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A partire dalla campagna ordinaria RED 2015, per l’acquisizione dei redditi relativi all’anno 2014, non saranno più inviate le comunicazioni cartacee ai cittadini per richiedere dichiarazioni reddituali.
La comunicazione dei redditi. L'onere di dichiarare all'Inps la situazione reddituale può essere assolto, in primo luogo, mediante il 730 o l'Unico presentato all'Agenzia delle entrate; se la dichiarazione fiscale non viene presentata (per qualunque motivo) va assolto con il modello Red. Tuttavia, spiega l'Inps, vi sono alcuni tipi di reddito che ai fini previdenziali sono trattati in modo diverso rispetto alla normativa fiscale. In presenza di tali redditi, pertanto, i percettori devono comunque fare la comunicazione all'Inps, anche se presentano il 730 o l'Unico.
Si tratta, tra l'altro, di redditi da collaborazione coordinata e continuativa; indennità di funzione o gettoni di presenza per partecipazione a consigli e commissioni; pensioni estere; rendite estere; reddito da lavoro autonomo, anche occasionale. Il modello Red, inoltre, va presentato anche da coloro che sono esonerati dal presentare la dichiarazione dei redditi al Fisco, ad esempio perché sono titolari di un reddito da pensione e da abitazione principale: tali soggetti sono tenuti a dichiarare all'Inps il reddito della casa di abitazione, se rilevante sulla prestazione in godimento. Fra i redditi che vanno comunicati all'Inps, in quanto non dichiarati nel 730 o in Unico, vi sono pure il reddito di lavoro dipendente all'estero; redditi da interessi bancari, postali, dei Bot, dei Cct e altri titoli di Stato.
L'Inps precisa che il termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni reddituali della campagna Red 2015, relativa ai redditi del 2014, è fissato al 31 marzo 2016. In caso di mancato rispetto del termine, l'Inps sospenderà la prestazione o quota di pensione con modalità che saranno spiegate in una circolare di prossima pubblicazione.
I contribuenti tenuti a rendere le dichiarazioni reddituali tramite il modello Red, potranno comunicare i redditi rilevanti per le prestazioni collegate in godimento, secondo una delle seguenti modalità: tramite il Contact Center; tramite le Strutture territoriali INPS; avvalendosi dell’intermediazione dei CAF o degli altri soggetti abilitati convenzionati, di cui al D.lgs. 241/97.
( a cura di http://www.pensionioggi.it)
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