Novità su ASpI e Mini-ASpI e Dichiarazione di immediata disponibilità
Da ora in poi la Dichiarazioni di Immediata Disponibilità o D.i.d. necessaria per ASpI e mini-ASpi potrà essere resa nella domanda all'Inps
..... la dichiarazione di immediata disponibilità non dovrà più necessariamente essere resa al CPI come si è sempre fatto fino ad oggi, ma potrà essere dichiarata nella stessa domanda di disoccupazione resa telematicamente tramite accesso all’area riservata per il Cittadino o tramite patronato.
Sarà poi compito dell’Inps mettere a disposizione dei Centri per l’impiego territorialmente competenti in base al domicilio, tali dichiarazioni in modo da tener aggiornata la situazione (cd stroico) del cittadino.L’accertamento dello status di disoccupato e la verifica della conservazione dello stesso che non possono essere controllati e accertati dall’Istituto con i dati in suo possesso, rimangono di competenza dei Centri per l’Impiego.
I C.P.I. continueranno inoltre ad avere il compito di comunicare tempestivamente gli eventi che determinano la decadenza dalla prestazione così come previsto dalla normativa ASpI e mini-ASpI, contenuta nella legge di riforma del mercato del lavoro. Cioè alla ripresa dell’attività del lavoratore che duri oltre i 5 giorni, lo stesso non è più tenuto ad inviare il vecchio modello DS56 bis come da vecchia normativa, ma sarà lo stesso C.P.I. a comunicare la rioccupazione all’Inps che terrà sospesa la prestazione in corso per 6 mesi.