Tutte le persone fisiche tenute a versare, entro il 18 giugno 2012, le imposte derivanti dal mod. Unico ed Irap 2012 potranno effettuare tali versamenti entro ilmaggior termine del:
• 9 luglio 2012, senza maggiorazione;
• 20 agosto 2012, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse.
Il differimento vale anche per i soggetti diversi dalle persone fisiche, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.
• 9 luglio 2012, senza maggiorazione;
• 20 agosto 2012, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse.
Il differimento vale anche per i soggetti diversi dalle persone fisiche, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.
*** Soggetti interessati
**********Possono beneficiare della proroga:
**********Possono beneficiare della proroga:
- tutte le persone fisiche, privati, imprenditori o lavoratori autonomi che presentano il mod. UNICO 2012 a prescindere dal regime applicato (nuove iniziative, minimi, ecc.) e dal fatto che, per coloro che esercitano un’attività d’impresa / lavoro autonomo, sia o meno stato elaborato il relativo studio di settore;
- i soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio, sas, snc, srl, spa) a condizione che:
- esercitino un’attività per la quale è stato elaborato lo studio di settore e;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze;
- siano tenuti, in base al termine ordinario, ad effettuare il versamento delle imposte derivanti dal mod. UNICO / IRAP 2012, entro il 18.6.2012;
- i soggetti titolari di redditi di partecipazione (ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del tuir) in società per le quali sussistono le condizioni per poter beneficiare della proroga.
Possono essere effettuati entro il 9.7.2012 (20.8 con la maggiorazione dello 0,40%) tutti i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi/IRAP 2012 il cui termine di versamento “ordinario” è fissato al 18.6.2012.
Pertanto, oltre al saldo 2011 e all’acconto 2012 di IRPEF, IRES e IRAP sono da ritenersi differiti anche i versamenti relativi a:
• addizionali IRPEF;
• saldo IVA per i soggetti che presentano la dichiarazione in forma unificata;
• contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS, contributi CIPAG);
• saldo 2011 e acconto 2012 della c.d. “cedolare secca”;
• acconto del 20% dell’imposta dovuta sui redditi a tassazione separata;
• imposte sostitutive (regime nuove iniziative, regime dei minimi, ecc.);
• imposta “patrimoniale” per attività/immobili detenuti all’estero, c.d. Ivie.
Ricordiamo che lo slittamento dei termini riguarda anche coloro che decidono di pagare a rate,ma solo con riferimento alla prima rata, mentre restano fermi i termini per il pagamento delle rate successive alla prima.******* Slitta anche il diritto annuale ma solo per i contribuenti soggetti agli studi
Come già chiarito dal Ministero dello Sviluppo economico nella Circolare 30.5.2011, n. 103161, la proroga è applicabile anche al diritto CCIAA 2012 in quanto il termine per il versamento del diritto annuale è “ancorato” al termine di versamento del primo acconto delle imposte sui redditi, fermo restando che il differimento riguarda solo il diritto annuale dovuto “dai contribuenti soggetti agli studi di settore, ivi compresi i soggetti REA eventualmente rientranti in tale fattispecie, nonché dalle imprese individuali”