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21 aprile 2024

Istanze per l'erogazione del contributo per superamento/eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati

 Istanze per l'erogazione del contributo per superamento/eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati 

Di cosa si tratta » 

un contributo per eseguire i lavori per eliminare le barriere architettoniche negli edifici privati dove risiede una persona con disabilità. Il bando prevede la formazione di una graduatoria finanziata con fondi nazionali; le domande vengono ordinate in funzione della gravità della disabilità (totale o parziale comprovata da certificato di invalidità) e per data di presentazione della domanda.

 Come funziona 

1. Fai un preventivo di spesa. 2. Presenta la domanda su apposito modulo (in bollo da € 16,00). 3. Istruttoria del Comune per la verifica dei requisiti, compreso eventuale sopralluogo tecnico prima dell'avvio degli interventi. 4. Attendi la graduatoria. 5. Presenta le fatture delle spese.Al termine dei lavori il richiedente avrà l'onere di comunicare la conclusione dei lavori con trasmissione delle fatture e delle relative quietanze. 6. Sarai contattato dal Comune per l’erogazione del contributo, subordinatamente al ricevimento da parte del Comune dei fondi regionali. 

Quando fare la domanda

 Le domande di concessione di contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi della L. 13/89 devono essere presentate entro il primo marzo di ogni anno e vengono inserite in una graduatoria in ordine di invalidità (totale - parziale) e di data di presentazione. Le domande presentate dopo il primo marzo rientreranno nella graduatoria dell’anno successivo. In ogni caso si deve presentare la domanda obbligatoriamente prima di dare inizio ai lavori di abbattimento delle barriere architettoniche. 

Chi può fare domanda

 (richiedente) la persona disabile o un suo convivente (a condizione che la persona con disabilità sia a suo carico ai fini fiscali), il tutore, il curatore, l'amministratore di sostegno della persona disabile, i genitori per il minore disabile, i responsabili di centri o istituti per persone disabili. 

Modalità di richiesta del cittadino

 Domanda su modulo prestampato, scaricabile a fine pagina, compilata da parte dell'interessato o del proprietario dell'immobile che ospita l'interessato. Le domande devono essere inviate tramite raccomandata o consegnate a mano presso uno dei due seguenti recapiti: - Assessorato per le politiche di cittadinanza, via Garibaldi 26 - 90133 Palermo - Unità organizzativa Interventi per la disabilità - via Franco Taormina 1 - 90128 Palermo; 

in alternativa possono essere inoltrate tramite pec all'indirizzo liquidazionicittadinanza@cert.comune.palermo.it

 La domanda, in bollo da € 16,00, completa di modulo per l’autocertificazione e nota relativa alla privacy, scaricabile a fine pagina, va inoltrata al Comune previo appuntamento. Documentazione da presentare: 

• domanda su apposito modulo in bollo da € 16,00 • dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'ubicazione dell'immobile e gli ostacoli da rimuovere • certificato medico in carta semplice intestata, rilasciato da un qualsiasi medico, nel quale sia chiaramente indicato se le patologie di cui soffre il disabile comportino difficoltà ovvero impossibilità di deambulazione • certificazione (ASL o INPS) attestante l'invalidità totale con difficoltà di deambulazione • preventivo di spesa dei lavori/interventi da realizzare • copia documento d'identità e della tessera sanitaria dei soggetti indicati nell’istanza. • copia del verbale dell'assemblea condominiale (per lavori nelle parti comuni) • benestare del proprietario (se si risiede in affitto) • documentazione fotografica attestante lo stato di fatto A chi va il contributo (beneficiario) Il contributo viene dato alla persona o alle persone che si fanno carico della spesa: alla persona con disabilità stessa o al genitore (per il minore disabile) o tutore o coloro i quali abbiano a carico il disabile (ai sensi dell'art. 12 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, al proprietario dell'alloggio se la persona con disabilità vive in affitto; all'amministratore del condominio, se si tratta di un'opera pagata da tutti i condomini (ad esempio l'installazione di un ascensore). In questo caso il contributo viene diviso tra tutti gli inquilini che si fanno carico della spesa. Il beneficiario, se diverso dal richiedente, deve sottoscrivere la domanda, per conferma e adesione (nel caso di lavori nelle parti comuni dello stabile, se le spese sono a carico del condominio, la domanda va controfirmata dall’amministratore di condominio). Agevolazioni fiscali Per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche puoi usufruire anche di specifiche agevolazioni fiscali, inerenti Iva e detrazione Irpef, consultabili nella Guida alle agevolazioni fiscali per disabili curata dalla Agenzia delle Entrate.

TUTTI I DETTAGLI, L'ISTANZA, LE INDICAZIONI....

fonte: COMUNE DI PALERMO

5 aprile 2024

"UN.I.CIV. Unione invalidi civili" da il via ad un importante progetto di inclusione: “Inclusione digitale, oltre ogni barriera un luogo per tutti”

 "UN.I.CIV. Unione invalidi civili"
da il via ad un importante progetto di inclusione:

“Inclusione digitale, oltre ogni barriera un luogo per tutti”, presentato oggi presso Ibis Hotel di Palermo, organizzato da Anna Alaimo segretario Uniciv (Unione invalidi civili provinciale di Palermo) a cura della vice responsabile provinciale Uniciv Maria Concetta Ciaramitaro e Giorgia Mancuso alla presenza del segretario provinciale FNA Palermo Piero Feroce, il responsabile unità operativa complessa Inps Camillo Scaduto, l’assessore alle finanze del comune di Monreale Luigi D’Eliseo, Eleonora Virga di Savise Express.
Si è discusso che ad oggi soltanto il 21% dei cittadini ha un livello di alfabetizzazione digitale sufficiente e che invece sempre più viene chiesto e in diversi ambiti una certa autonomia quindi è fondamentale non lasciare nessuno indietro se si vuole davvero uno sviluppo concreto della società per ridurre le disuguaglianze, le fragilità nonché il divario digitale.


articolo pubblicato su 
PalermoToday
Palermo news 24
Sicilmedtv.it
Siciliaunonews


28 febbraio 2024

Badanti over 80: non si pagano i contributi se ci sono questi requisiti ......

 

Badanti over 80: non si pagano i contributi se ci sono questi requisiti

Niente contributi, per 2 anni, a carico del datore di lavoro che assume badanti che assistono anziani non autosufficienti ultraottantenni.

L’agevolazione avviene in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani. Le persone oggetto di assistenza devono avere un’età anagrafica di almeno 80 anni, e devono essere già titolari dell’indennità di accompagnamentoLa misura prevista dal decreto Pnrr, ha l’obiettivo è favorire la regolarizzazione del lavoro di cura prestato al domicilio della persona non autosufficiente.

L’agevolazione decorrerà dal 1 aprile 2024 fino al 31 dicembre 2025 per un periodo massimo di 24 mesi. È previsto un limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base trimestrale, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

E l’Isee?

Il datore di lavoro destinatario della prestazione, si legge, deve possedere un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, in corso di validità, non superiore a 6.000 euroDa chiarire assolutamente che il beneficio non spetta nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico da meno di sei mesi.

Quale copertura?

La copertura degli oneri, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2024, a 39,9 milioni per l’anno 2025, a 58,8 milioni per l’anno 2026, a 27,9 milioni per l’anno 2027 e a 0,6 milioni per l’anno 2028, è assicurata, dal programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027.


fonte: GIUSI PINTORI  https://www.uniciv.it/author/segreteria/

8 febbraio 2024

Malato di tumore: ha diritto all’accompagnamento

Malato di tumore: ha diritto all’accompagnamento?

I pazienti oncologici hanno diritto all’indennità di accompagnamento durante il ciclo chemioterapico.

L’indennità di accompagnamento è una prestazione mensile di importo superiore ai 500 euro che, a differenza della pensione per invalidi totali e dell’assegno mensile di assistenza, prescinde dal reddito dell’invalido.

Il malato oncologico sottoposto a radioterapia oppure a cure ormonali (ormonoterapia) potrebbe invece non avere diritto all’indennità di accompagnamento, a meno che non dimostri la gravità della propria situazione e la conseguente incapacità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore ovvero di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana.

Quali sono i diritti di chi assiste un malato oncologico?

Il familiare che si prende cura del malato oncologico riconosciuto portatore d’handicap in situazione di gravità ai sensi della legge 104 ha diritto a 3 giorni di permesso retribuito al mese.

Il familiare convivente di persona in stato di disabilità grave può assentare dal lavoro per un periodo massimo di due anni, anche frazionato nel tempo.

Il beneficio è accordato a tutti i dipendenti, sia pubblici che privati, e spetta innanzitutto al coniuge (a cui sono equiparati la parte di un’unione civile e il convivente di fatto dichiarato al Comune); solo in mancanza del coniuge o in presenza di sue patologie invalidanti che gli impediscono di prestare cure a propria volta, il congedo tocca ai genitori e, ancora in subordine, ai figli.

Il congedo straordinario non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco della vita lavorativa.

Il familiare che si prende cura del paziente oncologico riconosciuto portatore d’handicap ha inoltre diritto allo spostamento presso la sede più vicina al malato.

Può inoltre rifiutare lo svolgimento di lavoro notturno.

Fonte ed articolo completo:

***  https://www.laleggepertutti.it/672695_quali-sono-i-diritti-di-un-malato-di-tumore?fbclid=IwAR2N9yjrmKhzeu3wFNLyEE6E-frBm0_C_8c_7YMD7vnZpuwAyyV_1mcrOQg

3 febbraio 2024

Indennità per invalidi totali che non possono deambulare autonomamente e per ciechi assoluti

 Lo Stato riconosce agli invalidi determini benefici, tra cui il diritto a percepire un trattamento economico nelle ipotesi di patologie molto gravi. Le principali prestazioni sono costituite dall’assegno mensile di assistenza per gli invalidi parziali (dal 74 al 99%), dalla pensione d’inabilità per invalidi totali e dall’indennità di accompagnamento. Con questo articolo ci occuperemo proprio di quest’ultimo aspetto, cercando di comprendere come ottenere 1.500 euro al mese con l’accompagnamento.

L’indennità di accompagnamento è una prestazione economica riconosciuta dall’Inps alle persone invalide totali (cioè, al 100%) che:

  • non possono deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore, oppure
  • non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (come vestirsi, mangiare, ecc.).

L’importo dell’indennità di accompagnamento è rivalutato annualmente in base all’inflazione. Per l’anno 2023 è di 527,16 euro, riconosciuto per 12 mensilità.

solamente gli invalidi totali possono ottenere l’indennità di accompagnamento, sempreché sia incapaci di deambulare autonomamente oppure di compiere gli atti della vita quotidiana.

Presupposto fondamentale per ottenere l’accompagnamento, quindi, è il riconoscimento di un grado d’invalidità civile pari al 100%.

A differenza dell’assegno mensile di assistenza e della pensione d’inabilità, l’indennità di accompagnamento è riconosciuta a prescindere dal requisito anagrafico e da quello reddituale: ciò significa che può essere attribuita anche a una persona che è titolare di un elevato reddito personale.

Il pagamento dell’indennità d’accompagnamento è tuttavia sospeso in caso di ricovero a totale carico dello Stato per un periodo superiore a 29 giorni.

Accompagnamento: come avere 1.500 euro mensili?

Per poter percepire un accompagnamento di circa 1.500 euro al mese occorre che il richiedente non solo non sia in grado di compiere gli atti quotidiani della vita o non sia in grado di deambulare da solo, ma sia anche cieco assoluto.

Ai ciechi assoluti è infatti riservato un trattamento economico pari a 959,21 euro (aggiornato al 2023) per 12 mensilità, cumulabile, a determinate condizioni, all’indennità di accompagnamento per invalidi totali. Approfondiamo quanto detto sinora.

Indennità di accompagnamento per ciechi assoluti: requisiti

Per poter percepire l’indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti occorre che il soggetto richiedente sia completamente privo della vista oppure che abbia percezione soltanto della luce o del movimento della propria mano (in buona sostanza, significa che non riesce a vedere oltre il palmo della sua mano).

Al ricorrere di queste condizioni, l’Inps riconosce l’indennità di accompagnamento per ciechi assoluti a titolo di minorazione, indipendentemente dal reddito personale e dall’età.

Accompagnamento: quando si possono avere 1.500 euro mensili?

L’indennità di accompagnamento per ciechi assoluti non è incompatibile con l’indennità di accompagnamento per invalidi totali, purché le due prestazioni economiche siano riconducibili a condizioni patologiche differenti

l’indennità è compatibile e cumulabile con l’indennità di accompagnamento per invalido civile totale, purché i trattamenti siano stati concessi per distinte minorazioni, ognuna relativa a differenti status di invalidità. Deve quindi trattarsi di un soggetto pluriminorato.

Per dirla in altri termini ancora, per avere un accompagnamento di circa 1.500 euro mensili circa occorre che le patologie che conferiscono il diritto al riconoscimento dell’invalidità totale siano distinte dalla cecità, e che quindi da sole impediscano all’invalido di deambulare autonomamente oppure di svolgere da solo gli atti della vita quotidiana.

Al contrario, se la cecità è il problema principale che impedisce all’invalido di poter provvedere autonomamente a sé, allora si avrà diritto solamente all’indennità di accompagnamento per ciechi assoluti.


fonte: L’AUTORE: Mariano Acquaviva

28 novembre 2023

Portale della Disabilità

 L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Inps) ha annunciato il lancio della prima versione del suo nuovo “Portale della Disabilità“, un progetto innovativo finanziato con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Questo portale è stato progettato per migliorare la trasparenza e semplificare l’accesso alle informazioni per i cittadini con disabilità.

Accessibile dal sito istituzionale dell’Inps (www.inps.it), il portale consente agli utenti di seguire l’iter per il riconoscimento delle prestazioni di invalidità civile, cecità civile e sordità civile, oltre a fornire informazioni sui benefici previsti dalla legge sul collocamento dei disabili (68/1999) e sui permessi della legge 104/1992.

Gli utenti potranno conoscere in tempo reale l’esito delle fasi di accertamento o revisione sanitaria e amministrativa relative alle loro richieste di prestazioni. 

Il portale include anche sezioni dedicate ad avvisi e scadenze per le domande di prima istanza, revisione e dell’indennità di frequenza, nonché una sezione “Pagamenti e cedolini”, dove i cittadini possono consultare l’elenco completo degli ultimi pagamenti effettuati per le prestazioni legate alla disabilità.

L’invalidità è l’emergenza quotidiana di UNICIV”, dichiara Giusi  Pintori, di Uniciv, “le sedi accolgono gli invalidi, le loro famiglie e i care giver e sostenitori fornendo ascolto e supporto con la finalità di conseguire con successo le pratiche burocratiche e di provvedere al meglio alla loro inclusione”.

Dal 24 novembre l ’INPS comunica il rilascio di una prima versione del Portale della Disabilità, con la finalità di creare un canale integrato e completo di informazioni di interesse per questa platea di cittadini.

Uniciv, attraverso tale Portale dedicato può accedere e seguire gli sviluppi dell’iter avviato per il riconoscimento delle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità civile, disabilità, nonché dei benefici di cui alla Legge n. 68, del 12 marzo 1999 riguardante le categorie protette, e alla Legge n. 104, del 5 febbraio 1992 riguardante la legge 104  che riconosce, in casi di gravi disabilità, il diritto a ricevere una prestazione economica dallo Stato. 

Se ha presentato una domanda di prestazione, si potrà visualizzare il certificato medico introduttivo, nonché conoscere il luogo, la data e l’orario di visita, se la stessa è stata già programmata; nel caso di una domanda definita – almeno dal punto di vista del primo accertamento sanitario – è possibile visualizzare i verbali redatti dalle ASL e dall’Istituto. Infatti, per ogni domanda è presente la cronologia dei vari stadi all’esito dello svolgimento dell’istruttoria, in modo che il cittadino possa conoscere gli esiti delle varie fasi dell’iter sanitario-amministrativo, incluse quelle già definite e quelle ancora da istruire o da completare.

Inoltre, è possibile trasmettere, tramite il Portale della Disabilità, la documentazione medica in possesso del cittadino in caso di domanda di prima istanza o di aggravamento oppure nel caso di revisione sanitaria, qualora lo stesso voglia aderire all’iter previsto all’articolo 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Tale disposizione consente alle Commissioni mediche dell’INPS di redigere verbali anche solo agli atti in tutti i casi in cui la documentazione sanitaria venga considerata sufficiente per una valutazione obiettiva ed esaustiva.

Nel Portale sono presenti, altresì, avvisi e scadenze relativamente a domande di prima istanza, di revisione e dell’indennità di frequenza; mentre, all’interno della sezione “Comunicazioni”, possono essere visualizzate le note inviate dall’Istituto all’utente via e-mail.

Nella sezione “Pagamenti e cedolini” è possibile visualizzare la lista completa degli ultimi pagamenti disposti per le prestazioni correlate all’invalidità civile, cecità e sordità.

Unciciv aiuta tutti i cittadini ad accedere al Portale attraverso la propria identità digitale: SPID di livello 2 o superiore, Carta d’Identità Elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Anche cittadini che non hanno l’identità digitale o che non l’hanno mai usata o che per qualsiasi ragione desiderano essere puntualmente informati possono rivolgersi a info@uniciv.it

UN.I.CIV. PALERMO

via Paruta 13/a

30 settembre 2023

Autorità Garante per le persone con disabilità

 L’Autorità Garante per le persone con disabilità

Il Comune di Palermo, con Determina sindacale n. 41 del 31.03.2023, ha istituito l’Autorità Garante per le persone con disabilità, si pone come obiettivo la tutela dei diritti civili delle persone con deficit di vario tipo, ispirandosi al principio della solidarietà sociale ed erogando servizi comprendenti interventi di tipo extragiudiziale o presso le diverse giurisdizioni.

E’ attivo il servizio messaggistica h24 e il numero di cellulare 331 7558894 disponibile:
lunedì e il venerdì dalle 10:00 alle 11:00
martedì e giovedì dalle 16:00 alle 17:00
mercoledì dalle 17:00 alle 18:00

8 giugno 2023

Bonus 2023 per le persone con disabilità e invalidità

 

Bonus 2023 per le persone con disabilità e invalidità

I bonus destinato per le persone con disabilità e invalidità per l’anno in corso sono numerosi. Vediamo quali potrebbero interessare.

Detrazione del 19% per l’acquisto di un veicolo o di altro mezzo di trasporto ed è riservato alle persone cieche, sorde, con disabilità psichica o mentale con indennità di accompagnamento e disabili con limitazione della capacità di deambulazione.

Esenzione del bollo auto, se il veicolo è intestato al disabile: anche questo riguarda persone con cecità, sordità, con disabilità psichica, con limitazione della capacità di deambulazione o con ridotte capacità motorie.

Agevolazione per l’acquisto di computer e dispositivi per la comunicazione interpersonale, per il controllo dell’ambiente, per l’elaborazione scritta o grafica e per la riabilitazione. In questo senso, l’aliquota IVA è agevolata al 4% invece del classico 22%.

Bonus Sociale luce e gas, che consiste in uno sconto non solo per le persone con disabilità, ma anche per tutte le famiglie con difficoltà economica.

Bonus barriere architettoniche, riconfermato fino al 31 dicembre: consente di effettuare i lavori su immobili già esistenti, in modo da eliminare gli ostacoli fisici che impediscono la libertà di movimento. Il bonus consiste nel 75% delle spese sostenute, con un massimo che va dai 30mila ai 50 mila euro e si riferisce alla costruzione di ascensori e montacarichi, alla sostituzione di scalinate con rampe e a tutte quelle attività che facilitano il movimento del disabile e dell’invalido.

Per ulteriori informazioni in merito rivolgersi a info@uniciv.it

9 maggio 2023

Disabilità: permessi per i genitori e i prestatori di assistenza.

 Conciliare i tempi di lavoro con quelli di un familiare con disabilità non è facile. Per questo è possibile usufruire del congedo straordinario

Disabilità: permessi per i genitori e i prestatori di assistenza.

L’Inps ha di recente comunicato ulteriori chiarimenti in merito ai permessi della legge 104 e ai congedi straordinari per l’assistenza ai familiari con gravi disabilità.

Con la Circolare 39/2023, sono state presentate le novità in materia di congedo straordinario legge 104 per assistenza ai disabili.

In particolare:

  • modificato l’articolo 33 della legge 104/1992 eliminando il principio del “referente unico dell’assistenza”
  • novellato il comma 5 dell’articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale;
  • modificato il comma 5 dell’articolo 42 del decreto legislativo n. 151/2001, introducendo il “convivente di fatto”, di cui all’articolo 1, comma 36, alla legge 20 maggio 2016, n. 76, tra i soggetti individuati in via prioritaria ai fini della concessione del congedo straordinario.

Pertanto fermo restando il limite complessivo di tre giorni di permesso mensile per l’assistenza allo stesso individuo, con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro.

Inoltre si prevede che i periodi di prolungamento del congedo parentale non comportano la riduzione di ferie, riposi e tredicesima o gratifica natalizia, a eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo quanto espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.

Infine si introduce il “convivente di fatto” tra i beneficiari, in base al quale “si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”.

Pertanto risulta possibile usufruire del congedo in esame secondo il seguente ordine di priorità:

  1. il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”/il “convivente di fatto” della persona disabile in situazione di gravità;
  2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità;
  3. uno dei “figli conviventi” della persona disabile in situazione di gravità;
  4. uno dei “fratelli o sorelle conviventi” della persona disabile in situazione di gravità;
  5. un “parente o affine entro il terzo grado convivente” della persona disabile in situazione di gravità.

Per fare domanda è possibile rivolgersi a info@uniciv.it

FONTE: https://www.uniciv.it/

23 febbraio 2023

Bonus vacanze Inps, come fare domanda

 E’ stato confermato anche per il 2023 il bonus vacanze erogato dall’Inps ai pensionati, il contributo massimo individuale fino a 1.400 euro per soggiorni estivi in località marine, montane, termali o culturali italiane nei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2023.

Bonus vacanze, a chi spetta

Estate INPSieme Senior è un bando di concorso annuale che offre a circa 4mila pensionati, loro coniugi e figli disabili conviventi, che compaiono nell’attestazione Isee in cui è presente il titolare del diritto, la possibilità di fruire di soggiorni estivi in località marine, montane, termali o culturali italiane nei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre.
Il nuovo bando “Estate INPSieme Senior 2023 assegna contributi fino a 1.400 euro a queste categorie:

  • pensionati appartenenti alla gestione dipendenti pubblici;
  • pensionati che abbiano aderito alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ai sensi del decreto ministeriale 7 marzo 2007, n. 45;
  • pensionati appartenenti alla gestione fondo ex IPOST;
  • i coniugi e figli conviventi disabili.

Il contributo può essere esteso anche ai caregiver, accompagnatori oppure parenti del disabile.

Il valore del bonus viene calcolato in base all’Isee del richiedente: fino a 8.000 euro l’importo erogato sarà quello massimo, poi scenderà fino al 60% per i redditi superiori a 72.000 euro. L’importo massimo del contributo può essere di:

  • 800 euro se riferito ad un soggiorno in Italia di durata almeno pari a otto giorni e sette notti;
  • 1.400 euro se riferito ad un soggiorno in Italia di durata pari a quindici giorni e quattordici notti.

Bonus vacanze Inps, come fare domanda

La domanda di partecipazione al soggiorno deve essere presentata online all’Inps attraverso il servizio dedicato. Si può accedere ai servizi offerti da INPS utilizzando uno dei seguenti sistemi di autenticazione alternativi attualmente accettati:

  • Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
  • Carta d’Identità Elettronica (CIE);
  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Fonte: QuiFinanza.it


30 gennaio 2023

PAC Servizi di Cura all'Infanzia ed agli Anziani non autosufficienti (PNSCIA) - Avviso all'utenza

 AGGIORNAMENTO - 

Avviso all'utenza 

- Proroga Scadenza

(scadenza 28 Febbraio 2023)


Con Determinazione Dirigenziale N 1568 del 13-02-2023 il termine per la presentazione delle istanze è prorogato al 28 febbraio.

PAC Servizi di Cura all'Infanzia ed agli Anziani non autosufficienti (PNSCIA) - Avviso all'utenza

Scadenze:

 (data pubblicazione 30 Gennaio 2023 - scadenza 13 Febbraio 2023)

Il Comune di Palermo, nell'ambito del “Piano Nazionale dei Servizi di Cura all'Infanzia ed agli Anziani non autosufficienti” (PNSCIA),intende attivare il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) in favore della popolazione anziana residente nel Comune.

Il servizio è rivolto ad anziani, parzialmente autosufficienti o a rischio di perdita dell'autosufficienza, senza adeguato supporto familiare, che necessitano assistenza domiciliare per le funzioni della vita quotidiana.

Il servizio può essere reso anche in modo integrato con il servizio sanitario.

L’utente che, su indicazione del proprio Medico di Medicina Generale, intende usufruire del Servizio potrà presentare istanza online attraverso la piattaforma appositamente predisposta al seguente indirizzo entro 15 giorni dalla pubblicazione del seguente avviso (13 febbraio):

https://servizionline.comune.palermo.it/portcitt/jsp/home.jsp?modo=info&info=servizi.jsp&ARECOD=25&S=12

In assenza di SPID è possibile rivolgersi al servizio sociale territoriale.

Avranno accesso al servizio i soggetti che versano in condizioni di povertà e di esclusione sociale.

****avviso e dettagli

11 gennaio 2023

Presentazione istanze di ammissione al contributo per l'ammissione gratuita di alunni in condizione di disabilità certificata ovvero di disagiate condizioni economiche anno scolastico 2022/2023

 Presentazione istanze di ammissione al contributo per l'ammissione gratuita di alunni in condizione di disabilità certificata ovvero di disagiate condizioni economiche anno scolastico 2022/2023.

(data pubblicazione 10 Gennaio 2023 - scadenza 31 Marzo 2023)

Si comunica che è stato pubblicato l’avviso relativo alle richieste di contributi  per l’ammissione gratuita di alunni in condizione di disabilita’ certificata ovvero di disagiate condizioni economiche (art. 7 L.R. n. 20/16 )  per l’a.s. 2022-23.

Le scuole dell’infanzia paritarie del comune di Palermo incluse nell’elenco allegato alla  circolare n. 26 del 28.12.22 trasmessa dalla Regione Siciliana - Assessorato dell’Istruzione e  della Formazione Professionale – Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università  e del Diritto allo Studio - Servizio 5 Diritto allo Studio, possono presentare istanza secondo i criteri individuati dalla predetta circolare utilizzando i moduli allegati.

La documentazione richiesta dovrà pervenire entro il 31.03.2023, il modello P.3 entro il 31.07.2023 con le seguenti modalità:

22 novembre 2022

BONUS CAREGIVER - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA DEI CAREGIVER FAMILIARI DI SOGGETTI AFFETTI DA DISABILITA' GRAVE E GRAVISSIMA

............ AGGIORNAMENTO - PROROGA - 

Considerate le difficoltà rappresentate dall'utenza nell'invio delle pec, il termine di presentazione delle istanze è rinviato al 7/12/2022.

Al fine di facilitare la trasmissione delle istanze non è più necessario presentare il patto di cura per i gravissimi.

Ove si scelga l'invio tramite posta elettronica, si invita l'utenza a utilizzare documenti in PDF/A o scansionati, non fotografie dei documenti.

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DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 42 COMUNE DI PALERMO AVVISO PUBBLICO BONUS CAREGIVER - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA DEI CAREGIVER FAMILIARI DI SOGGETTI AFFETTI DA DISABILITA' GRAVE E GRAVISSIMA (Fondo anni 2018 - 2019 - 2020) SI RENDE NOTO CHE....

• Considerato che viene definita caregiver:

 “la persona che, in maniera informale e gratuita, si prende cura di un proprio congiunto in condizioni di non autosufficienza o disabilità, che necessita di un’assistenza di lunga durata, specie nelle situazioni in cui l’aiuto è tale da rendere necessari e opportuni interventi di sostegno da parte dei servizi pubblici, sanitari e sociosanitari a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche e degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, riconosciuto invalido civile titolare di “indennità di accompagnamento” oppure riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3 della Legge n. 104/92. 

• Preso atto che sono disabili gravissimi:

 “i soggetti che, previa valutazione multidimensionale dell'ASP, sono stati riconosciuti gravissimi ai sensi dell'art. 3 del DM del 26/09/2016 e, a seguito di sottoscrizione del Patto di Cura, percepiscono il contributo economico.” 

• Preso atto che sono disabili gravi: 

“coloro che sono riconosciuti invalidi ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge n. 104/92 o siano soggetti invalidi al 100% con riconoscimento della indennità di accompagnamento, ai sensi della legge n. 18/80.”

Possono presentare istanza tutti i caregiver dei disabili gravi e dei disabili gravissimi residenti nel Distretto Socio-Sanitario 42 costituito dai seguenti Comuni: - Palermo - Altofonte - Belmonte Mezzagno - Monreale - Piana degli Albanesi - Santa Cristina Gela - Villabate - Lampedusa e Linosa - Ustica Le istanze devono essere presentate al Comune di residenza. Per il Comune di Palermo, le istanze possono essere presentate presso: U.O. INTERVENTI PER DISABILI Via Franco Taormina, 1 (angolo via Raiti) 90128 - Palermo Tutti i giorni sino al giorno della scadenza del presente avviso dalle ore 09.00 alle 12.00 Tel. 0917409471 – 091421491 Oppure: 

- a mezzo email al seguente indirizzo: settoreservizisocioassistenziali@cert.comune.palermo.it

 - tramite raccomandata AR (in questo caso farà fede la data del timbro postale) da inviare all’indirizzo: 

COMUNE DI PALERMO - U.O. INTERVENTI PER DISABILI, via F. Taormina, 1 90128 – Palermo Il contributo, una tantum, verrà erogato nei limiti delle risorse stanziate ed indicate nel Bilancio Regionale, sulla base del numero di istanze richieste sia per i caregiver dei soggetti disabili gravi, sia per i caregiver dei soggetti disabili gravissimi. 

Le Amministrazioni comunali di residenza effettueranno controlli a campione dei dati forniti dai richiedenti, attraverso le autorità competenti.

 Il modulo della domanda, scaricabile sul sito istituzionale del Comune di Palermo, deve essere corredato dalla documentazione descritta nella istanza, in busta chiusa con la dicitura “Contiene dati sensibili”, secondo se trattasi di caregiver di un disabile grave o gravissimo. 

Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 30/11/2022; non verranno accolte istanze pervenute oltre il termine stabilito. Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti all’indirizzo:

 ufficioh@comune.palermo.it

BONUS CARGIVER - ISTANZA

7 novembre 2022

Sintomi reumatologici invalidanti? Puoi aver diritto all’invalidità.

 Gonfiore alle articolazioni, debolezza,, mal di testa prolungato,

dita bianche o blu, comparsa di gonfiori su mani e piedi, sfoghi

 cutanei associati a dolore alle articolazioni, rigidità o mal di schiena?

 ........ per determinati sintomi invalidanti, è possibile richiedere, ed

 ottenere, i benefici previsti dalla legge per l’invalidità.

Le tabelle ministeriali stabiliscono una percentuale minima e massima di invalidità riconoscibile, ed inoltre, se si hanno altre patologie, il grado è determinato dagli effetti complessivi sofferti.

Ecco i benefici è possibile ottenere......( Apri il link)

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Contattaci per informazioni e dettagli.


*** UNICIV unione invalidi civili

19 ottobre 2022

Censimento Disabili Gravi

 

Censimento Disabili Gravi

Al fine di redigere un elenco dei soggetti affetti da disabilità grave si invitano dal 18 ottobre 2022, ed entro e non oltre il 30 novembre 2022 tutti i Cittadini residenti nel Comune di Monreale, nonché tutte le famiglie nel cui nucleo sono presenti disabili gravi, a presentare all’Ufficio di Servizio Sociale del Comune di Monreale istanza per l’attivazione del Patto di Servizio, secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 4 lettera b del    D.P.R.S. 589/Gab. del 31/08/2018, nel quale si individueranno le forme di assistenza a mezzo di erogazione di servizi territoriali, al seguente indirizzo di posta elettronica:

 promozione.sociale@comune.monreale.pa.it.

Modulo istanza

5 maggio 2022

Legge 104, può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap.

 Stop al «referente unico» per assistere i parenti disabili. In futuro si potrà frazionare la fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992 tra più soggetti aventi diritto fermo restando il limite complessivo di 3 giorni mensili.

Lo prevede un passaggio dello schema di decreto legislativo di ricezione della direttiva comunitaria 1158/2019 approvato dal Consiglio dei Ministri ad inizio aprile ed attualmente all’esame delle commissioni parlamentari di Camera e Senato. Con la modifica, pertanto, il diritto potrà essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli autorizzati a prestare assistenza purché la fruizione avvenga in via alternativa tra loro.

Divieto di Discriminazione

Il provvedimento rafforza una serie di tutele per i lavoratori dipendenti disabili o coloro che assistono i parenti disabili. In primo luogo viene sancito il divieto di discriminazione sul lavoro - costituite anche da tutte le ipotesi di trattamento meno favorevole - per ragioni connesse alla fruizione dei benefici concessi (o solo domandati) in considerazione della propria disabilità, o di quella di coloro ai quali essi prestano assistenza e cura. Con la relativa tutela giurisdizionale «rafforzata» prevista per le controversie di natura discriminatoria (art 28 del Dlgs n. 150/2011) con la possibilità di esperire il tentativo di conciliazione previsto dall’articolo 410 del cpc.

Sino ad oggi, infatti, il diritto alla fruizione dei permessi non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap. Per tale ragione quando il disabile assume il domicilio solo per un prefissato periodo di tempo presso la residenza di diversi parenti entro il secondo grado, ciascun avente diritto deve, di volta in volta, presentare l’istanza per ottenere il riconoscimento dei permessi al fine di prestare l’assistenza. In futuro, invece, sarà possibile fissare preventivamente che siano più d’uno i soggetti che usufruiranno dei permessi.

Lavoro Agile

Con un’altra modifica viene, infine, sancito il diritto alla priorità nella richiesta di effettuare il lavoro in modalità agile in favore dei lavoratori che usufruiscono delle due ore di permesso giornaliero o dei tre giorni mensili per l'assistenza al familiare affetto da disabilità grave.

La disposizione si adegua così alle richieste della direttiva comunitaria che prescrive agli Stati membri di assicurare la possibilità di accordi di lavoro flessibile anche nei confronti dei prestatori di assistenza, al fine di agevolare i carichi di cura gravanti sui lavoratori.

Fonte: Pensioneoggi.it

Addio al Referente Unico

Viene ribadita, poi, l’attuale disciplina secondo cui i tre giorni di permesso mensile per l'assistenza al familiare disabile grave, spettano anche alla parte di un'unione civile ed al convivente di fatto (adeguandosi, in tal senso, a quanto previsto dalla legge sulle unioni civili e alla sentenza della Corte Costituzionale n. 213/2016).

La novità sta nel fatto che viene introdotto - in luogo del principio del «referente unico» per l'assistenza a ciascuna persona disabile - l'opposto principio della frazionabilità del diritto ai permessi mensili tra più soggetti tra gli aventi diritto, fermo restando il limite complessivo dei tre giorni previsto dalla legge. Si tratta di una novità importante che, secondo la relazione illustrativa del governo, è volta «all'esigenza di una più equilibrata condivisione dei compiti di cura tra i familiari che lo accudiscono, evitando che ricadano di fatto sulle donne, per effetto di un consolidato stereotipo culturale di genere».


8 marzo 2022

Disabili, Tutele anche per i parenti del partner dell'unione civile

 

Permessi mensili e congedo straordinario fruibili anche per assistere gli affini (cioè suoceri e cognati) disabili dell'altra parte dell'unione civile. Nessuna estensione, invece, per le coppie conviventi di fatto.

L'unione civile apre ai permessi mensili di cui alla legge n. 104 e al congedo straordinario biennale anche per assistere suoceri e cognati del partner dello stesso sesso e viceversa. Lo rende noto l'INPS nella Circolare n. 36/2022 con la quale, smentendo precedenti istruzioni, riconosce il rapporto di affinità tra la parte dell'unione civile ed i parenti dell'altro esattamente come avviene tra coniugi. Il dietrofront matura a seguito del mutato orientamento del Ministero del Lavoro preoccupato dai rischi di una possibile discriminazione sessuale, vietata dal diritto comunitario.

La questione

Nasce dall'approvazione della legge sulle unioni civili (legge n. 76/2016) con la quale il legislatore ha introdotto la possibilità di contrarre "matrimonio" tra persone dello stesso sesso facendo discendere gli stessi diritti e doveri sanciti per i coniugi. L'equiparazione, tuttavia, è stata incompleta dato che la legge n. 76, non menzionando l'articolo 78 del codice civile, aveva negato la costituzione di un rapporto di affinità tra la parte dell'unione civile e i parenti dell'altro.

Di conseguenza l'INPS aveva precisato (Circ. Inps n. 38/2017) che, a differenza di quanto avviene per i coniugi, la parte di un’unione civile avrebbe potuto usufruire dei permessi di cui alla legge n. 104/1992 e del congedo straordinario di cui all'articolo 42, co. 5 del dlgs n. 151/2001 unicamente nel caso in cui presti assistenza all’altra parte dell’unione e non nel caso in cui l’assistenza sia rivolta ad un parente dell’unito.

Rischio discriminazione

Il Ministero del Lavoro ha osservato però come tale lacuna costituisce una discriminazione per orientamento sessuale, in contrasto con la normativa comunitaria (Direttiva 200/78/CE) che vieta la discriminazione basate sull’orientamento sessuale, in particolare per quanto concerne l’occupazione, le condizioni di lavoro e la retribuzione. Il diritto ai benefici in oggetto nei confronti delle parti di un’unione civile, infatti, non avrebbe la stessa estensione riconosciuta ai soggetti legati da un rapporto di coniugio (al quale pur volendo non potrebbero accedere), anche se in presenza di situazioni comparabili, caratterizzate entrambe da una stabile relazione tra le parti e da un rapporto di affettività che da essa deriva anche nei confronti dei parenti del partner.

Gli effetti

Di conseguenza l'INPS, correggendo le precedenti istruzioni, precisa che i permessi mensili di cui all'articolo 33, co. 3 della legge n. 104/1992 vanno riconosciuti non solo per assistere il partner disabile ma anche, negli stessi casi previsti per i coniugi, per assistere i parenti disabili del partner entro il secondo grado (cioè suoceri, nonni del partner ed i cognati). Allo stesso modo tali soggetti avranno diritto ad assistere l'altra parte dell'unione civile.

Idem per il congedo straordinario biennale di cui all'articolo 42, co. 5 del dlgs n. 151/2001: il diritto va riconosciuto all’unito civilmente oltre che nel caso in cui in cui questi presti assistenza all’altra parte dell’unione, anche nel caso in cui rivolga l’assistenza a un parente dell’unito (entro il limite del terzo grado e fermo restando il requisito della convivenza) e viceversa.

Fuori i conviventi di fatto

Il cambio di orientamento non si estende ai conviventi di fatto (che possono anche non essere dello stesso sesso) i quali - a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 213/2016 - possono fruire dei soli permessi mensili di cui alla legge n. 104/1992 (e non anche del congedo straordinario). In tal caso, infatti, spiega l'INPS non nasce alcun rapporto di affinità, non essendo la “convivenza di fatto” un istituto giuridico, ma "una situazione di fatto tra due persone che decidono di formalizzare il loro legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale".

Pertanto, a differenza di quanto avviene per i coniugi e gli uniti civilmente, il “convivente di fatto” può usufruire dei permessi di cui alla legge n. 104/1992 unicamente nel caso in cui presti assistenza al convivente e non nel caso in cui intenda rivolgere l’assistenza a un parente del convivente.

FONTE: https://www.pensionioggi.it/

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