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19 aprile 2024

Sport, voucher per i minori: richieste al via dal 26 aprile

 

Sport, voucher per i minori: oltre mille società ammesse, richieste al via dal 26 aprile....

Assessorato/Ufficio: Presidenza della Regione

Pronti per essere erogati i voucher della Regione Siciliana per la pratica sportiva nel 2024. Sono destinati ai minori dai 6 ai 16 anni per l'iscrizione e la partecipazione alle attività di associazioni e società dilettantistiche siciliane affiliate a federazioni o enti riconosciuti dal Coni (Comitato olimpico nazionale italiano) oppure dal Cip (Comitato italiano paralimpico). Oltre mille le realtà a cui sarà possibile richiedere il contributo a partire dal 26 aprile. 

L'iniziativa, promossa dalla Presidenza della Regione Siciliana, è al suo secondo anno. È stata riproposta per garantire il diritto allo sport per tutti e contrastare l'abbandono della pratica motoria da parte dei minori delle famiglie siciliane meno abbienti e supportare, al contempo, le organizzazioni sportive che svolgono attività di carattere sociale sul territorio.

Alla manifestazione di interesse per il 2024 hanno aderito 664 associazioni con sede in Sicilia affiliate al Coni o al Cip che si sono aggiunte a quelle che hanno partecipato nel 2023, inserite d’ufficio tra quelle aderenti, per un totale di 1129 realtà ammesse. 

Il voucher, da concedere prioritariamente ai nuovi praticanti residenti in Sicilia per un massimo di sette mesi, è comprensivo della quota di iscrizione e assicurazione e ha un valore di 50 euro mensili. Può essere speso nel corso del 2024 per i corsi e le attività proposte dalle società aderenti all'iniziativa. L'agevolazione può esser richiesta per i minori il cui nucleo familiare d'appartenenza ha un Isee 2022 non superiore ai 12 mila euro.

Per quest'anno la misura ha un plafond di 3 milioni di euro, stanziati nell'ultima Finanziaria regionale e ripartiti a livello provinciale sulla base dei dati Istat della popolazione giovanile compresa tra i 6 e i 16 anni. 

Le famiglie potranno fare la richiesta del voucher direttamente alle società e alle associazioni sportive ammesse, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'Avviso del dipartimento regionale dello Sport nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, prevista per il 26 aprile 2024. Info e dettagli a questo link:

-sostegno-alle-attivita-sportive-43


fonte: Assessorato/Ufficio: Presidenza della Regione

3 giugno 2017

Lavoro occasionale: guida alle nuove regole

La nuova disciplina riguarda le prestazioni occasionali e, come per il passato, prevede due diversi regimi: uno per le famiglie e l’altro per le ‘non famiglie’, vale a dire imprese e altri soggetti con partita Iva.

*****Lavoro occasionale: cosa cambia?
I soggetti che vogliono avvalersi di tali prestazioni occasionali, dovranno obbligatoriamente acquistare, attraverso il sito dell’Inps, o presso gli uffici postali, un libretto nominativo prefinanziato, chiamato Libretto Famiglia.
Aziende, professionisti e altri soggetti che vogliono prestare lavoro occasionale dovranno stipulare un apposito contratto di lavoro, definito come «contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità entro i limiti di importo».
******I nuovi limiti di utilizzo
Come in precedenza, esiste il limite di compenso annuale pari a 5mila euro, sia per le imprese che per il lavoratore. Quest’ultimo non potrà tuttavia ricevere più di 2.500 euro dallo stesso datore. In alcuni casi, il limite è incrementato del 25% e cioè:
  • ai titolari di pensione di vecchiaia e invalidità;
  • ai giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
  • alle persone disoccupate;
  • ai percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione o altre prestazioni di sostegno al reddito.

**********I soggetti esclusi

I soggetti che non possono far ricorso al contratto di prestazione occasionale sono:
  • utilizzatori che hanno alle proprie dipendente più di cinque dipendenti a tempo indeterminato;
  • imprese nel settore agricolo;
  • imprese dell’edilizia;
  • nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere e servizi.
  • *********La procedura

Per fruire di prestazioni occasionali occorrerà registrarsi all’Inps. A disposizione di utilizzatori e prestatori ci sarà un’apposita piattaforma informatica sul sito dell’Inps dove andranno poi svolti tutti gli adempimenti, anche tramite un consulente del lavoro, per quanto riguarda le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi.
Tra gli adempimenti è prevista anche una comunicazione preventiva. In particolare, l’utilizzatore almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, deve informare l’Inps della piattaforma informatica o tramite i servizi di contact center, indicando una serie di dati quali nome, luogo di svolgimento della prestazione, oggetto, data e ora di inizio e termine, tra cui anche il compenso pattuito in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell’arco della giornata.
*******lavoro occasionale o a chiamata

(FONTE:https://business.laleggepertutti.it/)

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12 aprile 2017

Job on call al posto dei voucher per le imprese: lavoro intermittente gestibile attraverso una piattaforma Inps.

Lavoro a chiamata: l’attuale job on call

Il contratto di lavoro a chiamata, detto anche lavoro intermittente o job on call, è il contratto con cui un lavoratore si rende disponibile a svolgere una determinata prestazione su chiamata del datore di lavoro. Il dipendente, a seconda della tipologia contrattuale di job on call, può avere o meno l’obbligo di rispondere alla chiamata del datore di lavoro: in caso positivo, ha diritto a un’indennità per i periodi di disponibilità obbligatoria. In base a quanto reso noto, col nuovo lavoro a chiamata semplificato non sarà previsto il periodo “a disposizione”, ma si procederà direttamente alla chiamata del lavoratore. Ad ogni modo, diversamente dal part-time, nel lavoro intermittente il lavoratore è titolare dei diritti normalmente riconosciuti ai dipendenti solamente nei periodi di effettivo impiego, mentre non è tutelato nei periodi in cui rimane a disposizione del datore di lavoro.
Nuovo lavoro a chiamata: sarà limitato ad alcune attività?
Il lavoro a chiamata è attualmente ammesso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate:
  • dai contratti collettivi (nazionali, territoriali o aziendali);
  • da appositi decreti ministeriali;
  • dalla normativa sull’orario di lavoro, che definisce determinate attività come discontinue (attività dei commessi di negozio, dei receptionist degli alberghi, degli addetti alle pompe di carburante, etc).
Non si sa ancora se le attuali limitazioni varranno anche per il nuovo lavoro a chiamata semplificato.

Nuovo lavoro a chiamata: limiti di tempo e di età

Il contratto di lavoro intermittente, ad oggi, è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un massimo di 400 giornate effettive nell’arco di 3 anni.
Fanno eccezione i settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo. Se il numero di giornate viene superato il contratto a chiamata si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Inoltre, il contratto intermittente può essere stipulato solo da lavoratori:
  • con almeno 55 anni di età, anche pensionati;
  • che non abbiano ancora compiuto 24 anni; in questo caso le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro i 25 anni.
In base alle ultime notizie fornite dal Governo, il nuovo lavoro a chiamata non dovrebbe più contenere alcuna limitazione relativa all’età dei lavoratori: resteranno, forse, ma con diversi “paletti”, i limiti relativi alle giornate di lavoro.

Nuovo lavoro a chiamata: comunicazione di inizio della prestazione lavorativa

L’attuale procedura per assumere il lavoratore a chiamata è piuttosto articolata; non basta, difatti, l’assunzione del lavoratore comunicata nelle forme ordinarie ai servizi per l’impiego della propria Regione, tramite modello Unilav: prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni, difatti, il datore di lavoro è tenuto a inviare un’ulteriore all’Ispettorato territoriale del lavoro (Itl) competente per territorio. La comunicazione, similmente a quanto previsto in precedenza per i voucher, può essere effettuata anche nello stesso giorno di inizio della prestazione, purché prima dell’effettivo impiego del lavoratore, utilizzando il modello di comunicazione “Uni-intermittente“.
La comunicazione deve contenere:
  • i dati identificativi del lavoratore;
  • i dati identificativi del datore di lavoro;
  • la data di inizio e fine della prestazione lavorativa cui la chiamata si riferisce.
Il modello deve essere trasmesso secondo una delle seguenti modalità:
  • attraverso il servizio telematico sul portale ClicLavoro;
  • via e-mail all’indirizzo di Pec appositamente creato (intermittenti@pec.lavoro.gov.it);
  • con un Sms (numero 339.9942256) contenente almeno il codice fiscale del lavoratore, esclusivamente in caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione;
  • tramite App. Lavoro Intermittente (per smartphone o tablet);
  • tramite fax al competente ITL, per malfunzionamento dei sistemi.
Con tutta probabilità, il nuovo lavoro a chiamata baserà la comunicazione di avvio della prestazione sul solo modello Uni-intermittente e prevedrà ulteriori semplificazioni.

Nuovo lavoro a chiamata: tutele

Ad oggi, il lavoratore intermittente ha il diritto di ricevere, per i periodi lavorati, lo stesso trattamento economico e normativo del lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte. Il trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, sia per quanto riguarda la retribuzione globale, sia per quanto concerne le ferie, la malattia, l’infortunio e il congedo di maternità e parentale. Il nuovo lavoro a chiamata, probabilmente, confermerà questo trattamento, ad esclusione della maggiorazione oraria relativa a tfr, mensilità aggiuntive e ferie.
(fonte:http://www.laleggepertutti.it/)
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6 febbraio 2016

Voucher Inps


I c.d. voucher, realizzano una modalità stremamente semplificata di gestione di una prestazione lavorativa: il datore di lavoro, chiamato committente, acquista un certo numero di buoni presso uno dei canali autorizzati (uffici postali, sportelli bancari, tabaccai, oppure telematicamente con apposita procedura).
Dal 25 giugno 2015, dunque è possibile farvi ricorso, a prescindere dall’occasionalità del rapporto lavorativo, in tutti i settori, da parte di qualsiasi committente, con qualsiasi lavoratore (salvo alcuni limiti nel settore agricolo). 

Voucher-Inps/discussione


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