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10 gennaio 2016

Riduzioni, agevolazioni ed esenzioni previste dal Regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)- scadenza 31-GEN-16)

  • Riduzioni, agevolazioni ed esenzioni previste dal Regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)Con l’approvazione del Regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)sono state previste le seguenti riduzioni, agevolazioni ed esenzioni:
  • ART. 10 RIDUZIONI
  • 1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la tassa è dovuta in misura pari al 40%della tariffa totale nel caso in cui la distanza dal più vicino punto di raccolta, rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, come definita dal vigente regolamentocomunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani interni ed assimilati, sia superiore a 1000 m.Per la finalità di cui al presente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, gli eventuali viali di accesso privati agli insediamenti.
  • 2. La tassa è dovuta nella misura del 20% della tariffa totale, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, purché l’autorità sanitaria riconosca che le predette circostanze abbiano determinato una situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente.
  • 3. Utenze domestiche:
  • a) la tariffa si applica in misura ridotta del 20%, nella quota fissa e nella quota variabile, nel caso di abitazioni, con unico occupante, con superficie tassabile non
  •  uperiore a mq. 70;
  • b) la tariffa si applica in misura ridotta del 30%, nella quota fissa e nella quota variabile, nel caso abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo. Tale riduzione è riconosciuta a condizione che nella dichiarazione originaria o di variazione il conduttore o detentore dell'abitazione indichi il luogo dell'abitazione di residenza, dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, o che abbia la residenza o la dimora per più di sei mesi all'anno fuori dal territorio nazionale.
  • c) la tariffa si applica in misura ridotta del 30%, nella quota fissa e nella quota variabile, per la parte abitativa della costruzione rurale occupata da agricoltori. La riduzione sopra indicata verrà applicata a condizione che il detentore o occupante dell'abitazione rurale svolga effettivamente attività di coltivatore diretto o agrario, circostanza comprovata da idonea documentazione rilasciata dalla Agenzia
  • delle Entrate.
  • d) la tariffa si applica in misura ridotta del 90%, nella quota variabile, alle utenze domestiche che avviano il compostaggio domestico dei propri scarti organici, per utilizzi in sito del materiale prodotto. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il termine di cui al successivo art. 13 c. 3, di istanza attestante l’attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo corredata dalla documentazione  comprovante l’acquisto dell’apposito contenitore. Con la presentazione della citata  istanza l’utente autorizza il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, finalizzate all’accertamento della reale pratica del compostaggio. Il presente comma si applica a partire dal 1° gennaio 2015.
  • e) La tariffa si applica in misura ridotta del 30% nella quota variabile alle utenze domestiche che effettuino la raccolta differenziata e previa misurazione individuale, effettuata con specifici strumenti, presso apposite isole ecologiche di un quantitativo di rifiuti differenziati pari ad almeno Kg 200 su base annua.
  • ART. 11 AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI
  • 1. La tariffa si applica in misura ridotta del 25%, nella quota fissa e nella quota variabile, al nucleo familiare occupante un immobile destinato a civile abitazione beneficiario di interventi di assistenza sociale quali: buono casa, integrazione all’affitto, sussidio straordinario.
  • 2. La tariffa è ridotta del 100%, nella quota variabile, nel caso di nucleo familiare in cui sia presente un minore in affido ex L. 49/01. Detta agevolazione richiesta dal contribuente, con la modalità ed i termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni è valida per tutto il periodo in cui il minore in affido dimora nell’abitazione del soggetto affidatario”
  • 3. La tariffa è ridotta del 30%, nella quota fissa e nella quota variabile, nei seguenti casi:
  • a) nucleo familiare composto da singolo anziano o da coppia di anziani, con reddito  complessivo non superiore al doppio della fascia esente dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, occupante un immobile destinato a civile abitazione;
  • b) nucleo familiare nel quale sia presente un portatore di handicap (con invalidità del 100%), con reddito complessivo non superiore al doppio della fascia esente dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, occupante un immobile destinato a civile abitazione; Per cittadino anziano s’intende, per gli uomini coloro che hanno conseguito il 65° anno di età, per le donne coloro che hanno conseguito il 60° anno di età.
  • c) agli enti assegnatari di beni confiscati alla mafia utilizzati esclusivamente per finalità sociali.
  • d) agli immobili occupati da ordini religiosi per finalità diverse da quelle di natura commerciale o di servizi;
  • e) abitazioni adibite a dimora delle coppie che contraggono matrimonio o che siano iscritte al Registro delle Unioni Civili a condizione che: l’età di almeno uno dei due componenti non sia superiore ad anni 35 la superficie utile ai fini del tributo non sia superiore a mq. 110 il reddito complessivo del nucleo familiare non sia superiore ad euro 24.000,00. Detta agevolazione, richiesta dal contribuente, con le modalità ed i termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni, corredata della documentazione utile a dimostrare il possesso dei citati requisiti, è valida per un biennio a decorrere dalla data di contrazione del matrimonio o di iscrizione nel Registro delle Unioni Civili.
  • f) agli immobili occupati da commercianti e/o imprenditori che ex art. 3 Legge 23 febbraio 1999, n. 44, sono stati dichiarati vittime del reato di racket .In tal caso detta agevolazione richiesta dal contribuente con la modalità ed i termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni, dovrà essere corredata dalla documentazione utile a dimostrare il possesso del citato requisito;
  • g) abitazioni adibite a dimora di donne con eventuali figlie/i minori che, avendo subito violenza di genere, abbiano intrapreso e concluso un percorso di uscita dalla violenza presso case-rifugio ad indirizzo segreto. Detta agevolazione, richiesta dalla contribuente, con le modalità ed i termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni, corredata della documentazione utile a dimostrare il possesso di tali requisiti, è valida per un biennio a decorrere dalla data in cui la donna è stata ospite presso la struttura ad indirizzo segreto.
  • h) alle abitazioni adibite a dimora di nuclei familiari composti da n. 6 persone, con almeno 4 figli, il cui reddito complessivo non sia superiore a euro 30.000,00
  • 5. Sono esentate dal tributo, nella quota fissa e nella quota variabile, i seguenti casi: a) le abitazioni occupate da nuclei familiari assistiti in modo permanente dal comune. b) le abitazioni occupate da nuclei familiari composti da soggetti titolari, esclusivamente, di pensione il cui reddito complessivo annuo non supera la fascia esente ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi. c) le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni ai sensi della L. 266/91, che espletano, in via esclusiva, servizi di accoglienza a soggetti indigenti, anche con pernottamento, e che non ricevano corrispettivi per tali servizi. d) le società partecipate del comune che occupano o detengono aree scoperte di proprietà comunale, per le quali l’amministrazione consideri prevalente l’interesse pubblico. e) le superfici delle unità immobiliari, o parti di esse, non utilizzate ai fini commerciali e/o di lucro, riconosciute fabbricati storici ai sensi dell’art. 10 D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.,eccedenti il valore metrico di mq. 500

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