BONUS TV
Istituito il codice tributo che consentirà ai venditori “registrati” di recuperare in F24, quindi tramite compensazione, lo sconto praticato ai clienti che acquistano un televisore nuovo di ultima generazione, cioè in linea con l’evoluzione tecnologica del digitale terrestre o compatibile con lo standard di trasmissione DVB-T2/HEVC (tv e decoder). È il 6912.
.......... gli acquisti agevolati si potranno effettuare da domani 18 dicembre, autocertificando il proprio Isee e l’unicità della fruizione, cioè, in pratica, che nessun componente del nucleo familiare ha già sfruttato il contributo.
Lo sconto in argomento, praticato dal venditore dell’apparecchio sul relativo prezzo di vendita (comprensivo di Iva) per un importo pari a cinquanta euro o pari al prezzo di vendita se inferiore (ad esempio, se l’acquisto riguarda alcuni tipi di decoder), ha visto la luce grazie all’articolo 1, comma 1039, lettera c) della legge n. 205/2017 (il Bilancio 2018) e ha, poi, trovato attuazione con il decreto interministeriale 18 ottobre 2019 (vedi articolo “Bonus Tv: in Gazzetta le regole per dare vita all’agevolazione”). In estrema sintesi, funziona così:
dal 3 dicembre scorso i venditori operanti in Italia che aderiscono all’iniziativa si sono potuti registrare al servizio telematico disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia, accessibile tramite Entratel, Fiscoline, Spid o Carta nazionale dei servizida domani 18 dicembre e fino al 31 dicembre 2022, i cittadini potranno usufruire dello sconto presentando al venditore registrato la copia del documento di identità e una dichiarazione sostitutiva (resa ai sensi del Dpr n. 445/2000) con cui si attesta: che il valore dell’Isee relativo al proprio nucleo familiare non è superiore a 20mila euro e che altri componenti dello stesso nucleo non abbiano già fruito dello scontoacquisita la documentazione, il venditore, avvalendosi dello stesso servizio telematico, trasmetterà all’Agenzia i dati relativi all’acquisto e all’acquirenteil servizio telematico, accertata la disponibilità delle risorse finanziarie, rilascerà un’apposita attestazione di disponibilità dello sconto richiesto.
Avvenuto tutto ciò al momento dell’acquisto, il venditore potrà recuperare lo sconto praticato mediante un credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione in misura non superiore all’ammontare complessivo degli sconti indicati nelle attestazioni, pena lo scarto dell’F24.
Qui entra in gioco il codice tributo 6912 appena istituito. Nel modello di pagamento si posiziona nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Nell’eventualità in cui l’acquisto non vada a buon fine o il cliente non soddisfatto restituisca l’apparecchio televisivo, il rivenditore comunica l’annullamento dell’operazione tramite il servizio telematico. Se il rivenditore ha già fruito del credito si trova nella condizione di dover rendere l’importo compensato, procederà alla restituzione del relativo importo tramite F24 con lo stesso codice tributo 6912, indicando la somma nella colonna “importi a debito versati”.
L’anno di riferimento è, naturalmente, quello in cui è avvenuto l’acquisto.
Fonte:FiscoOggi.it