Con l’entrata in vigore - dal 1° gennaio 2014 - dell’ultima Legge di Stabilità (n. 147 del 2013), i pagamenti riguardanti i canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore”.
In altre parole contanti ammessi fino a mille euro per ogni tipo di versamento, e prevede, in caso di violazione, un multa che potrebbe andare dall’1 al 40 per cento dell’importo pagato (come previsto dall’articolo 58, comma 1, del Dlgs 231/2007). Per quanto riguarda poi il generico riferimento alla “tracciabilità” contenuto nel comma della Stabilità, questo implica ovviamente qualunque forma di versamento alternativa al contante: dagli assegni ai bonifici bancari o postali, dalle carte di credito al bancomat.
La prova della transazione avvenuta tra locatore e conduttore può ritenersi soddisfatta esibendo una prova documentale comunque formata purché chiara, inequivoca ed idonea ad attestare il passaggio di denaro intercorso tra i due soggetti: nulla di più che la cara vecchiaricevuta di pagamento in uso da sempre.
Ai fini della detraibilità quindi conservare le fotocopie degli assegni, le ricevute dei bonifici ...da allegare alla dichiarazione dei redditi, pena la decadenza al diritto della detrazione
La prova della transazione avvenuta tra locatore e conduttore può ritenersi soddisfatta esibendo una prova documentale comunque formata purché chiara, inequivoca ed idonea ad attestare il passaggio di denaro intercorso tra i due soggetti: nulla di più che la cara vecchiaricevuta di pagamento in uso da sempre.
Ai fini della detraibilità quindi conservare le fotocopie degli assegni, le ricevute dei bonifici ...da allegare alla dichiarazione dei redditi, pena la decadenza al diritto della detrazione