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25 novembre 2025

Rette per Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) e nuovo ISEE: Retta RSA totalmente a carico del Servizio Sanitario Nazionale

 La retta di una RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) è generalmente divisa in una quota sanitaria e una quota sociale, ma la ripartizione esatta dipende dalle prestazioni erogate.

 La quota sanitaria è solitamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), mentre quella sociale è a carico dell'utente, con possibili contributi comunali in base all'ISEE.

 Recentemente, la giurisprudenza ha chiarito che la retta è interamente a carico del SSN quando l'assistenza sanitaria è inscindibile e necessaria per il paziente, come nel caso di patologie degenerative gravi. 

Ripartizione della retta
  • RSA convenzionate:
    • Quota sanitaria: Coperta dal SSN.
    • Quota sociale: Coperta dall'utente e/o dal Comune, in base all'ISEE.
  • RSA private: L'intera retta è a carico dell'utente e della sua famiglia.
  • RSA con prestazioni socio-sanitarie ad alta integrazione:
    • Colui che, disabile o anziano non autosufficente, si trova in una situazione di bisogno di cure e/o assistenza, al di là ed oltre il ricovero ospedaliero d'urgenza e la riabilitazione post acuzie, deve esser “preso in carico” dalle istituzioni, che dovranno formulare per lui una risposta socio-sanitaria, esaminando il caso, sia sotto il duplice profilo clinico-terapeutico che socio-assistenziale. Le relative procedure sono stabilite dalle singole Regioni e dagli Enti erogatori (Asl e Comuni) che renderanno il servizio
Come si stabilisce la quota a carico del SSN
  • La questione si basa sulla natura delle prestazioni: se l'assistenza sanitaria è l'elemento prevalente e non può essere separata dall'assistenza sociale, allora la retta è a carico del SSN.
  • Questo principio si applica anche in caso di ricovero in RSA private, se la struttura è l'unica possibilità per curare patologie gravi. 
Cosa può fare l'utente

  • Verifica il piano sanitario: Controlla il piano terapeutico e verifica che le prestazioni sanitarie siano il fulcro dell'assistenza.
  • Verifica la struttura: Assicurati che la struttura sia convenzionata con il SSN.
  • Consulta un esperto: Se hai dubbi sull'assistenza ricevuta o se ritieni di aver pagato una retta ingiustamente, consulta un avvocato specializzato in diritto sanitario per verificare la possibilità di ottenere un rimborso. 
  •  la retta delle RSA, o di un’altra struttura con la stessa funzione, e più in generale l’onere economico delle prestazioni socioassistenziali, sono a carico della pubblica amministrazione nei casi in cui queste siano imprescindibili e inseparabili da e per quelle sanitarie.
  •  l’incorporazione funzionale dell’assistenza socioassistenziale con quella sanitaria può verificarsi in presenza di diverse malattie degenerative, come la demenza senile, e non esclusivamente nel caso di una persona con  l’Alzheimer.
  • In sintesi accadrà o dovrebbe accadere che:
    1) A seguito della segnalazione dell'utente o dei sanitari si apre un procedimento al Comune di residenza che, per il tramite dei servizi sociali sarà l'interfaccia istituzionale per il cittadino. Il richiedente la prestazione è tenuto alla presentazione dell'Isee, che è lo strumento per la determinazione della sua situazione economica.
    2) Una commissione ad hoc (di medici ed assistenti sociali) valuterà: il grado di non autosuffcienza, il grado bisogno terapeutico, la rete assistenziale/familiare che circonda il richiedente e proporrà alla famiglia un Piano di assistenza (ricovero in struttura/ assistenza domiciliare con badanti, centro diurno ecc...)
  • 3) con il Piano di ricovero a ciclo continuo (notte-giorno) in Rsa, il Comune (o La Società della Salute o l'Asl se delegata) determina l'attribuzione delle quote di spettanza dei costi della retta, che sono ingenti e che si aggirano generalmente dai 2500,00 euro ai 3200,00 euro.
  • Il ruolo dell'amministrazione di sostegno
    Se la persona bisognosa di prestazioni socio-sanitarie, quali il ricovero in Rsa, è soggetto incapace, occorre valutare, sin da subito, l'opportunità di chiedere la nomina di un Amministratore di sostegno, recandosi, anche senza avvocato, al Tribunale civile competente per territorio, presso la Cancelleria del Giudice Tutelare. Questa procedura consente di ottenere in capo all'Amministratore nominato, un'ordinanza contenente i poteri di rappresentanza del beneficiario degente, potendo così interloquire a pieno titolo con le Amministrazioni per le richieste relative al computo della retta, o perfino, se del caso, nominare un legale in sua difesa. L'Amministratore, inoltre, avrà la possibilità di procedere verso i tenuti agli alimenti, laddove il beneficiario necessiti un' integrazione economica necessaria alla propria sussistenza ed assistenza

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