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4 agosto 2026

Bonus assunzioni mamme 2026 fino a 8.000 euro, al via le domande: chi può ottenerlo

 L’Inps ha definito le istruzioni per accedere al bonus per le assunzioni di lavoratrici mamme nel 2026. Con la circolare n. 82 del 29 luglio 2026 sono state chiarite modalità di accesso, durata dell’agevolazione, limiti economici e procedure da seguire per ottenere fino a 8.000 euro di sconto contributivo.

L’incentivo spetta per ogni dipendente assunta, ma solo nel rispetto di precisi requisiti e condizioni.

Come funziona il bonus assunzioni mamme 2026

Il bonus è previsto dall’articolo 1 – commi da 210 a 213 – della legge di bilancio 2026 e riconosce ai datori di lavoro privati un esonero totale dei contributi previdenziali a loro carico per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2026.

’agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione previdenziale dovuta dal datore di lavoro. Restano infatti esclusi:

  • i premi e i contributi Inail;
  • alcune contribuzioni specifiche previste dalla normativa;
  • altri versamenti che non hanno natura previdenziale.

Quanto spetta

L’esonero copre il 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, ma entro il limite massimo di 8.000 euro annui, circa:

  • 666,66 euro al mese;
  • 21,50 euro per ogni giorno di agevolazione nei rapporti iniziati o cessati durante il mese.

Nel caso di rapporti di lavoro part time, il massimale viene ridotto proporzionalmente in base all’orario di lavoro.

Chi può beneficiare del bonus

Possono richiedere l’incentivo tutti i datori di lavoro privati, indipendentemente dal fatto che svolgano o meno attività d’impresa. Rientrano quindi tra i beneficiari anche:

  • le aziende agricole;
  • gli enti privati;
  • le associazioni.

Sono invece esclusi:

  • le pubbliche amministrazioni;
  • i rapporti di lavoro domestico;
  • i contratti di apprendistato, già caratterizzati da una contribuzione agevolata.

Inoltre per poter usufruire del bonus, la lavoratrice deve essere:

  • madre di almeno tre figli con meno di 18 anni al momento dell’assunzione (se successivamente uno dei figli compie 18 anni, il beneficio continua, non si perde il diritto in caso di cambiamenti del nucleo familiare);
  • priva di impiego, ovvero non occupata in un lavoro subordinato regolarmente retribuito della durata di almeno sei mesi, oppure titolare di un’attività autonoma ma con un reddito inferiore  a 5.500 euro annui (mentre per collaborazioni coordinate e continuative e altre prestazioni assimilate il limite è di 8.500 euro annui).

Quali contratti sono incentivati

L’esonero spetta in caso di stipula di:

  • contratto a tempo determinato;
  • contratto a tempo indeterminato;
  • somministrazione a tempo determinato;
  • trasformazione da contratto a termine a tempo indeterminato, purché il rapporto originario fosse già agevolato.

Restano invece esclusi:

  • apprendistato;
  • lavoro domestico;
  • lavoro intermittente o a chiamata, anche se a tempo indeterminato.

Quanto dura il bonus

La durata dell’incentivo varia in base al tipo di contratto. Nel dettaglio, lo sconto sui contributi spetta per:

  • 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato;
  • 18 mesi complessivi se il contratto agevolato a termine viene trasformato in tempo indeterminato;
  • 24 mesi per le assunzioni direttamente a tempo indeterminato.

In caso di proroga di un contratto a termine, è possibile continuare a beneficiare dell’agevolazione fino al limite massimo dei 12 mesi previsti.

Il periodo di fruizione può essere sospeso esclusivamente durante l’astensione obbligatoria per maternità, consentendo di recuperare successivamente i mesi non utilizzati.

Condizioni da rispettare

L’accesso al bonus rimane subordinato al rispetto delle regole generali previste per tutti gli incentivi alle assunzioni. In particolare il datore di lavoro deve:

  • essere in regola con il Durc;
  • rispettare la normativa in materia di lavoro e sicurezza;
  • applicare e rispettare i contratti collettivi nazionali e territoriali sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.

Inoltre, in accordo con quanto previsto dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015, lo sgravio non spetta se:

  • l’assunzione costituisce un obbligo di legge;
  • viene violato il diritto di precedenza di altri lavoratori;
  • sono presenti sospensioni dal lavoro per crisi aziendale, salvo specifiche eccezioni;
  • la lavoratrice proviene da aziende con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti nei sei mesi precedenti.

Come fare domanda

I datori di lavoro in possesso dei requisiti richiesti possono ottenerlo presentando apposita istanza all’Inps attraverso il modulo telematico “ELM3“, disponibile nel Portale delle agevolazioni (ex DiResCo).

Come specificato nella circolare del 29 luglio, nella domanda devono essere indicati:

  • i dati della lavoratrice;
  • la dichiarazione relativa ai requisiti richiesti;
  • gli estremi della comunicazione obbligatoria di assunzione;
  • la retribuzione media mensile;
  • l’eventuale percentuale di part-time;
  • l’aliquota contributiva datoriale oggetto dell’esonero.

L’Istituto effettuerà una serie di verifiche automatiche per accertare requisiti e condizioni e, solo in caso di esito positivo, autorizza la fruizione del beneficio.

Come si ottiene fino a 8.000 euro

Una volta ottenuta l’ok dall’Inps, il datore di lavoro recupera mensilmente l’agevolazione tramite conguaglio nelle denunce UniEmens. La circolare ha confermato anche la possibilità di recuperare gli importi spettanti per le assunzioni effettuate da gennaio a luglio 2026 attraverso le denunce contributive dei mesi successivi.

FONTE: https://quifinanza.it/

23 dicembre 2025

Nuovi permessi retribuiti per gravi patologie 2026: istruzioni INPS

 

Nuovi permessi retribuiti per gravi patologie 2026: istruzioni INPS

In vigore dal 1° gennaio 2026 i permessi aggiuntivi per lavoratori con patologie oncologiche o croniche: regole, indennità e compilazione Uniemens

Con la circolare n. 152 del 19 dicembre 2025, l’INPS fornisce le prime istruzioni operative per l’attuazione dell’articolo 2 della legge 18 luglio 2025, n. 106, che introduce ulteriori permessi retribuiti per visite, esami e cure mediche in favore di

  1.  lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche,  e di 
  2. genitori di figli minori con le medesime patologie.

La misura, in vigore dal 1° gennaio 2026, interessa i lavoratori dipendenti del settore privato e comporta specifici adempimenti per i datori di lavoro, in particolare per quanto riguarda l’anticipazione dell’indennità economica e la corretta esposizione degli eventi nel flusso Uniemens.

1) La nuova legge 106 2025: beneficiari e condizioni

Il nuovo istituto trova fondamento nell’articolo 2 della legge n. 106/2025, che riconosce, in aggiunta alle tutele già previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi, dieci ore annue di permesso retribuito per:

  • lavoratori affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce;
  • lavoratori con malattie invalidanti o croniche, anche rare,
  • lavoratori con figlio minorenne affetto dalle medesime patologie.

Le patologie devono comportare una invalidità pari o superiore al 74%.

La disposizione si applica esclusivamente ai lavoratori dipendenti, restando escluse la Gestione separata e il lavoro autonomo.

I permessi possono essere utilizzati per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche o cure mediche.

È inoltre richiesto che il rapporto di lavoro sia in essere al momento della fruizione del permesso.

Ai fini del riconoscimento del diritto al permesso è necessario:

  • il verbale di invalidità civile (≥ 74%);
  •  prescrizioni mediche rilasciata dal medico di medicina generale o da uno specialista di struttura pubblica o accreditata.
  • Per i figli minori, il requisito sanitario è soddisfatto anche con il riconoscimento dell’indennità di frequenza.

Il lavoratore interessato deve fare richiesta, nelle modalità indicate dal datore di lavoro, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, e dichiarare di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge (prescrizione medica  e  riconoscimento del grado di invalidità civile pari o superiore al 74%).

ATTENZIONE Una volta fruito il permesso, il lavoratore deve produrre al datore di lavoro l’attestazione  rilasciata dalla struttura presso la quale ha effettuato le prestazioni sanitarie prescritte.

2) Indennità economica per i permessi come si calcola

La novità più rilevante riguarda la natura economica del beneficio. Per le dieci ore annue di permesso aggiuntivo è infatti prevista un’indennità economica, determinata secondo le regole della malattia comune.

Nel settore privato: l’indennità è anticipata dal datore di lavoro e poi  l’importo è recuperato tramite conguaglio contributivo INPS. 

Nel settore pubblico l'indennità è erogata dall'Ente di appartenenza

La misura dell’indennità è pari al 66,66% della retribuzione media globale giornaliera (RMGG). 

Pertanto, per calcolare il trattamento economico spettante per ciascuna ora di permesso fruita, il datore di lavoro deve:

  • determinare la retribuzione oraria dividendo la RMGG per il numero di ore lavorative previste giornalmente, sulla base del contratto di riferimento;
  • applicare la percentuale di indennizzo del 66,66


ElementoValore
Ore annue di permesso10 ore
Decorrenza1° gennaio 2026
Misura indennità66,66% RMGG
Soggetto anticipatoreDatore di lavoro
RecuperoConguaglio Uniemens

La fruizione è consentita solo in ore intere, non frazionabili, il diritto per il figlio minore è autonomo rispetto a quello spettante al lavoratore per sé stesso.

3) Le istruzioni operative per Uniemens

Dal punto di vista operativo, la circolare INPS introduce un nuovo codice evento Uniemens:

PCM – Permessi per visite, esami e cure mediche per patologie oncologiche, invalidanti e croniche.

Il codice deve essere utilizzato dal flusso di competenza gennaio 2026, con esposizione:

  • nell’elemento <CodiceEvento> di <Settimana>;
  • nel calendario giornaliero, indicando il numero di ore fruite;
  • nel campo <DiffAccredito>, valorizzando la retribuzione persa.

Ai fini del conguaglio dell’indennità anticipata, i datori di lavoro devono utilizzare il codice causale “0060”, indicando:

codice fiscale del lavoratore o del dante causa;

  • periodo di competenza;
  • importo conguagliato.

Sono inoltre previste istruzioni differenziate per:

  • operai agricoli a tempo indeterminato;
  • operai agricoli a tempo determinato e lavoratori domestici (con rimborso diretto INPS);
  • lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, per i quali è istituito il Tipo Servizio “4G”.
FONTE: https://www.fiscoetasse.com/

10 ottobre 2025

Il collocamento mirato categorie protette (L.68/99)

Come funziona l’iscrizione al collocamento mirato (L.68/99)?

È un passaggio fondamentale per accedere alle opportunità di lavoro dedicate alle persone appartenenti alle categorie protette.
Conoscere i propri diritti è il primo passo per affrontare con sicurezza il percorso professionale.
La L.68/99 regola l’inserimento mirato delle persone appartenenti alle categorie protette, garantendo strumenti e tutele specifiche per favorire l’inclusione lavorativa.
Ecco step, documenti e riferimenti utili per orientarti al meglio.

fonte: https://www.facebook.com/jobmetoo






4 febbraio 2025

Esonero contributivo fino a tremila euro per le mamme lavoratrici

 Esonero contributivo fino a tremila euro per le mamme lavoratrici

 La decontribuzione per le lavoratrici madri di tre o più figli è valida fino al 31 dicembre 2026 e si applica anche in caso di nascita, affido o adozione di un terzo figlio.

📌 La legge di bilancio 2025 ha introdotto un nuovo esonero parziale per le lavoratrici titolari di un rapporto di lavoro dipendente, sia a tempo determinato che indeterminato, con reddito annuo fino a 40.000 euro, nonché in favore delle lavoratrici autonome.
Da gennaio 2025, possono beneficiarne le lavoratrici madri di due o più figli, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. Dal 2027, le lavoratrici madri di tre o più figli potranno beneficiare dell'agevolazione fino al compimento dei 18 anni del figlio più piccolo.

L’Inps riassume e precisa la portata applicativa, sotto il profilo temporale, del cosiddetto «Bonus mamme» previsto dalla legge di bilancio 2024, alla luce della nuova e diversa misura introdotta dalla legge di bilancio 2025. Nello specifico, - spiega - la legge di bilancio 2024 ha previsto un esonero totale della quota di contribuzione previdenziale a carico del lavoratore, nel limite massimo di 3.000 euro annui, in favore delle lavoratrici madri di tre o più figli, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

L’esonero è valido dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 ed è applicabile solo alle lavoratrici con contratto dipendente a tempo indeterminato, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico. In via sperimentale, per il solo anno 2024, questo esonero è stato esteso anche alle lavoratrici madri di due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Dal punto di vista temporale, pertanto, mentre la misura in favore delle lavoratrici madri di due figli ha cessato di avere applicazione alla data del 31 dicembre 2024, l’esonero per le lavoratrici madri di tre o più figli rimane valido fino al 31 dicembre 2026 e si applica anche in caso di nascita, affido o adozione di un terzo figlio intervenuti entro questa data.

La legge di bilancio 2025 ha introdotto un nuovo esonero parziale per le lavoratrici titolari di un rapporto di lavoro dipendente, sia a tempo determinato che indeterminato, con reddito annuo fino a 40.000 euro, nonché in favore delle lavoratrici autonome.

A decorrere dal 1° gennaio 2025, possono beneficiare di tale misura le lavoratrici madri di due o più figli, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. Dal 2027, le lavoratrici madri di tre o più figli potranno beneficiare dell’agevolazione fino al compimento dei 18 anni del figlio più piccolo.

Le modalità operative del nuovo esonero saranno definite con un decreto del ministero del Lavoro e dell’Economia e l’Inps fornirà successivamente le istruzioni per la sua applicazione.

FONTE: https://gds.it/ GIORNALE DI SICILIA .....

INPS: https://t.co/5vbN4uW9rj


13 dicembre 2024

Scuola, è partito il bando per 19mila docenti, entro lunedì 30 dicembre la domanda di partecipazione al concorso PNRR 2 per insegnanti di ogni ordine e grado

 

Scuola, è partito il bando per 19mila docenti

Chi aspira ad entrare nel mondo della scuola ha l'opportunità di presentare entro lunedì 30 dicembre la domanda di partecipazione al concorso PNRR 2 per insegnanti di ogni ordine e grado: a disposizione oltre 19mila posti.

Scuola, nuovi concorsi per oltre 19mila docenti

Fino alle 23.59 di lunedì 30 dicembre 2024, sarà possibile presentare la domanda di partecipazione alle nuove procedure concorsuali ordinarie, nell’ambito del cosiddetto «concorso PNRR 2», per le scuole di ogni ordine e grado. Del totale dei circa 19mila posti messi a bando, 8.355 sono destinati alla Scuola primaria e dell’infanzia e 10.677 alla Scuola secondaria di I e II grado.

«L’avvio dei nuovi concorsi segna una tappa fondamentale per rafforzare il sistema scolastico italiano», ha dichiarato il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. «La selezione rientra nel piano del Governo per l’assunzione di 70.000 docenti entro il 2026: l’obiettivo è garantire agli studenti un’istruzione di qualità e al passo con le sfide del nostro tempo, che sappia sostenere e valorizzare i talenti di ciascuno». «Con 19.032 posti a disposizione, di cui il 25% – pari a 4.840 cattedre – riservato al Sostegno, stiamo investendo su una scuola che sia motore di crescita e inclusione».

I requisiti per partecipare ai concorsi

Partecipano al concorso gli aspiranti docenti in possesso dell’abilitazione all’insegnamento.
Per la Scuola secondaria possono partecipare anche coloro che, in possesso del titolo di studio previsto, hanno svolto tre anni di servizio negli ultimi cinque oppure hanno acquisito i 24 Cfu/Cfa previsti dall’ordinamento. Inoltre, possono partecipare con riserva coloro che non hanno ancora concluso i percorsi abilitanti attivati nell’anno accademico 2023/2024.

Ogni partecipante potrà presentare domanda per una sola regione e per una singola classe di concorso, con distinzione tra la scuola secondaria di primo grado, secondo grado e le specifiche procedure per il sostegno.

I candidati possono inoltrare la domanda di partecipazione attraverso il Portale unico del reclutamento, disponibile all’indirizzo www.inpa.gov.it. Per accedere alla compilazione è necessario possedere le credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o della Carta di Identità Elettronica (CIE). In alternativa, è possibile utilizzare la Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive, accessibile tramite il sito ufficiale del Ministero (www.mim.gov.it), seguendo il percorso «Argomenti e Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive».

TUTTI I DETTAGLI E LE PROVE....

fonte: https://www.donnamoderna.com/

DDL LAVORO APPROVATO IN SENATO. DAL CNEL LA SCHEDA CON I PRINCIPALI CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO

 DDL LAVORO APPROVATO IN SENATO. DAL CNEL LA SCHEDA CON I PRINCIPALI CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO...

Il provvedimento ha completato l’iter di approvazione in Senato

L'Aula del Senato ha definitivamente approvato il Ddl Lavoro collegato alla legge di Bilancio.

I 34 articoli del provvedimento introducono norme di semplificazione e regolazione, con particolare riferimento ai temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, della disciplina dei contratti, dell'adempimento degli obblighi contributivi e degli ammortizzatori sociali, 

Pubblichiamo la scheda redatta dal CNEL sui principali contenuti del DDL “Lavoro” così approvato l’ 11 dicembre in via definitiva dal Senato.

 La costituzione della rendita vitalizia diventa imprescrittibile per i lavoratori con la possibilità di recuperare più facilmente i contributi omessi dal datore di lavoro.

Disco verde definitivo al collegato lavoro, il provvedimento collegato alla manovra di bilancio dello scorso anno: il Senato ha infatti approvato l’altro giorno in via definitiva il disegno di legge recante «Disposizioni in materia di lavoro» con 81 voti favorevoli, 47 contrari e un'astensione. All’interno del provvedimento ci sono diverse novità che incidono sul sistema previdenziale.

Costituzione della Rendita Vitalizia

La vigente disciplina sulla costituzione di rendita vitalizia prevede, nell’ordinario termine di prescrizione decennale, due possibilità: che la richiesta all’Inps venga fatta dal datore di lavoro oppure, in via sostitutiva, dal lavoratore, per i casi cui non possa ottenerla dal datore di lavoro. Il ddl lavoro aggiunge una nuova possibilità, non soggetta a prescrizione, utilizzabile nel caso in cui le prime due possibilità siano prescritte. La nuova possibilità è esercitabile con onere finanziario a carico esclusivo del lavoratore, la cui misura è determinata con i criteri utilizzati per il calcolo dell’onere di riscatto. La rendita ha la funzione di coprire la pensione o la quota di pensione che sarebbe spettata al lavoratore in relazione ai contributi omessi.

Debiti contributivi in 60 rate

A decorrere dal 1° gennaio 2025, sarà possibile rateizzare fino ad un massimo di 60 rate mensili i debiti per contributi, premi e accessori di legge, dovuti all’Inps e all’Inail e non affidati agli agenti della riscossione, nei casi da definirsi con decreto ministeriale e secondo i requisiti, i criteri e le modalità (inerenti anche al versamento) stabiliti da un atto emanato dal consiglio di amministrazione dei due enti.

La nuova norma costituisce una disposizione speciale rispetto alla disciplina vigente per gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, la quale prevede la possibilità della concessione di rateazioni fino a ventiquattro mesi o, previa autorizzazione ministeriale, fino a trentasei mesi, ovvero, in casi specifici e sempre previa autorizzazione ministeriale, fino a sessanta mesi.

Fondo Credito

L’adesione facoltativa al Fondo Credito, la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali a cui possono iscriversi i dipendenti e/o pensionati pubblici, viene consentita senza più limiti temporali. Attualmente, infatti, il dipendente pubblico per mantenere l’iscrizione al Fondo deve fare richiesta all’Inps entro l’ultimo giorno di servizio. Grazie al provvedimento, invece, l’adesione potrà avvenire anche successivamente (qui i dettagli).

Vengono uniformate le date di presentazione delle domande di verifica delle condizioni per il conseguimento della pensione anticipata dei lavoratori precoci a quelli per l'ape sociale. I termini saranno: 31 marzo; 15 luglio e 30 novembre di ciascun anno (qui i dettagli).

Cassa integrazione compatibile con il lavoro

Si amplia la compatibilità dei trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale con lo svolgimento di attività lavorativa, sia subordinata che autonoma. Il lavoratore che svolge attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate mentre l’indennità potrà essere fruita per le giornate non oggetto di prestazione lavorativa. La disposizione traduce in norma un orientamento giurisprudenziale già espresso dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 12487/1992, ha previsto che «lo svolgimento di attività lavorativa remunerata, sia essa subordinata od autonoma, durante il periodo di sospensione del lavoro con diritto all'integrazione salariale comporta non la perdita del diritto all'integrazione per l'intero periodo predetto ma solo una riduzione dell'integrazione medesima in proporzione ai proventi di quell'altra attività lavorativa».

Dimissioni di Fatto

Dopo più di 15 giorni di assenze ingiustificate, quando non è previsto un diverso termine dal Ccnl, il rapporto di lavoro si intenderà risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina delle dimissioni online. La norma risolve la questione dei furbetti della Naspi: può essere richiesta solo dai lavoratori che hanno involontariamente perso il lavoro, mentre non se ne ha diritto quando il rapporto è cessato per dimissioni o per risoluzione consensuale salvo eccezioni (dimissioni per giusta causa o durante la maternità). In sostanza l’assenza ingiustificata e prolungata viene equiparata alle dimissioni volontarie e, pertanto, non darà più diritto alla disoccupazione indennizzata. 


-------> federazione-fna SCHEDA DDL LAVORO CNEL.



fonte: https://www.federazione-fna.it/

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