Disoccupazione, Si Sblocca la DIS-COLL per i collaboratori nel 2017
Ok dell'Inps alle domande per i rapporti di collaborazione conclusi tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2017. Domande entro il 30 luglio per chi ha cessato il rapporto tra il 1° gennaio ed il 23 maggio.
Via libera dell'Inps alla proroga dell'indennità di disoccupazione per i collaboratori. Lo stabilisce l'Inps nella Circolare 89/2017
L'Inps precisa al riguardo che i lavoratori avranno il consueto termine di 68 giorni, stabilito a pena di decadenza, dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione per produrre la domanda. Al fine di non penalizzare coloro il cui rapporto si sia concluso tra la data del 1° gennaio 2017 e la data di pubblicazione della circolare (cioè il 23 maggio 2017), essi avranno tempo sino al 30 luglio 2017 per produrre l'istanza (cioè 68 giorni a partire dal 23 maggio data di pubblicazione della Circolare)
L'Inps spiega che le eventuali domande di DIS-COLL - relative ad eventi di cessazione dei rapporti di collaborazione intervenuti a far data dal 1° gennaio 2017 - già presentate, tra la data del 1° gennaio 2017 e il 23 maggio, saranno regolarmente gestite, senza necessità di ripresentazione della domanda. L'Inps provvederà, altresì, a riesaminare le domande di prestazione DIS-COLL presentate per eventi di cessazione intervenuti nell’anno 2017 e respinte in quanto alla data di presentazione delle domande medesime non era ancora intervenuta la proroga della prestazione.
Il collaboratore, per accedere al sostegno, deve essere iscritto in via esclusiva alla gestione separata e non deve risultare pensionato nè titolare di partita IVA (qualora il lavoratore, al momento della richiesta dovesse averla ancora aperta, pur non producendo alcun reddito, dovrà provvedere, pertanto, alla sua chiusura). A tal fine, spiega l'Inps, si dovrà far riferimento all'aliquota contributiva di finanziamento della gestione pari, per i collaboratori iscritti in via esclusiva, al 32,72% del reddito.
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Ok dell'Inps alle domande per i rapporti di collaborazione conclusi tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2017. Domande entro il 30 luglio per chi ha cessato il rapporto tra il 1° gennaio ed il 23 maggio.
Via libera dell'Inps alla proroga dell'indennità di disoccupazione per i collaboratori. Lo stabilisce l'Inps nella Circolare 89/2017
L'Inps precisa al riguardo che i lavoratori avranno il consueto termine di 68 giorni, stabilito a pena di decadenza, dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione per produrre la domanda. Al fine di non penalizzare coloro il cui rapporto si sia concluso tra la data del 1° gennaio 2017 e la data di pubblicazione della circolare (cioè il 23 maggio 2017), essi avranno tempo sino al 30 luglio 2017 per produrre l'istanza (cioè 68 giorni a partire dal 23 maggio data di pubblicazione della Circolare)
L'Inps spiega che le eventuali domande di DIS-COLL - relative ad eventi di cessazione dei rapporti di collaborazione intervenuti a far data dal 1° gennaio 2017 - già presentate, tra la data del 1° gennaio 2017 e il 23 maggio, saranno regolarmente gestite, senza necessità di ripresentazione della domanda. L'Inps provvederà, altresì, a riesaminare le domande di prestazione DIS-COLL presentate per eventi di cessazione intervenuti nell’anno 2017 e respinte in quanto alla data di presentazione delle domande medesime non era ancora intervenuta la proroga della prestazione.
Il collaboratore, per accedere al sostegno, deve essere iscritto in via esclusiva alla gestione separata e non deve risultare pensionato nè titolare di partita IVA (qualora il lavoratore, al momento della richiesta dovesse averla ancora aperta, pur non producendo alcun reddito, dovrà provvedere, pertanto, alla sua chiusura). A tal fine, spiega l'Inps, si dovrà far riferimento all'aliquota contributiva di finanziamento della gestione pari, per i collaboratori iscritti in via esclusiva, al 32,72% del reddito.
La misura
Restano immutate le regole per la determinazione della misura dell'assegno. Esso è pari al 75% dei compensi fino a 1.195 euro al mese a cui poi si somma il 25% sulle quote dei compensi superiori a tale importo entro un massimale di 1.300 euro lordi al mese, soggetto a tassazione ordinaria.L'assegno è pagato per un numero di mesi pari alla metà di quelli coperti da contribuzione tra il 1° gennaio dell'anno solare di riferimento e la data di cessazione della collaborazione entro un massimo di sei mesi.
(FONTE:http://www.pensionioggi.it/)***************************************************************************************************