Nuovo status di disoccupato parziale, per i dipendenti che guadagnano meno di 8.000 euro l’anno, e per i lavoratori autonomi con redditi inferiori a 4800 euro.
Stato di disoccupazione parziale
Resta sempre in piedi il “vecchio” stato di disoccupazione, che spetta a chi è privo d’impiego ed ha reso la dichiarazione d’immediata disponibilità (Did) all’Inps, in sede di richiesta dell’indennità di disoccupazione
Oltre allo stato di disoccupazione ordinaria, però, è previsto dalla nuova normativa lo stato di disoccupato parziale: questo spetta a chi è occupato come lavoratore dipendente, se il reddito annuo non supera gli 8.000 euro, oppure a chi è occupato come lavoratore autonomo, se il reddito annuo non supera i 4.800 euro.
Disoccupazione parziale e Naspi
I disoccupati parziali, come già precedentemente chiarito dall’Inps, e confermato dalla Circolare del Ministero del lavoro, possono fruire, qualora possiedano i requisiti minimi di contribuzione, dell’indennità di disoccupazione (ora Naspi). In particolare:
– per i lavoratori con contratto a tempo determinato, di durata minore di 6 mesi, con reddito sotto la soglia di esenzione (8.000 euro), la disoccupazione viene mantenuta, ma ridotta dell’80% del reddito conseguito col nuovo impiego;
– se il nuovo lavoro dura meno di 6 mesi, ed il reddito è sopra la soglia di esenzione, l’indennità è sospesa per tutta la durata del rapporto lavorativo: l’erogazione sarà ripresa soltanto dopo la cessazione;
– se il nuovo rapporto è a tempo indeterminato o di durata superiore ai 6 mesi, ma il reddito risulta sotto la soglia di esenzione, la Naspi non si perde, ma viene ridotta dell’80% del reddito conseguito col nuovo impiego;
– se il nuovo lavoro è a tempo indeterminato o dura più di 6 mesi, ed il reddito annuale risulta superiore alla soglia di esenzione, il soggetto perde il diritto alla Naspi;
– se il reddito da considerare per verificare il diritto alla Naspi deriva da lavoro occasionale accessorio ( quello, in pratica, pagato con i voucher, o buoni lavoro), il totale di quanto incassato con i ticket non potrà superare 3.000 euro;
-infine, se il nuovo reddito deriva da lavoro autonomo o d’impresa, la Naspi non si perde sino a 4.800 euro annui, ma l’indennità, come negli altri casi, è ridotta in misura pari all’80% delle entrate presunte.
Le regole di cumulo esposte valgono, come chiarito dal Ministero del lavoro, anche per altre tipologie di prestazioni rivolte ai disoccupati.
Il Ministero ha poi ricordato le nuove condizioni per fruire dello stato di disoccupazione, oltre ai limiti di reddito ed alla dichiarazione di disponibilità: è indispensabile, difatti, che il lavoratore firmi, presso il Centro per l’Impiego, il patto di servizio. Tale documento contiene un programma personalizzato, che il disoccupato dovrà rispettare, per continuare a fruire sia dello stato di disoccupazione, sia delle relative indennità (non solo Naspi, l’indennità che sostituisce la disoccupazione ordinaria e quella a requisiti ridotti, ma anche la Dis-Coll, cioè l’indennità per i Cococo, e l’Asdi, l’assegno di ricollocamento).
Chi non rispetta il patto di servizio, non presentandosi ad appuntamenti presso il Centro per l’Impiego, ad incontri di orientamento, o ad attività di formazione, oltreché, ovviamente, chi non accetta un’offerta di lavoro congrua, perderà sia l’indennità che lo stato di disoccupazione: un apparato sanzionatorio che troverà attuazione a breve, non appena saranno operative tutte le misure previste dai nuovi decreti.
(a cura di http://www.laleggepertutti.it/)