Il Decreto Cirinnà no. 76/2016 ha regolamentato sia le Unioni Civili che le Convivenze di fatto, rifacendosi ai principi costituzionali dagli Artt. 2, 3 e 29. All’Art. 29 si riconoscono i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio all’Art. 30, prevedendo misure di sostegno. Ma in particolar modo agli Artt. 2 e 3, si punta sulla dignità umana scevra da ogni discriminazione.
Le Unioni Civili invece, avvengono tra persone del medesimo sesso, alla presenza di un ufficiale di Stato Civile e di testimoni, in cui si dichiara espressamente la volontà di unirsi e sostenersi, godendo dei benefici dello stato di coniugio matrimoniale a cui il Decreto si riferisce.

Unioni civili e convivenze di fatto, tutele previdenziali

Alla luce di questo distinguo, quali tutele previdenziali INPS ed INAIL possono essere applicate in tema di lavoro? Fondamentale riferimento in tal senso sono le Circolari INPS no. 66 e 84/2017 ed INAIL no. 45/2017 che accogliendo il D. Lgs. 76/2016, dispongono importanti tutele.

ASSEGNI FAMILIARI – ANF

Il Decreto ha ridisegnato il concetto di Nucleo Familiare
  • Unioni Civili: Presenza di un soggetto lavoratore dipendente o pensionato; figli nati precedentemente e figli nati in seguito con affido ai sensi dell’Art. 252 c.c.;
  • Convivenze di fatto: gli ANF vengono riconosciuti solo in presenza del relativo contratto, con cui l’INPS riconoscerà la tutela del classico nucleo familiare ed in base al classico reddito di riferimento. (non possono invece essere riconosciuti a convivenze semplici)
Il Richiedente, sotto la propria responsabilità, dichiarando lo stato di “coniuge”, “unito civilmente”, “convivente di fatto”, deve fare richiesta presso il proprio datore di lavoro.