Per poter usufruire di tale aiuto, chi viene assunto deve possedere determinati requisiti; a sua volta chi assume deve adempiere a specifici doveri.
All’art. 8, la legge 407 stabilisce che il dipendente può essere assunto usufruendo della stessa legge qualora (si tenga conto che lo stesso articolo ha subito delle modifiche a seguito della legge 92 del 2012 come riportato accanto):
risulti disoccupato da almeno ventiquattro mesi;
risulti in Cassa Integrazione da almeno ventiquattro mesi;
risulti sospeso da lavoro da almeno ventiquattro mesi.
Il datore di lavoro, può assumere usufruendo dei benefici della legge 407 qualora:
assuma il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il contratto di lavoro firmato dal lavoratore assunto con i benefici della legge 407 può essere sia part time (con un orario lavorativo fino a 20 ore settimanali) sia full time (per legge fino a 40 ore settimanali);
non abbia effettuato negli ultimi sei mesi licenziamenti o sospensioni di lavoro nei confronti di dipendenti in forza nella propria azienda. L'accesso agli sgravi contributivi previsti dalla 407 è invece ammesso nel caso in cui, nei precedenti sei mesi all’assunzione del nuovo lavoratore beneficiario della 407, il datore di lavoro abbia licenziato dipendenti per giusta causa o per mancato superamento del periodo di prova.
Lo stesso vale nel caso in cui il datore di lavoro abbia ricevuto dimissioni spontanee da parte di un dipendente o si sia concluso il termine relativo ad un contratto a tempo determinato.
----------------------------> Lo sgravio in numeri
Nel caso in cui sussista ciascuno dei suddetti requisiti, l’azienda usufruirà degli sgravi contributivi nella misura del:
**** 50% per un periodo di 36 mesi (per ogni tipo di azienda);
**** 100% per un periodo di 36 mesi (per aziende artigiane);
**** 100% per un periodo di 36 mesi (per aziende di qualunque tipo purchè operanti nel Mezzogiorno).
********************** DETTAGLI E DELUCIDAZIONI....(LINK)
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All’art. 8, la legge 407 stabilisce che il dipendente può essere assunto usufruendo della stessa legge qualora (si tenga conto che lo stesso articolo ha subito delle modifiche a seguito della legge 92 del 2012 come riportato accanto):
risulti disoccupato da almeno ventiquattro mesi;
risulti in Cassa Integrazione da almeno ventiquattro mesi;
risulti sospeso da lavoro da almeno ventiquattro mesi.
Il datore di lavoro, può assumere usufruendo dei benefici della legge 407 qualora:
assuma il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il contratto di lavoro firmato dal lavoratore assunto con i benefici della legge 407 può essere sia part time (con un orario lavorativo fino a 20 ore settimanali) sia full time (per legge fino a 40 ore settimanali);
non abbia effettuato negli ultimi sei mesi licenziamenti o sospensioni di lavoro nei confronti di dipendenti in forza nella propria azienda. L'accesso agli sgravi contributivi previsti dalla 407 è invece ammesso nel caso in cui, nei precedenti sei mesi all’assunzione del nuovo lavoratore beneficiario della 407, il datore di lavoro abbia licenziato dipendenti per giusta causa o per mancato superamento del periodo di prova.
Lo stesso vale nel caso in cui il datore di lavoro abbia ricevuto dimissioni spontanee da parte di un dipendente o si sia concluso il termine relativo ad un contratto a tempo determinato.
----------------------------> Lo sgravio in numeri
Nel caso in cui sussista ciascuno dei suddetti requisiti, l’azienda usufruirà degli sgravi contributivi nella misura del:
**** 50% per un periodo di 36 mesi (per ogni tipo di azienda);
**** 100% per un periodo di 36 mesi (per aziende artigiane);
**** 100% per un periodo di 36 mesi (per aziende di qualunque tipo purchè operanti nel Mezzogiorno).
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