Il 6 agosto è entrato ufficialmente in vigore l’obbligo di presentare il Green pass all’ingresso di alcune attività. La misura rimane attiva fino alla fine dello stato di emergenza, almeno fino al 31 dicembre 2021. La certificazione può essere ottenuta dopo una dose di vaccino, a partire dal 15esimo giorno dopo la prima somministrazione del farmaco, per chi risulta negativo dopo aver contratto il Covid e per chi ha effettuato un test con esito negativo nelle precedenti 48 ore.
I decreti con cui il Green pass è entrato in vigore ed è stato successivamente rafforzato hanno creato alcuni dubbi tra i cittadini, ed è bene ricordare per quali occasioni e luoghi pubblici è necessaria la certificazione verde.
Il documento è richiesto per in zona bianca ma anche in zona gialla, in zona arancione e in zona rossa, limitatamente alle possibili chiusure stabilite dai decreti del Governo e dalle ordinanze ministeriali.
Green pass: dove è obbligatorio dal 6 agosto
Dal 6 agosto il Green pass è obbligatorio per queste attività.
- Ristoranti e bar per la consumazione al tavolo nei locali al chiuso.
- Spettacoli, eventi e competizioni sportive.
- Musei, mostre, fiere, sagre, convegni.
- Piscine, palestre e sport di squadra.
- Centri benessere, anche se collegati agli hotel.
- Centri termali.
- Parchi a tema e parchi di divertimento.
- Centri culturali, sociali e ricreativi nei locali al chiuso, con esclusione dei centri educativi e i centri estivi per l’infanzia.
- Sale giochi, scommesse, bingo e casinò.
- Concorsi pubblici.
Green pass: dove è obbligatorio dal 1° settembre
Dal 1° settembre la misura si allarga invece ad altri contesti, come scuola e università, e ai trasporti pubblici.
- Scuola, limitatamente al personale scolastico.
- Università, sia per il personale che per gli studenti.
- Mezzi di trasporto come aerei, navi e traghetti, fatta eccezione per quelli sullo Stretto di Messina.
- Treni extraurbani e Alta velocità.
- Autobus che collegano più di due regioni o adibiti a servizio di noleggio con conducente.
Green pass: quando è obbligatorio dal parrucchiere e dall’estetista
Per quanto riguarda i parrucchieri, è chiaro che non è richiesto il Green pass. Se per barbieri e acconciatori non ci sono difficoltà interpretative del decreto, però, bisogna fare una precisazione per quanto riguarda gli estetisti.
I centri estetici non sono tenuti a richiedere il Green pass all’ingresso, mentre i centri benessere sono obbligati a farlo. In alcuni casi i servizi erogati sono simili e ci sono attività che potrebbero cadere a metà tra le due definizioni.
Per evitare sanzioni e problemi, è meglio controllare il codice Ateco collegato alla propria partita Iva. Il Green pass non è richiesto per accedere a queste attività.
- 96.02.01 – Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere.
- 96.02.02 – Servizi degli istituti di bellezza.
- 96.02.03 – Servizi di manicure e pedicure.
Il Green pass è invece obbligatorio a partire dal 6 agosto per accedere a queste attività.
- 96.04.10 – Servizi di centri per il benessere fisico.
- 96.04.20 – Stabilimenti termali.