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22 aprile 2026

Spese mediche detraibili con il Modello 730/2026

 

Spese mediche detraibili con il Modello 730/2026, la franchigia e quali sono....

Prima di elencare cosa sia detraibile, dobbiamo capire come lo Stato ci restituisce i soldi. La parola chiave è franchigia, una soglia fissata a 129,11 euro.

Medicinali e farmacia: attenzione allo scontrino

Capitolo importante delle spese mediche è legato ai farmaci, dove si commettono molti errori. Non tutto ciò che si compra in farmacia è detraibile, anche se si ha la ricetta del medico.

Cosa mettere nel Modello 730/2026

Si possono detrarre i farmaci veri e propri (anche quelli senza ricetta, i cosiddetti Otc o Sop), i medicinali omeopatici e le preparazioni galeniche (quelle fatte su misura dal farmacista).

La prova regina è lo scontrino parlante: deve essere presente il codice fiscale e la dicitura chiara di farmaco o medicinale.

La trappola degli integratori

Questa è la nota dolente: gli integratori alimentari (vitamine, sali minerali, fermenti lattici) non sono mai detraibili, anche se prescritti per motivi di salute.

Lo stesso vale per i cosmetici e i prodotti per l’igiene. Se nello scontrino compare la dicitura parafarmaco, quel costo non potrà essere inserito tra le spese mediche del vostro 730.

Visite specialistiche e il nodo della tracciabilità

Le visite dal cardiologo, dal dermatologo o dall’oculista sono detraibili al 19%, ma dal 2020 esiste una regola ferrea: la tracciabilità. Ma con una netta distinzione di fondo:

  • se la visita avviene in una struttura pubblica o accreditata Servizio Sanitario Nazionale si può pagare anche in contanti e mantenere il diritto alla detrazione;
  • se la visita avviene in uno studio privato non convenzionato si è obbligati a pagare con bancomat, carta di credito o bonifico.

È importante non limitatarsi a conservare la fattura del medico: si deve pinzare subito sopra la ricevuta del Pos (quella che vi rilascia il macchinario quando strisciate la carta). In caso di controllo, l’Agenzia delle Entrate vorrà vedere la prova del movimento bancario.

Dispositivi medici: occhiali, materassi e apparecchi

Un capitolo molto ricco del Modello 730/2026 riguarda i dispositivi medici. Qui rientrano oggetti di uso quotidiano che spesso i contribuenti si dimenticano di dichiarare:

  • occhiali da vista e lenti a contatto oltre alle necessarie soluzioni per la pulizia delle lenti (ma non i colliri idratanti, se classificati come parafarmaci);
  • apparecchi per la pressione e termometri, purché abbiano la marcatura CE;
  • materassi ortopedici, ma per detrarli serve che la fattura specifichi che si tratta di un dispositivo medico e spesso è consigliabile avere una prescrizione medica che ne attesti la necessità per problemi posturali o patologie.

Prestazioni sanitarie non mediche

Molti non sanno che si possono scaricare anche le spese per professionisti che non sono medici in senso stretto, ma operatori sanitari abilitati. Parliamo di:

  • fisioterapisti, spesso e volentieri fondamentali per i cicli di riabilitazione;
  • logopedisti, impiegati per le terapie dei bambini;
  • psicologi e psicoterapeuti (la salute mentale è equiparata a quella fisica ai fini fiscali).

Il caso dei familiari incapienti non a carico

Esiste una possibilità poco conosciuta ma molto vantaggiosa nel Modello 730/2026: detrarre le spese per un familiare che non è a carico, ma che soffre di una patologia esente.

Immaginiamo un genitore anziano che ha una sua pensione (quindi non a carico), ma l’assegno previdenziale che riceve è molto basso, tanto da non permettergli di pagare tasse.

Se questo genitore deve sostenere spese mediche importanti per la sua patologia cronica e non ha abbastanza tasse da cui scalare il 19% di detrazione, quella quota che lui perderebbe può usarla un figlio, a patto che sia lui a pagare quelle fatture.

È un modo per non perdere un beneficio fiscale in famiglia quando il malato è incapiente (cioè non ha tasse da pagare). Il limite per questa specifica detrazione è di 6.197,48 euro.

Documentazione: come non farsi annullare il rimborso

L’Agenzia delle Entrate sta diventando sempre più digitale e oggi, utilizzando il Modello 730 Precompilato, è possibile trovare gran parte delle proprie spese sanitarie già caricate nel sistema. Tuttavia, non bisogna abbassare la guardia: è fondamentale controllare con attenzione che tutte le voci siano presenti e, soprattutto, che gli importi siano corretti, poiché piccoli errori o omissioni possono ridurre il rimborso spettante.

In questo processo di verifica, un aspetto critico riguarda la conservazione fisica dei documenti. Gli scontrini parlanti della farmacia sono solitamente stampati su carta termica, un supporto che tende a sbiadire rapidamente fino a diventare illeggibile. Per non correre il rischio di trovarsi a mani vuote durante un controllo fiscale, è consigliabile fotografare o fotocopiare immediatamente ogni scontrino, garantendo così una prova duratura dell’acquisto effettuato.

Il diritto alle agevolazioni rimane valido anche per chi sceglie di curarsi all’estero, a patto di rispettare alcune regole formali. Le spese mediche sostenute fuori dai confini nazionali possono infatti essere detratte esattamente come quelle italiane, ma se la documentazione è redatta in una lingua diversa da quelle principali europee (come inglese, francese, tedesco o spagnolo), sarà indispensabile allegare una traduzione ufficiale per renderla valida ai fini della dichiarazione.

Un capitolo a parte, particolarmente vantaggioso, è quello dedicato alle spese per l’assistenza a persone con disabilità ai sensi della Legge 104. In queste circostanze, il beneficio fiscale è spesso superiore alla classica detrazione del 19%: molte di queste spese sono infatti deducibili, il che significa che vengono sottratte direttamente dal reddito complessivo su cui si calcolano le tasse. Questo meccanismo permette di abbassare l’imponibile in modo più incisivo, garantendo un risparmio economico decisamente più consistente rispetto alle spese sanitarie ordinarie.


FONTE: https://quifinanza.it/

5 giugno 2023

Deducibilità delle spese mediche per chi la 104

 

Deducibilità delle spese mediche per chi la 104

Sono deducibili dal reddito della persona con disabilità grave o dai familiari che lo hanno a carico:

  • le spese mediche generiche;
  • le spese di assistenza specifica (infermieri, operatori socio-sanitari, fisioterapista, personale addetto all’attività di animazione e di terapia occupazionale).

Si possono dedurre anche le attività di ippoterapia e musicoterapia, ma solo se una prescrizione medica ne attesti la necessità e solo a condizione che vengano eseguite in centri specializzati e direttamente da personale medico o sanitario specializzato.

Se la persona con disabilità grave è ricoverata in un istituto assistenziale e ricovero, non è possibile detrarre l’intera retta, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica.

Le detrazioni delle spese mediche dall’imposta Irpef si distinguono in tre tipi:

  • visite specialistiche;
  • particolari analisi;
  • prestazioni chirurgiche.
  • In questi casi la detrazione è pari al 19% della spese sulla parte che eccede 129,11 euro.

Sono integralmente detratte del 19% queste spese:

spese per il trasporto in ambulanza del disabile;

  • per trasporto del disabile effettuato dall’ente o associazione, che ha rilasciato regolare fattura per il servizio di trasporto prestato o da altri soggetti;
  • spese per l’acquisto di poltrone per persone con inabilità e persone non deambulanti e con apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
  • spese di dispositivi medici rientranti tra i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento delle persone con disabilità (ad esempio stampelle).

Ricordiamo che gli iscritti Uniciv, hanno il 730 gratuito. 


Fonte: UNICIV - UNIONE INVALIDI CIVILI 

21 maggio 2020

Dichiarazione dei redditi: scadenze presentazione 2020

L’emergenza coronavirus sposta la scadenza del modello 730 che dal 23 luglio slitta al 30 settembre; la proroga dei termini disposta dal decreto n. 9/2020 riguarda anche i principali adempimenti legati alla dichiarazione precompilata, l’invio della certificazione unica e dei dati delle spese detraibili.

Nulla cambia invece per il modello Redditi,

 La scadenza per l’invio telematico è fissata al 30 novembre.

Calendario

Da martedì 5 maggio si può consultare la precompilata. 

Per poterla inviare, con o senza modifiche, è necessario attendere. A partire dal 14 maggio si potrà modificare e inviare il 730 precompilato, e anche modificare il modello Redditi 2020. 

Dal 19 maggio si potrà anche inviare il modello Redditi

Le altre scadenze del calendario dichiarazione dei redditi 2020:

  • 25 maggio: invio modelli Redditi aggiuntivo del 730 (frontespizio e quadri RM, RT e RW), e Redditi correttivo, per correggere e sostituire il 730 o il modello Redditi già inviato. Annullamento 730 già inviato e presentazione nuova dichiarazione tramite l’applicazione web. Attenzione: l’annullamento del 730 si può fare solo una volta.
  • 22 giugno: ultimo giorno per annullare il 730 già inviato.
  • 30 giugno: ultimo giorno per versamento saldo e primo acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d’imposta o con modello Redditi.
  • 30 luglio: termine per i versamenti sopra descritti (saldo e primo acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d’imposta o con modello Redditi), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse.
  • 30 settembre: ultimo giorno per la presentazione del 730 precompilato all’Agenzia delle Entrate direttamente tramite l’applicazione web e per comunicare al sostituto d’imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto IRPEF o di volerlo effettuare in misura inferiore.
  • 26 ottobre: scadenza per la presentazione del 730 integrativo al Caf o professionista abilitato. Questa operazione è possibile solo se la nuova dichiarazione comporta un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata.
  • 10 novembre: termine presentazione del 730 correttivo di tipo 2 all’Agenzia delle Entrate direttamente tramite l’applicazione web.
  • 30 novembre: ultimo giorno per presentare il modello Redditi precompilato, inviare il modello Redditi correttivo del 730, versare il secondo o unico acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d’imposta o con modello Redditi.

Novità 2020

Tra le novità del Modello Redditi PF 2020 troviamo il limite di reddito per figli a carico pari 4.000 euro, lo sport bonus e le agevolazioni per pensionati esteri che trasferiscono la residenza nei piccoli centri del Sud Italia.

6 maggio 2020

730 e detrazione mascherine, cosa dice la circolare

Agenzia delle Entrate, la spesa per le mascherine a marchio CE è detraibile

Una circolare spiega la procedura per avere diritto allo sconto fiscale

L’acquisto di mascherine darà diritto a una detrazione fiscale, ma solo se si tratta di dispositivi medici con marcatura CE. Solo così si potrà ottenere uno sconto del 19% nell’ambito delle spese sanitarie.
Lo specifica una nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate, la numero 11/E del 6 maggio, che chiarisce alcuni punti dei decreti anti-coronavirus, spiegando la procedura per avere diritto allo sconto fiscale, sia per i dpi (dispositivi di protezione individuale) che per le donazioni ai conti dedicati all’emergenza. Sarà infatti possibile detrarre anche le donazioni alla Protezione Civile per l’emergenza Covid, purché non in contanti.

730 e detrazione mascherine, cosa dice la circolare

La circolare 11/E spiega a quali condizioni è possibile detrarre dall’imposta lorda almeno il 19%, sempre per la parte che eccede i 129,11 euro, ovvero la franchigia esistente per tutte le spese sanitarie.
Sarà possibile detrarre nel 730 del 2021 la spesa sostenuta quest’anno per le mascherine, non solo presso le farmacie, ma anche – per quelle a 50 centesimi lanciate da Arcuri – da parafarmacie, tabaccai, supermercati, grandi catene di distribuzione. Purché scontrini o fatture riportino la dicitura AD, ovvero “spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE”.
Se scontrino o fattura non riportano il codice AD, precisa ancora l’Agenzia delle entrate, l’acquirente può detrarre lo stesso la spesa ma deve conservare la documentazione che dimostra la conformità alla normativa europea del dispositivo acquistato.
Attenzione: per avere la detrazione bisogna pagare con carta o bancomat. Solo le spese tracciabili sono detraibili.
Per la detrazione bastano l’estratto conto o la ricevuta per avere diritto allo sconto fiscale. Per le donazioni tramite piattaforme di crowdfunding i contribuenti devono essere in possesso anche della ricevuta del versamento o della ricevuta attestate l’operazione effettuata su piattaforme dalla quale emerga che la donazione è stata versata sui conti correnti bancari dedicati.
fonte: https://quifinanza.it/

29 aprile 2020

Spese sanitarie 730: farmaci da banco detraibili


Per essere detraibile il prodotto deve essere definito farmaco (e non prodotto parafarmaceutico). Anche i medicinali omeopatici possono essere portati in detrazione con il modello 730/2020 così come le cosiddette preparazioni galeniche. Nello scontrino è riportata tale indicazione (es.: se compare la scritta “parafarmaco” non può applicarsi la detrazione). In particolare, nella fattura o nello scontrino parlante, sono presenti obbligatoriamente i seguenti dati:
  • natura dell’acquisto;
  • qualità del prodotto;
  • quantità del prodotto;
  • codice fiscale del destinatario.

farmaci da banco detraibili presentano sempre una delle seguenti sigle:
  • OTC (over the counter, farmaci da banco)
  • SOP (farmaco senza obbligo di prescrizione medica);
  • F.co (farmaco);
  • Med.le (medicinale),
  • farmaci di fascia C;
  • TK (ticket) o FC (farmaco anche omeopatico);
  • diciture: omeopatico, galenico, officinale, magistrale, preparazione, automedicazione, etico, ticket o analoghe (è possibile siano abbreviati in omeo, galen, ecc.).
  • I farmaci sono sempre contrassegnati da uno specifico codice alfanumerico AIC, rilasciato dall’Agenzia Italiana del Farmaco: se il codice inizia con A0 si tratta di un farmaco, se c’è la scritta A9 si tratta di un parafarmaco.
Dispositivi medici detraibili (DM)
Lenti oftalmiche correttive dei difetti visivi
Montature per lenti correttive dei difetti visivi
Occhiali premontati per presbiopia
Apparecchi acustici
Cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate
Siringhe
Termometri
Apparecchio per aerosol
Apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa
Penna pungidito e lancette per il prelievo di sangue capillare ai fini della misurazione della glicemia
Pannoloni per incontinenza
Prodotti ortopedici (ad es. tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle e ausili per la deambulazione in generale ecc.)
Ausili per disabili (ad es. cateteri, sacche per urine, padelle ecc..)
Lenti a contatto
Soluzioni per lenti a contatto
Prodotti per dentiere (ad es. creme adesive, compresse disinfettanti ecc.)
Materassi ortopedici e materassi antidecubito
                                                   Dispositivi  Medico  Diagnostici  in  Vitro  (IVD)
Contenitori campioni (urine, feci)
Test di gravidanza
Test di ovulazione
Test menopausa
Strisce/Strumenti per la determinazione del glucosio
Strisce/Strumenti per la determinazione del colesterolo totale, HDL e LDL
Strisce/Strumenti per la determinazione dei trigliceridi
Test autodiagnostici per le intolleranze alimentari
Test autodiagnosi prostata PSA
Test autodiagnosi per la determinazione del tempo di protrombina (INR)
Test per la rilevazione di sangue occulto nelle feci
Test autodiagnosi per la celiachia

Fonte: P.M.I.IT di Barbara Weisz

23 aprile 2020

Dichiarazione dei redditi: più tempo per il 730

I contribuenti avranno più tempo quest’anno per presentare la dichiarazione dei redditi. Il modello precompilato sarà online dal 5 maggio. Chi dovrà pagare potrà inviarlo all’Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre anziché entro il 23 luglio, mentre chi deve ottenere il rimborso può consegnarlo dal 31 maggio. Il credito arriverà nella busta paga successiva alla fine del mese in cui la dichiarazione è stata presentata o con la pensione del secondo mese successivo. I sostituti d’imposta potranno inviare le certificazioni uniche entro il 30 aprile senza sanzioni. Il nuovo calendario è stato così definito in considerazione dell’emergenza coronavirus.
Il modello 730 può essere presentato, oltre che da lavoratori dipendenti e da pensionati, anche da chi ha un lavoro a termine o da chi ha perso l’occupazione. In questi ultimi due casi, è possibile inviarlo al sostituto d’imposta se il rapporto dura almeno da giugno a luglio 2020. Altrimenti, a un Caf se si è in possesso dei dati del sostituto d’imposta incaricato del conguaglio. Infine, c’è sempre la possibilità di inviarlo online. Chi non ha un sostituto d’imposta riceverà il rimborso direttamente dall’Agenzia delle Entrate, purché, ovviamente, sia stato comunicato l’Iban per il bonifico sul conto corrente.
Va ricordato, inoltre, che a causa delle restrizioni in atto per via dello stato di emergenza, sia i Caf sia gli intermediari abilitati potranno accedere alla dichiarazione con una delega rilasciata dal contribuente in formato digitale, per usufruire dell’assistenza a distanza. L’originale sottoscritto della delega e di tutta la documentazione necessaria per la successiva assistenza fiscale dovrà essere consegnato materialmente al termine dell’emergenza a chi ha prestato l’assistenza.
Altra novità di quest’anno riguarda i lavoratori rientrati in Italia a partire dal 30 aprile dello scorso anno: potranno avere uno sconto fiscale, ovvero il rimborso delle tasse se non hanno chiesto l’applicazione del regime agevolato al proprio datore di lavoro.
Infine, da quest’anno è possibile beneficiare della detrazione Irpef del 50% delle somme versate all’Inps da parte di chi ha aderito alla pace contributiva. C’è anche la deduzione dell’intero importo dei contributi per chi ha chiesto il riscatto agevolato della laurea.
Fonte:Autore: 

14 gennaio 2020

AGENZIA DELLE ENTRATE: da quest’anno cambiano le modalità di pagamento per portare in detrazione le spese sanitarie.

AGENZIA DELLE ENTRATE:
 da quest’anno cambiano le modalità di pagamento per portare in detrazione le spese sanitarie.
Dal 1° gennaio 2020 le detrazioni del 19% degli oneri indicati nell’art. 15 del Tuir (Dpr 917/1986), tra i quali rientrano le spese sanitarie, possono essere usufruite soltanto se il pagamento è effettuato con versamento bancario o postale o altri sistemi tracciabili (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
Il versamento in contanti continua, tuttavia, ad essere ammesso, senza perdere il diritto alla detrazione, per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e per pagare le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o dalle strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Tra gli oneri, per i quali il pagamento con denaro contante fa perdere il diritto alla detrazione, rientrano, a titolo meramente esemplificativo:
  • spese sanitarie
  • spese veterinarie
  • spese di istruzione
  • spese per attività sportiva dei ragazzi
  • spese per acquisto abbonamenti al trasporto pubblico
  • spese di assicurazione
  • spese per l’assistenza domestica delle persone non autosufficienti.

Nello specifico, in relazione alle spese sanitarie, la Legge n. 160/2019 al comma 680 dell’art. 1 prevede:
  • farmaci: bancomat e contanti;
  • dispositivi medici (ad esempio, prodotti ortopedici, ausili per disabili ecc.): bancomat e contanti;
  • visite mediche in strutture pubbliche: bancomat e contanti;
  • visite mediche presso strutture private accreditate con SSN: bancomat e contanti;
  • visite mediche presso strutture private o presso medici specialisti non accreditati con il SSN: solo bancomat, carta o bonifici;
  • ricoveri o interventi presso strutture private non accreditate: solo bancomat, carta o bonifici;
  • esami del sangue presso strutture private non accreditate: solo bancomat, carta o bonifici.
Sono possibili alcune eccezioni: sarà possibile usufruire della detrazione sulla spesa pagata in contanti per l’acquisto di farmaci e dispositivi medici e per le visite specialistiche, se e solo se erogate da strutture sanitarie pubbliche o convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale.
(Fonte: Fisco oggi Agenzia delle Entrate)

7 maggio 2017

Redditi 2016: ecco quando arriverranno i rimborsi 730

L'Agenzia delle Entrate quest'anno ha la possibilità di bloccare l'erogazione dei rimborsi delle dichiarazioni dei redditi, per fare le verifiche del caso.

Questa scelta è stata dettata dall’esigenza, da parte dell’ente in questione, di effettuare le dovute verifiche sul modello CU presentato e i dati inseriti nella dichiarazione finale.
Per il momento sembra che a rischiare il blocco dei rimborsi per le verifiche siano solo quelle persone che presentano la dichiarazione in prima persona o attraverso il proprio sostituto d’imposta. Tale blocco è previsto nel caso in cui la dichiarazione presentata non sia al 100% congrua con il precompilato che viene inviato dall’Agenzia delle entrate. Insomma, qualsiasi leggera divergenza dà adito a possibili verifiche dell’ente che arresterà la procedura di rimborso. Pare invece che per coloro i quali si avvalgono di Caf o studi di commercialisti (oramai anche loro da tempo si rivolgono ai Caf per motivi di sicurezza in caso di errori) non dovrebbero esserci problemi.
La procedura, qualora scattasse il controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, prevede che le verifiche si debbano concludere entro 4 mesi dalla data di ricezione della dichiarazione dei redditi del contribuente. Il rimborso deve quindi essere erogato entro i 2 mesi successivi alla conclusione dei controlli. Quindi nella peggiore delle ipotesi, il rimborso potrebbe arrivare con 6 mesi di ritardo rispetto al mese di luglio com’è stato fino ad oggi, e quindi arrivare persino nell’anno 2017.
A quanto pare (salvo nuove indicazioni nei prossimi mesi), per evitare di ritrovarsi senza rimborso a luglio è conveniente rivolgersi ad un Caf o ad uno studio di commercialisti per iniziare ad esperire la pratica. In questo modo, le dichiarazioni effettuate non saranno soggette al rischio di blocco dei rimborsi per verifiche.

Se il cittadino decide di modificare e inviare la dichiarazione autonomamente, se ne assume tutta la responsabilità

Viceversa, nel momento in cui il contribuente interpella il CAF, quest'ultimo prenderà in esame tutta la documentazione, dopodiché apporrà il cosiddetto “visto di conformità”, sciogliendo così il cittadino da qualunque responsabilità. L’apposizione del “visto”, quindi, pur sembrando una questione tecnica di poco interesse per un normale contribuente, è in realtà l’architrave sul quale poggiano la maggior garanzia e la maggior tutela che si hanno nel qual caso si decida di rivolgersi al CAF.

Col “visto”, in pratica, il CAF garantisce a nome del contribuente, dichiarando la bontà e la liceità di quanto dichiarato all’interno del modello. Con una sola eccezione però: l’unica cosa di cui il CAF non possono ovviamente rispondere è l’eventuale comportamento doloso da parte del cittadino. Detto altrimenti, in caso di dichiarazione infedele, se l’errore fosse addebitabile al solo CAF, quest’ultimo si farebbe carico sia della maggiore imposta non versata che delle sanzioni e degli interessi (il cittadino quindi non andrebbe a pagare nulla). Viceversa, se fosse provato il dolo da parte del contribuente, questi sarebbe chiamato a rispondere in prima persona versando sia la maggiore imposta, che le sanzioni e gli interessi.
(FONTE:http://quifinanza.it/)
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22 ottobre 2015

Legge Stabilità: novità per la dichiarazione dei redditi 2016

Legge Stabilità: novità per la dichiarazione dei redditi 2016

Rimborsi da 730
Per quanto riguarda i rimborsi fiscali superiori a 4mila euro, sono abolite le verifiche del Fisco nei riguardi dei contribuenti che nel modello 730 applicano detrazioni per carichi di famiglia o godono di eccedenze derivanti da precedenti dichiarazioni. La manovra 2016 li sostituisce con controlli preventivi che possono essere effettuati nel caso di “rimborso di importo rilevante“. non c’è più un tetto massimo fissato per legge a 4mila euro: sarà l’Agenzia delle Entrate a stabilire con quali criteri definire il concetto di “rilevante” per far scattare i controlli. I quali, comunque, dovranno essere effettuati entro 4 mesi dalla dichiarazione, quindi più velocemente rispetto agli attuali 7 mesi.

Spese sanitarie

Le prestazioni erogate nel 2015, che strutture sanitarie e medici devono effettuare a pena di pesanti sanzioni. Il nuovo adempimento riguarda non solo ospedali e ambulatori, ma anche presidi e strutture non accreditate con il servizio sanitario nazionale, quindi professionisti e studi privati, casse, società di mutuo soccorso e fondi con fini assistenziali. Le informazioni serviranno al’Agenzia delle Entrate per predisporre il 730/2016 precompilato, completo delle spese sanitarie da portare in detrazione. I dati devono essere trasmessi al sistemaTessera Sanitaria ogni anno, così da evidenziare le prestazioni rimborsabili al contribuente.

Prima casa di lusso senza esenzione IMU

gli immobili di categoria catastale A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli) continueranno a dover versare l’imposta municipale unica, 

Altre novità

 proroga Bonus Mobili (detrazione 50%), per ristrutturazioni edilizie (detrazione 50%) e per riqualificazione energetica (detrazione 65%) per l’intero 2016, oltre ad introdurre una nuova possibilità di acquisto agevolato di arredi (detrazione al 50% con tetto massimo di 20mila euro) per le coppie under35 che acquistano la prima casa.

Legge di Stabilità, bonus assunzioni 2016

Lo sconto contributivo per le imprese che assumono a tempo indeterminato nel 2016 è pari al 40%, fino a massimo di esonero pari a 3.250 euro: sono i dettagli del bonus assunzioni in Legge Stabilità, che funziona con il medesimo meccanismo applicato nel 2015 dai datori di lavoro privati e che anche questa volta esclude contratti di apprendistato e lavoro domestico, prevedendo tetti e regole particolari per il settore agricolo. Bonus 80 euro trasformato in sgravio, dimezzati gli sgravi contributivi per le nuove assunzioni, ripristinata e ampliata la detassazione dei premi produttività
Canone RAI a rate
la tassa viene inserita nella bolletta elettrica, il pagamento del tributo previsto solo sulla prima casa, in caso di possesso di più immobili, e solo da parte del capofamiglia. L'importo complessivo del tributo scende da 113,50 euro a 100 euro e si ragiona sulla possibilità di suddividerlo in 6 rate (sei bollette bimestrali) da 16,66 euro.

*******************DOMANDE IN TEMA PREVIDENZIALE******************

*************DOMANDE IN TEMA ASSISTENZIALE***************

***************DOMANDE IN TEMA FISCALE*****************

****************DOMANDE IN TEMA GIURIDICO********************

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