La nuova disciplina riguarda le prestazioni occasionali e, come per il passato, prevede due diversi regimi: uno per le famiglie e l’altro per le ‘non famiglie’, vale a dire imprese e altri soggetti con partita Iva.
*****Lavoro occasionale: cosa cambia?
(FONTE:https://business.laleggepertutti.it/)
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*****Lavoro occasionale: cosa cambia?
I soggetti che vogliono avvalersi di tali prestazioni occasionali, dovranno obbligatoriamente acquistare, attraverso il sito dell’Inps, o presso gli uffici postali, un libretto nominativo prefinanziato, chiamato Libretto Famiglia.
Aziende, professionisti e altri soggetti che vogliono prestare lavoro occasionale dovranno stipulare un apposito contratto di lavoro, definito come «contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità entro i limiti di importo».
******I nuovi limiti di utilizzo
Come in precedenza, esiste il limite di compenso annuale pari a 5mila euro, sia per le imprese che per il lavoratore. Quest’ultimo non potrà tuttavia ricevere più di 2.500 euro dallo stesso datore. In alcuni casi, il limite è incrementato del 25% e cioè:
- ai titolari di pensione di vecchiaia e invalidità;
- ai giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
- alle persone disoccupate;
- ai percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione o altre prestazioni di sostegno al reddito.
**********I soggetti esclusi
I soggetti che non possono far ricorso al contratto di prestazione occasionale sono:
- utilizzatori che hanno alle proprie dipendente più di cinque dipendenti a tempo indeterminato;
- imprese nel settore agricolo;
- imprese dell’edilizia;
- nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere e servizi.
*********La procedura
Per fruire di prestazioni occasionali occorrerà registrarsi all’Inps. A disposizione di utilizzatori e prestatori ci sarà un’apposita piattaforma informatica sul sito dell’Inps dove andranno poi svolti tutti gli adempimenti, anche tramite un consulente del lavoro, per quanto riguarda le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi.
Tra gli adempimenti è prevista anche una comunicazione preventiva. In particolare, l’utilizzatore almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, deve informare l’Inps della piattaforma informatica o tramite i servizi di contact center, indicando una serie di dati quali nome, luogo di svolgimento della prestazione, oggetto, data e ora di inizio e termine, tra cui anche il compenso pattuito in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell’arco della giornata.
*******lavoro occasionale o a chiamata(FONTE:https://business.laleggepertutti.it/)
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