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21 febbraio 2023

Presentazione delle istanze da parte dei lavoratori in possesso di 62 anni e 41 anni di contributi nel 2023.

 

L’Istituto previdenziale ha aggiornato l’applicativo per consentire la presentazione delle istanze da parte dei lavoratori in possesso di 62 anni e 41 anni di contributi nel 2023.

Via libera dell’Inps alla presentazione delle domande di «Quota 103» con 62 anni e 41 di contributi. Lo rende noto l’Istituto di previdenza nel messaggio n. 754/2023 in cui spiega che è stato sul portale istituzionale è stato reso disponibile un nuovo prodotto per l’invio delle domande da parte degli interessati nelle more della pubblicazione della relativa circolare illustrativa.

«Quota 103»

La «pensione anticipata flessibile» si rivolge a tutti i lavoratori dipendenti, anche del pubblico impiego, autonomi e parasubordinati in possesso di 62 anni e 41 anni di contributi al 31 dicembre 2022 o che li matureranno tra il 1° gennaio 2023 ed il 31 dicembre 2023.

E’ del tutto analoga alla precedente «Quota 100» durata sino al 31 dicembre 2021 con una sola differenza. La rendita non potrà eccedere la soglia di cinque volte il trattamento minimo Inps, cioè 2.839,70€ lordi al mese (considerando che nel 2023 il trattamento minimo è stato fissato in misura pari a 567,94€) sino al raggiungimento dei requisiti «ordinari» previsti dalla cd. «legge fornero» per la pensione di vecchiaia. Vale dire sino all'età di 67 anni. Il tetto, che prescinde dal sistema di calcolo dell’assegno, è destinato a scoraggiare l’accesso a chi sulla base dei contributi versati avrebbe diritto ad una rendita superiore.


Sull’operatività del tetto ci sono alcuni dubbi ancora da dissipare. In particolare bisognerà chiarire se all’età di 67 anni il pensionato riceverà l’assegno intero nella misura in cui sarebbe stato rivalutato sin dalla originaria decorrenza oppure solo la quota eccedente.

Finestre mobili

Si rammenta che «Quota 103» è assistita da un meccanismo di differimento nell’erogazione del primo rateo pensionistico pari a tre mesi dalla maturazione dei requisiti per i lavoratori del settore privato e di sei mesi per il pubblico impiego. Se i requisiti sono stati già integrati al 31 dicembre 2022 la finestra mobile si apre il 1° aprile 2023 per il settore privato e il 1° agosto 2023 per il settore pubblico. Nel settore scolastico la finestra di decorrenza è invece fissata al 1° settembre 2023 (sia se i requisiti sono già maturati al 31 dicembre 2022 sia se vengono maturati entro il 31 dicembre 2023).

Domande al via

Nelle more della pubblicazione della circolare attuativa l’Inps rende noto di aver reso disponibile, tramite il portale istituzionale, il prodotto «Pensione Anticipata Flessibile» per l’invio delle domande. Che, come di consueto, andranno presentate direttamente dagli interessati (se in possesso di SPID di secondo livello, CNS o CIE) oppure tramite patronato.

Fonte: 

22 marzo 2016

Indennità di mobilità....assegno dimezzato al Sud



In attesa del passaggio alla Naspi la durata dell'indennità di mobilità diminuisce quest'anno di altri 12 mesi per i lavoratori ultracinquantenni nel mezzogiorno. 

***** tutte le novità....(link)

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6 febbraio 2016

Voucher Inps


I c.d. voucher, realizzano una modalità stremamente semplificata di gestione di una prestazione lavorativa: il datore di lavoro, chiamato committente, acquista un certo numero di buoni presso uno dei canali autorizzati (uffici postali, sportelli bancari, tabaccai, oppure telematicamente con apposita procedura).
Dal 25 giugno 2015, dunque è possibile farvi ricorso, a prescindere dall’occasionalità del rapporto lavorativo, in tutti i settori, da parte di qualsiasi committente, con qualsiasi lavoratore (salvo alcuni limiti nel settore agricolo). 

Voucher-Inps/discussione


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24 settembre 2015

Regime Sperimentale Donna (Opzione Donna)

Regime Sperimentale Donna (Opzione Donna)


Le lavoratrici del settore pubblico e privato hanno la possibilità di andare in pensione a 57 anni e 3 mesi (58 e 3 mesi se autonome) con 35 anni di contributi a condizione di accettare una pensione calcolata con il metodo contributivo...

La tabella sottostante riepiloga i requisiti che consentono il rispetto della decorrenza della prestazione entro il 31.12.2015.

La seguente tabella evidenzia, in via indicativa, l'impatto sull'assegno dell'opzione donna esercitata da quattro tipi di lavoratrici.

per maggiori dettagli sulla nornativa sperimentale: ***NORMATIVA.....

(a cura di  http://www.pensionioggi.it/)


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AGGIORNAMENTO:L'esercizio dell'opzione è STATO PROROGATO....potrà essere effettuato anche successivamente alla data di scadenza del regime qualora le lavoratrici abbiano maturato la decorrenza della pensione entro il 2015, il meccanismo esclude però le lavoratrici che compiono gli anni nell’ultimo trimestre

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26 ottobre 2014

Incentivi per assunzione a tempo indeterminato nella Legge di Stabilità 2015 meno convenienti di quelli abrogati

Abrogati con la Legge di Stabilità 2015 gli attuali incentivi alle imprese sui contratti agli apprendisti e disoccupati di lunga durata.

Attuali agevolazioni abrogate

commi 2 e 3, articolo 12 della Legge di Stabilità vanno invece ad eliminare due incentivi operativi da ormai oltre 20 anni: gli sgravi per le assunzioni di disoccupati di lunga durata e quelli per la stabilizzazione degli apprendisti.

Le nuove agevolazioni

L’articolo 12, comma 1 della Legge di Stabilità 2015 prevede uno sgravio triennale (36 mesi) dei contributi per i datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo e del lavoro domestico, relativamente alle sole assunzioni effettuate nel 2015 e a beneficio di soggetti che risultino inoccupati a tempo indeterminato presso qualsiasi altro datore di lavoro. L’inoccupabilità dovrà essere verificata anche considerando società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Poiché le assunzioni dovranno avvenire esclusivamente con contratto a tempo indeterminato, in automatico vengono esclusi gli incentivi per i contratti di apprendistato, gli sgravi riguardano esclusivamente i contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
Il limite annuo per i nuovi incentivi, inoltre, è fissato a 8.060 euro  e l’incentivo potrà essere fruito una sola volta per ciascun lavoratore: se un soggetto è già stato assunto con lo sgravio, nel caso in cui un datore di lavoro lo voglia riassumere non potrà usufruire dell’agevolazione neanche nel caso in cui il lavoratore sia sta licenziato per non aver superato il periodo di prova. Infine, lo sgravio contributivo non è cumulabile con altre agevolazioni, esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

27 marzo 2014

Pensione anticipata donne col sistema contributivo, scadenze 2014


Pensione donne sistema contributivo 2014: ecco la date da segnare



Il sistema contributivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 243/2004 prevede l'accesso alla pensione di anzianità per le donne raggiunti i 57 anni di età per le lavoratrici dipendenti e i 58 per quelle autonome, in entrambi i casi con 35 anni di contributi. Il rovescio della medaglia che caratterizza l'accesso alla pensione anticipata per le donne con il sistema di calcolo contributivo riguarda l'assegno di pensione che sarà decurtato.


C'è da ricordare allora che per quelle lavoratrici dipendenti del settore privato, per l'accesso alla pensione anticipata con il metodo contributivo, i requisiti anagrafici e contributivi previsti devono essere raggiunti entro il 30 novembre 2014. Entro il 30 novembre 2014 in sostanza le donne lavoratrici del settore privato che vogliono accedere alla pensione anticipata con il metodo contributivo devono raggiungere i 57 anni di età e 35 di anzianità contributiva, entro il 30 novembre 2014.
Per le donne lavoratrici del settore pubblico invece i requisiti per l'accesso alla pensione anticipata calcolata con il metodo contributivo sono da una parte 58 anni e 3 mesi e dall'atra 35 anni di anzianità contributiva. Tali requisiti devono essere raggiunti e perfezionati entro la data del 31 maggio 2014.

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25 novembre 2013

La Legge 407/1990, incentivi e requisiti Una agevolazione nel mondo del lavoro

Per poter usufruire di tale aiuto, chi viene assunto deve possedere determinati requisiti; a sua volta chi assume deve adempiere a specifici doveri.

All’art. 8, la legge 407 stabilisce che il dipendente può essere assunto usufruendo della stessa legge qualora (si tenga conto che lo stesso articolo ha subito delle modifiche a seguito della legge 92 del 2012 come riportato accanto):

risulti disoccupato da almeno ventiquattro mesi;
risulti in Cassa Integrazione da almeno ventiquattro mesi;
risulti sospeso da lavoro da almeno ventiquattro mesi.
Il datore di lavoro, può assumere usufruendo dei benefici della legge 407 qualora:

assuma il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il contratto di lavoro firmato dal lavoratore assunto con i benefici della legge 407 può essere sia part time (con un orario lavorativo fino a 20 ore settimanali) sia full time (per legge fino a 40 ore settimanali);
non abbia effettuato negli ultimi sei mesi licenziamenti o sospensioni di lavoro nei confronti di dipendenti in forza nella propria azienda. L'accesso agli sgravi contributivi previsti dalla 407 è invece ammesso nel caso in cui, nei precedenti sei mesi all’assunzione del nuovo lavoratore beneficiario della 407, il datore di lavoro abbia licenziato dipendenti per giusta causa o per mancato superamento del periodo di prova.
Lo stesso vale nel caso in cui il datore di lavoro abbia ricevuto dimissioni spontanee da parte di un dipendente o si sia concluso il termine relativo ad un contratto a tempo determinato. 


----------------------------> Lo sgravio in numeri

Nel caso in cui sussista ciascuno dei suddetti requisiti, l’azienda usufruirà degli sgravi contributivi nella misura del:

**** 50% per un periodo di 36 mesi (per ogni tipo di azienda);
**** 100% per un periodo di 36 mesi (per aziende artigiane);
**** 100% per un periodo di 36 mesi (per aziende di qualunque tipo purchè operanti nel Mezzogiorno). 



********************** DETTAGLI E DELUCIDAZIONI....(LINK)

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8 gennaio 2013

RIFORMA DEL LAVORO

E’ stata approvata la riforma del lavoro, voluta dal Governo Monti – Fornero. Molteplici le novità in ambito di licenziamenti, confermate le modifiche all’art. 18 dello Statuto dei lavoratori (la legge n. 300 del 1970), apportate importanti modifiche a dei contratti molto diffusi nel mondo del lavoro precario italiano: il contratto a termine ed il contratto a progetto. 

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Le novità su licenziamenti e sull’art. 18 dello Statuto dei lavoratori ....

LA RIFORMA DEL LAVORO IN SINTESI....

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18 dicembre 2012

Indennità di disoccupazione “mini-ASpI 2012” ex requisiti ridotti

mini aspi 2012


Indennità di disoccupazione “mini-ASpI 2012”.
A seguito dell’abrogazione dell’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti per mezzo dell’articolo 2, comma 24, della legge 28 giugno 2012, n. 92 che ha introdotto la mini-ASpI tutti coloro che pur avendo maturato i requisiti per la vecchia indennità non avrebbero comunque accedervi per diverse motivazioni, saranno coperti del tutto eccezionalmente da questa indennità transitoria, che avrà ha come riferimento i requisiti assicurativi e contributivi dell’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti, mentre la durata e la misura saranno calcolate in base alle nuove disposizioni normative relative alla indennità di disoccupazione denominata mini-ASpI.

8 giugno 2012

Detassazione di straordinari e premi per il 2012.


Ancora un anno di proroga per la detassazione di straordinari e premi di produzione che vale anche nel 2012 con l'imposta sostituiva del 10%.
L'Agenzia delle Entrate e il Ministero del Lavoro hanno prorogato, nonostante i forti tagli del Decreto Monti, a tutto il periodo d'imposta 2012 lo sgravio dei contributi sui premi di produttività e straordinari
Il decreto del Consiglio dei Ministri  rende operativa la detassazione di straordinari e premi per il 2012. Fermo restando l'imposta sostitutiva del 10%, nel corso degli anni sono stati modificati alcuni parametri applicativi:
***********  Anno 2012 - Come funziona
Reddito massimo 30.000 euro - imposta sostitutiva del 10% su un massimo di 2.500 euro
La detassazione sarà applicata dal datore di lavoro in modo automatico, a partire da giugno 2012, a tutti i lavoratori subordinati che nell'anno 2011 abbiano percepito un reddito di lavoro dipendente, comprensivo delle somme agevolate per lo stesso anno, non superiore a 30.000 euro (fate riferimento al CUD 2012).
I requisiti oggettivi per ottenere la detassazione sono di: somme correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività.
Secondo la legge le aziende devono applicare l'agevolazione fiscale del 10% per tutto il 2012 a:
  • indennità forfetaria per lavoro straordinario
  • compensi per clausole elastiche e flessibili
  • lavoro a turno, lavoro domenicale o festivo anche svolto durante il normale orario di lavoro
  • lavoro notturno, premi variabili di rendimento e comunque ogni altra voce retributiva finalizzata ad incrementare la produttività aziendale, la qualità, la competitività, ia redditività, l'innovazione ed efficienza organizzativa
Per chi volesse approfondire, il DPCM del 23 marzo (decreto attuativo della detassazione), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2012.


14 marzo 2012

La riforma delle pensioni


La riforma 
delle pensioni

* Obiettivi e strumenti
* Nuove regole
* Misure temporanee



Dal 1° gennaio 2012 sono cambiate le regole per andare in pensione. Con l'art. 24 del Decreto Legge 201 del 2011 (c.d. Decreto “Salva Italia”), varato dal Governo il 6 dicembre 2011 e convertito dalla Legge 214 del 22 dicembre 2011, sono state poste le basi per una riforma complessiva del nostro sistema previdenziale.

Per orientarvi all’interno della nuove regole vi proponiamo una Guida alla nuova previdenza. 


GUIDA PRATICA E FACILE ALLA RIFORMA PENSIONE

28 febbraio 2012

Manovra Monti : continuano ad applicarsi le “finestre” pensionistiche per alcune categorie....

Continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in materia di requisiti di accesso e di regime di decorrenza dei trattamenti pensionistici (c.d. finestre).
Le disposizioni previgenti in materia di requisiti di accesso e di regime di decorrenza dei trattamenti pensionistici (c.d. finestre”) continuino ad applicarsi ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l’accesso al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni (e cioè in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni).
 Gli altri soggetti a cui continuano ad applicarsi le “finestre” pensionistiche:
  •   ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011.
Inoltre, continuano ad applicarsi, a una serie di lavoratori, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, riconducibili alle seguenti categorie:
  • lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della L. 223/1991, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011, e che maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità (articolo 7, comma 2, della L. 223/1991);
  • lavoratori collocati in mobilità lunga, ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 7, della L. 223/1991, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;
  • lavoratori che, all’entrata in vigore del provvedimento in esame, siano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore i lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data del 4 dicembre 2011 il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà
  • lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;
  • lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 abbiano in corso l’istituto dell’esonero dal servizio di cui all’articolo 72, comma 1, del D.L. 112/2008. Si considera, comunque, in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011.

18 dicembre 2011

Manovra Monti (pensioni dal 2012, testo aggiornato):PENSIONI


PENSIONI

*Contributivo pro-rata per tutti. Dall'anno prossimo gli assegni previdenziali saranno calcolati col metodo contributivo, meno vantaggioso del retributivo. In sostanza, si terrà conto dei contributi effettivamente versati e della speranza di vita media al momento del pensionamento. 

*Abolizione delle finestre di uscita per le pensioni. 
*Flessibilità in uscita nel privato. Le donne potranno andare in pensione fra i 62 e i 70 anni, gli uomini fra i 66 e i 70, ma sono previsti disincentivi per chi decide di lasciare il lavoro presto e incentivi per chi sceglie di rimanere. Grazie a un emendamento alla manovra, chi sceglie di ritirarsi dal lavoro fino a due anni prima del 62esimo compleanno si vedrà l'assegno decurtato dell'1% 
Pensioni, donne dipendenti nel privato e lavoratrici autonome. Dall'anno prossimo, le donne dipendenti nel settore privato dovranno avere 62 anni per beneficiare della pensione di vecchiaia. L'età salirà a 63 anni e mezzo dal 2014 e a 65 anni dal 2016. L'equiparazione agli uomini e alle donne impiegate nel pubblico (66 anni) arriverà nel 2018. Per quanto riguarda le lavoratrici autonome, la pensione di vecchiaia arriverà a 63 anni e mezzo nel 2012, a 64 anni e mezzo dal 2014 e a 65 anni e mezzo nel 2016. Anche in questo caso la soglia dei 66 anni sarà ragigunta nel 2018. 
*Pensioni di anzianità. Dal 2012 agli uomini saranno necessari 42 anni e un mese di contributi, 41 e un mese alle donne. Si abolisce così il sistema delle "quote" introdotto con la riforma del 2007. In ogni caso, chi ha maturato entro il 31 dicembre i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della manovra potrà accedere alla prestazione pensionistica con il vecchio sistema e potrà chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di questo diritto. 
*Infortuni, stop equo indennizzo e pensioni privilegiate per cause di servizio.Scompaiono l'equo indennizzo e le pensioni privilegiate in caso di infortuni sul lavoro, ma sopravvive la tutela che deriva dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Si salvano tre comparti: sicurezza, difesa e soccorso pubblico. 

Qui di seguito il testo dell'Articolo 24, dal titolo "Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici", tratto dalle "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici", ossia la cosiddetta Manovra del Governo Monti, elaborata e resa pubblica nel dicembre 2011.



6 agosto 2011

IL SISTEMA DELLE QUOTE: Nuove regole 2011 Pensioni Anzianità e vecchiaia

  1. Dal 2011 prende il via il nuovo regime delle decorrenze per la pensione di anzianità. Per chi matura i requisiti alla pensione a partire dal 1°gennaio 2011 entra in vigore la cosiddetta finestra "mobile " o a "scorrimento", introdotta dalla manovra finanziaria dell'estate scorsa. Si tratta di un'uscita personalizzata che fissa la decorrenza della pensione dopo un determinato periodo di tempo trascorso dal momento in cui vengono perfezionati i requisiti di età e contribuzione. 
  1. IL SISTEMA DELLE QUOTE : Nuove regole 2011 Pensioni Anzianità e vecchiaia (clicca)

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