integrazione precedentemente fruita, fino ad un massimo di quattro mesi (cfr. Art. 3). Restano esclusi dal blocco:
- i licenziamenti per cambio di appalto;
- i licenziamenti per cessazione definitiva dell’attività aziendale;
- i licenziamenti in virtù di accordo collettivo aziendale di incentivazione all’esodo;
- i licenziamenti in caso di fallimento, senza prosecuzione esercizio provvisorio;
- i licenziamenti dei lavoratori in prova;
- i licenziamenti per superamento periodo di comporto;
- i licenziamenti dei dirigenti.
Art. 19: accesso alla cassa integrazione per i lavoratori ex-zone rosse, per la durata massima di quattro settimane.
Ai lavoratori che, pur non soggetti a quarantena con vigilanza attiva sanitaria, non si sono potuti recare al lavoro per limitazioni alla mobilità personale perché domiciliati o residenti nelle ex zone Rosse previste dal Decreto Cura Italia nelle regioni Emilia, Veneto e Lombardia ( in Emilia romagna ad esempio il Comune di Medicina), viene riconosciuta la cassa integrazione per i periodi dal 23 febbraio al 30 aprile 2020, per la durata delle misure previste dal provvedimento della pubblica autorità, fermo restando il periodo massimo di quattro settimane.
Fonte:https://www.fiscoetasse.com/blog/