Indennizzo per i commercianti che cessano definitivamente l’attività lavorativa: vediamo nell’articolo quali sono i requisiti per ottenere il beneficio.
I commercianti che cessano definitivamente la propria attività e che rottamano la licenza, hanno infatti diritto a percepire una «rendita» pari al trattamento minimo di pensione, fino all’accesso alla pensione di vecchiaia. La misura, inizialmente sperimentale, è diventata strutturale con la legge di stabilità 2019 (L.145-2018).
Indennizzo per i commercianti: chi sono i destinatari
L’indennizzo è rivolto a:
- i titolari o coadiutori di attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- i titolari o coadiutori di attività commerciale su aree pubbliche;
- gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- gli agenti e rappresentanti di commercio.
Per accedere all’indennizzo occorre rispettare alcune condizioni soggettive tra cui:
- aver compiuto 62 anni di età, se uomo, o 57 anni di età, se donna;
- essere iscritto, al momento della cessazione dell’attività, per almeno cinque anni, come titolare o coadiutore, nella gestione speciale commercianti Inps;
- aver cessato definitivamente l’attività commerciale;
- aver riconsegnato al comune l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività commerciale al minuto ovvero quella per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ovvero entrambe nel caso di attività abbinata.
Occorre inoltre assicurarsi che avvenga:
- la cancellazione del titolare dell’attività dal Registro delle Imprese;
- la cancellazione del titolare dal Registro degli Esercenti il Commercio per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- la cancellazione dal ruolo provinciale degli Agenti e Rappresentanti di Commercio.
L’indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se, a quella data, risultino perfezionati tutti i requisiti richiesti e il soggetto non svolga alcuna attività lavorativa. Viene erogato fino a tutto il mese di compimento dell’età per la pensione di vecchiaia vigente nella Gestione commercianti.
Il periodo di godimento dell’indennizzo, da computare nella gestione commercianti, è utile ai soli fini del conseguimento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto a pensione sia diretto (pensione di vecchiaia, pensione anticipata, inabilità, assegno d’invalidità) sia indiretto (pensione ai superstiti) e non per la misura della pensione.
L’importo dell’indennizzo è pari al trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla gestione speciale commercianti, quindi per chi dovesse accedervi quest’anno l’indennizzo sarà di poco superiore a € 573,63 ed è soggetto alla normale tassazione fiscale (Irpef).
Sulla liquidazione dell’indennizzo non è prevista la concessione di interessi legali né rivalutazione monetaria, l’applicazione di trattenute sindacali, né l’erogazione di trattamenti di famiglia.
Incompatibilità dell’indennizzo per i commercianti
L’indennizzo è incompatibile con attività di lavoro autonomo o subordinato e la corresponsione del beneficio termina dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sia stata ripresa l’attività lavorativa, dipendente o autonoma: il beneficiario deve comunicare all’Inps l’eventuale ripresa dell’attività entro 30 giorni dal suo verificarsi, inoltre l’indennizzo è incompatibile con la pensione di Vecchiaia liquidata a carico di qualsiasi gestione e importante sottolineare con la Pensione di Vecchiaia anticipata Enasarco.
L’indennizzo è invece compatibile con altri trattamenti pensionistici di cui il richiedente è titolare, sia diretti sia indiretti.
Per quanto riguarda la pensione anticipata l’Inps ha chiarito che il beneficio può essere concesso anche se l’interessato ha già ottenuto la liquidazione della pensione anticipata o ha comunque raggiunto il requisito contributivo nella gestione commercianti utile per la liquidazione della prestazione. In tal caso durante il periodo di godimento dell’indennizzo, non sarà accreditata in favore del beneficiario alcuna ulteriore contribuzione figurativa in quanto il beneficiario ha già perfezionato il diritto a pensione.
Nell’ipotesi in cui il diritto alla pensione anticipata venga perfezionato, in corso di godimento dell’indennizzo, anche utilizzando i contributi figurativi maturati durante la percezione dello stesso, il beneficiario potrà accedere alla suddetta prestazione pensionistica e continuare ad usufruire dell’indennizzo fino al mese di compimento dell’età pensionabile.
L’indennizzo è compatibile con la percezione di altri trattamenti pensionistici diretti ed in particolare:
- Pensione “Quota 100/102/103”;
- Pensione Anticipata con requisiti standard (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi le donne);
- Assegno Ordinario di Invalidità / Pensione di Inabilità;
- Assegno Sociale. Tuttavia, il diritto all’Assegno Sociale è soggetto al fatto che il beneficiario non possegga redditi propri – salvo alcune esclusioni, tra cui non compaiono gli indennizzi – o possegga redditi di importo inferiore a quello annualmente determinato dell’assegno sociale.