IN SINTESI DI SEGUITO IL NUOVO DECRETO 5/1/22 RELATIVO A:
OBBLIGO VACCINALE , ESTENSIONE GREEN PASS e RIENTRO A SCUOLA ⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️
💉 Obbligo di vaccinazione ai cittadini che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età , tranne in caso di condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore;
🟢 Obbligo green pass base (vaccino o tampone) per accesso a :
💈 Servizi alla persona (estetisti, parrucchieri: l'obbligo scatta dal 20 gennaio);
🏬 Negozi e centri commerciali (dal 1 febbraio al 31 marzo);
🏢 Uffici pubblici come Comuni, Province, Regioni(dal 1 febbraio al 31 marzo);
🏤 Servizi pubblici (Poste, Inps, Inail: dal 1 febbraio al 31 marzo);
🏦 Servizi commerciali (come le banche: dal 1 febbraio al 31 marzo);
🏫 Rientro a scuola:
👶 Per i bambini nella fascia 0 – 6 anni, che frequentano gli asili nido o la scuola materna, scatterà la quarantena nel caso in cui sia presente 1 caso positivo in classe;
👦 Gli studenti dai 5 agli 11 anni, ossia delle scuole elementari fino alla seconda media inferiore, si andrà in Dad per 10 giorni con almeno 2 contagi per classe. Qualora solo un alunno o alunna dovesse essere positivo/a, le lezioni proseguiranno in presenza con test per rilevare eventuali contagi tra i compagni di classe.
👨🏫 Gli studenti dai 12 anni ai 18 anni, ossia dalla terza media inferiore fino al quinto anno delle scuole superiori, la Dad di 10 giorni scatterà con 4 casi positivi in classe.
...3️⃣ Nel caso in cui vengano rilevati 3 casi positivi in classe, resterebbero a fare lezione in presenza solo gli studenti vaccinati, che verranno monitorati con test per valutare il possibile contagio. Nel frattempo gli studenti che hanno concluso il ciclo di vaccinazione o sono guariti dal Covid da meno di 120 giorni potranno continuare le lezioni in presenza, ma dovranno osservare le regole di autosorveglianza e l’obbligo di mascherina Ffp2. Per gli studenti non vaccinati o che non hanno concluso il ciclo primario di vaccinazione scatterà la Didattica a distanza per 10 giorni.
...2️⃣ Nel caso in cui vengano registrati 2 casi di positività, a eccezione dei contagiati, tutta la classe resterà a fare lezione in presenza, con obbligo di autosorveglianza e di uso della mascherina Ffp2.
...1️⃣ Con 1 contagio in classe le lezioni restano in presenza, con obbligo di autosorveglianza e utilizzo delle mascherine Ffp2.
In tutti i casi per il rientro in classe sarà necessario risultare negativi a tampone antigenico o molecolare tra il quinto e il settimo giorno dall’ultima esposizione al caso positivo solo in caso di sintomatologia.
Fonte: Luigi D'Eliseo amministrazione comunale Monreale
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"Il decreto che introduce l’obbligo di vaccino per gli over 50 prevede, per tutti coloro (lavoratori e non) che non saranno in regola con l’obbligo vaccinale a partire dal primo febbraio 2022, una sanzione di 100 euro una tantum. Lo spiegano fonti di Palazzo Chigi. La sanzione sara’ irrogata dall’Agenzia delle entrate, attraverso l’incrocio dei dati della popolazione residente con quelli risultanti nelle anagrafi vaccinali regionali o provinciali.
Emergono i dettagli della sanzione da 100 euro prevista dal governo contestualmente all'approvazione dell'obbligo vaccinale per gli over 50. Il decreto licenziato dal consiglio dei ministri prevede, per tutti coloro (lavoratori e non) che non saranno in regola con l'obbligo vaccinale a partire dal primo febbraio 2022, una sanzione - appunto - da 100 euro che, spiegano fonti di Palazzo Chigi, sarà "una tantum", dunque una volta soltanto. La sanzione sarà irrogata dall'Agenzia delle entrate, attraverso l'incrocio dei dati della popolazione residente con quelli risultanti nelle anagrafi vaccinali regionali o provinciali.
Le sanzioni nel dettaglio
Per gli over 50
Il decreto prevede, per tutti coloro (lavoratori e non) che non saranno in regola con l'obbligo vaccinale a partire dal 1 febbraio 2022, una sanzione di 100 euro una tantum. La sanzione sarà irrogata dall'Agenzia delle entrate, attraverso l'incrocio dei dati della popolazione residente con quelli risultanti nelle anagrafi vaccinali regionali o provinciali.
Per i lavoratori over 50
Per i lavoratori pubblici e privati e i liberi professionisti non vaccinati, soggetti all'obbligo di possedere un Green Pass rafforzato dal 15 febbraio 2022, è prevista una sanzione da 600 a 1.500 euro nel caso di accesso ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo. Come già avviene per i lavoratori sprovvisti di Green Pass, anche i lavoratori ultra-cinquantenni che dal 15 febbraio 2022 saranno sprovvisti di Green Pass rafforzato al momento dell'accesso al luogo di lavoro saranno considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro ma senza diritto alla retribuzione nè altro compenso o emolumento, comunque denominati.
Per gli utenti di uffici e servizi
Per le persone che accedono senza Green Pass ai servizi e alle attività in cui è obbligatorio averlo, è prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro. La stessa sanzione si applica al soggetto tenuto a controllare il possesso del Green Pass se omette il controllo."