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10 aprile 2020

Il decreto legge ‘Liquidità’ blocca il pagamento dell’indennizzo di 600 euro a tutti i medici e agli odontoiatri

Con il Decreto Liquidità pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale si sgonfia il bonus di 600 euro del reddito di ultima istanza introdotto con il decreto legge Cura Italia. La nuova norma in vigore da oggi prevede, che ai fini del riconoscimento dell’indennità «i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria devono intendersi non titolari di trattamento pensionistico e iscritti in via esclusiva».
Questa precisazione mette fuori gioco i pensionati ed anche chi non è iscritto esclusivamente ad un Ente di previdenza, ma ha più di una cassa previdenziale, come molti medici e specializzandi. La nuova norma in vigore da oggi prevede, infatti, che ai fini del riconoscimento dell’indennità «i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria devono intendersi non titolari di trattamento pensionistico e iscritti in via esclusiva».
Questa precisazione mette fuori gioco i pensionati ed anche chi non è iscritto esclusivamente ad un Ente di previdenza, ma ha più di una cassa previdenziale, come molti medici e specializzandi che già hanno reagito contro le nuove norme.
“Il decreto legge ‘Liquidità’ blocca il pagamento dell’indennizzo di 600 euro a tutti i medici e agli odontoiatri”,  l’Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (Enpam),  dovrà quindi “bloccare 25.262 bonifici che stavano per essere inviati già da domani” ai camici bianchi “che ne avevano diritto”........ tutti i pagamenti sono congelati e che nella migliore delle ipotesi li riceveranno dopo aver integrato la domanda con un’ulteriore autocertificazione”, 
“Agli specializzandi e ai dipendenti, magari part time, che in questo momento stanno rischiando la vita, è andata anche peggio, perché per loro l’indennizzo di 600 euro è cancellato del tutto. 
L’Enpam spiega in una nota che, a seguito della nuova norma “che ha cambiato le carte in tavola, gli specializzandi sono ora esclusi dall’indennizzo dei 600 euro poiché, oltre all’Enpam, sono costretti a pagare la gestione separata Inps sulle loro borse di studio. Analoga esclusione vale per i dipendenti soggetti a contribuzione Inps o ex Inpdap.
Il decreto stabilisce che questo importo sarà riconosciuto ai lavoratori che abbiano percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35mila euro; ai lavoratori che, sempre nell’anno di imposta 2018, abbiano percepito un reddito complessivo compreso tra 35mila e 50mila euro e abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale di almeno il 33% nel primo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, sempre a causa del virus Covid-19. Le domande per l’ottenimento dell’indennità possono essere presentate da professionisti e lavoratori autonomi presso gli enti di previdenza ai quali sono iscritti.
Fonte:la legge per tutti.it

7 aprile 2020

Covid-19: gli aiuti dell’Enasarco agli agenti


anche l’Enasarco scende in campo per aiutare i propri iscritti che hanno subito mancati ricavi a causa dell’emergenza Covid-19. Analizziamo nello specifico come.
Oltre al bonus di euro 600 alla fruizione del quale sono stati ammessi, alla fine, con la Circolare Inps n. 49/2020, anche gli agenti e i rappresentanti di commercio, l’Enasarco, ente di previdenza della categoria, ha adottato misure straordinarie a supporto dei suoi iscritti.
Nella sezione Erogazioni straordinarie, è prevista l’indennità riconosciuta agli agenti per l’emergenza Covid-19; nello specifico è indicato che:
  • per l’anno 2020 la Fondazione effettua, nel limite massimo di spesa annua pari a euro 8.420.000, erogazioni straordinarie prioritariamente a sostegno degli iscritti che hanno subito conseguenze negative rilevanti a causa di tale emergenza, nei limiti e con le modalità specificate nei successivi articoli;
  • la domanda potrà essere inoltrata dal soggetto che risulta in possesso del seguente requisito: reddito 2018 non superiore a euro 40.000, rilevabile dal modello Unico PF 2019. Più precisamente, il reddito 2018 di riferimento è pari alla somma dei singoli redditi indicati nelle caselle di seguito specificate dei quadri RN e LM se entrambi compilati, facendo riferimento a:
    • Quadro RN1, casella 1;
    • Quadro LM, casella LM6;
    • Quadro LM, casella LM34 casella 3.
I richiedenti che nell’anno 2018 hanno svolto attività diversa da quella di agenzia (ad esempio, lavoro subordinato) potranno comprovare il reddito allegando la documentazione fiscale valida alla quale erano tenuti in base all’attività svolta in tale anno. Il requisito di reddito non si applica nel caso di decesso dell’agente in attività a causa del virus Covid-19. Si precisa che, nell’ipotesi di agenti operanti sotto forma di società di persone, il reddito è quello del socio che ha inoltrato la domanda risultante dal proprio modello Unico PF 2019.
  • saranno erogati contributi economici nei casi di decesso di agente in attività causato dal Covid-19. Il contributo economico è di euro 8.000.
Soddisfatte le domande di cui copra, saranno erogati contributi economici agli iscritti per intervenuto contagio da Covid-19. Il contributo economico è di euro 1.000. Soddisfatte le domande di cui ai punti precedenti, saranno erogati contributi economici agli iscritti per i quali possano presumersi provvigioni fortemente ridotte a causa dell’epidemia Covid-19. Il contributo è di euro 1.000, a prescindere dal carico familiare.
A partire dal 3 aprile potranno essere presentate le apposite richieste, accompagnate dalla seguente documentazione, da inviare anch’essa in copia elettronica contestualmente alla domanda:
  1. Contributo economico per decesso: la domanda può essere presentata esclusivamente mediante invio a mezzo PEC all’indirizzo prestazioniassistenziali@pec.enasarco.it del modulo di richiesta disponibile sul sito web enasarco.it  e dovrà essere accompagnata da autocertificazione attestante il decesso dell’iscritto e lo svolgimento effettivo dell’attività di agenzia fino al momento del decesso, certificazione medica attestante che il decesso è intervenuto a causa di affezione da virus Covid-19 (anche solo quale concausa).
  2. Contributo economico per contagio: la domanda può essere presentata esclusivamente on-line mediante accesso all’apposita sezione riservata del sito enasarco.it e deve essere accompagnata da certificazione medica attestante l’avvenuto contagio dell’iscritto da Covid-19, Modello Redditi PF 2019 attestante per l’anno 2018 un reddito non superiore a euro 40.000 o altra documentazione fiscale valida.
  3. Contributo economico per provvigioni fortemente ridotte a causa dell’epidemia Covid-19: la domanda la domanda può essere presentata esclusivamente on-line mediante accesso all’apposita sezione riservata del sito enasarco.it unitamente a Modello Redditi PF 2019 attestante per l’anno 2018 un reddito non superiore a euro 40.000 o altra documentazione fiscale valida, dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante una diminuzione delle provvigioni, nel trimestre di contribuzione antecedente la presentazione della domanda, superiore al 33% rispetto alle provvigioni percepite nello stesso trimestre dell’anno precedente.
Successivamente alla graduatoria provvisoria, la Fondazione si riserva la verifica della congruità dei documenti prodotti con quanto dichiarato nella domanda e redigerà la graduatoria definitiva.
Gli iscritti riceveranno, quindi, apposita comunicazione sull’esito della loro domanda (“accolta” oppure “non accolta e inserita d’ufficio nel bando successivo” oppure “non accolta per documentazione insufficiente o non conforme”, all’esito del 1° e 2° bando, oppure “non accolta definitivamente”, all’esito del 3° bando).
Fonte:fisco7

31 marzo 2020

Covid-19: dal Cura Italia 600 euro ai professionisti, co.co.co, stagionali, spettacolo......

Covid-19: dal Cura Italia 600 euro ai professionisti


Bonus 600 euro: chi ne ha diritto?

Ad oggi i 600 euro, stanti i requisiti (vedi più avanti) individuati dal decreto interministeriale firmato a quattro mani dai ministri di Lavoro ed Economia, Catalfo e Gualtieri, spettano ai:
  • liberi professionisti titolari di partita Iva alla data del 23 febbraio 2020
  • lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione Separata.

Bonus 600 euro: per quali categorie di lavoratori?

Per l’esattezza, quando parliamo di indennizzo di 600 euro, facciamo in realtà riferimento a più indennizzi destinati contemporaneamente ad altrettante categorie di lavoratori, quindi il suddetto elenco in due voci contiene in realtà più sfaccettature. Nello specifico, allora, queste sono le categorie che al momento ne possono godere richiedendolo all’Inps dal 1° di aprile:
  • 1) liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS;
  • 2) collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS;
  • 3) lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria (artigiani, commercianti, imprenditori agricoli, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
  • 4) lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020;
  • 5) operai agricoli a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali purché possano fare valere nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente e non siano titolari di pensione;
  • 6) lavoratori dello spettacolo.

Bonus 600 euro: quali sono i requisiti?

Quanto invece ai requisiti economici per poter chiedere di fatto i 600 euro, il decreto di MEF e Lavoro stabilisce che l’importo sarà riconosciuto:
  • ai lavoratori che abbiano percepito, nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35mila euro;
  • ai lavoratori che, sempre nell'anno di imposta 2018, abbiano percepito un reddito complessivo compreso tra 35mila e 50mila euro e abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale di almeno il 33% nel primo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, sempre a causa del virus COVID-19.

Bonus 600 euro: come fare domanda?

Sul fronte invece delle indicazioni operative demandate all’Inps per poter fare richiesta, l’istituto previdenziale nel messaggio n. 1381 del 26 marzo ha fatto sapere che l’accesso al beneficio è stato predisposto in “modalità semplificata”, basterà essere in possesso della sola prima parte del codice PIN “ricevuta via SMS o e-mail, dopo averla richiesta tramite portale o Contact Center”.
Quindi è possibile fare domanda telematicamente sul portale INPS, a partire dal 1° aprile 2020, mediante il semplice possesso del PIN ordinario o la prima parte del PIN (cosiddetto PIN semplificato).
In alternativa è possibile utilizzare le credenziali SPID di livello 2 o superiore, la Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o la Carta nazionale dei servizi (CNS). In ogni caso, ai fini della richiesta del bonus rimangono sempre operativi:
  • il Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • gli Enti di Patronato.
La misura è compatibile con altri aiuti economici erogati sempre dall’INPS, come ad esempio la NASpI e la DIS-COLL....è compatibile e cumulabile anche con le erogazioni monetarie derivanti da:
  • borse lavoro;
  • stage e tirocini professionali;
  • premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale;
  • premi e compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica;
  • prestazioni di lavoro occasionale (libretto famiglia e PrestO) nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.
  • Al contrario, l’indennità di 600 euro non è cumulabile con:
    • il Reddito di Cittadinanza;
    • le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative della stessa;
    • l’Ape sociale.
 “la richiesta del PIN può essere effettuata attraverso i seguenti canali:
  • sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio “Richiesta PIN”;
  •  Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile).

Una volta ricevute (via SMS o e-mail) le prime otto cifre del PIN, il cittadino le può immediatamente utilizzare in fase di autenticazione per la compilazione e l’invio della domanda online per le sole prestazioni sopra individuate. Qualora il cittadino non riceva, entro 12 ore dalla richiesta, la prima parte del PIN, è invitato a chiamare il Contact Center per la validazione della richiesta”.

ULTERIORI DETTAGLI E DELUCIDAZIONI: BONUS 600 EURO
Fonte:CAF ACLI SRL 

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