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13 luglio 2025

Servizio trasporto Alunni con Disabilità a.s. 2025/26

 

Avviso Servizio trasporto Alunni con Disabilità a.s. 2025/26

Dettagli della notizia

Si ricorda che l’istanza per l’accesso al servizio trasporto scolastico per alunni/studenti con disabilità deve essere presentata entro il 15/10/2025.

Si ricorda che l’istanza per l’accesso al servizio trasporto scolastico per alunni/studenti con disabilità deve essere presentata entro il 15/10/2025.

Il servizio, è rivolto agli alunni con invalidità certificata ai sensi della L. 104/92 art.3, comma 1 o comma 3, residenti/domiciliati nel Comune di Palermo, iscritti alle scuole elementari e medie inferiori.

Il servizio è esteso ai minori con invalidità lieve, nonché per la frequenza alla scuola materna, ove disponibili maggiori risorse finanziarie.

Le istanze devono essere presentate dal genitore o da chi esercita la potestà sul minore con disabilità, a mezzo email ai seguenti indirizzi:

ufficioh@comune.palermo.it

settoreservizisocioassistenziali@cert.comune.palermo.it

In alternativa, è possibile recarsi presso i locali dell’U.O. Interventi per persone con disabilità, via F. Taormina n. 1, previo appuntamento telefonico ai numeri 091421491 / 0917409465.

Le istanze per l’accompagnamento alla scuola materna, per disabilità lieve o presentate oltre i termini verranno accolte secondo l’ordine cronologico di presentazione, sino alla disponibilità delle risorse economiche stanziate.

----------->>>>TUTTI I DETTAGLI....

9 luglio 2025

Le agevolazioni fiscali per chi ha la Legge 104

 

Quali sono le agevolazioni fiscali per chi ha la Legge 104?

La Legge 104 permette di accedere a numerose agevolazioni per alleggerire il carico economico e gestionale di chi vive o assiste situazioni di disabilità:

Permessi e congedi lavorativi retribuiti

Tra i vantaggi della legge 104, il lavoratore disabile o il familiare che assiste una persona con disabilità grave (art. 3, comma 3) può usufruire di:

  • 3 giorni di permesso retribuito al mese, frazionabili in ore;
  • riposi giornalieri di 1 o 2 ore (per chi lavora più di 6 ore al giorno);
  • congedi straordinari retribuiti (fino a un massimo di due anni nell’intera vita lavorativa), in casi particolari.

Agevolazioni fiscali e detrazioni

La Legge 104/92 prevede diverse esenzioni e agevolazioni fiscali per le persone con disabilità e i loro familiari.

Chi ha diritto alla Legge 104 può accedere a:

  • detrazione IRPEF del 19% su spese mediche e assistenziali e per l'acquisto di veicolo adattati (fino a euro 18.075,99);
  • IVA agevolata al 4% per l’acquisto di ausili specifici, come dispositivi medici e strumenti informatici e veicoli.

Agevolazioni della 104: sgravi fiscali per beni e servizi

Riduzioni fiscali applicabili all'acquisto di beni come:

  • autoveicoli adattati al trasporto delle persone disabili;
  • strumenti tecnologici utili per l’autonomia personale.

Esenzione dal bollo auto

Si applica solo per determinate tipologie di disabilità, come gravi limitazioni motorie, cecità, sordità o disabilità mentale certificata con indennità di accompagnamento, ai veicoli intestati a persone con disabilità o ai loro familiari, purché il disabile sia fiscalmente a carico.

Esenzione dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà

Riguarda i veicoli destinati al trasporto o alla guida di persone con disabilità.

Esonero dal canone RAI 

L'esenzione è prevista per i disabili gravi o over 75 con reddito inferiore a 8.000 euro.

Riduzioni o esenzioni sulla TARI (tassa rifiuti)

Non esiste una normativa nazionale, ma diversi Comuni possono prevedere agevolazioni per i titolari di Legge 104 con handicap grave.

È necessario consultare il regolamento comunale.

Esenzione dall'IMU

Applicabile solo se la persona con disabilità risiede in una struttura sanitaria e la sua abitazione principale non è affittata o occupata da terzi. Anche in questo caso, però, possono esserci differenze locali in base alle delibere comunali.

Esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie

Gli studenti delle scuole superiori (quarto e quinto anno) e universitari con invalidità superiore al 66% possono beneficiare dell'esonero totale dal pagamento delle tasse di iscrizione e frequenza, spesso legato anche a requisiti economici.

Esenzione dal ticket sanitario

Le persone con invalidità superiore ai due terzi hanno diritto all'esenzione totale per visite specialistiche, esami diagnostici e alcuni farmaci (in base alle disposizioni regionali).

Contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche

Fondi destinati a rendere più accessibili ambienti domestici, scolastici e lavorativi. 

Assistenza continuativa

In caso di grave riduzione dell'autonomia, la legge garantisce:

  • priorità negli interventi sociosanitari;
  • programmi di sostegno per la famiglia.

Legge 104 e permessi

Queste agevolazioni possono essere richieste sia dai disabili stessi sia dai familiari che prestano loro assistenza.

Permessi lavorativi retribuiti

I permessi di lavoro retribuiti sono una delle agevolazioni più importanti della Legge 104 perché permettono ai lavoratori di prendersi cura della persona disabile senza subire una perdita economica.

I beneficiari possono usufruire fino a 3 giorni di permesso retribuito al mese o riposi giornalieri per assistere un familiare disabile grave o per gestire le proprie necessità se la persona che lavora ha delle disabilità. Questi permessi possono essere suddivisi in ore da dedicare a visite mediche, terapie o ad altre necessità pertinenti.

I permessi sono riservati ai:

  • lavoratori disabili stessi;
  • genitori, anche adottivi o affidatari, del disabile;
  • coniugi del disabile;
  • parenti entro il secondo grado, con possibilità di estensione al terzo grado in casi specifici (es. assenza o impossibilità degli altri parenti).

Congedo straordinario retribuito

Fino a due anni complessivi nell'arco della vita lavorativa per assistere un familiare con grave disabilità.

Qual è la procedura per richiedere la 104 e i permessi retribuiti

Per accedere ai benefici della Legge 104/92, occorre il riconoscimento della condizione di disabilità grave e la richiesta dei permessi retribuiti.

Come richiedere la Legge 104 

La procedura per ottenere il riconoscimento della Legge 104 prevede i seguenti passaggi:

  1. certificato medico introduttivo: il primo passo è rivolgersi al proprio medico curante/di fiducia che deve compilare un certificato medico introduttivo online sul portale INPS. Questo certificato attesta la condizione di disabilità o handicap grave e genera un codice univoco;
  2. invio della domanda all'INPS: il richiedente deve accedere al portale INPS (utilizzando SPID, CIE o CNS) e inoltrare la domanda di riconoscimento dell'handicap grave, inserendo il codice fornito dal medico. In alternativa, ci si può rivolgere a un patronato per l'assistenza nella compilazione e invio della domanda;
  3. convocazione per visita medica: l'INPS convoca il richiedente per una visita presso la Commissione Medica Integrata ASL/INPS, che valuta la documentazione sanitaria e lo stato di salute;
  4. esito della visita: la Commissione emette un verbale che certifica il riconoscimento (o meno) dello stato di disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/92. Questo verbale è indispensabile per accedere ai benefici previsti dalla legge.

Come richiedere i permessi retribuiti

    Una volta ottenuto il verbale che attesta lo stato di disabilità grave, si può procedere con la richiesta dei permessi lavorativi retribuiti.

    • domanda all'INPS: la richiesta dei permessi deve essere inviata per via telematica all'INPS attraverso il portale online INPS (sezione "Servizi per il cittadino"). Alla domanda va allegato il verbale di riconoscimento dell'handicap insieme agli altri documenti richiesti (es. codice fiscale, documento d'identità);
    • comunicazione al datore di lavoro: dopo l'approvazione dell'INPS, è necessario consegnare al datore di lavoro una copia della domanda con il numero di protocollo e il verbale rilasciato dalla Commissione Medica. Il datore non può negare i permessi ma può richiedere una programmazione delle assenze per esigenze organizzative;
    • fFruizione dei permessi: i permessi consistono in 3 giorni retribuiti al mese. I giorni devono essere concordati con il datore di lavoro e comunicati con un preavviso ragionevole.

Documentazione necessaria

    Per entrambe le procedure (riconoscimento della disabilità e richiesta dei permessi), sono necessari:

    • certificato medico introduttivo rilasciato dal medico curante;
    • verbale rilasciato dalla Commissione Medica ASL/INPS;
    • documento d'identità e codice fiscale del richiedente;
    • eventuali dichiarazioni sostitutive richieste dall’INPS (es. assenza di ricovero a tempo pieno).
FONTE: 
 Valentina Montagna | Editor

https://www.pazienti.it/

9 giugno 2025

Contributo per la socializzazione e scolarizzazione degli alunni/e con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado – anno scolastico 2025-2026

 Contributo per la socializzazione e scolarizzazione degli alunni/e con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado – anno scolastico 2025-2026

L'amministrazione Comunale ha stanziato, in sede di predisposizione di bilancio pluriennale 2025/2027, - anno 2025 , la somma di €. 30.000,00 quale contributo per l'acquisto di attrezzature e sussidi didattici specifici per alunni/e con disabilità.

Si invitano, pertanto, i Dirigenti Scolastici a far pervenire all'Ufficio per la scuola dell'obbligo e contrasto alla dispersione scolastica del Comune di Palermo, inderogabilmente entro e non oltre il 10/10/2025, alla mail serviziscuole@comune.palermo.it le istanze ciascuna delle quali corredata dalla scheda di progetto allegata, unitamente ad un elenco complessivo degli ausili richiesti.

CIRCOLARE

SCHEDA PROGETTO

A CURA DI....


fonte: COMUNE DI PALERMO

26 maggio 2025

Assegno di Inclusione 2025: A chi spetta e come richiederlo

 L'Assegno di Inclusione rappresenta una misura fondamentale per il sostegno economico e l'inclusione sociale delle famiglie in difficoltà. A partire dal 1° gennaio 2025, questa misura ha subito importanti modifiche, ampliando i requisiti e i beneficiari. Di seguito esploreremo in dettaglio le novità introdotte, i requisiti necessari per accedere all'assegno e le modalità di richiesta.

L'Assegno di Inclusione è un aiuto economico destinato a nuclei familiari con particolari necessità. Questa misura è stata introdotta dal Decreto Lavoro nel 2023 e mira a contrastare la povertà e l'esclusione sociale. È riconosciuto a famiglie che presentano almeno un componente in condizioni di svantaggio, come disabilità, minori o anziani.

Obiettivi dell'Assegno

L'Assegno di Inclusione ha diversi obiettivi:

  • Sostenere le famiglie in difficoltà economica.
  • Promuovere l'inclusione sociale e lavorativa.
  • Fornire un aiuto concreto a chi vive situazioni di fragilità.

Novità per il 2025

Con l'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025, l'Assegno di Inclusione ha subito alcune modifiche significative. Queste novità mirano a rendere la misura più accessibile e a garantire un supporto maggiore alle famiglie.

Aumento delle Soglie ISEE

Una delle principali novità riguarda l'innalzamento della soglia ISEE, che passerà da 9.360 euro a 10.140 euro. Questo cambiamento consentirà a un numero maggiore di famiglie di accedere all'assegno.

Incremento del Reddito Familiare

Anche il limite del reddito familiare subirà un aumento, passando da 6.000 euro a 6.500 euro. Per le famiglie con anziani o disabili, la soglia sarà fissata a 8.190 euro.

Requisiti per accedere all'Assegno di Inclusione

Per poter beneficiare dell'Assegno di Inclusione, è necessario soddisfare specifici requisiti. Questi requisiti sono suddivisi in categorie, che includono condizioni di cittadinanza, residenza e requisiti economici.

Requisiti di cittadinanza e residenza

Il richiedente deve essere:

  • Cittadino europeo o familiare di un cittadino europeo con diritto di soggiorno.
  • Residente in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

Requisiti economici

Il nucleo familiare deve avere un ISEE non superiore a 10.140 euro e un reddito familiare inferiore a 6.500 euro. Se il nucleo è composto da persone di età pari o superiore a 67 anni, la soglia di reddito sarà di 8.190 euro.

Modalità di richiesta dell'Assegno di Inclusione

La richiesta per l'Assegno di Inclusione può essere effettuata attraverso diverse modalità. È importante seguire le procedure corrette per garantire l'accettazione della domanda.

Richiesta Telematica

I richiedenti possono inviare la domanda online tramite il sito dell'INPS. È necessario avere le credenziali SPID o CNS per accedere al servizio.

Rivolgersi a Patronati e CAF

In alternativa, è possibile rivolgersi a patronati e Centri di Assistenza Fiscale (CAF) abilitati. Questi enti possono assistere nella compilazione e invio della domanda.

Importo dell'Assegno di Inclusione

L'importo dell'Assegno di Inclusione varia in base alla composizione del nucleo familiare e alle condizioni specifiche. Nel 2025, l'assegno mensile sarà di circa 541,67 euro per le famiglie con disabilità, minori o anziani.

Dettagli sugli Importi

  • 541,67 euro al mese per nuclei con almeno un componente in difficoltà.
  • 682,50 euro al mese per famiglie composte esclusivamente da persone di età pari o superiore a 67 anni.

Carta di Inclusione

L'Assegno di Inclusione viene erogato tramite la Carta di Inclusione, uno strumento di pagamento elettronico. Questa carta consente di effettuare acquisti e pagamenti per le spese quotidiane.

Funzionalità della Carta

La Carta di Inclusione permette di:

  • Effettuare acquisti presso negozi convenzionati.
  • Pagare l'affitto direttamente al locatore.
  • Gestire le utenze domestiche.

Obblighi dei Beneficiari

I beneficiari dell'Assegno di Inclusione devono rispettare alcuni obblighi per mantenere il diritto al sostegno. Questi obblighi includono la partecipazione a percorsi di attivazione sociale e lavorativa.

Partecipazione ai servizi sociali

I beneficiari sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali per valutare le loro esigenze e definire un piano di attivazione. La mancata partecipazione può comportare la sospensione del beneficio.

                                                                                                         FONTE: https://www.lavoroeconcorsi.com/



25 maggio 2025

INVALIDITA’ CIVILE: LE NOVITA’ DELLA RIFORMA E LE PROCEDURE

 Dal 1 gennaio 2027 la riforma sarà operativa su tutto il territorio nazionale.

la condizione di disabilità è determinata a seguito di un unico procedimento accertativo nell’ambito della valutazione di base, che riguarda contemporaneamente i livelli di sostegno e di sostegno intensivo (con riferimento alla legge 5 febbraio 1992, n. 104), l’invalidità civile, la cecità civile, la sordità civile, la legge 12 marzo 1999, n. 68, e l’inclusione scolastica di cui al decreto legislativo 12 aprile 2017, n. 66.

L’accertamento viene svolto dalle nuove Unità di Valutazione di Base (UVB), ciascuna delle quali è composta da due medici nominati dall'INPS, di un componente in rappresentanza delle associazioni di categoria (indicato dall'ANMIC, dall'UICI, dall'ENS o dall'ANFFAS e individuato in relazione alle specifiche condizioni di disabilità oggetto della valutazione) e di una sola figura professionale appartenente alle aree psicologiche e sociali.

Le UVB sono presiedute da un medico dell'INPS specializzato in medicina legale. Nel caso in cui non sia disponibile un medico di medicina legale, l'INPS nomina come presidente un medico con altra specializzazione che abbia svolto attività per almeno tre anni in organi di accertamento dell'Istituto in materia assistenziale o previdenziale. In ogni caso, almeno uno dei componenti deve essere un medico specializzato in medicina legale o in medicina del lavoro o altre specializzazioni equipollenti o affini.

Nel caso di minori la composizione rimane la medesima ma almeno uno dei medici nominati dall'Istituto deve essere in possesso di specializzazione in pediatria, in neuropsichiatria infantile o equipollenti o affini o di specializzazione nella patologia che connota la condizione di salute del minore.

La valutazione di base viene definita con la partecipazione di almeno tre componenti, al cui numero può concorrere anche il professionista sanitario nominato dalle associazioni di categoria, se presente. In caso di parità di voti, il voto del presidente vale doppio. Nel corso della valutazione di base, la persona interessata può farsi assistere dal proprio medico o psicologo di fiducia, senza diritto di voto.

In attesa dell’emanazione dei decreti attuativi della sperimentazione, la valutazione viene effettuata, per tutte le patologie, utilizzando le tabelle di cui al decreto interministeriale 5 febbraio 1992 e la valutazione può essere effettuata agli atti sulla base della documentazione presentata dall’interessato, anche per via telematica.

IL NUOVO CERTIFICATO MEDICO INTRODUTTIVO

Il nuovo certificato medico introduttivo, che può essere rilasciato solo da alcuni medici, contiene:
• i dati anagrafici dell’interessato completi di codice fiscale, cittadinanza, estremi del documento di riconoscimento, anagrafica e codice fiscale di eventuali figure di tutela, codice identificativo tessera sanitaria;
• in caso di soggetti minori, i dati anagrafici di un eventuale altro genitore e/o l’indicazione del genitore unico, genitore affidatario, tutore curatore, completi di codice fiscale ed estremi del documento di riconoscimento;
• i dati riguardanti il domicilio dell’interessato ai fini della convocazione a visita;
• la diagnosi codificata in base al sistema dell’International Classification of Diseases (ICD), il decorso e la prognosi;
• la documentazione relativa all’accertamento diagnostico (allegazione obbligatoria);
• l’eventuale segnalazione di una malattia neoplastica in atto (cfr. la legge 9 marzo 2006, n. 80);
• la segnalazione di intrasportabilità, ove ne ricorrano i presupposti, con conseguente richiesta di visita domiciliare da trasmettere entro 7 giorni dalla data di convocazione a visita;
• l’eventuale segnalazione che una o più infermità per le quali si richiede il riconoscimento dello stato invalidante potrebbero dipendere da fatto illecito di terzi (cfr. l’art. 41 della legge 4 novembre 2010, n. 183);
• l’eventuale segnalazione di patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante, ai sensi del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Salute, 2 agosto 2007 e all’articolo 25, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
• l’eventuale segnalazione di una patologia di competenza dell’Associazione nazionale di famiglie e persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo (ANFFAS), associazione che tutela le persone con disabilità intellettiva e relazionale.

Il medico certificatore deve integrare i dati in procedura con la Provincia e il numero di iscrizione all’ordine dei medici oppure con l’indicazione della struttura sanitaria di appartenenza.

A seguito della compilazione, il medico certificatore provvede a firmare digitalmente e a trasmettere il certificato medico introduttivo all’Istituto tramite la procedura messa a disposizione nel sito istituzionale INPS, che viene così acquisito nel fascicolo sanitario elettronico (FSE).

La ricevuta di trasmissione del certificato deve essere stampata dal medico certificatore e consegnata all’interessato, che deve apporre la propria firma. La copia firmata deve essere conservata dal medico certificatore.

È possibile integrare il certificato medico introduttivo già inviato con la trasmissione di ulteriore documentazione medica fino a 7 giorni prima della data fissata per la visita ambulatoriale/domiciliare.

Il certificato medico introduttivo, una volta inviato all’Istituto, può essere consultato accedendo al “Portale della Disabilità” sul sito istituzionale.

CHI PUÒ RILASCIARE LA CERTIFICAZIONE

L’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 62/2024, prevede che il nuovo certificato medico introduttivo può essere rilasciato e trasmesso dai medici:
• in servizio presso aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, centri di diagnosi e cura delle malattie rare;
• di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale, medici in quiescenza iscritti all'albo, liberi professionisti e i medici in servizio presso strutture private accreditate.

Il successivo comma 2 del medesimo articolo 8 prevede che l’Istituto, sulla base delle modalità indicate dal Ministero della Salute, acquisisce la documentazione relativa alla formazione effettuata, nell'ambito del programma “Educazione continua in medicina”, in materia di classificazioni internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, di promozione della salute, di accertamenti sanitari di base oppure di prestazioni assistenziali, ai fini dell'individuazione dei medici sopra indicati. L'INPS è tenuto, pertanto, ad acquisire la documentazione relativa alla formazione, secondo le modalità indicate dal Ministero della Salute.

MODALITÀ PER LA TRASMISSIONE DEI DATI SOCIO-ECONOMICI

Si ricorda che eventuali prestazioni economiche riconosciute decorrono dal mese successivo alla data di trasmissione del certificato medico introduttivo. Per questo, dal momento in cui il certificato medico introduttivo viene trasmesso all’Istituto, l’interessato, al fine di accelerare l’erogazione delle prestazioni economiche eventualmente riconosciute, può comunicare all’INPS i dati socio-economici utilizzando la procedura “Dati socioeconomici disabilità” presente nel sito istituzionale, accedendo con la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE 3.0, CNS ed eIDAS). A tale fine può anche avvalersi dei servizi offerti dagli Istituti di patronato o dalle Associazioni di categoria.

LA CONVOCAZIONE A VISITA

La lettera di convocazione a visita per la valutazione di base viene spedita con raccomandata A/R e contiene la data, l’orario e il luogo della visita. Nella lettera viene, inoltre, segnalata la necessità di recarsi a visita muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, la possibilità di richiedere una nuova convocazione nei casi in cui sia accertata l’indisponibilità a presenziare nel giorno e nell’orario fissato e l’avvertenza che l’assenza a visita, qualora non giustificata, viene considerata a tutti gli effetti come rinuncia alla valutazione. I dati della convocazione a visita (data, orario e luogo) possono essere visualizzati dall’interessato anche all’interno del “Portale della disabilità”.

L’ESITO DEL PERCORSO DI ACCERTAMENTO

In esito all’accertamento verrà prodotto un “certificato attestante la condizione di disabilità” (ex verbale), unico e complessivo, che comprende ogni accertamento previsto dalla normativa vigente: legge n. 104/1992, legge 11 febbraio 1980, n. 18, legge 21 novembre 1988, n. 508, legge 11 ottobre 1990, n. 289, legge 27 maggio 1970, n. 382, legge 3 aprile 2001, n. 138, legge 26 maggio 1970, n. 381, legge 24 giugno 2010, n. 107, legge n. 68/1999 e decreto legislativo n. 66/2017 (cfr. gli artt. 5 e 13 del decreto legislativo n. 62/2024).

Il procedimento di valutazione di base si conclude entro:
• quindici giorni per la valutazione di patologie oncologiche;
• trenta giorni per la valutazione di soggetti minori;
• novanta giorni negli altri casi, prendendo a riferimento la data di trasmissione del certificato medico introduttivo.

La commissione UVB può richiedere un’integrazione documentale per il riconoscimento di una maggiore intensità dei sostegni o qualora ricorrano motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza (cfr. l’art. 6, comma 6, del decreto legislativo n. 62/2024). In tali casi, i termini di definizione, come sopra individuati, si sospendono per 60 giorni, prorogabili, su richiesta dell’interessato, di ulteriori 60 giorni (cfr. l’art. 6, comma 8, del decreto legislativo n. 62/2024).

Il procedimento di valutazione di base deve concludersi con l’emissione del “certificato”, anche in assenza delle integrazioni richieste. In tal caso il giudizio viene formulato sulla base della documentazione già in possesso della UVB.

Il “certificato” viene trasmesso al fascicolo sanitario e inviato con raccomandata A/R all’interessato, che potrà visualizzarlo anche all’interno del “Portale della disabilità”.

Le principali novità introdotte dalla riforma 

  1. Attribuzione esclusiva all'INPS della gestione del processo di riconoscimento dell'invalidità civile, eliminando le sovrapposizioni con altri enti e riducendo la frammentazione delle competenze.
  2. Ridefinizione dei concetti di "disabilità" e "persona con disabilità", in modo da renderli più aderenti alle convenzioni internazionali e alle esigenze delle persone interessate. La definizione di persona con disabilità viene ripresa  dalla Convenzione ONU a tal fine è stato modificato l’articolo 3 della legge 104/1992 (rif. art. 3, comma 1): “è persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all’esito della valutazione di base”.
  3. nuovo processo di accertamento basato su parametri che valutano non solo la patologia, ma anche il grado di autonomia della persona e il contesto in cui vive;
  4. semplificazione delle procedure con la possibilità di presentare un’unica domanda per il riconoscimento della disabilità, evitando il frazionamento attuale (invalidità civile, handicap, accompagnamento);
  5. digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati tra ASL, INPS e Ministero della Salute per ridurre i tempi di attesa;
  6. nuove modalità di revisione per evitare che le persone con patologie irreversibili debbano ripetere l’iter di valutazione.

L’iter per richiedere l’invalidità civile (valido al momento nelle provincie oggetto della sperimentazione)

LA FASE DI CONCESSIONE

1.1 Certificato medico introduttivo
L’introduzione di un certificato medico digitale e la sua trasmissione telematica obbligatoria rappresentano un passo avanti nella digitalizzazione del processo. La nuova procedura prevede infatti che l'accertamento della disabilità inizi con la trasmissione in via telematica all’INPS del “nuovo certificato introduttivo” da parte di un medico certificatore. Il certificato ha una validità estesa a 90 giorni (rispetto ai 30 precedenti), garantendo maggiore flessibilità ai richiedenti.

1.2 Esenzione per minorenni disabili
In presenza di specifiche patologie, per i minori titolari di indennità di accompagnamento, la transizione all’età adulta avviene senza bisogno di un nuovo accertamento sanitario, semplificando così l’iter burocratico e riducendo il disagio per le famiglie. L’INPS ha previsto un sistema automatizzato per l’assegnazione delle prestazioni al compimento dei 18 anni, a patto che non vi siano variazioni sostanziali nel quadro clinico.

1.3 Revisione e accertamento sugli atti|
La revisione delle condizioni di invalidità potrà essere effettuata anche solo sugli atti, senza necessità di visita diretta, nei casi in cui la documentazione fornita sia ritenuta sufficiente. Questo cambiamento ridurrà sensibilmente i tempi di attesa per i pazienti e snellirà il carico amministrativo degli enti preposti.

1.4 Commissione Medica Integrata
L’
intera gestione della procedura dal 1° gennaio 2027, sarà affidata all’INPS, che attraverso le commissioni, si occuperà della valutazione unificata della condizione di disabilità e della relativa certificazione. Le commissioni saranno anche responsabili di informare i cittadini sui progetti individuali di vita. Può stipulare apposite convenzioni con le Regioni per avvalersi delle risorse strumentali e organizzative delle ASL e aziende ospedaliere per lo svolgimento del procedimento.
Un maggiore coinvolgimento dei medici INPS nella valutazione delle domande garantirà una maggiore uniformità nelle decisioni.\
Sono stati previsti criteri più stringenti per la composizione delle Commissioni, con l'obiettivo di migliorare la qualità delle valutazioni medico-legali.

1.5 Accertamento provvisorio sostitutivo
Per i pazienti oncologici è stata introdotta una procedura che consente un riconoscimento immediato delle condizioni invalidanti.
Il meccanismo del silenzio-assenso viene applicato: se l’INPS non convalida il verbale entro 60 giorni, esso diventa automaticamente definitivo.
Questo ridurrà significativamente i tempi di attesa per i beneficiari e limiterà il rischio di errori amministrativi.

 

2. REVISIONI E CONTROLLI

Per i soggetti affetti da patologie stabilizzate o ingravescenti, la revisione periodica viene eliminata, evitando così inutili iter burocratici.

Per i pazienti oncologici, è prevista una revisione solo sugli atti fino al 31 dicembre 2025, salvo richiesta di visita diretta da parte dell’interessato.

In tema di controlli e verifiche l’INPS ha sviluppato nuovi strumenti di monitoraggio basati su intelligenza artificiale per individuare anomalie nelle richieste di invalidità e ridurre i casi di frode.

 

3. I RICORSI
La riforma ha introdotto strumenti di conciliazione per ridurre il numero di cause in materia di invalidità civile. Sarà possibile risolvere molte controversie attraverso l’accertamento tecnico preventivo, evitando lungaggini giudiziarie e garantendo una risposta più rapida ai cittadini.

3.1 L’accertamento tecnico preventivo
L’accertamento tecnico preventivo (ATP) è un procedimento di natura cautelare finalizzato ad accertare nel contraddittorio tra le parti lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione delle cose. L’ATP è instaurato prima del giudizio con la finalità di evitare il pericolo di dispersione degli elementi probatori che potrebbe derivare dal tempo necessario ad introdurre la causa e arrivare alla fase istruttoria della stessa. l presupposto per la presentazione del ricorso è che esista l’urgenza di verificare prima del giudizio lo stato dei luoghi, la qualità o condizione di cose.

3.2 L’obbligatorietà del procedimento
Dal 2011 (Legge 111/2011), l’accertamento tecnico preventivo è diventato obbligatorio nelle cause previdenziali.
L’accertamento tecnico preventivo obbligatorio si applica alle controversie in materia di:

  • invalidità civile;
  • cecità civile;
  • sordità civile;
  • handicap e disabilità;
  • pensione di inabilità e assegno di invalidità

 

I PAGAMENTI

La riforma ha introdotto l’automazione dei pagamenti, non sarà più necessario presentare ulteriori domande per l’erogazione delle prestazioni, che verranno attivate in automatico in base alla documentazione già acquisita.

Fonte:https://www.cittadinanzattiva.it/

          https://www.osservatoriomalattierare.it/

12 maggio 2025

Monreale, bonus regionale per nascite e adozioni: pubblicato l’avviso

 Bonus Regionale di mille euro per nuovi nati e adottati -

l’Avviso scade il 16 maggio

L’assessore ai Servizi Sociali del Comune di Monreale, Riccardo Oddo, ha reso noto che è stato pubblicato l’avviso contenente i criteri e le modalità di presentazione delle domande per accedere al bonus regionale di 1.000 euro, destinato ai bambini nati o adottati tra il 1° ottobre 2024 e il 30 settembre 2025.

 Contestualmente, è stato approvato anche il modello di domanda che i richiedenti dovranno compilare e presentare al Comune.

Possono presentare istanza uno dei genitori o, in caso di impedimento, un altro soggetto esercente la potestà genitoriale, purché in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana o comunitaria; in caso di cittadini extracomunitari, è richiesta la titolarità di un permesso di soggiorno; residenza in Sicilia al momento della nascita o dell’adozione. I cittadini extracomunitari devono essere residenti da almeno 12 mesi; nascita o adozione del bambino nel territorio della Regione Siciliana; indicatore Isee in corso di validità non superiore a 10.140 euro; copia del provvedimento di adozione, se presente.

Le domande dovranno essere presentate entro le seguenti date: 

per i nati dal 1° ottobre 2024 al 31 marzo 2025, la scadenza è fissata al 16 maggio 2025

Per i nati dal 1° aprile 2025 al 30 settembre 2025, la scadenza invece è fissata al 14 novembre 2025

Indicatore I.S.E.E rilasciato dagli Uffici abilitati, in corso di validità non superiore ad €. 10.140,00;

Le istanze, compilate utilizzando il modulo allegato (modello B), potranno essere presentate direttamente al protocollo del Comune di Monreale, in Piazza Vittorio Emanuele 8; oppure tramite posta certificata (Pec) all’indirizzo: promozioneterritorio.monreale@pec.it.

 L’avviso pubblico e il modello di domanda sono disponibili presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune e scaricabili dal sito istituzionale dell’ente.



14 aprile 2025

INPS: Al via il Bonus "Nuovi Nati" - Contributo una tantum di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato dal Primo gennaio 2025

 INPS: Al via il Bonus "Nuovi Nati" - Contributo una tantum di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato dal Primo gennaio 2025

L'Istituto rende operative, con la Circolare n. 76 del 14 aprile 2025, le disposizioni della legge di Bilancio 2025, introducendo il nuovo Bonus "Nuovi Nati". Questo contributo una tantum di 1.000 euro è destinato ai nuclei familiari con figli nati, adottati o in affido preadottivo dal Primo gennaio 2025, con l’obiettivo di sostenere le spese familiari.

 Requisiti di accesso: 

− Cittadinanza: possono richiedere il bonus i cittadini italiani, quelli di Stati membri dell'UE, nonché cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno di lungo periodo e altri specifici permessi. 

− Residenza: il genitore richiedente deve essere residente in Italia al momento della domanda.

 − Requisito economico: è necessario presentare un ISEE minorenni non superiore a 40.000 euro annui. 

Bonus "Nuovi Nati" non concorre alla formazione del reddito imponibile e sarà finanziato con 330 milioni di euro per il 2025, aumentando a 360 milioni di euro annui dal 2026. L'INPS monitorerà l’utilizzo delle risorse, comunicando mensilmente i risultati al Ministero del Lavoro e al Ministero dell’Economia.

 Per ulteriori dettagli e informazioni sulle modalità di presentazione della domanda, consultare la Circolare sul sito ufficiale dell'INPS.


FONTE: https://www.inps.it/

1 aprile 2025

Sconto del 25% sulla Tari per le famiglie in difficoltà economica.

 



Sconto del 25% sulla Tari per le famiglie in difficoltà economica.


Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del presidente del Consiglio dei ministri, (Dpcm n. 24/2025 del 13 marzo scorso), dal 28 marzo è entrato in vigore il Bonus Rifiuti 2025, lo sconto sulla tassa dei rifiuti rivolto ai nuclei familiari a basso reddito.

La misura consiste in una riduzione del 25% sulla bolletta della Tari.

I requisiti
Il bonus è destinato a tutti i nuclei familiari con Isee fino a 9.530 euro e alle famiglie numerose con Isee fino a 20 mila euro e almeno quattro figli a carico.

L’agevolazione è prevista per un’unica fornitura di gestione dei rifiuti urbani per nucleo familiare

Come previsto dalla normativa, le due soglie restano valide per i prossimi tre anni, quando poi sarà possibile modificarle sulla base del valore medio dell'indice nazionale dei prezzi al consumo calcolato da Istat (tecnicamente il FOI, che misura l'inflazione sulle "famiglie di operai e impiegati").

Come funziona
A partire da quest'anno, lo sconto del 25% sulla Tari viene applicato automaticamente, senza bisogno di presentare domanda.

Il meccanismo prevede che l'Inps fornisca ai Comuni i dati relativi agli Isee validi per individuare i beneficiari. A loro volta i Comuni, i gestori del servizio rifiuti o gli enti competenti, devono applicare lo sconto in bolletta senza ulteriori adempimenti per gli utenti.

Quindi, non occorre presentare alcuna richiesta specifica per accedere al bonus. Basta solo aver presentato la dichiarazione Isee 2025 ed essere intestatari della fornitura del servizio di gestione rifiuti.

Per rendere operativo il bonus, si attende ora un provvedimento dell’Arera (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente), che stabilirà le modalità di trasmissione dei dati tra Inps e amministrazioni locali.


FONTE:https://www.balarm.it/

19 marzo 2025

bonus ENERGIA 2025: Contributo di 200 Euro per le Bollette Elettriche!

 



Dal 2025, grazie all'articolo 1 del Decreto-legge n. 19, i clienti domestici con un valore ISEE (Ordinario o corrente) inferiore a 25.000 euro potranno beneficiare di un contributo straordinario di **200 euro** sulle bollette elettriche.

Per il 2025 verrà riconosciuto un contributo straordinario di 200 euro sulle forniture di energia dei clienti domestici con valori dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) fino a 25mila euro.

**Come fare per ottenerlo? .....presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) 2025, ottenendo così l'attestazione con un ISEE valido. 

senza bisogno di compilare moduli o effettuare una richiesta formale: i contributi, insomma, verranno scontati direttamente nelle bollette.

Il contributo sarà erogato nel secondo trimestre del 2025 se avete già inviato la DSU, mentre i nuovi richiedenti riceveranno il beneficio nel primo trimestre utile.

Lo sconto di 200 euro sulla bolletta sarà aggiuntivo per chi già percepisce il bonus sociale: si tratta di circa 3 milioni di famiglie con Isee fino a 9.530 euro (15mila euro con tre figli, 20mila con almeno quattro figli) che, in base alle norme attuali, hanno già diritto a uno sconto sulla bolletta della luce pari, per l’intero 2025, a 168 euro per i nuclei fino a due componenti (219 euro per quelli con tre e quattro componenti e 241 euro per quelli più numerosi).

Tutti coloro che già beneficiano dell’aiuto, in pratica, riceveranno in aggiunta il «contributo straordinario» di 200 euro. Invece, le famiglie che hanno un Isee superiore a 9.530 euro e inferiore a 25mila prenderanno solo l’importo una tantum da 200 euro, dopo aver ottenuto dal portale Inps la certificazione Isee.

RIEPILOGANDO:

Bonus Energia 2025: a chi spetta?

Il Bonus Energia 2025 è rivolto alle famiglie che rientrano in specifiche fasce di reddito, determinate dall’ISEE. I beneficiari sono suddivisi in due categorie principali:​

  1. Famiglie con ISEE fino a 9.530 euroqueste famiglie già beneficiano del bonus sociale energia, un’agevolazione prevista per i nuclei a basso reddito. Con il nuovo decreto, oltre al bonus sociale ordinario, riceveranno un contributo straordinario una tantum di 200 euro. L’importo totale del bonus per queste famiglie può quindi raggiungere:

    • 367,90 euro per nuclei familiari composti da 1-2 componenti.
    • 392,90 euro per nuclei familiari composti da 3-4 componenti.
    • 440,90 euro per nuclei familiari con oltre 4 componenti.

    Questi importi derivano dalla somma del bonus sociale ordinario e del contributo straordinario previsto dal decreto.

  2. Famiglie con ISEE compreso tra 9.530 e 25.000 euroqueste famiglie, che non rientravano nei precedenti criteri per il bonus sociale, potranno beneficiare di un contributo straordinario una tantum di 200 euro. ​
    Di fatto, la vera novità è l’allargamento della platea di beneficiari alle famiglie con ISEE fino a 25.000, che consentirà davvero di raggiungere la stragrande maggioranza delle famiglie italiane......

  3. fonti: 

  4. UDICON e SOLE 24ORE


*******************DOMANDE IN TEMA PREVIDENZIALE******************

*************DOMANDE IN TEMA ASSISTENZIALE***************

***************DOMANDE IN TEMA FISCALE*****************

****************DOMANDE IN TEMA GIURIDICO********************

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Riepilogo post precedenti (cerca)