Servizi scolastici e disabilità: dal 18 agosto aperte le domande per l’assistenza all’autonomia, alla comunicazione e igienico-personale a Monreale
10 agosto 2026
Servizi scolastici e disabilità: dal 18 agosto aperte le domande per l’assistenza all’autonomia, alla comunicazione e igienico-personale a Monreale
5 agosto 2026
Bonus bolletta della luce fino a 60 euro da agosto 2026, chi lo riceve e come ottenerlo
Bonus bolletta della luce fino a 60 euro da agosto 2026, chi lo riceve e come ottenerlo
Da agosto arriva lo sconto in bolletta fino a 60 euro. Quali sono i requisiti Isee, fornitori aderenti, importi e quando viene applicato...Non è però un aiuto garantito a tutti, visto che la sua applicazione dipende da una scelta dei singoli fornitori di energia.
Cos’è il contributo volontario
La misura, introdotta dal decreto Energia 2026 e disciplinata dalla delibera Arera 238/2026/R/eel del 2 luglio 2026, prevede un “contributo straordinario” che i venditori di energia elettrica possono decidere di riconoscere ai propri clienti in bolletta per il biennio 2026-2027. A differenza del bonus sociale, riconosciuto per legge a tutti gli aventi diritto, questo nuovo sconto dipende dalla decisione dell’azienda fornitrice. Chi aderisce deve applicarlo a tutti i clienti che rispettano i requisiti, ma chi non aderisce lascia i propri clienti senza alcun beneficio, anche in presenza di Isee e consumi corretti.
I fornitori che hanno già aderito
Alcune grandi compagnie hanno già confermato la partecipazione all’iniziativa, mentre altre sono ancora in fase di valutazione:
- A2A;
- Edison;
- Eni Plenitude;
Diversi organi di stampa riportano anche Enel tra i fornitori aderenti, anche se sul sito non c’è ancora l’ufficialità. Hera, Iren e Sorgenia sono invece ancora in fase di valutazione.
Dal 1° settembre 2026 Arera pubblicherà l’elenco completo e aggiornato degli operatori che hanno aderito sul proprio sito.
Chi può ottenerlo
Per accedere al contributo occorre rispettare contemporaneamente alcuni requisiti:
- Isee non superiore a 25.000 euro;
- nessun bonus sociale elettrico già in corso;
- fornitura elettrica domestica attiva sull’abitazione di residenza;
- consumi inferiori a 500 kWh nel bimestre gennaio-febbraio (o nel primo bimestre di fornitura, per le utenze attivate entro il 31 maggio 2026);
- consumi inferiori a 3.000 kWh nei dodici mesi precedenti.
Non serve alcuna domanda, in quanto il controllo avviene tramite lo scambio automatico di dati tra Inps, Arera e Acquirente Unico, sulla base della DSU già presentata dalle famiglie.
Quanto vale e quando viene applicato
L’importo non è fisso, ma calcolato applicando la componente PE (il costo della materia energia del servizio di maggior tutela) ai consumi del bimestre di riferimento. Per il 2026 questo si traduce in 18 euro per 150 kWh consumati, 36 euro per 300 kWh e circa 60 euro per consumi vicini alla soglia dei 500 kWh, oltre la quale il contributo decade del tutto.
Il calendario prevede alcuni passaggi chiave:
- dal 15 luglio al 31 agosto 2026 i fornitori comunicano ad Arera la propria adesione;
- da agosto, entro il giorno 20 di ogni mese, Arera trasmette ai soli fornitori aderenti i codici fiscali e i Pod delle forniture beneficiarie;
- i fornitori aderenti applicano lo sconto nella prima bolletta utile a partire dalle fatture di competenza di agosto.
Un aiuto diverso dal bonus sociale
Questo bonus bollette non sostituisce il bonus sociale elettrico, ma copre una fascia di famiglie che ne resta esclusa. Chi ha già il bonus sociale, infatti, rientra invece nel contributo straordinario automatico da 115 euro, previsto per il solo 2026 e non cumulabile con quello volontario. Un altro dettaglio da tenere presente riguarda la continuità contrattuale: chi cambia fornitore nel corso del 2026 rischia di perdere il diritto allo sconto, perché il beneficio è legato alla permanenza con lo stesso operatore dall’inizio dell’anno.
Per non perdere l’agevolazione, alle famiglie interessate conviene quindi avere un Isee 2026 valido e aggiornato, verificare direttamente presso il proprio fornitore se ha aderito all’iniziativa e controllare con attenzione la voce dedicata sulla bolletta di agosto o settembre.
FONTE: https://quifinanza.it/
4 agosto 2026
Bonus assunzioni mamme 2026 fino a 8.000 euro, al via le domande: chi può ottenerlo
L’Inps ha definito le istruzioni per accedere al bonus per le assunzioni di lavoratrici mamme nel 2026. Con la circolare n. 82 del 29 luglio 2026 sono state chiarite modalità di accesso, durata dell’agevolazione, limiti economici e procedure da seguire per ottenere fino a 8.000 euro di sconto contributivo.
L’incentivo spetta per ogni dipendente assunta, ma solo nel rispetto di precisi requisiti e condizioni.
Come funziona il bonus assunzioni mamme 2026
Il bonus è previsto dall’articolo 1 – commi da 210 a 213 – della legge di bilancio 2026 e riconosce ai datori di lavoro privati un esonero totale dei contributi previdenziali a loro carico per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2026.
’agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione previdenziale dovuta dal datore di lavoro. Restano infatti esclusi:
- i premi e i contributi Inail;
- alcune contribuzioni specifiche previste dalla normativa;
- altri versamenti che non hanno natura previdenziale.
Quanto spetta
L’esonero copre il 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, ma entro il limite massimo di 8.000 euro annui, circa:
- 666,66 euro al mese;
- 21,50 euro per ogni giorno di agevolazione nei rapporti iniziati o cessati durante il mese.
Nel caso di rapporti di lavoro part time, il massimale viene ridotto proporzionalmente in base all’orario di lavoro.
Chi può beneficiare del bonus
Possono richiedere l’incentivo tutti i datori di lavoro privati, indipendentemente dal fatto che svolgano o meno attività d’impresa. Rientrano quindi tra i beneficiari anche:
- le aziende agricole;
- gli enti privati;
- le associazioni.
Sono invece esclusi:
- le pubbliche amministrazioni;
- i rapporti di lavoro domestico;
- i contratti di apprendistato, già caratterizzati da una contribuzione agevolata.
Inoltre per poter usufruire del bonus, la lavoratrice deve essere:
- madre di almeno tre figli con meno di 18 anni al momento dell’assunzione (se successivamente uno dei figli compie 18 anni, il beneficio continua, non si perde il diritto in caso di cambiamenti del nucleo familiare);
- priva di impiego, ovvero non occupata in un lavoro subordinato regolarmente retribuito della durata di almeno sei mesi, oppure titolare di un’attività autonoma ma con un reddito inferiore a 5.500 euro annui (mentre per collaborazioni coordinate e continuative e altre prestazioni assimilate il limite è di 8.500 euro annui).
Quali contratti sono incentivati
L’esonero spetta in caso di stipula di:
- contratto a tempo determinato;
- contratto a tempo indeterminato;
- somministrazione a tempo determinato;
- trasformazione da contratto a termine a tempo indeterminato, purché il rapporto originario fosse già agevolato.
Restano invece esclusi:
- apprendistato;
- lavoro domestico;
- lavoro intermittente o a chiamata, anche se a tempo indeterminato.
Quanto dura il bonus
La durata dell’incentivo varia in base al tipo di contratto. Nel dettaglio, lo sconto sui contributi spetta per:
- 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato;
- 18 mesi complessivi se il contratto agevolato a termine viene trasformato in tempo indeterminato;
- 24 mesi per le assunzioni direttamente a tempo indeterminato.
In caso di proroga di un contratto a termine, è possibile continuare a beneficiare dell’agevolazione fino al limite massimo dei 12 mesi previsti.
Il periodo di fruizione può essere sospeso esclusivamente durante l’astensione obbligatoria per maternità, consentendo di recuperare successivamente i mesi non utilizzati.
Condizioni da rispettare
L’accesso al bonus rimane subordinato al rispetto delle regole generali previste per tutti gli incentivi alle assunzioni. In particolare il datore di lavoro deve:
- essere in regola con il Durc;
- rispettare la normativa in materia di lavoro e sicurezza;
- applicare e rispettare i contratti collettivi nazionali e territoriali sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.
Inoltre, in accordo con quanto previsto dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015, lo sgravio non spetta se:
- l’assunzione costituisce un obbligo di legge;
- viene violato il diritto di precedenza di altri lavoratori;
- sono presenti sospensioni dal lavoro per crisi aziendale, salvo specifiche eccezioni;
- la lavoratrice proviene da aziende con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti nei sei mesi precedenti.
Come fare domanda
I datori di lavoro in possesso dei requisiti richiesti possono ottenerlo presentando apposita istanza all’Inps attraverso il modulo telematico “ELM3“, disponibile nel Portale delle agevolazioni (ex DiResCo).
Come specificato nella circolare del 29 luglio, nella domanda devono essere indicati:
- i dati della lavoratrice;
- la dichiarazione relativa ai requisiti richiesti;
- gli estremi della comunicazione obbligatoria di assunzione;
- la retribuzione media mensile;
- l’eventuale percentuale di part-time;
- l’aliquota contributiva datoriale oggetto dell’esonero.
L’Istituto effettuerà una serie di verifiche automatiche per accertare requisiti e condizioni e, solo in caso di esito positivo, autorizza la fruizione del beneficio.
Come si ottiene fino a 8.000 euro
Una volta ottenuta l’ok dall’Inps, il datore di lavoro recupera mensilmente l’agevolazione tramite conguaglio nelle denunce UniEmens. La circolare ha confermato anche la possibilità di recuperare gli importi spettanti per le assunzioni effettuate da gennaio a luglio 2026 attraverso le denunce contributive dei mesi successivi.
FONTE: https://quifinanza.it/
21 giugno 2026
Le carte d’identità cartacee non scadranno il prossimo 3 agosto, ma sarà possibile continuare a utilizzarle fino alla data di scadenza
le carte d’identità cartacee non scadranno il 3 agosto 2026,
La decisione è stata assunta di recente dal Consiglio dei Ministri per garantire la continuità amministrativa e alleggerire la pressione che grava sugli uffici anagrafici dei comuni italiani, che ormai da mesi si ritrovano subissati di richieste per il rilascio della carta d’identità elettronica.
I documenti in formato cartaceo restano quindi validi sino alla naturale scadenza negli stessi indicata, mantenendo la possibilità di utilizzo in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione, gli istituti previdenziali e le aziende che gestiscono i pubblici servizi (utenze, servizi postali, trasporti). Nell’ambito della fase transitoria e per venire incontro a chi dovesse ritrovarsi con la carte d’identità scaduta, deteriorata o smarrita è prevista l’emissione di un documento di identità provvisorio.
A Monreale, per il rilascio della carta elettronica occorre fissare un appuntamento telefonando al numero 0916564455 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, presentandosi nel giorno indicato con il documento cartaceo da sostituire, una fotografia e la tessera sanitaria; i diritti da versare ammontano 22,21 euro, con pagamento da effettuare esclusivamente tramite carta di credito o di debito ovvero con bonifico bancario.
La durata della Cie è variabile a seconda dell’età del possessore: per i bambini sotto i 24 mesi vale tre anni, per i minori di età compresa fra i 3 ed i 18 anni resta valida per un quinquennio, per i maggiorenni la scadenza è decennale; infine, la carta richiesta dagli ultrasettantenni ha validità praticamente illimitata e, quindi, non prevede alcun rinnovo periodico.
FONTE: https://www.monrealenews.it/
PS: una precisazione che è utile verificare prima di partire....
19 giugno 2026
Stipendio badante e Legge 104, la Cassazione ha stabilito che per i disabili gravi lo stipendio si deduce per intero
Stipendio badante e Legge 104, la Cassazione conferma la deducibilità dalle tasse
I giudici hanno stabilito che per i disabili gravi lo stipendio si deduce per intero, ma i moduli del Fisco non recepiscono ancora la regola.
L’assunzione di un lavoratore domestico comporta un carico finanziario notevole. Per alleviare questo peso, lo Stato prevede due strumenti di natura fiscale: la detrazione d’imposta e la deduzione dal reddito imponibile. La distinzione e i tetti massimi applicabili variano sensibilmente a seconda del grado di disabilità dell’assistito certificato tramite la Legge 104.
La detrazione Irpef ordinaria
Per la generalità dei soggetti non autosufficienti, la normativa fiscale consente di beneficiare di una detrazione Irpef pari al 19% delle spese sostenute per lo stipendio della badante. Questa agevolazione è tuttavia limitata da paletti stringenti:
- il tetto massimo di spesa su cui calcolare il 19% è fissato a 2.100 euro all’anno, consentendo un risparmio effettivo massimo di 399 euro;
- il beneficio spetta solo se il reddito complessivo del contribuente che sostiene la spesa non supera i 40.000 euro;
- è obbligatorio che il pagamento dello stipendio della badante avvenga con sistemi tracciabili (bonifici, bollettini, pagamenti elettronici).
La deduzione dei contributi Inps
Oltre allo stipendio, il datore di lavoro può dedurre dal proprio reddito imponibile i contributi previdenziali e assistenziali versati all’Inps per la badante (per la quota a carico del datore). In questo caso, il limite massimo deducibile è di 1.549,37 euro all’anno. Questa misura è cumulabile con la detrazione dello stipendio ed è indipendente dal reddito del datore.
La sentenza della Cassazione sulla deduzione totale
Il vero punto di svolta recente è rappresentato dall’ordinanza n. 449 del 2025 della Corte di Cassazione. I giudici hanno stabilito che lo stipendio della badante è interamente deducibile dal reddito (senza il limite dei 2.100 euro) qualora sia erogato per l’assistenza specifica di un soggetto riconosciuto disabile grave ai sensi della Legge 104, articolo 3, comma 3.
Secondo la Cassazione, la natura di assistenza specifica non dipende dal titolo di studio sanitario del lavoratore (come un infermiere o un Oss), ma dalla finalità dell’attività prestata. Se la badante cura una persona con handicap grave, lo stipendio si configura come spesa medica assistenziale e va dedotto per intero.
Il blocco dell’Agenzia delle Entrate
Nonostante la chiara presa di posizione della Suprema Corte, si è creata una complessa situazione di stallo burocratico. L’Agenzia delle Entrate, nella predisposizione della modulistica e dei software per le dichiarazioni dei redditi, non ha recepito l’orientamento della Cassazione.
I sistemi informatici del fisco continuano a limitare la deduzione totale dell’assistenza specifica solo se praticata da personale con qualifica sanitaria o riabilitativa codificata. Di conseguenza:
- se un contribuente tenta di inserire l’intero stipendio della badante nel rigo E25 (dedicato alle spese mediche e di assistenza specifica per disabili), il software ministeriale rigetta la dichiarazione;
- i Caf e i professionisti abilitati si trovano nell’impossibilità di apporre il visto di conformità su tali cifre, poiché sono vincolati alle circolari interne dell’amministrazione finanziaria e rischiano sanzioni in caso di anomalie.
Inquadramento contrattuale e requisiti formali obbligatori
Per proteggere il diritto alle agevolazioni fiscali attuali e prepararsi al riconoscimento della deduzione totale dello stipendio badante, il rapporto d’ufficio deve essere inattaccabile sotto il profilo formale. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (Ccnl) del Lavoro Domestico prevede regole precise.
Non tutte le mansioni domestiche sono compatibili con i benefici della Legge 104. Per dimostrare la natura di assistenza specifica alla persona non autosufficiente, il collaboratore deve possedere un inquadramento corretto:
- livello CS destinato ad assistenti familiari non formati (privi di diplomi specifici) che accudiscono persone non autosufficienti;
- livello DS riservato ad assistenti familiari in possesso di titoli professionali o che abbiano conseguito certificazioni di formazione specifica nel settore socio-assistenziale.
Un inquadramento inferiore (come i livelli A o B, destinati alle colf o a mansioni di pura pulizia e riordino della casa) esclude categoricamente la possibilità di associare lo stipendio badante alle agevolazioni fiscali per la non autosufficienza.
La documentazione da conservare
Il datore di lavoro ha l’obbligo di istituire un archivio documentale completo da esibire in sede di controllo. Questo deve comprendere:
- la copia della lettera di assunzione e il contratto registrato presso l’Inps;
- il verbale d’invalidità della commissione medica Asl attestante lo stato di gravità ai sensi della Legge 104 (Art. 3, comma 3);
- le buste paga mensili firmate per ricevuta o accompagnate da distinta di bonifico;
- le ricevute di pagamento dei bollettini trimestrali PagoPA relativi ai contributi previdenziali.
Diritti del caregiver familiare: i permessi della Legge 104 e la compresenza
Un dubbio molto comune riguarda la compatibilità tra i benefici concessi ai familiari lavoratori e la presenza di personale assistenziale privato in casa. Spesso si teme che il pagamento dello stipendio badante annulli il diritto del familiare a richiedere i permessi lavorativi.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27232 del 5 dicembre 2014, ha chiarito che la presenza di una badante non esclude il diritto ai permessi della Legge 104 per il parente caregiver. Il lavoratore dipendente (pubblico o privato) può continuare a fruire dei 3 giorni di permesso mensile retribuiti per assistere il disabile grave.
La motivazione risiede nel fatto che l’assistenza prestata da un lavoratore domestico, per quanto qualificata o a tempo pieno, non sostituisce il supporto affettivo, morale e relazionale che solo un familiare può garantire. Inoltre, il caregiver familiare coordina le attività della badante e interviene nelle situazioni di emergenza o durante i turni di riposo del dipendente domestico.
Il limite del ricovero a tempo pieno
L’unica reale causa di esclusione dei permessi lavorativi della Legge 104 è il ricovero a tempo pieno (24 ore su 24) del disabile presso una struttura sanitaria o residenziale (Rsa) con rette a totale carico del sistema sanitario. In questo caso, l’assistenza è integralmente garantita dalla struttura. Al contrario, la presenza domestica della badante, anche se convivente, mantiene intatto il diritto del familiare ai riposi mensili.
FONTE: https://quifinanza.it/
12 giugno 2026
L'ISCRO (Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa)
L'ISCRO (Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa) è un'agevolazione simile alla "cassa integrazione" per i liberi professionisti. Erogata dall'INPS, consiste in un contributo mensile per 6 mesi consecutivi, destinato a chi ha subito un calo drastico del proprio fatturato.
Il servizio permette di ottenere un'indennità agli iscritti alla Gestione Separata.
Contributo erogato per sei mesi senza accredito di contribuzione figurativa.
Incompatibilità con pensioni, NASpI, DIS-COLL, ALAS, indennità discontinuità lavoratori spettacolo, Assegno di Inclusione e cariche politiche.
A chi è rivolto
Si rivolge ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata che esercitano attività di lavoro autonomo come professione abituale (art. 2, comma 26, l. 335/1995).
Come funziona
DECORRENZA E DURATA
L’indennità:
- è erogata per sei mesi, a partire dal giorno successivo alla data di invio della domanda;
- non può essere richiesta nel biennio successivo all'anno di inizio di fruizione della stessa.
QUANTO SPETTA
L’importo:
- è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda. Esempio: se il reddito dichiarato per gli anni 2021 e 2022 è pari rispettivamente a 6mila euro e a 5mila euro, si deve:
- determinare la media del reddito (6.000 euro + 5.000 euro = 11.000 euro/2 = 5.500 euro);
- dividere il risultato per due (base semestrale 5.500 euro /2 = 2.750 euro);
- moltiplicare il risultato per il 25% (2.750 euro x 25% = 687,50 euro);
- mensile:
- non deve essere inferiore a 250 euro;
- non deve superare gli 800 euro.
Gli importi sono calcolati ogni anno sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente.
La prestazione:
- concorre alla formazione del reddito;
- non comporta accredito di contribuzione figurativa.
Verrà considerato solamente il reddito da attività lavorativa autonoma ed esposto nella dichiarazione dei redditi nel quadro RE, RH o LM, nel caso rispettivamente di:
- attività professionale individuale;
- partecipazione a studi associati;
- soggetti in regime forfettario.
Non verrà considerato il reddito da lavoro:
- dipendente;
- parasubordinato;
- da partecipazione a impresa.
I beneficiari dell’indennità ISCRO sono tenuti a partecipare a percorsi di aggiornamento professionale.
I criteri e le modalità di definizione dei percorsi e del loro finanziamento sono definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze (dopo aver raggiunto un’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano – Alto Adige).
DECADENZA
La legge 213/2023 stabilisce che il diritto decade per:
- cessazione della partita IVA nel corso dell'erogazione dell’indennità (art. 1, comma 151);
- titolarità di trattamento pensionistico diretto (art. 1, comma 144, lett. a), e comma 146);
- iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie (art. 1, comma 144, lett. a), e comma 146);
- Titolarità dell’Assegno di inclusione (art. 1, comma 144, lett. b), e comma 146).
Domanda
REQUISITI
Il beneficiario deve rispettare tutti i requisiti previsti:
- non essere titolare di trattamento pensionistico diretto;
- non essere assicurato presso altre forme previdenziali obbligatorie alla data di presentazione della domanda;
- non essere beneficiario di Assegno di Inclusione per l’intero periodo di fruizione della indennità ISCRO, pena la decadenza dalla prestazione;
- avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda (anno di riferimento), inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo relativo ai due anni precedenti all'anno di riferimento. Esempio: se la domanda è presentata nel 2024, il reddito da considerare è quello risultante dalla dichiarazione dei redditi del 2023 (anno di riferimento) che deve essere inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo degli anni 2021 e 2022 (due anni precedenti all’anno di riferimento);
- aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12mila euro, calcolato ogni anno sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente;
- essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- essere titolare di partita IVA attiva da almeno tre anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso;
- autocertificare, in fase di presentazione della domanda, i redditi prodotti per ogni anno di interesse, se non già a disposizione dell’Istituto.
Per la successiva verifica dei requisiti suddetti, l'INPS comunica all'Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato domanda.
Successivamente l'Agenzia delle Entrate comunica all'INPS l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti reddituali con le modalità e nei termini definiti mediante accordi di cooperazione tra le parti.
INCOMPATIBILITÀ
L’indennità ISCRO è incompatibile con:
- pensioni dirette;
- indennità di disoccupazioneNASpI, DIS-COLL, ALAS e dell’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo;
- cariche elettive e/o politiche che prevedono, come compensi, indennità di funzione e/o altri emolumenti diversi dal solo gettone di presenza.
COME FARE DOMANDA
La domanda va presentata esclusivamente online, entro il 31 ottobre di ogni anno, effettuando l’accesso al servizio con le proprie credenziali.
In alternativa:
- via Contact center al numero 803 164 da rete fissa (gratuito) oppure 06 164 164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- rivolgendosi agli enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 30 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.
Nella tabella (pdf 205KB) allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.
FONTE: https://www.inps.it/
7 maggio 2026
Bonus affitto da 3 mila euro a Palermo: requisiti, ISEE e come presentare richiesta
Il Comune di Palermo rende noto che è stato pubblicato l’Avviso pubblico relativo ai criteri e alle modalità di accesso al contributo regionale per il sostegno ai canoni di locazione, previsto dall’art. 57 della Legge Regionale n. 1 del 5 gennaio 2026.
Il provvedimento, approvato con D.D.G. n. 1100/S8 del 1° aprile 2026 dal Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, prevede l’erogazione di un contributo annuo pari a 3.000 euro, con un incremento di 200 euro per ogni figlio successivo al primo. La misura è destinata ai nuclei familiari composti da almeno tre persone, con un ISEE non superiore a 10.000 euro (redditi 2024).
Le domande potranno essere presentate esclusivamente online, tramite SPID, accedendo al portale istituzionale del Comune, entro le ore 23:59 del trentesimo giorno dalla pubblicazione dell’Avviso. A partire da lunedì 11 maggio sarà possibile effettuare la registrazione sulla piattaforma dedicata.
Sarà l’Amministrazione comunale a curare la verifica dei requisiti dichiarati e la trasmissione degli elenchi alla Regione Siciliana, che procederà successivamente alla formazione delle graduatorie e all’assegnazione delle risorse disponibili.
“Questo intervento rappresenta un sostegno concreto per molte famiglie palermitane che vivono una condizione di fragilità economica e che faticano a sostenere i costi dell’abitare nel mercato privato. Come Comune garantiremo la massima celerità nelle verifiche e nella trasmissione delle istanze, affinché le risorse possano essere erogate nel più breve tempo possibile”, dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali e Socio Sanitarie, Mimma Calabrò.
L’Assessore evidenzia però una criticità strutturale della misura: “Non possiamo non sottolineare un limite importante dell’impianto: l’esclusione delle persone singole e dei nuclei familiari con meno di tre componenti. Si tratta di una scelta che rischia di lasciare fuori una fascia significativa di cittadini, spesso altrettanto vulnerabile, come giovani lavoratori precari, anziani soli o famiglie monogenitoriali con un solo figlio”.
Per ulteriori informazioni e per la presentazione delle domande è possibile consultare il sito istituzionale del Comune di Palermo
comune.palermo.it/novita/contributi-affitto-
fonte: https://www.comune di palermo.it/
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***************DOMANDE IN TEMA FISCALE*****************
****************DOMANDE IN TEMA GIURIDICO********************
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