Tra i soggetti esclusi dal decreto Cura Italia rientravano i titolari di assegni di invalidità e i lavoratori stagionali che, dopo l’intervento del Governo, potranno presentare la domanda a giugno.
Gli esclusi dal decreto di marzo, che sono stati poi riconosciuti come aventi diritto dal dl Rilancio, avranno tempo fino a lunedì 8 giugno per inoltrare la propria richiesta all’Inps. L’Istituto, ha fatto sapere di stare già procedendo con il riesame di ben 19 mila istante presentate dai titolari di assegno ordinario di invalidità e di altre 23 mila inoltrate dai lavoratori stagionali, 42 mila quindi in tutto.
L’INPS spiega chi deve fare domanda per il bonus di aprile (perchè non rientra nel meccanismo di rinnovo automatico dell’indennità Covid da 600 euro di marzo a seguito delle novità normative che ne hanno esteso la platea) e come richiedere il sussidio se si rientra nei nuovi beneficiari previsti dal Decreto Rilancio.
Domanda Bonus aprile
Con una nota del primo giugno, si specificano i termini di domanda per due particolari casistiche.
- Lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019 per un reddito prodotto non superiore ai 35.000 euro (è la nuova categoria di ammessi al beneficio prevista dal dal Decreto Rilancio rispetto a coloro che avevano nel 2019 almeno 30 contributi per un reddito di 50mila euro). Sono online le domande di accesso con unico format per le due mensilità. Chi aveva il precedente requisito dei 30 contributi giornalieri ed aveva già presentato domanda per marzo non deve farlo di nuovo.
- Lavoratori con gli altri requisiti ma che non avevano fatto domanda perché titolari di assegno di invalidità (con il decreto Rilancio ora è cumulabile). Devono fare domanda entro l’8 giugno. Chi aveva visto la propria domanda respinta, invece, sarà riammesso d’ufficio senza fare nuova domanda.
Bonus marzo/maggio: nuova platea
Con la circolare n.67 si anticipano le istruzioni di domanda per le categorie di nuovi beneficiari (articolo 2 del DM n. 10 del 30 aprile 2020 per il bonus di marzo e articolo 84, comma 8, del decreto Rilancio per aprile e maggio), spiegandone anche i requisiti e le incompatibilità con altri sussidi. Parliamo di:
- stagionali di settori diversi dal turismo e terme,
- lavoratori intermittenti,
- lavoratori occasionali iscritti alla Gestione separata INPS,
- venditori a domicilio iscritti alla Gestione separata INPS.
Basterà presentare un’unica domanda per l’indennità spettante per tutti e tre i mesi in base alla categoria di appartenenza.
A breve sarà implementata anche per loro apposita procedura sul sito INPS, con un servizio online di domanda per il quale sarà sufficiente accedere con le consuete credenziali:
- PIN INPS (ordinario o dispositivo);
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).
Chi è privo di PIN, potrà accedere ai servizi del portale in modalità semplificata per compilare e inviare la domanda online, previo inserimento della sola prima parte del PIN dell’INPS, ricevuto via SMS o e-mail subito dopo la relativa richiesta del PIN (cfr. Messaggio n. 1381/2020). In alternativa si può telefonare al Contact Center integrato (803 164 – 06 164164). Anche in questo caso, il cittadino può avvalersi del servizio in modalità semplificata, comunicando all’operatore del Contact Center la sola prima parte del PIN.