Quale causale usare per il bonifico di una donazione di denaro?
Quale causale si deve utilizzare per un bonifico bancario relativo a una somma di denaro regalataci dal fidanzato, da un parente, da un genitore o dal nostro convivente? E perché mai bisogna fare attenzione proprio alla causale?
Quando si ha a che fare con l’Agenzia delle Entrate, bisogna prestare molta attenzione alle presunzioni contrarie al contribuente: se il titolare di un conto corrente non riesce a dimostrare, punto per punto, la ragione degli accrediti sul conto corrente, ricevuti con bonifico da altre persone o anche con propri versamenti di contante, il fisco può anche presumere che si tratti di reddito in nero, ossia corrispettivi per prestazioni non fatturate o, comunque, non riportate in dichiarazione dei redditi. Ecco perché è importante sapere quale causale usare per il bonifico con la donazione di denaro.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, la legge abilita l’Ufficio delle imposte a servirsi di qualsiasi elemento di prova ai fini dell’accertamento del reddito e, quindi, a determinarlo anche con metodo induttivo ed anche utilizzando, in deroga alla regola generale, presunzioni semplici (non quindi – come regola vuole – «gravi, precise e concordanti»). A fronte delle prove ottenute dall’Agenzia delle Entrate sulla base di tali presunzioni semplici, spetta al contribuente l’onere di difendersi, dimostrando le proprie ragioni. In poche parole è il contribuente a dover fornire la prova contraria.
Come la causale del bonifico, è altresì importante la prova circa la tracciabilità della provenienza del denaro: in altre parole, a salvare il contribuente è anche la documentazione bancaria da cui risulta che i soldi provengono da un altro conto corrente, nella specie quello del parente, del coniuge, del convivente, del fidanzato o del genitore.
Per salvare dall’accertamento fiscale non è necessario che la donazione sia fatta dal notaio, elemento quest’ultimo fondamentale solo da un punto di vista civilistico e sempre che non si tratti di donazione di modico valore. Difatti, la donazione nulla perché priva dell’atto pubblico può tutt’al più giustificare l’azione di controinteressati che vogliano recuperare i soldi donati, ma non certo consentire all’Agenzia delle Entrate di ritenere l’operazione illecita da un punto di vista tributario.
(FONTE:http://www.laleggepertutti.it/)
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