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18 agosto 2017

L’Agenzia delle Entrate Riscossione può riscuotere le cartelle non pagate senza l’azione revocatoria.

L’Agenzia delle Entrate Riscossione può riscuotere le cartelle non pagate pignorando gli immobili anche sono fuori dal patrimonio del contribuente-debitore.

La riforma della giustizia cancella l’azione revocatoria


La riforma della giustizia del 2015 ha modificato il codice civile in materia di azione revocatoria e viene applicata anche per il caso di cartelle esattoriali notificate dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, il creditore – compreso l’Agente per la riscossione – può procedere a pignorare gli immobili del debitore anche se, nel frattempo, sono stati donati a terzi o «protetti» attraverso i consueti scudi quali il fondo patrimoniale o il trust.
l’Agenzia delle Entrate Riscossione  potrebbe prendersi la casa donata dal padre al figlio o dal marito alla moglie o che la coppia ha voluto proteggere nel fondo patrimoniale, senza alcuna causa preventiva. Quindi, senza l’azione revocatoria.
Quali sono le conseguenze
La riforma della giustizia, dunque, fa sì che il pignoramento si possa estendere anche al terzo, nuovo titolare dell’immobile. Tanto per fare un esempio, presumendo che Tizio, titolare di due case, doni una delle due al figlio Caio, affinché questi non debba, un giorno, pagare le imposte di successione e, nello stesso tempo, possa utilizzarla come propria residenza, l’Agenzia delle Entrate Riscossione potrebbe ugualmente andare a colpire Caio, notificandogli direttamente il pignoramento, senza prima dover agire in giudizio né contro quest’ultimo, né contro Tizio con l’azione revocatoria.
(FONTE:https://www.laleggepertutti.it/)

23 marzo 2017

Quale causale per il bonifico con la donazione di denaro?

Quale causale usare per il bonifico di una donazione di denaro?

Quale causale si deve utilizzare per un bonifico bancario relativo a una somma di denaro regalataci dal fidanzato, da un parente, da un genitore o dal nostro convivente? E perché mai bisogna fare attenzione proprio alla causale
Quando si ha a che fare con l’Agenzia delle Entrate, bisogna prestare molta attenzione alle presunzioni contrarie al contribuente: se il titolare di un conto corrente non riesce a dimostrare, punto per punto, la ragione degli accrediti sul conto corrente, ricevuti con bonifico da altre persone o anche con propri versamenti di contante, il fisco può anche presumere che si tratti di reddito in nero, ossia corrispettivi per prestazioni non fatturate o, comunque, non riportate in dichiarazione dei redditi. Ecco perché è importante sapere quale causale usare per il bonifico con la donazione di denaro
In caso di omessa presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, la legge abilita l’Ufficio delle imposte a servirsi di qualsiasi elemento di prova ai fini dell’accertamento del reddito e, quindi, a determinarlo anche con metodo induttivo ed anche utilizzando, in deroga alla regola generale, presunzioni semplici (non quindi – come regola vuole – «gravi, precise e concordanti»). A fronte delle prove ottenute dall’Agenzia delle Entrate sulla base di tali presunzioni semplici, spetta al contribuente l’onere di difendersi, dimostrando le proprie ragioni. In poche parole è il contribuente a dover fornire la prova contraria.
Come la causale del bonifico, è altresì importante la prova circa la tracciabilità della provenienza del denaro: in altre parole, a salvare il contribuente è anche la documentazione bancaria da cui risulta che i soldi provengono da un altro conto corrente, nella specie quello del parente, del coniuge, del convivente, del fidanzato o del genitore. 
Per salvare dall’accertamento fiscale non è necessario che la donazione sia fatta dal notaio, elemento quest’ultimo fondamentale solo da un punto di vista civilistico e sempre che non si tratti di donazione di modico valore. Difatti, la donazione nulla perché priva dell’atto pubblico può tutt’al più giustificare l’azione di controinteressati che vogliano recuperare i soldi donati, ma non certo consentire all’Agenzia delle Entrate di ritenere l’operazione illecita da un punto di vista tributario.
(FONTE:http://www.laleggepertutti.it/)
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18 dicembre 2016

Attività produttive - agevolazioni fiscali a commercianti

Attività produttive - Giunta approva proposta agevolazioni fiscali a commercianti zone lavori opere pubbliche


Agevolazioni fiscali per le attività commerciali che operano all’interno delle zone che sono interessate dai cantieri dei lavori per la realizzazione di opere pubbliche.
L'approvazione del Regolamento di fatto permetterà, agli esercenti che operano all'interno delle aree interessate dai cantieri, di godere di agevolazioni in materia di Tari, Tosap - Tassa occupazione suolo pubblico - e imposta di pubblicità. 
L’amministrazione comunale si avvale quindi della facoltà legislativa che consente ai Comuni di deliberare agevolazioni sui tributi di loro competenza, fino alla totale esenzione, per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per più di sei mesi.

I requisiti tassativi per beneficiare della suddetta agevolazione sono i seguenti, con la precisazione che ha titolo per chiedere ed ottenere l'esenzione, solo chi contestualmente li possegga tutti:
a) essere titolare ed esercitare un'attività commerciale o artigianale comprovata dalle pertinenti autorizzazioni/licenze. Rientrano tra i soggetti agevolabili anche i titolari di quelle attività assimilabili alle attività commerciali/artigianali perché basate anch'esse sul richiamo della clientela effettuato con l'apposito allestimento dello spazio vetrina. Sono pertanto assimilabili alle attività commerciali/artigianali solo le attività con sede operativa ubicata in locali al piano terreno con vetrina;
b) avere al momento della domanda la sede operativa della propria attività che si affacci direttamente (con apposito punto di accesso della clientela) sulla strada preclusa al traffico a causa dell'apertura di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica. A tal fine, si considera "preclusa al traffico" la porzione di strada per la quale a causa dei cantieri sia interdetta l'accessibilità veicolare di almeno una direzione di marcia.
c) avere subito la presenza del suddetto cantiere per un periodo continuativo a decorrere dal 01/05/2016.
d) essere in regola nell’ultimo quinquennio con gli obblighi relativi al pagamento, qualora si rivesta la posizione di soggetto passivo, delle imposte comunali TARI, Tosap e Pubblicità.
Le richieste di agevolazione verranno verificate dai competenti uffici del Settore Bilancio e Tributi e per gli aventi diritto scatteranno le agevolazioni, fino alla totale esenzione, che potrà essere in forma di rimborso, sgravio o altro a seconda delle specificità del caso concreto.
L’agevolazione sarà applicata a far data da gennaio 2017, e si protrarrà per i 4 mesi successivi alla effettiva chiusura del cantiere in oggetto, con ripristino della normale viabilità pedonale e veicolare.

L’importo della agevolazione sarà computato quindi con riferimento alla durata effettiva del cantiere e per ulteriori quattro mesi successivi alla chiusura dello stesso.
(fonte:Comune di Palermo)
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25 novembre 2016

Rottamazione cartelle Equitalia: le regole definitive

Rottamazione cartelle Equitalia: le regole definitive


Parte in maniera operativa la rottamazione delle cartelle Equitalia


Ecco le regole definitive per la rottamazione delle cartelle Equitalia e delle altre ingiunzioni di pagamento previste da comuni e enti che non si rivolgono all’ente nazionale.

  • Le cartelle rottamabili son quelle immesse a ruolo dal 2000 al 2016;
  • La rottamazione non riguarderà solo i ruoli Equitalia ma anche le ingiunzioni di pagamento dei 4.500 comuni e gli altri enti locali che non operano attraverso l’ente di riscossione nazionale (ma tali enti dovranno “decidere” di partecipare alla procedura);
  • Le istanze potranno essere presentate entro il 31 marzo 2017;
  • La risposta di Equitalia dovrà arrivare entro il 31 maggio 2017;
  • Le rate in cui può essere suddiviso il pagamento saranno 5, ma:
    • Il 70% delle somme dovute dovrà essere versato nel 2017 (con scadenza delle rate a fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre)
    • il restante 30% nel 2018 (con scadenza nei mesi di aprile e settembre).
 Per presentare domanda per la rottamazione dei ruoli di Equitalia il contribuente potrà rivolgersi:

  • presso gli Sportelli dell’Agente della riscossione utilizzando il modulo DA1;
  • alla casella e-mail/PEC della Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione di riferimento, inviando il modulo DA1, debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia del documento di identità. L’accettazione della richiesta e l’ammontare complessivo delle somme dovute sarà comunicato da Equitalia al contribuente a partire dal 24 aprile 2017. Sarà cura di Equitalia inviare anche i bollettini relativi al pagamento.
  • ***MODULO ISTANZA ROTTAMAZIONE.....
  • (fonte http://www.laleggepertutti.it/)
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Nuova legge sui prelievi bancari: massimo 1000 euro al giorno o 5.000 euro mensili

La legge di Stabilità 2016, riallacciandosi alla normativa antiriciclaggio, ha innalzato da 1.000 a 3mila euro la soglia massima per effettuare, tra soggetti diversi, il trasferimento di denaro contante, libretti e titoli al portatore
PER QUALI TIPOLOGIE DI PAGAMENTI IN CONTANTI SI PUO’ SUPERARE LA SOGLIA DEI 3.000 EURO?
In base alla normativa risultano invece ammessi, anche se superiori al limite previsto (3mila euro), rispettivamente:
1) i prelievi o i versamenti in contanti effettuati presso gli sportelli bancari o postali che hanno importo superiore al limite sancito in quanto operazioni non comportanti il trasferimento di denaro tra soggetti diversi, essendo bensì effettuate verso un intermediario terzo abilitato;
2) i pagamenti rateali, anche se di importo complessivo superiore al limite massimo, quando la rateizzazione è il risultato di un accordo preventivo tra le parti, formalizzato in un adeguato documento o direttamente in fattura;
3) il pagamento dell’acconto o della caparra in contanti sino al limite previsto, e del saldo usufruendo di strumenti di pagamento tracciabili.
VERSAMENTI IN BANCA O ALLE POSTE: SI PUO’ SUPERARE LA SOGLIA DEI 3.000 EURO?
Per i versamenti effettuati in banca o alle poste per importi che superano l’attuale soglia di utilizzo del denaro contante, in sostanza da 3mila euro in su, non intervengono impedimenti, in quanto nemmeno al soggetto dipendente dell’istituto bancario o delle poste non viene rimessa alcuna facoltà di potervisi opporre.
In sostanza, quindi, l’ipotetica richiesta di chiarimento circa l’utilizzo del denaro contante avanzata dal dipendente di banca non verrebbe mai a costituire un intoppo all’operazione di versamento.
PRELIEVI IN BANCA O ALLE POSTE: SI PUO’ SUPERARE LA SOGLIA DEI 3.000 EURO?
Nessun impedimento anche per i prelievi che superano detta soglia. In questo caso, però, il soggetto addetto allo sportello può richiedere al cliente di motivare l’utilizzo del contante anche se, tuttavia, esclusivamente a fini preventivi circa eventuali operazioni di riciclaggio di denaro sporco, non implicando in alcun modo ipotetiche comunicazioni di natura fiscale.
Suddetta operazione, infatti, verrà appositamente resa nota ai vertici dell’istituto bancario, chiamati a decidere se trasmettere o meno la comunicazione all’Unione Informazione Finanziaria (UIF ), la quale rappresenta un’autorità di tipo amministrativo, non giudiziario, finalizzata a predisporre i relativi controlli.
Successivamente a detta segnalazione, verrebbe inoltrato l’avviso alla Procura della Repubblica soltanto se dovessero sussistere elementi tali da far sorgere significativi sospetti circa la realizzazione del reato di riciclaggio.
COSA RISCHIA CHI NON RISPETTA LA SOGLIA DEL PAGAMENTO IN CONTANTE?
Per le violazioni dell’obbligo relativo al pagamento in contante al di sopra delle soglie vigenti consentite è prevista una specifica sanzione amministrativa che può andare dall’1% al 40% dell’importo trasferito.
La sanzione comunque non può mai essere inferiore a 3mila euro; mentre per le violazioni del suddetto obbligo che superano importi pari a 50mila euro, la sanzione minima prevista viene incrementata di cinque volte.
Inoltre, in base alla normativa, il professionista che viene a conoscenza della commessa violazione, è tenuto a inoltrarne comunicazione alle autorità preposte, pena l’applicazione, in suo capo, di una sanzione pecuniaria che va dal 3% al 30% dell’importo dell’operazione, prevedendo sempre un minimo di 3mila euro.
Anche il bonifico a favore di un parente, se non è giustificato agli occhi dell’Agenzia delle Entrate, fa scattare la presunzione di evasione fiscale: legittimo allora il sequestro dei soldi depositati.
Attenti a motivare ogni singolo trasferimento di denaro dal vostro conto corrente personale, anche in favore di familiari e parenti: bonifici movimentazioni bancarie sospette potrebbero infatti far scattare la presunzione che si tratti di operazioni volte a sottrarre il denaro al fisco. Insomma, la cara e vecchia evasione fiscale. Legittimo, allora, in questo caso, il sequestro del conto e, quindi, il blocco di ogni operazione. Ecco allora la necessità che ogni contribuente, nel momento in cui trasferisce a un altro soggetto i propri averi, lo faccia in base a una valida causale e/o, prima di qualsiasi bonifico (specie se di rilevante importo) si tuteli con la relativa documentazione fiscale o con una scrittura di “data certa”, che motivi le ragioni del passaggio del denaro da un conto a un altro.
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18 dicembre 2015

Pensioni, Il Modello Red va trasmesso entro il 31 marzo 2016

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A partire dalla campagna ordinaria RED 2015, per l’acquisizione dei redditi relativi all’anno 2014, non saranno più inviate le comunicazioni cartacee ai cittadini per richiedere dichiarazioni reddituali.
I pensionati che non rispetteranno la data del 31 marzo 2016 per l'invio della dichiarazione Red, ove necessaria, vedranno sospendersi le pensioni o le prestazioni legate al reddito erogate dall'Inps (assegni familiari, assegno d'invalidità, maggiorazioni sociali, pensioni minime, eccetera)rendendo effettive le novità della legge n. 122/2010 sul modello Red a partire dalla campagna 2015 relativa ai redditi 2014 da comunicare all'Inps, se non fatto al Fisco con una dichiarazione dei redditi (730 o Unico).
La comunicazione dei redditi. L'onere di dichiarare all'Inps la situazione reddituale può essere assolto, in primo luogo, mediante il 730 o l'Unico presentato all'Agenzia delle entrate; se la dichiarazione fiscale non viene presentata (per qualunque motivo) va assolto con il modello Red. Tuttavia, spiega l'Inps, vi sono alcuni tipi di reddito che ai fini previdenziali sono trattati in modo diverso rispetto alla normativa fiscale. In presenza di tali redditi, pertanto, i percettori devono comunque fare la comunicazione all'Inps, anche se presentano il 730 o l'Unico.
Si tratta, tra l'altro, di redditi da collaborazione coordinata e continuativa; indennità di funzione o gettoni di presenza per partecipazione a consigli e commissioni; pensioni estere; rendite estere; reddito da lavoro autonomo, anche occasionale. Il modello Red, inoltre, va presentato anche da coloro che sono esonerati dal presentare la dichiarazione dei redditi al Fisco, ad esempio perché sono titolari di un reddito da pensione e da abitazione principale: tali soggetti sono tenuti a dichiarare all'Inps il reddito della casa di abitazione, se rilevante sulla prestazione in godimento. Fra i redditi che vanno comunicati all'Inps, in quanto non dichiarati nel 730 o in Unico, vi sono pure il reddito di lavoro dipendente all'estero; redditi da interessi bancari, postali, dei Bot, dei Cct e altri titoli di Stato.
L'Inps precisa che il termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni reddituali della campagna Red 2015, relativa ai redditi del 2014, è fissato al 31 marzo 2016. In caso di mancato rispetto del termine, l'Inps sospenderà la prestazione o quota di pensione con modalità che saranno spiegate in una circolare di prossima pubblicazione.
I contribuenti tenuti a rendere le dichiarazioni reddituali tramite il modello Red, potranno comunicare i redditi rilevanti per le prestazioni collegate in godimento, secondo una delle seguenti modalità: tramite il Contact Center;  tramite le Strutture territoriali INPS;  avvalendosi dell’intermediazione dei CAF o degli altri soggetti abilitati convenzionati, di cui al D.lgs. 241/97.


 ( a cura di http://www.pensionioggi.it)

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22 ottobre 2015

Legge Stabilità: novità per la dichiarazione dei redditi 2016

Legge Stabilità: novità per la dichiarazione dei redditi 2016

Rimborsi da 730
Per quanto riguarda i rimborsi fiscali superiori a 4mila euro, sono abolite le verifiche del Fisco nei riguardi dei contribuenti che nel modello 730 applicano detrazioni per carichi di famiglia o godono di eccedenze derivanti da precedenti dichiarazioni. La manovra 2016 li sostituisce con controlli preventivi che possono essere effettuati nel caso di “rimborso di importo rilevante“. non c’è più un tetto massimo fissato per legge a 4mila euro: sarà l’Agenzia delle Entrate a stabilire con quali criteri definire il concetto di “rilevante” per far scattare i controlli. I quali, comunque, dovranno essere effettuati entro 4 mesi dalla dichiarazione, quindi più velocemente rispetto agli attuali 7 mesi.

Spese sanitarie

Le prestazioni erogate nel 2015, che strutture sanitarie e medici devono effettuare a pena di pesanti sanzioni. Il nuovo adempimento riguarda non solo ospedali e ambulatori, ma anche presidi e strutture non accreditate con il servizio sanitario nazionale, quindi professionisti e studi privati, casse, società di mutuo soccorso e fondi con fini assistenziali. Le informazioni serviranno al’Agenzia delle Entrate per predisporre il 730/2016 precompilato, completo delle spese sanitarie da portare in detrazione. I dati devono essere trasmessi al sistemaTessera Sanitaria ogni anno, così da evidenziare le prestazioni rimborsabili al contribuente.

Prima casa di lusso senza esenzione IMU

gli immobili di categoria catastale A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli) continueranno a dover versare l’imposta municipale unica, 

Altre novità

 proroga Bonus Mobili (detrazione 50%), per ristrutturazioni edilizie (detrazione 50%) e per riqualificazione energetica (detrazione 65%) per l’intero 2016, oltre ad introdurre una nuova possibilità di acquisto agevolato di arredi (detrazione al 50% con tetto massimo di 20mila euro) per le coppie under35 che acquistano la prima casa.

Legge di Stabilità, bonus assunzioni 2016

Lo sconto contributivo per le imprese che assumono a tempo indeterminato nel 2016 è pari al 40%, fino a massimo di esonero pari a 3.250 euro: sono i dettagli del bonus assunzioni in Legge Stabilità, che funziona con il medesimo meccanismo applicato nel 2015 dai datori di lavoro privati e che anche questa volta esclude contratti di apprendistato e lavoro domestico, prevedendo tetti e regole particolari per il settore agricolo. Bonus 80 euro trasformato in sgravio, dimezzati gli sgravi contributivi per le nuove assunzioni, ripristinata e ampliata la detassazione dei premi produttività
Canone RAI a rate
la tassa viene inserita nella bolletta elettrica, il pagamento del tributo previsto solo sulla prima casa, in caso di possesso di più immobili, e solo da parte del capofamiglia. L'importo complessivo del tributo scende da 113,50 euro a 100 euro e si ragiona sulla possibilità di suddividerlo in 6 rate (sei bollette bimestrali) da 16,66 euro.

12 settembre 2015

Modello 730 precompilato: dal 2016 anche spese mediche e scontrini

Modello 730 precompilato: dal 2016 anche spese mediche e scontrini

Scontrini fiscali addio, dal prossimo anno tutti i dati relativi agli acquisti di farmaci saranno forniti direttamente dall’Agenzia delle Entrate.
Dal prossimo anno non sarà più necessario conservare gli scontrini fiscali dei medicinali acquistati in farmacia per ottenere la detrazione in dichiarazione dei redditi. Tali informazioni, infatti, saranno già disponibili a partire dal 1° marzo di ogni anno e riguarderanno le spese sanitarie sostenute nel periodo d’imposta precedente e i rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni non erogate o erogate parzialmente. In pratica, acquistando medicinali e presentando la propria tessera sanitaria verranno memorizzate le spese all’interno di un database gestito dall’Agenzia delle Entrate.
 Niente che possa violare la privacy poiché i dati che verranno resi disponibili saranno esclusivamente il codice fiscale del contribuente, il codice fiscale o la partita Iva di chi eroga la prestazione, la data del documento, la tipologia di spesa e l’importo della spesa. 
In questo modo l’Agenzia delle Entrate potrà elaborare i dati in proprio possesso e riportarli nel modello 730 precompilato.
(a cura di http://blog.pmi.it/)
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15 giugno 2015

Detrazioni fiscali per chi vive in affitto


  • La legge prevede detrazioni fiscali per coloro che pagano l’affitto di casa e hanno redditi non elevati.
  • ** Se hai stipulato o rinnovato un qualunque tipo di contratto di locazione per immobili da adibire ad abitazione principale, puoi usufruire di una detrazione di 300 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro oppure di 150 euro se il reddito supera tale limite, ma non 30.987,41 euro. 
  • ** Se invece sei un giovane di età tra i 20 e 30 anni e hai stipulato un contratto di locazione [1] per una casa di abitazione principale puoi sfruttare, per i primi tre anni, di una detrazione di imposta di 991,60 euro, a condizione che il tuo reddito complessivo non superi i 15.493,71 euro e che l’immobile sia effettivamente diverso dalla casa di abitazione principale dei genitori.
  • ** Se sei un lavoratore dipendente e devi trasferire la tua residenza in altro Comune per motivi di lavoro e per questa ragione hai stipulato un contratto di locazione, puoi fruire di una detrazione di 991,60 euro se il tuo reddito complessivo non supera 15.493,71 euro oppure di 495,80 euro se il reddito supera tale limite ma non 30.987,41 euro.
  • La detrazione non è cumulabile con la richiesta al comune del Sostegno alla Locazione.


  • Tipologia di spesaDetrazione con reddito fino a 15,493,71 euroDetrazione con reddito tra
    15.493,71 e 30.987,41 euro
    Affitto
    abitazione principale
    300 euro150,00 euro
    Affitto
    abitazione principale con canone concordato
    495,80 euro247,90 euro
    Giovani
    usciti di casa
    991,60 euro0,00 euro
    Trasferimento per lavoro991,60 euro495,80 euro

  • (a cura di http://www.laleggepertutti.it/)

27 gennaio 2015

Bonus Irpef di 80 euro, le novità del 2015

A chi spetta il bonus Irpef 2015?

Il credito di 960 euro, riproporzionata ai giorni di lavoro, spetta a tutti i lavoratori dipendenti e assimilati con un reddito annuo lordo, al netto del reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze e delle eventuali somme percepite quali premi di produzione o anticipi di TFR in busta paga, compreso fra gli 8.174 e i 24.000 €, mentre andrà a scendere fino a scomparire per la fascia di reddito compreso fra 24.001 e 26.000 €.
Il bonus spetta quindi ai contribuenti che percepiscono:
  • redditi di lavoro dipendente (o da disoccupazione);
  • redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui al comma 1 dell’art. 50, del T.U.I.R appartenenti alle seguenti categorie:
    • compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a);
    • indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b);
    • somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c);
    • redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis);
    • remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);
    • prestazioni pensionistiche di cui al d.lgs. n. 124 del 1993 comunque erogate (lett. h-bis);
    • compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l).
La somma non sarà comunque precisamente di 80 euro mensili, in quanto le 960 andranno rapportate ai giorni di assunzione, quindi il calcolo da effettuare è 960 / 365 * i giorni del mese

Per i sostituti d’imposta

Il sostituto d’imposta dovrà riconoscere automaticamente al lavoratore il credito spettante sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso. Le somme erogate saranno recuperate dal sostituto d’imposta mediante l’istituto della compensazione nella delega F24.
(Fonte: http://www.lavoroediritti.com/2015/01/bonus-irpef-di-80-euro-le-novita-del-2015/#ixzz3Q2NO9yUz)

20 gennaio 2015

CUD: Modello CU 2015 versione ufficiale ed istruzioni

cu 2015Certificazione Unica 2015

Approvato il modello definitivo del CU 2015, che da quest’anno prende il posto della certificazione unica dei redditi (il CUD), completo di specifiche tecniche e istruzioni per la compilazione e per i sostituti d’imposta (impresa, ente previdenziale), con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Il CU 2015, disponibile sul sito dell’Agenzia, riguarda:
  • redditi da lavoro dipendente e assimilati (articoli 49 e 50 del TUIR, il testo unico delle imposte sui redditi);
  • redditi da lavoro autonomo;
  • provvigioni e redditi diversi di cui agli articoli 53 e 67, comma 1, dello stesso TUIR;
  • provvigioni – anche occasionali o da vendita a domicilio assoggettate a ritenuta – relative a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio, procacciamento d’affari, corrispettivi contratti d’appalto, indennità per cessazione di rapporti di agenzia o di funzioni notarili o dell’attività sportiva di natura autonoma (lettere d, e, f, articolo 17, comma 1, del TUIR);
  • tutte le relative ritenute d’acconto e detrazioni effettuate
  • Il datore di lavoro deve rilasciare il CU, in duplice copia, al contribuente entro il 28 febbraio: da parte del datore di lavoro l’invio può avvenire anche in formato elettronico, se il lavoratore è dotato degli strumenti informatici adeguati, mentre gli enti previdenziali trasmettono sempre il CU per via telematica, a meno che il contribuente non chieda di riceverlo in formato cartaceo. I dati all’Agenzia delle Entrate vanno poi inviati entro il 9 marzo (sarebbe il 7, ma cade di sabato), esclusivamente per via telematica.
  • Se il contribuente nel corso dell’anno ha guadagnato solo i redditi presenti nel CU, non deve presentare altre dichiarazioni dei redditi, sempre che non debba effettuare conguagli. Ci sono categorie di contribuenti che devono in ogni caso presentare specifici quadri del modello UNICO.
  • (a cura di http://www.pmi.it/autore/barbara-weisz)

22 maggio 2014

IMU, TASI e TARI: calcoli 2014 su proprietà e affitto

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                     La differenza tra Tasi, Imu, Tari e Iuc. 
                     Come funzionano le tasse sulla casa - 

TASI(Tassa Servizi Indivisibili – sostituisce l’IMU prima casa),  La Tasi è il tributo comunale per i Servizi Indivisibili erogati. E' destinata a far fronte alle spese per l'illuminazione, alla cura del verde, alla pulizia stradale e a tutti quei servizi forniti in maniera uguale a tutti i cittadini. Fa parte dell'imposta comunale Iuc con l'Imu e la Tari. L'importo sull'abitazione principale deriva dall'aliquota decisa dai Comuni e le detrazioni che i medesimi possono introdurre. Per seconde case e altri immobili la base imponibile si determina con le stesse regole dell'Imu. -

Imu 
L'imposta municipale unica è la tassa sulla proprietà degli immobili. Continua ad essere dovuta per le prime case solo se considerate di lusso (A/1, A/8 e A/9). Si paga sempre per la seconda abitazione e altri immobili. Base imponibile determinata partendo dal valore catastale dell'immobile moltiplicata per i coefficienti stabiliti dalla legge in base alle diverse tipologie abitative.

Tari
nome nuovo per la tassa dei rifiuti. Sostituisce la Tares dello scorso anno che a sua volta aveva preso il posto di Tarsu e Tia. Rappresenta la componente relativa al servizio rifiuti della Iuc per finanziare i costi di raccolta e smaltimento della spazzatura. Istituita con legge 147 del dicembre 2013 deve essere pagata da chi ha locali o aree scoperte, a qualsiasi uso, che producano rifiuti.  -

 TARI (Tassa Rifiuti) e IMU(resta su tutti gli immobili diversi dalla prima casa).
. Viene calcolata sulla base imponibile della rendita catastale e dev'essere pagata anche dagli affittuari, in una quota variabile tra il 10% e il 30%, a seconda di quanto stabilito dal comune.
Tasi, Tari e Imu insieme compongono la Iuc (Imposta unica comunale), nata con la legge finanziaria del 2013, che si basa su due presupposti: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore (Imu), che non colpisce le abitazioni principali; l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali (Tasi e Tari).

 ******* TASI e TARI: i codici tributo per l’F24*****

Tari in F24

I codici per la Tari in realtà sono gli stessi che si utilizzavano per la Tares (istituiti con la risoluzione 37/E del 27 maggio 2013), che vengono però ridenominati sostituendo il pecedente riferimento alla Tres con il nuovo nome dell’imposta, Tari. Quindi:
  • “3944″: valido per Tari (e Tares),
  • “3945″: Tari (e Tares), interessi,
  • “3946″: Tari (e Tares), sanzioni,
  • “3950″: tariffa,
  • “3951″: tariffa, interessi,
  • “3952″: tariffa, sanzioni

Tasi in F24

  • 3958“: per abitazione principale e relative pertinenze,
  • 3959“: per fabbricati rurali ad uso strumentale,
  • 3960“: per aree fabbricabili,
  • 3961“: per altri fabbricati.
  • In caso di ravvedimento, unitamente all’imposta bisogna versare anche interessi di mora e sanzioni. Per questo, ci sono specifici codici tributo (che possono essere utilizzati anche se il ravvedimento avviene in seguito a un controllo fiscale). Eccoli:
    • “3962″: per gli interessi,
    • “3963″: per le sanzioni.
    • *********************************************************************************************************************************************************************************************************

5 maggio 2014

Detassazione 2014 - Straordinari e premi

Anche per il 2014 è stato pubblicato il decreto che prevede per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre di quest'anno la detassazione di straordinari e premi.

Chi ne ha diritto
La detassazione è prevista solo per i lavoratori del settore privato che hanno un reddito da lavoro dipendente di non oltre 40.000 euro lordi.

In caso si rispetti quanto indicato poco sopra, è prevista un'imposta sostitutiva del 10% su un massimo di 3.000 euro lordi derivanti da retribuzioni di produttività.

Come per gli anni precedenti, secondo la legge le aziende devono applicare l'agevolazione fiscale del 10% a:

  • indennità forfetaria per lavoro straordinario
  • compensi per clausole elastiche e flessibili
  • lavoro a turno, lavoro domenicale o festivo anche svolto durante il normale orario di lavoro
  • premi variabili di rendimento e comunque ogni altra voce retributiva finalizzata ad incrementare la produttività aziendale, la qualità, la competitività, la redditività, l'innovazione ed efficienza organizzativa
I datori di lavoro devono applicare le agevolazioni fiscali a tutti i dipendenti, anche se occupati presso sedi o unità produttive fuori dalla sede legale dell'azienda.

21 aprile 2014

Bonus irpef 2014

      «In busta paga senza far domanda»

 Bonus irpef 2014

Chi beneficia del bonus - I contribuenti che hanno diritto al credito sono i soggetti che nel 2014 percepiscono redditi da lavoro dipendente (e alcuni redditi assimilati) - al netto del reddito da abitazione principale - fino a 26 mila euro, purchè l'imposta lorda dell'anno sia superiore alle detrazioni per lavoro dipendente. Il bonus spetta invece se l'imposta lorda è azzerata da altre categorie di detrazioni, ad esempio quelle per carichi di famiglia.

Importo del credito - Il credito complessivo di 640 euro, 80 euro mensili a partire da maggio, vale per i redditi fino a 24mila euro. Se il reddito supera i 24mila il bonus si riduce gradualmente fino a 26 mila. Il bonus (che

non concorre alla formazione del reddito) andrà ai lavoratori dipendenti e assimilati la cui imposta lorda sia superiore all'importo della propria detrazione per lavoro dipendente.  I sostituti d'imposta riconosceranno il credito spettante ai beneficiari a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di maggio. Nel caso in cui ciò non sia possibile per ragioni tecniche legate alle procedure di pagamento degli stipendi, i sostituti riconosceranno il credito a partire dalle retribuzioni del mese di giugno, ma dovranno comunque assicurare al lavoratore tutto il credito spettante nel corso del 2014. 

Il bonus va anche ai contribuenti senza sostituto d'imposta - I soggetti titolari nel corso dell'anno 2014 di redditi di lavoro dipendente, le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto di imposta, tenuto al riconoscimento del credito in via automatica, e tutti i soggetti il cui rapporto di lavoro si è concluso prima del mese di maggio, potranno chiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014, utilizzarlo in compensazione, oppure richiederlo a rimborso.
reddito lordo annuoimporto bonus annuoimporto mensile bonus da maggio 2014
a dicembre 2014
fino a 16.000 euro4% del reddito lordo annuoimporto del bonus annuo / 8
compreso tra euro 16.001 e 25.000640 euro80 euro
compreso tra euro 25001 e 28.000640 * (28000 – reddito lordo annuo) / 3000importo del bonus annuo / 8
oltre euro 28.000
Naturalmente, trattandosi di un credito d’imposta, va precisato che il bonus IRPEF eventualmente spettante verrà effettivamente erogato solo per la parte capiente (insieme ad altri eventuali crediti e detrazioni a cui si ha diritto) nell’imposta lorda determinata sui redditi percepiti.
L’importo del bonus, soprattutto per redditi uguali o inferiori ad 8 mila euro è, pertanto, puramente virtuale.

*******************DOMANDE IN TEMA PREVIDENZIALE******************

*************DOMANDE IN TEMA ASSISTENZIALE***************

***************DOMANDE IN TEMA FISCALE*****************

****************DOMANDE IN TEMA GIURIDICO********************

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Riepilogo post precedenti (cerca)