Incentivo straordinario per la creazione di rapporti di lavoro stabili o di durata ampia, in favore di uomini under 30 e donne di qualunque età. Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 ottobre 2012
I datori di lavoro che stabilizzano, entro il 31 marzo 2013, rapporti di lavoro possono essere ammessi ad un incentivo pari a € 12.000. Incentivi di importo minore possono essere riconosciuti a chi instaura, entro il 31 marzo 2013, rapporti di lavoro a tempo determinato. L’incentivo riguarda uomini con meno di 30 anni o donne di qualunque età. L’incentivo è autorizzato dall’Inps nei limiti delle risorse appositamente stanziate dal decreto del ministero del lavoro.
I datori di lavoro che stabilizzano, entro il 31 marzo 2013, rapporti di lavoro possono essere ammessi ad un incentivo pari a € 12.000. Incentivi di importo minore possono essere riconosciuti a chi instaura, entro il 31 marzo 2013, rapporti di lavoro a tempo determinato. L’incentivo riguarda uomini con meno di 30 anni o donne di qualunque età. L’incentivo è autorizzato dall’Inps nei limiti delle risorse appositamente stanziate dal decreto del ministero del lavoro.
Per quanto riguarda le condizioni generali cui sono subordinati gli incentivi si evidenzia:
- che l’incentivo non spetta se l’assunzione o la trasformazione sono effettuate in violazione del diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine (art. 4, co. 12, lett. b), legge 92/2012
- che l’incentivo non spetta se presso la stessa unità produttiva sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione o la trasformazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi (art. 4, co. 12, lett. c), legge 92/2012).
La fruizione degli incentivi è altresì subordinata alla regolarità contributiva, al rispetto delle norme in materia di sicurezza
sul lavoro e all’osservanza dei contratti collettivi, secondo quanto prevede l’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
Gli incentivi sono cumulabili con eventuali altri incentivi previsti dalla normativa vigente, nel rispetto del regolamento
CE 1998 del 2006 in materia di aiuti di statod’importanza minore («de minimis»).